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Sentenza della Corte (Nona Sezione) dell’8 settembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg - Germania) – R.T. / Hauptzollamt Hamburg

(Causa C-368/21)1

(Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Luogo in cui sorge l’obbligazione doganale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 30 – Articolo 60 – Articolo 71, paragrafo 1 – Fatto generatore ed esigibilità dell’IVA all’importazione – Luogo in cui sorge l’obbligazione tributaria – Constatazione dell’inosservanza di un obbligo imposto dalla normativa doganale dell’Unione – Determinazione del luogo di importazione dei beni – Mezzo di trasporto immatricolato nel paese terzo e introdotto nell’Unione europea in violazione della normativa doganale)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: R.T.

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg

Dispositivo

Gli articoli 30 e 60 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2057 del Consiglio, del 20 dicembre 2018

devono essere interpretati nel senso che:

ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, il luogo dell’importazione di un veicolo immatricolato in uno Stato terzo e introdotto nell’Unione europea in violazione della normativa doganale si trova nello Stato membro in cui l’autore dell’inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa doganale risiede e utilizza effettivamente il veicolo.

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1 GU C 382 del 20.9.2021.