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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 9 novembre 2023 – Procedimento penale contro R. S.

(Causa C-661/23, Jeszek 1 )

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

Parte nel procedimento penale principale

R. S., Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 2 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e il valore dello Stato di diritto ivi espresso nonché l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che osta a disposizioni di diritto nazionale quali:

a)    l’articolo 233 della ustawa z dnia 11 marca 2022 r o obronie Ojczyzny (legge dell’11 marzo 2022 sulla difesa della Patria, Polonia), nella versione data dalla ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (legge del 28 luglio 2023 sulla modifica del codice civile e di alcune altre leggi, Polonia; Dz.U. 2023 posizione 1615), ai sensi del quale è stato abolito il diritto di un giudice di un tribunale militare nazionale di continuare a svolgere la funzione di giudice nel relativo tribunale dopo il suo congedo dal servizio militare professionale (anche in conseguenza dell’accertata inidoneità permanente a svolgere il servizio militare professionale), compreso anche il diritto di tale giudice di far parte dei collegi giudicanti di tale tribunale nelle cause a lui assegnate prima dell’entrata in vigore di tali disposizioni;

b)    l’articolo 13 della legge del 28 luglio 2023 sulla modifica del codice civile e di alcune altre leggi (Dz.U. 2023, posizione 1615), ai sensi del quale, alla data dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui alla lettera a), il giudice di un tribunale militare nazionale, congedato dal servizio militare nelle circostanze sopra descritte, viene collocato a riposo in forza di legge.

Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante il fatto che il destinatario della disposizione di cui alla prima questione, lettera b), è e rimane un solo giudice, che fa parte del collegio del giudice del rinvio (cosiddetta legge ad hominem), e che il diritto analogo dei procuratori che permette loro di continuare a svolgere la funzione di procuratore militare nonostante il congedo dal servizio militare è stato invece mantenuto.

Se il diritto dell'Unione - ivi comprese le disposizioni indicate alla prima questione - debba essere interpretato nel senso che il collocamento a riposo in forza di legge di un giudice di un tribunale militare nazionale, nelle circostanze di cui alla prima questione, è inefficace e, di conseguenza, tale giudice può continuare a far parte del collegio del giudice del rinvio e ogni organo dello Stato, compresi gli organi giurisdizionali, è obbligato a consentirgli di continuare a far parte di tale collegio in base alle attuali regole.

Se il diritto dell'Unione - in particolare, da un lato, l'articolo 2, TUE e il valore dello Stato di diritto ivi espresso, l'articolo 4, paragrafo 3, TUE e il principio di leale cooperazione ivi espresso, l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, l'articolo 267 TFUE nonché i principi di effettività e del primato e, dall'altro lato, l'articolo 2, TUE e il valore della democrazia ivi espresso, l'articolo 4, paragrafo 2, TUE e il principio della separazione dei poteri - debba essere interpretato nel senso che il potere, o eventualmente il dovere, di un organo giurisdizionale nazionale di sospendere l'applicazione delle disposizioni nazionali che costituiscono l'oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, comprese le disposizioni di rango di legge, deriva direttamente dal diritto dell'Unione.

Se, ai fini della risposta alla presente questione, sia rilevante il fatto che il diritto nazionale non prevede la possibilità di sospendere l'applicazione delle disposizioni nazionali da parte dell’organo giurisdizionale che ha proposto un rinvio pregiudiziale e che la pronuncia di tale sospensione fino a quando il giudice del rinvio non abbia tenuto conto dei criteri di interpretazione del diritto dell'Unione contenuti nella risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale è necessaria nelle circostanze della causa principale.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.