Language of document : ECLI:EU:T:1999:37

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

4 marzo 1999 (1)

«Concentrazione — Regolamento (CEE) n. 4064/89 — Impresa comune —Qualificazione — Carattere definitivo o preparatorio della decisione che rileva lanatura cooperativa di un'impresa comune — Requisiti di un'impresa comune dinatura concentrativa: autonomia funzionale e assenza di coordinamento tra leimprese interessate — Diritto delle imprese interessate ad essere sentite —Motivazione»

Nella causa T-87/96,

Assicurazioni Generali SpA e Unicredito SpA, società di diritto italiano, con sederispettivamente a Trieste e a Treviso, rappresentate dagli avv.ti AurelioPappalardo, del foro di Trapani, e Claudio Tesauro, del foro di Napoli, condomicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rueAlbert 1°,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Lyal edalla signora Fabiola Mascardi, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz,membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del serviziodel contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,assistito dal signor Ivo M. Braguglia, avvocato dello Stato, con domicilio eletto inLussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione dellaCommissione 25 marzo 1996, n. IV/M.711 — Generali/Unicredito, relativa ad unprocedimento d'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre1989, n. 4064, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (versionerettificata, GU 1990, L 257, pag. 14),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.W. Bellamy, R.M. Moura Ramos,J. Pirrung e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 luglio1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con decisione 25 marzo 1996 la Commissione constatava, ai sensi dell'art. 6, n. 1,lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativoal controllo delle concentrazioni tra imprese (versione rettificata, GU 1990, L 257,pag. 14; in prosieguo: il «regolamento n. 4064/89»), che la creazione di un'impresacomune denominata Casse e Generali Vita SpA (in prosieguo: la «CG Vita» o«impresa comune»), in esecuzione degli accordi notificatile il 9 febbraio 1996 dallesocietà Assicurazioni Generali SpA (in prosieguo: le «Generali») e Unicredito SpA(in prosieguo: l'«Unicredito»), non costituiva una concentrazione ai sensi dell'art.3 del regolamento n. 4064/89 — nella versione in vigore al momento dell'adozione

di tale decisione, prima di essere modificato dal regolamento (CE) del Consiglio30 giugno 1997, n. 1310, che modifica il regolamento n. 4064/89 (GU L 180, pag.1; in prosieguo: «il regolamento n. 1310/97») — e non rientrava, quindi, nell'ambitod'applicazione di tale regolamento (procedimento n. IV/M.711 —Generali/Unicredito; in prosieguo: la «decisione impugnata»). I menzionati accordisi presentavano sotto la forma della lettera di intenti del 10 gennaio 1996, integratada una lettera del 9 febbraio 1996 e da patti parasociali sottoscritti in pari data.

2.
    Conseguentemente, su richiesta delle parti notificanti, la Commissione consideravala detta notificazione quale domanda (di attestazione negativa) ai sensi dell'art. 2,ovvero quale notificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento del Consiglio 6febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 delTrattato (GU n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»),conformemente all'art. 5 del regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre1994, n. 3384, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui alregolamento n. 4064/89, che era in vigore al momento dei fatti (GU L 377, pag. 1;in prosieguo: il «regolamento n. 3384/94»). Con lettera 1° aprile 1996 laCommissione informava le parti dell'archiviazione del procedimento, in base alrilievo che l'art. 85 del Trattato non era applicabile, in quanto gli accordi notificatinon erano idonei ad incidere in modo sensibile sul commercio tra gli Stati membri.

3.
    Al momento della notificazione alla Commissione dei menzionati accordi, cheprevedevano il controllo congiunto della società CG Vita da parte dell'Unicreditoe delle Generali, tale società era denominata Quercia Vita SpA e controllataesclusivamente dall'Unicredito. Secondo le indicazioni contenute nella detta letteradi intenti nonché nel modulo, relativo alla notificazione dell'operazione de qua aisensi del regolamento n. 4064/89 (in prosieguo: il «modulo CO»), tale società nonera attiva e non disponeva ancora dell'autorizzazione dell'Istituto per la vigilanzasulle imprese di assicurazione private e di interesse collettivo (in prosieguo:l'ISVAP) richiesta dal decreto legge italiano 17 marzo 1995, n. 174, che, a fini ditutela dei consumatori, subordina l'esercizio dell'attività del settore assicurativo atale autorizzazione.

4.
    L'impresa comune CG Vita è destinata a svolgere la propria attività nel settoreassicurativo, nei rami «vita», «capitalizzazioni» e «fondi pensione», nei limiti, pertale ultimo ramo, delle attività che la normativa italiana riserva esclusivamente allecompagnie di assicurazioni (punto 1.1.1 della lettera di intenti). Più in particolare,a termini dell'art. 4 dello statuto, essa ha ad oggetto l'esercizio dell'assicurazionee della riassicurazione nei rami di cui ai punti A e B dell'elenco allegato al decretolegislativo 17 marzo 1995, n. 174, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione asocietà aventi il medesimo oggetto. Il primo piano quinquennale di attività dellaCG Vita, stabilito in base alla menzionata normativa italiana ai fini del suo esameda parte dell'ISVAP, prevede che l'impresa comune operi essenzialmente,quantomeno nella fase iniziale, nel settore delle assicurazioni individuali, conprodotti molto semplici (in prosieguo: il «programma di attività»).

5.
    Ai sensi degli artt. 6 e 7 dei suoi statuti, la CG Vita dispone di un capitale socialedi 2 miliardi di LIT, che potrà essere aumentato a 20 miliardi o, secondo quantoindicato nel modulo CO e nella menzionata lettera di intenti, ad un importosuperiore in funzione del piano industriale. A termini delle osservazioni del governoitaliano, menzionate nella decisione impugnata, l'impegno finanziario iniziale delleGenerali si limitava allora a 300 milioni di LIT. Il personale dell'impresa comune,composto inizialmente di quindici unità — tra cui un «direttore responsabile», un«responsabile commerciale (dirigente)» ed un «responsabile tecnicoamministrativo» —, sarà regolarmente aumentato sino a raggiungere le ventitréunità nel corso del quinto esercizio, in base all'organigramma contenuto nel pianodi attività. Ai sensi dell'art. 5 dei suoi statuti, la durata dell'impresa comune èfissata sino al 31 dicembre 2050, potendo peraltro essere prolungata.

6.
    Alla luce della lettera di intenti e del modulo CO la società Generali è unacompagnia di assicurazioni che svolge attività di assicurazioni e di riassicurazioniin tutti i rami «danni» e nel ramo «vita». Essa controlla il gruppo Generali che,secondo quanto riportato nella decisione impugnata, costituisce il primo gruppoassicurativo in Italia.

7.
    L'Unicredito è una società finanziaria avente ad oggetto, in particolare, l'assunzionedi partecipazioni e la loro gestione in società operanti nel settore bancario,finanziario ed assicurativo. Essa è alla testa del gruppo bancario Unicredito,composto dalle società Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e AnconaBanca SpA (in prosieguo: la «Cariverona») e Cassa di Risparmio della MarcaTrevigiana SpA (in prosieguo: la «Cassamarca»), nonché dalle società da questecontrollate.

8.
    Nella menzionata lettera di intenti del 10 gennaio 1996 le Generali e l'Unicreditoaffermano, in limine, il proprio intendimento di concludere accordi di naturapartecipativa e cooperativa nel settore bancario, finanziario, assicurativo nonché nelsettore delle attività parabancarie, al fine di realizzare una mutua integrazione dellerispettive attività. Esse sottolineano, sostanzialmente, che tale iniziativa si collocanella logica delle più recenti evoluzioni nel settore bancario ed assicurativo, chetendono a favorire il processo di integrazione intersettoriale nella prospettiva di unampliamento dell'offerta di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi e parabancariin generale mediante una migliore e più estesa utilizzazione delle rispettive reti didistribuzione degli operatori, nonché a porre l'accento sull'economia, l'efficacia ele sinergie.

9.
    In tale contesto, e allo scopo di «consolidare ulteriormente i propri rapporti dicooperazione», esse precisano di voler sviluppare le proprie relazioni di«partecipazione/collaborazione», creando, da un lato, l'impresa comune CG Vitae, dall'altro, prevedendo «attività operative» (punto 1 della lettera di intenti).

10.
    Oggetto della menzionata notificazione è stata unicamente la creazione dell'impresacomune CG Vita. Tale operazione è stata realizzata, conformemente alla lettera

di intenti (punto 1.1.1), per mezzo dell'acquisizione da parte delle Generali del50% del capitale della CG Vita, sino a quel momento interamente detenutodall'Unicredito. I menzionati patti parasociali precisano che il consigliod'amministrazione si compone paritariamente di membri nominati, per metà, dallaCariverona e dalla Cassamarca e, per metà, dalle Generali. Ai sensi dell'art. 14degli statuti della CG Vita, l'assemblea generale straordinaria delibera, in materiacommerciale, a maggioranza assoluta del capitale sociale.

11.
    La lettera di intenti indica che il portafoglio di polizze assicurative dell'Eurovitacollocate dalla Cariverona e dalla Cassamarca e detenuto dall'Eurovita saràtrasferito, sulla base di un accordo tra le tre società, dall'Eurovita alla CG Vita(punto 1.1.2).

12.
    La lettera di intenti prevede peraltro (punto 1.1.1) che la CG Vitacommercializzerà i propri prodotti attraverso la rete di sportelli bancari controllatadall'Unicredito. Accordi potranno essere parimenti conclusi con altre reti didistribuzione, bancarie o meno. Sulla base delle indicazioni contenute nelprogramma di attività e confermate dalle società madri nelle loro risposte del 29febbraio e del 12 marzo 1996 a richieste di informazioni della Commissione, la retedi sportelli bancari dell'Unicredito assicurerà la distribuzione dei prodotti della CGVita nell'ambito di contratti di agenzia e non di contratti di distribuzione.

13.
    La lettera di intenti precisa inoltre che le banche del gruppo Unicreditoconferiranno alla CG Vita tutte le coperture relative all'assicurazione vita, ivicomprese quelle riguardanti i loro dipendenti (punto 1.1.1). Peraltro, i fondi di taleimpresa comune saranno depositati presso banche del gruppo Unicredito, le qualigestiranno anche i valori mobiliari investiti a copertura delle riserve tecniche (punto1.1.3).

14.
    Per quanto attiene alle menzionate «attività operative», le Generali si impegnano,sostanzialmente, a rivolgersi progressivamente in modo privilegiato ai servizibancari e finanziari del gruppo Unicredito, che le saranno forniti alle miglioricondizioni di mercato. Quanto alla società Unicredito, essa si impegna a dareistruzioni alle banche da essa controllate affinché sottoscrivano tutte le nuovepolizze di assicurazione, nei rami «danni», presso le Generali alle miglioricondizioni di mercato. Inoltre, le banche del gruppo Unicredito e Generalistudieranno la possibilità di intraprendere iniziative comuni dirette a definire e apiazzare i prodotti assicurativi dei rami «danni», anch'essi destinati alla clienteladelle banche controllate dall'Unicredito, senza escludere la costituzione in comunedi una nuova compagnia in tale specifico settore (punto 1.2 della lettera di intenti).

15.
    Unicredito e Generali convengono di istituire una commissione di studio incaricatadi sviluppare tali iniziative comuni e di metterne a punto di nuove quali, inparticolare, l'installazione presso agenzie delle Generali di strumenti di pagamentoautomatizzati; l'avvio di una cooperazione nel settore delle carte di credito e nel

settore monetario in generale; nel segmento dei servizi bancari alle imprese, lamessa in comune dei servizi offerti dalle banche del gruppo Unicredito e dalleGenerali; l'esame dell'opportunità di realizzare una contiguità tra le agenziebancarie dell'Unicredito e gli uffici o le agenzie delle Generali (punto 3 dellalettera di intenti).

16.
    Per quanto attiene alla formazione professionale, la lettera di intenti indica che leGenerali collaboreranno strettamente alla messa in opera di strutture di formazionedel personale dell'Unicredito incaricato della promozione e della vendita diprodotti assicurativi. Secondo il piano di attività della CG Vita, accordi conclusi fratale impresa e le sue società madri prevedono, a tal fine, l'istituzione di corsicoordinati da esperti docenti della scuola di formazione professionale delleAssicurazioni Generali. Il costo di tale formazione a carico dell'impresa interessatascenderà, secondo i dati contenuti nel programma di attività, in progressionescalare da 500 milioni di LIT per il primo esercizio a 243 milioni per il quintoesercizio.

17.
    La lettera di intenti contiene anche accordi di esclusività che si applicanounicamente — secondo quanto riportato nella risposta delle Generali edell'Unicredito ad una richiesta formale di chiarimenti della Commissione — allacostituzione dell'impresa comune CG Vita per mezzo dell'acquisizione del 50% delsuo capitale da parte delle Generali nonché alla distribuzione dei prodotti di talesocietà attraverso la rete di sportelli bancari dell'Unicredito. Le Generalirinunciano espressamente, nella lettera di intenti, a concludere, senza l'accordodell'Unicredito, accordi di cooperazione e/o partecipazione di contenuto analogocon altre banche nelle regioni italiane in cui gli sportelli bancari di tale grupposiano presenti in numero sufficientemente rilevante.

18.
    L'Unicredito assume un impegno simile nei confronti delle Generali. In particolare,essa rinuncia all'acquisizione, diretta o indiretta, a titolo di investimentopermanente e funzionale, senza l'accordo delle Generali, di partecipazioni in altrecompagnie di assicurazioni. E' esclusa da tale impegno l'eventuale assunzione dipartecipazioni in società e/o holding bancarie che dispongano, a loro volta, dipartecipazioni dirette o indirette di compagnie di assicurazioni.

19.
    Per quanto attiene, più in particolare, alla distribuzione dei prodotti della CG Vita,nella menzionata lettera integrativa del 9 febbraio 1996 si precisa che la duratadell'esclusività imposta all'Unicredito per tale distribuzione è limitata ad un periododi cinque anni.

20.
    Il piano di attività prevede, infine, che le società fondatrici forniranno la propriaassistenza, a prezzo di costo, all'impresa comune in un certo numero di settori.Secondo tali previsioni, l'importo dei rimborsi alle società madri ammonterà a 800milioni di LIT per il primo esercizio ed aumenterà annualmente del 5%. La CGVita beneficerà nella misura più ampia possibile dei servizi informatici delle societàmadri. Le procedure di carattere tecnico ed amministrativo relative alle polizze di

assicurazione vita (emissione delle polizze, contabilità, liquidazione, calcolo delleriserve di bilancio, ecc.) saranno quelle delle Generali. Conseguentemente, almenofintantoché il volume del portafoglio non consentirà di assorbire i costi di unservizio di revisione interna, l'attività di controllo interno sarà svolta dall'Ufficio diInternal Auditing delle Generali. Inoltre, ai fini della valutazione medica eprofessionale dei rischi proposti, la CG Vita potrà ricorrere, «quantomeno duranteil primo periodo di esercizio dell'attività», al servizio di selezione medica delleGenerali. Infine, l'assistenza tecnico-attuariale le sarà parimenti fornita dalleGenerali, che metteranno a disposizione un attuario. Il piano di attività sottolineatuttavia «la volontà di rendere autonoma nel tempo la gestione della società; ciòavverrà gradualmente, in parallelo col crescere del volume d'affari».

21.
    A seguito della notifica degli accordi sopra descritti, il procedimento si svolgeva nelmodo seguente. Il 23 febbraio 1996 la Commissione trasmetteva alle parti, ai sensidell'art. 11 del regolamento n. 4064/89, una prima richiesta formale di chiarimenti.Essa sottolineava la necessità, al fine di poter qualificare la CG Vita quale impresacomune di pieno esercizio, a) «di ottenere in termini generali precisazioni espiegazioni supplementari relative al carattere autonomo e di pieno esercizio di[tale] impresa, in particolare per quanto attiene alle [sue] risorse, e un'indicazionedel ”timing” previsto per l'esercizio effettivo della sua attività»; b) di essere postaa conoscenza del suo piano industriale; c) di disporre di informazioni supplementarirelative all'Eurovita e d) di specificare il portafoglio di contratti che sarebbe statotrasmesso alla CG Vita. Le società madri comunicavano il piano di attività allaCommissione e rispondevano alla richiesta di chiarimenti con lettera del 29febbraio 1996, precisando, in particolare, che la distribuzione dei prodotti della CGVita sarebbe stata assicurata dalle agenzie dell'Unicredito operanti in qualità diagenti.

22.
    Il 4 marzo 1996 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato inviava allaCommissione una comunicazione con cui chiedeva il rinvio della questione ai sensidell'art. 9 del regolamento n. 4064/89. Le Generali e l'Unicredito venivanoinformate di tale comunicazione da parte della Commissione che inviava loro, indata 6 marzo 1996, una seconda richiesta formale di chiarimenti direttaessenzialmente a ottenere precisazioni in ordine alla loro posizione sul mercato, adescrivere la rete di distribuzione delle Generali con riguardo ai prodotti diassicurazione vita e ad indicare gli eventuali accordi in vigore tra le Generali edaltre imprese bancarie. Esse rispondevano a tale richiesta con lettera del 12 marzo1996 e, a seguito di una riunione informale con i funzionari della task force«controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese» della direzione generaleConcorrenza (DG 4) della Commissione (in prosieguo: «Merger Task Force»)svoltasi il 13 marzo 1996, fornivano, con lettera alla Commissione del 15 marzoseguente, precisazioni concernenti, in particolare, il carattere accessoriodell'accordo di distribuzione esclusiva dei prodotti dell'impresa comune.

23.
    Il 25 marzo 1996 la Commissione emanava la decisione impugnata, osservando chel'operazione notificata non costituiva una concentrazione ai sensi dell'art. 3, n. 2,del regolamento n. 4064/89, sulla base del rilievo che la CG Vita non possiede«un'effettiva autonomia funzionale e presenta una serie di elementi dicooperazione che inducono a concludere che l'operazione nel suo complesso hanatura cooperativa» (punti 21 e 22).

24.
    Per quanto attiene, anzitutto, all'autonomia funzionale, la Commissione affermanella decisione che «gli elementi informativi e documentali a disposizione dellaCommissione non consentono di concludere con un soddisfacente grado diprobabilità nel senso dell'esistenza di un'effettiva e sufficiente autonomia funzionaledell'impresa comune» (punto 13). Tale affermazione si fonda su due rilievi. Inprimo luogo, «malgrado la dichiarata volontà delle parti di rendereprogressivamente autonoma la gestione dell'impresa comune (...) la quasi totalitàdei servizi connessi all'attività di produzione e gestione delle polizze assicurative(procedure di emissione, di contabilità, di liquidazione, di calcolo delle riserve dibilancio, valutazione dei rischi, assistenza tecnico-attuariale ecc.) sarà garantitadalle strutture organizzative di Generali almeno fino al momento (evidentementenon precisabile) in cui lo sviluppo del portafoglio assicurativo sarà tale daconsentire all'impresa comune l'assorbimento dei costi derivanti dallo svolgimentoin proprio di tali servizi e attività» (punto 16). In secondo luogo, a differenza, inparticolare, del procedimento Zurigo/Banco di Napoli (n. IV/M.543), «il fatto chei prodotti assicurativi di CG Vita non presenteranno caratteristiche tali dadistinguerli in misura apprezzabile, quanto a natura e contenuto, da quelli giàpredisposti e commercializzati da Generali tramite il sistema bancario, sembraulteriormente indebolire le argomentazioni a supporto del carattere autonomo (...)dell'impresa comune» (punto 17).

25.
    Per quanto attiene, inoltre, agli elementi di cooperazione, esaminati ai fini diun'«esatta qualificazione» dell'operazione di cui trattasi, la Commissione valuta, «inrelazione al complesso dell'operazione stessa, la rilevanza economica degli elementidi cooperazione tra le imprese fondatrici per quanto concerne l'accesso privilegiatoal mercato dei prodotti assicurativi del ramo vita attraverso il canale bancario»(punto 18). Essa rileva, in primo luogo, che «l'operazione proposta fa parte di unpiù vasto progetto di collaborazione tra Generali e Unicredito in campo bancario,finanziario, assicurativo e parabancario, delineato nella lettera di intenti e del qualeessa rappresenta solo una fase specifica. Inoltre, la presenza di un prevalenteinteresse delle parti a realizzare ampie forme di collaborazione nei settori finanziarie assicurativi risulta ulteriormente rafforzata» dagli accordi di esclusività reciproca— previsti nella lettera di intenti — che coprono, secondo la Commissione, l'interoambito dei settori di collaborazione (punto 19). In secondo luogo, la Commissionerileva, in sostanza, che l'operazione si inserisce «in un contesto di mercato, quellorelativo alla distribuzione di prodotti assicurativi del ramo vita in Italia», giàcaratterizzato, da un lato, da un'ampia diffusione di accordi di esclusiva che leganole reti agenziali, in qualità di mandatari unici, alle diverse compagnie diassicurazioni e, dall'altro, dalla rapida crescita dell'attività di intermediazione svolta

dalle banche con riguardo alla distribuzione di prodotti assicurativi vita. In talecontesto, il canale bancario rappresenterebbe, in misura via via sempre maggiore,un sistema di distribuzione privilegiato, anzi, in taluni casi, essenziale per poteraccedere al mercato dell'assicurazione vita in considerazione delle difficoltà e deicosti connessi alla creazione di reti di distribuzione sufficientemente diffuse ecapillari (punto 20).

26.
    Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 5 giugno 1996,le Generali e l'Unicredito domandavano l'annullamento della decisione impugnata.

27.
    Con istanza registrata presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 1997, laRepubblica italiana domandava di intervenire a sostegno delle conclusioni dellaCommissione. Il presidente della Terza Sezione ampliata ammetteva tale interventocon ordinanza 21 aprile 1997.

28.
    A seguito dell'entrata in servizio di un nuovo membro del Tribunale, la causaveniva riassegnata, il 4 marzo 1998, alla Prima Sezione ampliata e veniva designatoun nuovo giudice relatore.

29.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale decideva di passare alla fase orale,senza procedere ad istruttoria. Su richiesta del Tribunale, le parti, prima della datadell'udienza, hanno prodotto taluni documenti, nell'ambito delle misure diorganizzazione del procedimento previste dall'art. 64 del regolamento di procedura.La fase orale si è svolta il 14 luglio 1998.

Conclusioni delle parti

30.
    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

— condannare la convenuta alle spese.

31.
    La parte convenuta e la parte interveniente concludono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso in quanto irricevibile;

— in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

— condannare le ricorrenti alle spese.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

32.
    La Commissione eccepisce l'irricevibilità del ricorso sulla base del rilievo che ladecisione non produrrebbe effetti giuridici immediati atti ad incidere sugli interessidelle ricorrenti. La decisione presenterebbe il carattere di un semplice attointermedio, considerato che determinerebbe unicamente la procedura da seguiree le disposizioni sostanziali applicabili all'atto dell'esame dell'operazione di cuitrattasi. La decisione si limiterebbe, infatti, a rilevare come tale operazione nonrientrerebbe nella sfera d'applicazione del regolamento n. 4064/89 e a indicare chela notificazione sarà considerata, conformemente alla richiesta delle ricorrenti,quale domanda di attestazione negativa ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 17o quale notificazione ai sensi dell'art. 4 del regolamento medesimo. Solamente lasuccessiva decisione della Commissione in ordine alla compatibilità dell'operazionedi cui trattasi con l'art. 85 del Trattato determinerebbe la posizione definitivadell'istituzione, con riguardo alla questione se tale operazione possa essererealizzata secondo le modalità proposte dalle ricorrenti o secondo modalità diverse.

33.
    Sotto tale aspetto, l'istituzione convenuta opera una distinzione tra due tipi didecisioni adottate ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89. LaCommissione, laddove emani, come nella specie, una decisione con cui rilevi chel'operazione notificata non costituisce una concentrazione, conserverebbe la propriacompetenza. La regolarità di tale decisione intermedia potrebbe essere esaminatanell'ambito di un ricorso proposto avverso la decisione finale della Commissione,a termini della procedura di applicazione dell'art. 85 del Trattato, senza privare leimprese notificanti del beneficio della tutela del diritto comunitario. Infatti, soltantose al termine del suo esame la Commissione giungerà alla conclusione che l'art. 85,n. 1, del Trattato non si applica e che, quindi, non vi è luogo di adottare unadecisione di esenzione ex art. 85, n. 3, le autorità nazionali riacquisteranno lacompetenza ad esaminare l'operazione.

34.
    Al contrario, mentre la Commissione è munita di competenza esclusiva per l'esamedelle concentrazioni che presentino dimensione comunitaria, una decisione di taleistituzione, ai sensi del menzionato art. 6, n. 1, lett. a), del regolamento n. 4064/89,che rilevi che un'operazione costituisce una concentrazione ma non presentadimensione comunitaria, implicherebbe automaticamente l'incompetenzadell'istituzione medesima e determinerebbe l'applicabilità delle norme nazionali inmateria di concorrenza. Una siffatta decisione potrebbe costituire oggetto di ricorsodi annullamento ex art. 173, quarto comma, del Trattato, come affermato dalTribunale nella sentenza 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione(Racc. pag. II-121).

35.
    La Repubblica italiana condivide il ragionamento della Commissione. La decisionenon costituirebbe l'atto finale del procedimento iniziato con la notifica previstaall'art. 4 del regolamento n. 4064/89. Tale procedimento si articolerebbe, infatti, indue fasi. La prima, necessaria, sarebbe diretta a verificare se l'operazione notificatacostituisca una concentrazione e rientri, quindi, nella sfera d'applicazione di taleregolamento. La seconda, che prenderebbe grado unicamente a seguito di una

decisione negativa in esito alla prima fase, mirerebbe a valutare tale operazionecon riguardo all'art. 85 del Trattato e condurrebbe alla decisione finale.

36.
    Le ricorrenti ritengono, dal canto loro, che la decisione costituisca un atto giuridicodefinitivo che possa costituire oggetto di ricorso di annullamento, conformementea una consolidata giurisprudenza (v. sentenza Air France/Commissione, citatasupra).

Giudizio del Tribunale

37.
    Secondo una costante giurisprudenza, una decisione ha natura di atto impugnabileallorché modifica in maniera rilevante la situazione giuridica delle impreseinteressate producendo effetti giuridici definitivi (v. sentenza della Corte 11novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, nonché lesentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc.pag. II-367, e Air France/Commissione, citata, punti 43 e 50).

38.
    La qualificazione di un'operazione economica contenuta in una decisione formaledella Commissione, adottata a seguito di un procedimento particolare — istituito,nel caso di specie, dal regolamento n. 4064/89 — ed implicante la scelta da parte ditale istituzione di una procedura di controllo, non costituisce una semplice misurapreparatoria nei cui confronti i diritti delle ricorrenti possano essere tutelati inmodo adeguato da un ricorso d'annullamento della decisione che mette fine alprocedimento, allorché tale decisione o il ricorso diretto contro di essa nonpermettano di eliminare le conseguenze irreversibili di tale qualificazione sullasituazione giuridica delle ricorrenti (v. in particolare, in senso analogo, le sentenzedella Corte 30 giugno 1992, causa C-312/90, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-4117, punti 19-24, e causa C-47/91, Italia/Commissione, Racc. pag. I-4145, punti 26-30, nelle quali la Corte ha ritenuto che una decisione che qualifica come nuovo unaiuto costituisce un atto impugnabile, in quanto implichi l'applicazione di unaprocedura di controllo particolare, caratterizzata dalla sospensione del versamentodell'aiuto, ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, fintantoché non sia stato dichiaratocompatibile con il Trattato).

39.
    Nel caso di specie, come prevede espressamente l'art. 6, n. 1, lett. a), delregolamento n. 4064/89, la decisione impugnata pone termine al procedimento diapplicazione di tale regolamento, iniziato con la notifica degli accordi cheprevedono la creazione dell'impresa CG Vita, constatando che tale operazione noncostituisce una concentrazione poiché presenta natura cooperativa.

40.
    Orbene, ai sensi dell'art. 22, nn. 1 e 2, nel testo in vigore alla data di adozione delladecisione impugnata, il regolamento n. 4064/89 è applicabile solo alle operazionidi concentrazione quali definite all'art. 3, che sono così sottratte all'applicazione delregolamento n. 17.

41.
    La decisione impugnata, che accerta che la creazione della CG Vita non costituisceuna concentrazione ed è pertanto esclusa dal campo di applicazione delregolamento n. 4064/89, ha quindi come effetto, in particolare, di sottoporre taleoperazione al divieto di intese di cui all'art. 85 del Trattato e alla proceduraautonoma e distinta introdotta dal regolamento n. 17.

42.
    Essa determina i criteri di valutazione della regolarità dell'operazione di cui trattasi,nonché la procedura e le eventuali sanzioni ad essa applicabili. Essa modifica in talmodo la situazione giuridica delle ricorrenti privandole della possibilità di faresaminare, nell'ambito della procedura accelerata introdotta dal regolamenton. 4064/89, la regolarità dell'operazione in esame dal solo punto di vista strutturale,al fine di ottenere una decisione definitiva di compatibilità con il dirittocomunitario.

43.
    In tali condizioni, contrariamente a quanto allegato dalla Commissione, la decisioneimpugnata non costituisce una semplice misura preparatoria contro la cuiirregolarità possa essere assicurata alle ricorrenti, nell'ambito di un ricorsopresentato contro la decisione relativa all'applicazione dell'art. 85 del Trattato,un'adeguata tutela giurisdizionale. Essa costituisce una decisione definitivasuscettibile di ricorso d'annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato, allo scopodi assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti derivanti alle ricorrenti dalregolamento n. 4064/89.

44.
    Per tutti questi motivi, l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione deveessere respinta.

Nel merito

45.
    Gli argomenti delle ricorrenti possono essere raggruppati in tre motivi, relativi,rispettivamente, alla natura assertivamente concentrativa dell'impresa comune CGVita, alla violazione del loro diritto ad essere sentite nel corso del procedimentoamministrativo ed all'assenza o all'insufficienza di motivazione della decisioneimpugnata.

Sul primo motivo, relativo all'errore di valutazione dell'operazione in esame

Argomenti delle parti

46.
    Le ricorrenti sostengono che la CG Vita presenta natura concentrativa. Taleimpresa comune disporrebbe di un'autonomia funzionale e non avrebbe ad oggettoné produrrebbe l'effetto di coordinare i comportamenti concorrenziali delle impresefondatrici. Essa risponderebbe in tal modo ai due requisiti fissati dall'art. 3, n. 2,secondo comma, del regolamento n. 4064/89, nella versione in vigore al momentodell'adozione della decisione impugnata, prima di venir modificato dal regolamento

n. 1310/97, e precisati dalla Commissione nella propria comunicazione del 1994relativa alla distinzione, stabilita da tale regolamento, tra imprese comuniconcentrative e imprese comuni cooperative (GU C 385, pag. 1; in prosieguo: la«comunicazione»).

— Sulla condizione relativa all'autonomia funzionale

47.
    Per quanto attiene anzitutto al requisito relativo all'autonomia funzionale, lericorrenti sottolineano, in limine, che tale nozione dev'essere valutata tenendoconto delle caratteristiche del mercato rilevante, che, nella specie, sarebbe quellodell'assicurazione vita, nonché delle modalità con cui le imprese di dimensioniridotte presenti su tale mercato — quale la CG Vita — operano normalmente.

48.
    Nella specie la CG Vita disporrebbe, in primo luogo, di risorse sufficienti, intermini di finanziamento, di personale e di attivi per esercitare la propria attivitànel settore dell'assicurazione vita in modo durevole. Ciò sarebbe attestatodall'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel settore assicurativo rilasciataledall'ISVAP in data 17 dicembre 1996, a seguito, segnatamente, dell'aumento delcapitale sociale da 12 a 15 miliardi di LIT, effettuato a seguito di una decisione delconsiglio d'amministrazione del 2 settembre 1996. Quanto all'organigramma di taleimpresa comune, sarebbero inizialmente previsti quindici dipendenti. Talepersonale verrebbe elevato a 23 dipendenti nel corso dei primi cinque anni.

49.
    In secondo luogo, la CG Vita eserciterebbe le funzioni normalmente svolte dallealtre imprese operanti sul mercato dell'assicurazione vita e sarebbe in grado distabilire in modo indipendente la propria politica commerciale. Infatti, l'assistenzatecnica e gestionale fornita dalle società madri alla CG Vita non la priverebbe dellasua autonomia funzionale. Le prestazioni che le Generali le forniscono a prezzo dicosto rientrerebbero nei servizi in ordine ai quali le compagnie di assicurazioni didimensioni paragonabili si rivolgerebbero di regola a società esterne. In particolare,sarebbe usuale che le compagnie di assicurazione vita ricorrano alla selezionemedica del riassicuratore anche per i contratti non soggetti a cessione. Orbene, èsecondo una prassi corrente che la CG Vita affiderebbe alle Generali in particolarela riassicurazione, a concorrenza dell'eccedenza, dei rischi superiori ad un limite diritenzione fissato in 100 milioni di LIT, nell'ambito di una convenzione dieccedenza con premio di rischio. Inoltre, l'utilizzazione del servizio di selezionemedica delle Generali non inciderebbe in alcun modo sull'autonomia decisionaledella CG Vita in materia di assunzione dei rischi. Peraltro, il piano di attività (pag.17) avrebbe stimato il costo iniziale complessivo dell'assistenza in materiaattuariale, della selezione dei rischi, del controllo interno della società e delleprocedure informatiche in 800 milioni di LIT. Sulla base di tali previsioni tale costoaumenterebbe del 5% all'anno sino a raggiungere i 942 milioni di LIT nel corso delquinto esercizio di attività. Inoltre, tale assistenza presenterebbe un caratterepuramente provvisorio. Secondo il menzionato piano, essa non andrebbe al di làdei primi tre anni di attività.

50.
    Sotto tale profilo le ricorrenti contestano alla Commissione di non avere esaminatoin modo sufficiente la portata e la durata del sostegno delle imprese madri. Nelricorso si fa presente che la CG Vita assumerà, prima della fine del primo semestredi attività, un attuario indipendente, che sarà assistito nel corso del primo anno daun consigliere delle Generali. L'assistenza da parte della detta società madre inmateria di controllo interno terminerebbe «alla chiusura di bilancio delprimo/secondo anno di attività». Quanto alle procedure informatiche, il piano diattività prevederebbe il costo relativo all'acquisizione da parte della CG Vita di unsistema di gestione informatica indipendente destinato alle compagnie diassicurazione vita, quando tale sistema, acquistato dalle società del gruppo Generalied in fase di personalizzazione, sarebbe stato disponibile nel corso dell'anno 1997.

51.
    Per quanto attiene al sostegno alla distribuzione, prestato dall'Unicredito, ladecisione non conterrebbe alcuna spiegazione. Orbene, la CG Vita utilizzerebbe,per la commercializzazione dei propri prodotti, la rete di vendita della detta societàmadre, operante in qualità di agente dell'impresa comune. Secondo una prassiconsolidata, l'utilizzazione di un siffatto sistema di distribuzione noncomprometterebbe l'autonomia funzionale di un'impresa comune (v., in particolare,le decisioni della Commissione 15 giugno 1995, procedimento n. IV/M.586 —Generali/Comit/Flemings, e 22 febbraio 1995, procedimento n. IV/M.543 —Zurigo/Banco di Napoli). Inoltre, la menzionata lettera 9 febbraio 1996, integrativadella lettera di intenti, avrebbe espressamente limitato a cinque anni la duratadell'impegno di esclusività assunto dall'Unicredito.

52.
    In terzo luogo, sarebbe in ogni caso impossibile creare prodotti innovativi sulmercato dell'assicurazione vita. A tale riguardo, i prodotti semplificati, al solo scopodi facilitare il compito del venditore, commercializzati attraverso la rete bancaria,sarebbero per l'assicurato fondamentalmente identici a quelli venduti dalle reti didistribuzione tradizionali. Nel settore dell'assicurazione vita, i prodotti nuovi — peri quali l'impegno di esclusività assunto dalla società madre incaricata della lorodistribuzione sarebbe giustificato in quanto sarebbe indispensabile per poteraccedere al mercato — sarebbero pertanto quelli immessi sul mercato per la primavolta da una nuova impresa.

53.
    E' così che occorrerebbe peraltro interpretare la posizione assunta dallaCommissione nelle proprie precedenti decisioni. In particolare, nella menzionatadecisione Zurigo/Banco di Napoli, la «novità» del prodotto dell'impresa comune,rispetto a quelli offerti dalla compagnia di assicurazione madre, sarebbecontestabile, dato che, secondo le ricorrenti, tale «novità» sarebbe limitata allaforma di pagamento del premio assicurativo. Nello stesso senso la Commissione sisarebbe richiamata, nella decisione Toro Assicurazioni/Banco di Roma,procedimento n. IV/M.707, al fatto che «l'impresa comune commercializzerà iprodotti con il proprio marchio», senza preoccuparsi della differenza di natura edi contenuto tra i propri prodotti e quelli della Toro (punto 8 della decisione).

54.
    In ogni caso, nella specie, la CG Vita commercializzerebbe i propri prodotti conil proprio marchio. Dopo un normale e limitato periodo di rodaggio, questiverrebbero «personalizzati» al fine di indirizzarli verso determinate categorie diclientela.

55.
    Le ricorrenti contestano, inoltre, l'affermazione della Commissione secondo cui laCG Vita commercializzerebbe i prodotti già distribuiti dalle Generali. Con la solaeccezione delle assicurazioni temporanee in caso di morte a capitale e premioannuo costanti — che rappresenterebbero il prodotto più venduto — i prodotti dellaCG Vita sarebbero modellati sulle polizze di assicurazione della compagniaEurovita e sarebbero stati progettati e realizzati in completa indipendenza dallestrutture tecniche del gruppo Generali. Inoltre, un nuovo prodotto — l'assicurazionetemporanea in caso di morte del debito residuo a premio annuo — sarebbe statoautonomamente realizzato dalla CG Vita e non sarebbe venduto in formaindividuale da nessun'altra società del gruppo Generali.

56.
    Da tutte le sue esposte considerazioni emergerebbe che la Commissione haproceduto, nella specie, ad un'applicazione rigida del requisito relativoall'autonomia funzionale. Essa avrebbe trattato in modo differente, senza alcunagiustificazione, una situazione fondamentalmente identica a quelle già esaminatein precedenti decisioni. La Commissione avrebbe pertanto violato il principio dellacertezza del diritto e quello della non discriminazione e sarebbe incorsa in unabuso di potere.

57.
    Le ricorrenti si richiamano, al riguardo, ad una serie di decisioni in cui laCommissione avrebbe riconosciuto l'autonomia funzionale di imprese comuni aventilegami economici con le proprie società madri molto più profondi di quelli dellaCG Vita [decisione della Commissione 12 novembre 1992, 93/247/CEE, chedichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune(procedimento n. IV/M.222 — Mannesmann/Hoesch) (GU 1993, L 114, pag. 34);decisioni 5 febbraio 1996, procedimento n. IV/M.686 — Nokia/Autoliv; 22 novembre1992, procedimento n. IV/M.266 — Rhône Poulenc Chimie/SITA; 22 dicembre 1993,procedimento n. IV/M.394 — Mannesmann/Rewe/Deutsche Bank, e 27 novembre1995, procedimento n. IV/M.648 — Mc Dermott/ETPM).

58.
    Da parte sua, la Commissione, sostenuta dalla Repubblica italiana, ritiene che laCG Vita sarebbe priva di autonomia funzionale, in considerazione dell'ampiezzae della rilevanza economica del sostegno che le Generali e l'Unicreditocontinueranno a fornirle, nonché del carattere del tutto aleatorio della limitazionedi tale sostegno nel tempo.

59.
    Inoltre, nel caso di un'impresa comune non ancora operativa, come la CG Vita,occorrerebbe verificare, per valutare la sua capacità di operare in modoindipendente sul proprio mercato, se essa sia in grado di immettere sul mercatomedesimo prodotti non ancora commercializzati da una delle società madri o che,

successivamente alla creazione dell'impresa comune, non figureranno più nellagamma dei prodotti di tale società. A tale riguardo, la novità di un prodotto nonpotrebbe consistere nel semplice cambio del marchio sotto il quale esso ècommercializzato da una delle società madri.

— Sulla condizione relativa alla mancanza di coordinamento dei comportamenticoncorrenziali

60.
    Le ricorrenti contestano che la CG Vita costituisca uno strumento di cooperazionetra le Generali e l'Unicredito. Anzitutto le altre forme di cooperazione di cui allalettera di intenti non presenterebbero alcun nesso con l'attività della CG Vita. Essefarebbero riferimento a mutue relazioni privilegiate delle Generali ed Unicreditonei loro principali settori di attività. Inoltre, sarebbero puramente ipotetiche.

61.
    Atteso, poi, che una sola delle due imprese madri svolgerà attività sul mercato dellaCG Vita, sarebbe esclusa qualsiasi ipotesi di coordinamento dei comportamenticoncorrenziali delle imprese medesime. Infatti, le Generali e l'Unicreditosvolgerebbero la propria attività su mercati totalmente distinti e, a seguito dellacreazione della CG Vita, l'Unicredito non manterrebbe alcuna partecipazione insocietà attive sui mercati dell'assicurazione vita.

62.
    Al riguardo le ricorrenti contestano, in particolare, la tesi del governo italianosecondo cui «per una molteplicità di segmenti, banche e assicurazioni fornisconoprodotti e servizi fortemente sostituibili». Inoltre, la CG Vita non opererebbe inalcuno dei settori (corporate banking e risparmio gestito) in cui si svilupperebbela concorrenza tra banche e assicurazioni.

63.
    La Commissione sottolinea che la decisione impugnata non è minimamente fondatasul fatto che l'operazione di cui trattasi si colloca in un contesto di più vastacooperazione tra le società madri. Infatti, i progetti di più ampia futuracollaborazione previsti nella lettera di intenti sarebbero stati valutati solamentequali elementi marginali rispetto all'argomento principale, relativo all'autonomiafunzionale della CG Vita. La Commissione avrebbe preso in considerazione taliprogetti solamente nella parte in cui, in mancanza di indicazioni sufficienti quantoall'autonomia funzionale della CG Vita, l'analisi dell'insieme dei rapporti tra leimprese madri illustrati nella lettera di intenti poteva fornire, insieme ad altrielementi, più valide indicazioni per accertare l'eventuale sussistenza di taleautonomia funzionale. In particolare, quanto più l'impresa comune puòrappresentare un semplice strumento di collaborazione tra imprese madri collocatesu mercati verticalmente collegati, tanto più sarebbe legittimo dubitare della suaautonomia.

64.
    Secondo il governo italiano, dalla lettera di intenti emergerebbe che l'impresacomune rappresenterebbe, nella specie, uno strumento di coordinamento delcomportamento concorrenziale delle società madri. Alla luce delle più recentievoluzioni del mercato, le banche diverrebbero, da un lato, concorrenti dirette delle

compagnie assicurative, fornendo una molteplicità di prodotti e di servizi acontenuto finanziario largamente sostituibile ai prodotti assicurativi. Dall'altro, esserappresenterebbero una rete di distribuzione privilegiata di tali prodotti. Nellaspecie, il coordinamento tra le imprese fondatrici rivestirebbe quindi un'importanzastrategica particolare in termini di eliminazione della potenziale concorrenza su talimercati contigui e di occupazione di un canale di sbocco privilegiato per taliprodotti.

Giudizio del Tribunale

65.
    L'art. 3 del regolamento n. 4064/89 definisce le operazioni di concentrazione di cuia tale regolamento. La qualificazione delle imprese comuni è contenuta nel n. 2 ditale articolo, che dispone, nella versione in vigore prima del 1° marzo 1998,applicabile nel caso di specie:

«2. (...) le operazioni, compresa la creazione di un'impresa comune, che abbianoper oggetto o per effetto di coordinare il comportamento concorrenziale di impreseche restano indipendenti.

La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni diuna entità economica autonoma e non ha come oggetto o per effetto ilcoordinamento del comportamento concorrenziale tra imprese fondatrici o traqueste ultime e l'impresa comune, va considerata come un'operazione diconcentrazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b)».

66.
    Le citate disposizioni dell'art. 3 devono essere interpretate alla luce delventitreesimo 'considerando‘ del regolamento n. 4064/89, che così recita:

«(23) considerando che è opportuno definire la nozione di concentrazione in mododa coprire unicamente le operazioni che si concludono con una modifica duraturadella struttura delle imprese interessate; che occorre quindi escludere dal campodi applicazione del presente regolamento le operazioni il cui oggetto od effettoconsiste nel coordinamento del comportamento concorrenziale di impreseindipendenti, operazioni che debbono essere esaminate alla luce delle disposizioniappropriate degli altri regolamenti d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato;che questa distinzione va operata segnatamente in caso di creazione di impresecomuni».

67.
    Dal dettato dell'art. 3 emerge che una concentrazione rientra nell'ambito diapplicazione del regolamento n. 4064/89 solo se, da un lato, essa dispone diun'autonomia funzionale e, dall'altro, non ha per oggetto o per effetto ilcoordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese interessate. Semanca una di tali condizioni, l'impresa comune è qualificata come cooperativa edassimilata ad un'intesa.

68.
    Tuttavia, il regolamento n. 4064/89 non chiarisce i criteri che permettono dideterminare la misura in cui tali due condizioni possono essere consideratesoddisfatte.

69.
    Nell'interpretare tali condizioni occorre tener conto prima di tutto del loro scopo,che è quello di limitare il rispettivo campo di applicazione del regolamenton. 4064/89 e del regolamento n. 17, i quali si escludono a vicenda, ai sensi dell'art.22, nn. 1 e 2, del regolamento n. 4064/89. Nell'ambito della versione anteriore delregolamento n. 4064/89, applicabile nel caso di specie, ciò conduce a valutarel'importanza economica degli elementi di cooperazione in rapporto agli aspettistrutturali.

70.
    Nel caso di specie, tenuto conto dell'argomentazione delle parti e degli elementidel fascicolo, spetta al Tribunale verificare se l'impresa CG Vita, dato il contestoin cui si inserisce la sua costituzione, dispone o meno di un'autonomia funzionale.Tale questione deve essere esaminata sulla base degli elementi di cui disponeva laCommissione al momento dell'adozione della decisione.

71.
    La decisione impugnata accerta la mancanza di autonomia funzionale della CGVita, soprattutto per l'ampiezza e l'importanza economica particolaredell'assistenza ad essa fornita in modo continuato dalle sue società madri in temadi produzione, gestione e distribuzione delle polizze assicurative (punti 15 e 16della decisione impugnata).

72.
    A tale proposito, è giocoforza rilevare che taluni argomenti sollevati dalle ricorrentiriguardo alle valutazioni espresse nella decisione impugnata si basano su dati chenon figurano nella lettera di intenti o nel programma di attività e che non eranostati forniti alla Commissione al momento di esaminare l'operazione di cui trattasi.Tale è, in particolare, il caso degli argomenti relativi alla limitazione nel tempodell'assistenza delle società madri in materia di attuario e di controllo interno (v.sopra, punto 50). Elementi come questi non possono essere presi in considerazionenel valutare la legittimità della decisione impugnata, che deve essere esaminatasulla base degli elementi di cui disponeva la Commissione al momento della suaadozione.

73.
    D'altra parte, per valutare l'incidenza del sostegno delle società madrisull'autonomia funzionale della CG Vita occorre tener conto delle caratteristichedel mercato in questione e verificare in quale misura la CG Vita esercita lefunzioni che sono normalmente esercitate dalle altre imprese presenti sullo stessomercato.

74.
    Nel caso di specie, il mercato di cui trattasi è stato definito, nella decisioneimpugnata, come quello dell'assicurazione vita, considerato non in maniera staticama nella sua dimensione dinamica, cioè come un mercato dell'assicurazione vitache ricorre ampiamente al canale bancario per la distribuzione. Tale evoluzione delmercato di cui trattasi è d'altronde confermata dal fatto che la parte dei premi

dell'assicurazione vita intermediata tramite il settore bancario è passata, nel corsodel periodo compreso tra il 1991 e il 1995, dal 4 al 20% del totale dei premiincassati nell'ambito dell'assicurazione vita a livello nazionale (punto 20 delladecisione).

75.
    Tenuto conto di tale caratteristica del mercato in questione, le ricorrenti fannovalere che un'impresa esistente ma non ancora operativa che, per la distribuzionedei suoi prodotti, faccia appello, come nel caso della CG Vita, ai servizi di ungruppo bancario non può essere considerata come privata di autonomia funzionaleper il solo fatto che una clausola di esclusività è stata imposta al gruppo bancarioper un periodo di tempo limitato, nel caso di specie cinque anni. D'altra parte,sarebbe conforme alla pratica del settore interessato che le compagnie diassicurazione del ramo vita di dimensioni equiparabili a quelle della CG Vita siindirizzino a società esterne, per ciò che riguarda in particolare la distribuzione el'assistenza in materia attuariale, di controllo interno, di selezione medica e diprocedure informatiche.

76.
    Se la tesi delle ricorrenti può essere accettata per ciò che riguarda l'utilizzo diciascuno dei servizi di cui sopra presi isolatamente, ciò non è il caso allorchél'impresa comune dipende dalle sue società madri per la fornitura dell'insieme deiservizi, al di là di un periodo iniziale di avviamento nel corso del quale taleassistenza può essere considerata come giustificata al fine di permettere all'impresacomune di entrare sul mercato.

77.
    Ora, nel caso di specie, il Tribunale constata che il carattere operativo dell'impresacomune è stato assicurato tramite la fornitura, da parte delle imprese fondatrici,della quasi totalità dei servizi relativi all'attività di produzione, di gestione e dicommercializzazione delle polizze d'assicurazione. In particolare, secondo ilprogramma di attività, la CG Vita non sarà in grado, per lo meno durante i suoiprimi cinque anni d'attività, di gestire in maniera autonoma i servizi legatiall'attività di produzione e di gestione delle polizze d'assicurazione. Le Generaliinterverranno nelle procedure contabili, nelle procedure di emissione delle polizzed'assicurazione, nelle procedure di liquidazione, nel calcolo delle riserve di bilancio,nella gestione tecnico-amministrativa del portafoglio e, infine, nel controllo internodell'impresa comune. Quanto all'Unicredito, essa metterà a disposizione della CGVita le strutture ed i servizi informatici necessari per la commercializzazione deiprodotti assicurativi, allo scopo di canalizzare i movimenti di fondi. Inoltre, anchese la lettera di intenti prevede la possibilità teorica, per l'impresa comune, diricorrere ad altri canali di distribuzione, il programma di attività si riferisceunicamente alla rete di agenzie del gruppo Unicredito.

78.
    Inoltre, secondo i documenti presentati di cui disponeva la Commissione almomento dell'adozione della decisione impugnata, gli interventi delle società madrinon erano limitati nel tempo. Solo la clausola di esclusività imposta all'Unicreditoper la distribuzione dei prodotti della CG Vita era limitata ad un periodo di cinque

anni. Le ricorrenti hanno indicato per la prima volta di fronte al Tribunale (in sededi replica) che tali interventi delle società madri, nell'attività di produzione e digestione della CG Vita, si limiterebbero ai primi tre anni di attività.

79.
    Per l'insieme di queste ragioni, la Commissione ha potuto accertare a giusto titoloche, nella decisione impugnata, gli elementi in suo possesso non erano tali da farleritenere, con sufficiente grado di probabilità, che esistesse un'autonomia funzionaleeffettiva dell'impresa comune.

80.
    In tali condizioni, la censura secondo cui la Commissione avrebbe trattato lericorrenti in maniera discriminatoria non può essere accolta. Il caso di specie sidistingue, infatti, dalle decisioni anteriori della Commissione fatte valere dallericorrenti, in particolare per l'ampiezza dell'assistenza concessa alla CG Vita dallesocietà madri in ciascuna delle fasi della sua attività e per la durata di taleassistenza che, al momento dell'adozione della decisione impugnata, non eralimitata alla normale fase iniziale di avviamento.

81.
    Inoltre, la Commissione ha potuto constatare a giusto titolo che, in mancanza dielementi che permettano di stabilire che la CG Vita beneficiava di un'autonomiafunzionale sufficiente, il contesto della creazione di tale impresa comuneconfermava la mancanza di una sua autonomia.

82.
    A questo proposito, è sufficiente rilevare che la lettera di intenti indica chiaramenteche la creazione della CG Vita si inserisce nel contesto di una cooperazione piùampia delle sue due società madri, anche se, come fatto osservare dalle ricorrenti,il progetto di collaborazione previsto in tale documento non è preciso nédettagliato. Infatti, tale progetto di collaborazione è menzionato espressamentenella lettera di intenti (v. sopra, punti 9 e 14-18). Questa contiene in particolarel'impegno delle due società madri di ricorrere in modo privilegiato ai loro rispettiviservizi, l'impegno dell'Unicredito di astenersi dall'acquisto di partecipazioni in altrecompagnie di assicurazione e quello delle Generali di astenersi dalla conclusionedi accordi simili di cooperazione e/o di partecipazione con altri istituti bancari. Piùin generale, essa fa presente la volontà delle parti di «realizzare un'integrazionereciproca [delle loro] attività nell'ambito e con l'apporto [delle loro] rispettivecompetenze», senza tuttavia prevedere una tale integrazione per il tramite dellaconcentrazione delle due società madri.

83.
    Dall'insieme di quanto precede emerge che, mancando la CG Vita di autonomiafunzionale, questa non può essere considerata come dotata di natura concentrativa.Di conseguenza, non è necessario procedere all'esame degli aspetti relativi allacooperazione tra le imprese interessate, di cui all'art. 3, n. 2, primo comma, delregolamento n. 4064/89, nella versione in vigore precedentemente alla modifica daparte del regolamento n. 1310/97.

84.
    Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla pretesa inosservanza del diritto delle ricorrenti adessere sentite

Argomenti delle parti

85.
    Le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver loro manifestato, dopo averricevuto le loro risposte alla prima richiesta di chiarimenti, «serie perplessità» inordine all'autonomia funzionale della CG Vita. Omettendo di richiedere chiarimentisupplementari, ad esempio in occasione della seconda richiesta di informazioni indata 6 marzo 1996, o in occasione dell'incontro informale del 13 marzo successivo,l'istituzione convenuta avrebbe suscitato presso le imprese interessate ilconvincimento di aver fornito risposte esaustive. Le dette imprese non sarebberostate pertanto poste in grado di esprimere la propria posizione in ordineall'importanza e alla durata del loro sostegno alla CG Vita e di modificareeventualmente l'accordo concluso.

86.
    La Commissione ritiene di aver sufficientemente manifestato alle ricorrenti leproprie perplessità quanto alla natura concentrativa dell'operazione di cui trattasinella prima richiesta formale di chiarimenti del 23 febbraio 1996. Ciò premesso, lericorrenti avrebbero potuto difendere la propria posizione, fornendole tutti glielementi utili nella loro risposta a tale prima richiesta di chiarimenti ovvero inoccasione della riunione del 13 marzo 1996, nel corso della quale i funzionari dellaTask Force «Concentration» le avrebbero informate del fatto che l'Autoritàgarante della concorrenza e del mercato aveva parimenti formulato dubbi quantoalla natura concentrativa dell'impresa comune.

Giudizio del Tribunale

87.
    Il regolamento n. 4064/89 consacra espressamente, all'art. 18, il diritto delle impreseinteressate — tra le quali figurano le imprese notificanti — di essere sentite primadell'adozione di un certo numero di decisioni in esso specificate. Non menziona ledecisioni che accertano, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. a), che, come nel caso dispecie, l'operazione notificata non rientra nell'ambito del regolamento n. 4064/89.

88.
    Tuttavia il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale deldiritto comunitario (v. sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81,Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7, nonché la sentenza del Tribunale19 giugno 1997, causa T-260/94, Air Inter/Commissione, Racc. pag. II-997, punto59) e si impone, pertanto, prima dell'adozione di ogni decisione che possapregiudicare le imprese interessate. In conformità con tale principio, l'art. 11 delregolamento n. 4064/89 ricorda d'altronde che, in una richiesta di informazioni, laCommissione deve indicare in particolare lo scopo della richiesta. D'altra parte, ilregolamento n. 3384/94 indica, all'ottavo 'considerando‘, che, dopo la notificazionedi un'operazione di concentrazione, la Commissione «manterrà, ove necessario,stretti contatti con tali parti per analizzare congiuntamente e, se possibile, risolvere

di comune accordo i problemi di fatto e di diritto rilevati in occasione del primoesame del caso».

89.
    Nel caso di specie, la Commissione ha chiaramente sottolineato, nella sua primarichiesta di informazioni, la necessità di ottenere le più ampie precisazionirelativamente all'autonomia funzionale della CG Vita, allo scopo di poterlaqualificare come impresa comune di pieno esercizio (v. sopra, punto 21).

90.
    In tali condizioni la Commissione ha sufficientemente attirato l'attenzione dellericorrenti, durante il procedimento amministrativo, sulle difficoltà sollevate da talequalificazione. Non è necessario verificare, a tale proposito, se, come suggeritodalla Commissione e contrariamente alle allegazioni delle ricorrenti, essa haribadito i suoi dubbi riguardo all'autonomia della CG Vita in occasione dellariunione informale del 13 marzo 1996.

91.
    Per di più, il regolamento n. 3384/94 (art. 3, terzo 'considerando‘) prevedeva chespetta alle parti notificanti informare la Commissione in modo completo e veritierodei fatti e delle circostanze rilevanti per la decisione sulla concentrazione notificata.

92.
    Alla luce di tale obbligazione, le esigenze legate al rispetto dei diritti della difesanon possono imporre alla Commissione, in caso di risposta insufficiente ad unarichiesta di informazioni, di reiterare la sua richiesta.

93.
    Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto.

Sul terzo motivo, relativo alla presunta mancanza o insufficienza della motivazione

Argomenti delle parti

94.
    Le ricorrenti contestano alla Commissione di non aver motivato la decisione,limitandosi a dichiarare che «gli elementi informativi e documentali a disposizionedella Commissione non consentono di concludere con un soddisfacente grado diprobabilità nel senso dell'esistenza di un'effettiva e sufficiente autonomia funzionaledell'impresa comune» (punto 13). L'insufficienza dell'istruttoria sarebbe all'originedi tale difetto di motivazione.

95.
    Secondo la Commissione la motivazione della decisione sarebbe conforme all'art.190 del Trattato. Nella specie, gli elementi forniti dalle ricorrenti nel corso delprocedimento amministrativo non le avrebbero consentito di accertare consufficiente probabilità che l'impresa comune disponesse di un'autonomia funzionale.

96.
    La Repubblica italiana ritiene che la Commissione, fondandosi sulle informazioniperaltro sufficienti da essa raccolte, abbia compiuto, con la decisione, unavalutazione definitiva e sufficientemente motivata dell'operazione di cui trattasi.

Giudizio del Tribunale

97.
    Trattandosi, nel caso di specie, del controllo preventivo di un'operazione che, perdefinizione, non era ancora stata realizzata, la Commissione poteva verificare sel'impresa CG Vita disponesse di un'autonomia funzionale solo sulla base dei datiad essa forniti dalle ricorrenti. E' rispetto alle informazioni e ai documenti di cuitale istituzione disponeva al momento dell'adozione della decisione impugnata cheoccorre verificare se questa è sufficientemente motivata sotto il profilo giuridico.

98.
    A questo proposito, emerge chiaramente dal punto 17 della decisione impugnatache, per valutare l'autonomia funzionale della CG Vita, la Commissione si èfondata sull'analisi dell'ampiezza e della durata dell'assistenza fornita a tale impresacomune dalle società madri, secondo le indicazioni e i documenti, di cui alfascicolo, ad essa forniti dalle ricorrenti (v. sopra, punto 24). E' sulla base di taleanalisi, illustrata nella decisione impugnata, che la Commissione ha ritenutoimpossibile concludere con sufficiente grado di probabilità che l'impresa comunefosse dotata di una sufficiente autonomia funzionale. Tenuto conto di quantoprecede, la decisione impugnata deve essere considerata come sufficientementemotivata sotto il profilo giuridico.

99.
    Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto.

Sulle spese

100.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente ècondannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ha chiestola condanna alle spese e le ricorrenti sono rimaste soccombenti, esse devono esserecondannate alle spese. La parte interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Le ricorrenti sono condannate alle spese.

3)    La parte interveniente sopporterà le proprie spese.

Vesterdorf
Bellamy
Moura Ramos

Pirrung

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 marzo 1999.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.