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Causa C‑455/06

Heemskerk BV e Firma Schaap

contro

Productschap Vee en Vlees

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven)

«Regolamenti (CE) nn. 615/98, 1254/1999 e 800/1999 — Direttiva 91/628/CEE — Restituzioni all’esportazione — Protezione dei bovini durante il trasporto — Competenza di un organo amministrativo di uno Stato membro a giudicare, contrariamente alla dichiarazione del veterinario ufficiale, il mezzo di trasporto degli animali come non conforme alle disposizioni comunitarie — Competenza dei giudici degli Stati membri — Esame d’ufficio di motivi tratti dal diritto comunitario — Regola nazionale di divieto della reformatio in peius»

Massime della sentenza

1.        Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamento della Commissione n. 615/98, artt. 1 e 5, nn. 3 e 7; direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29)

2.        Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamento della Commissione n. 800/1999; direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29)

3.        Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Presupposti per la concessione

(Regolamento del Consiglio n. 1254/1999, art. 33, n. 9; direttiva del Consiglio 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, allegato, capitolo VI, punto 47, B)

4.        Diritto comunitario — Ricorso dinanzi al giudice nazionale — Applicazione d’ufficio di una disposizione di diritto comunitario che conduce a derogare alla regola nazionale che vieta la reformatio in peius — Obbligo per il giudice nazionale — Insussistenza

1.        Il regolamento n. 615/98, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto, e, in particolare, i suoi artt. 1 e 5, nn. 3 e 7, devono essere interpretati nel senso che l’autorità nazionale competente in materia di restituzioni all’esportazione ha la facoltà di decidere che un trasporto di animali non è stato effettuato conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, come modificata dalla direttiva 95/29, mentre, in applicazione dell’art. 2, n. 3, del medesimo regolamento, il veterinario ufficiale aveva certificato che tale trasporto era conforme alle disposizioni della direttiva in questione. Per giungere a tale conclusione l’autorità di cui trattasi deve basarsi su elementi oggettivi, relativi al benessere degli animali in questione, idonei a rimettere in discussione i documenti presentati dall’esportatore, salvo che quest’ultimo non dimostri, eventualmente, che sono privi di rilevanza gli elementi addotti dall’autorità competente per concludere che la direttiva 91/628, come modificata dalla direttiva 95/29, non è stata rispettata.

(v. punto 32, dispositivo 1)

2.        Nell’ambito della valutazione dell’esistenza del diritto alla restituzione nei casi previsti dal regolamento n. 800/1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, quando una nave sia stata autorizzata dallo Stato membro di bandiera al trasporto degli animali per una determinata superficie, l’autorità competente dello Stato membro di esportazione deve basarsi su tale autorizzazione per stabilire se siano state rispettate le disposizioni comunitarie relative al benessere degli animali durante il trasporto.

Infatti, per rilasciare un’autorizzazione, l’autorità competente dello Stato membro di bandiera deve necessariamente effettuare controlli approfonditi al fine di calcolare la superficie utile complessiva della nave che sia idonea a garantire il benessere degli animali durante il loro trasporto. Si deve dunque rilevare che la superficie indicata in tale autorizzazione corrisponde alla superficie all’interno della quale è garantito il benessere degli animali.

(v. punti 36, 38, dispositivo 2)

3.        La nozione di «conformità con le disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria relativa al benessere degli animali», di cui all’art. 33, n. 9, del regolamento n. 1254/1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, che subordina il pagamento di una restituzione all’esportazione al rispetto di tali disposizioni, dev’essere intesa nel senso che, quando risulti dimostrato che nel corso del trasporto degli animali non sono stati rispettati i requisiti comunitari in materia di densità di carico, di cui al capitolo VI, punto 47, B, dell’allegato della direttiva 91/628, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, come modificata dalla direttiva 95/29, occorre, in linea di principio, concludere nel senso dell’inosservanza di tali disposizioni per quanto riguarda la totalità degli animali vivi trasportati.

(v. punto 39, dispositivo 3)

4.        Il diritto comunitario non obbliga il giudice nazionale ad applicare d’ufficio una disposizione di diritto comunitario, quando una siffatta applicazione lo condurrebbe a derogare al principio, sancito dal diritto nazionale rilevante, del divieto della reformatio in peius.

Un tale obbligo, infatti, non solo contrasterebbe con i principi del rispetto dei diritti della difesa, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, sottesi al divieto di cui sopra, ma esporrebbe il singolo che ha proposto ricorso avverso un atto a lui pregiudizievole al rischio che un tale ricorso lo ponga in una posizione più sfavorevole di quella in cui si sarebbe trovato se si fosse astenuto dal proporre tale ricorso.

(v. punti 47-48, dispositivo 4)