Language of document : ECLI:EU:C:2021:322

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JEAN RICHARD DE LA TOUR

presentate il 22 aprile 2021 (1)

Causa C30/20

RH

contro

AB Volvo,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,

Volvo Lastvagnar AB,

Volvo Group España SA

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenze speciali – Articolo 7, punto 2 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Domanda di risarcimento del danno causato da un’intesa dichiarata contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Designazione diretta del giudice competente – Luogo dell’acquisto dei beni – Luogo della sede sociale – Facoltà per gli Stati membri di istituire una concentrazione delle competenze»






I.      Introduzione

1.        La domanda di pronuncia pregiudiziale del Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna) verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2).

2.        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un’azione proposta dalla RH, con sede a Cordova (Spagna), per il risarcimento del danno che le avrebbe causato una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (3), nei confronti di quattro società del gruppo Volvo le cui sedi, per tre di esse, sono situate in Stati membri diversi dal Regno di Spagna.

3.        Alla Corte viene chiesto di precisare se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 designi direttamente il giudice competente, senza rinviare alle norme interne degli Stati membri.

4.        Sebbene la risposta a tale questione sembri poter essere dedotta da talune decisioni della Corte e, più in particolare, dalle più recenti in materia di illeciti civili dolosi o colposi, risulta, segnatamente alla luce dei dubbi espressi dal giudice del rinvio, che essa dovrebbe essere integrata su altri tre punti strettamente connessi.

5.        Infatti, gli obiettivi di certezza del diritto e di efficacia del complesso contenzioso del risarcimento dei danni causati da pratiche anticoncorrenziali giustificano che vengano fornite precisazioni utili ai giudici nazionali riguardo alla designazione del giudice territorialmente competente e alla coesistenza di diversi criteri di collegamento stabiliti nelle decisioni della Corte. La questione della libertà degli Stati membri di concentrare il trattamento di tale contenzioso dinanzi a giudici specializzati, sollevata da alcuni di essi nelle loro osservazioni scritte, dovrà parimenti essere esaminata in questa occasione.

6.        Esporrò quindi le ragioni che mi inducono a considerare, in sostanza:

–        che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 determina tanto la competenza internazionale quanto la competenza interna del giudice adito;

–        che, nelle circostanze del procedimento principale, il giudice territorialmente competente è quello nel cui ambito di competenza territoriale si trova il luogo dell’acquisto dei beni di cui trattasi, e

–        che gli Stati membri hanno la facoltà, nell’ambito della loro organizzazione giurisdizionale, di scegliere di concentrare il trattamento delle controversie in materia di pratiche anticoncorrenziali dinanzi a taluni giudici specializzati, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.

II.    Regolamento n. 1215/2012

7.        I considerando 15, 16 e 34 del regolamento n. 1215/2012 sono formulati come segue:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(...)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (5)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (6)] e il presente regolamento e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni d[i detta] convenzione (...) e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

8.        All’interno del capo I del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Ambito di applicazione e definizioni», l’articolo 1, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. (...)».

9.        Il capo II di tale regolamento, intitolato «Competenza», contiene nella sezione 1, relativa alle «[d]isposizioni generali», gli articoli da 4 a 6.

10.      L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento così dispone:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

11.      A termini dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

12.      La sezione 2 di detto capo, intitolata «Competenze speciali», comprende gli articoli da 7 a 9.

13.      L’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 è così formulato:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

14.      L’articolo 26 di detto regolamento, che figura all’interno del capo II, sezione 7, intitolata «Proroga di competenza», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni del presente regolamento, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un’altra autorità giurisdizionale esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 24».

III. Fatti della controversia principale e questione pregiudiziale

15.      Come risulta dal fascicolo di cui dispone la Corte, la RH, avente sede a Cordova, ha acquistato per la propria attività di trasporto su strada, tra il 2004 e il 2009, cinque autocarri da un concessionario della Volvo Group España SA. La proprietà di uno degli autocarri è stata trasferita alla RH nel 2008, dopo essere stata oggetto di un contratto di leasing.

16.      Il 19 luglio 2016 la Commissione europea ha adottato la decisione relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri) [C(2016) 4673 final], la cui sintesi è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2017 (7).

17.      Con tale decisione, la Commissione ha dichiarato l’esistenza di un’intesa tra quindici costruttori di autocarri, tra cui la AB Volvo, la Volvo Lastvagnar AB e la Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, tra il 17 gennaio 1997 e il 18 gennaio 2011, per quanto riguarda due categorie di prodotti, vale a dire gli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate (autocarri medi) e gli autocarri di peso superiore alle 16 tonnellate (autocarri pesanti), sia rigidi che articolati.

18.      Ai sensi di detta decisione (8), «[l]’infrazione consisteva in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sugli aumenti dei prezzi lordi degli autocarri nel[lo Spazio economico europeo (SEE)]; tali accordi riguardavano inoltre le tempistiche e il trasferimento dei costi relativi all’introduzione di tecnologie a basse emissioni per autocarri medi e pesanti richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. Le amministrazioni centrali dei destinatari sono state direttamente coinvolte nella discussione di prezzi, di aumenti dei prezzi e circa l’introduzione delle nuove norme in materia di emissioni fino al 2004. Almeno a partire dall’agosto 2002 le discussioni hanno avuto luogo mediante controllate tedesche che, in diversa misura, hanno riferito alla sede centrale. Lo scambio si è svolto a livello bilaterale e multilaterale. Tali accordi collusivi comprendevano accordi e/o pratiche concordate in materia di fissazione dei prezzi e di aumenti del prezzo lordo al fine di allineare i prezzi lordi nel SEE e riguardavano le tempistiche e il trasferimento dei costi per l’introduzione di tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. L’infrazione ha interessato l’intero territorio del SEE ed è durata dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011».

19.      Di conseguenza, la Commissione ha inflitto ammende a tutte le entità partecipanti, comprese la Volvo, la Volvo Lastvagnar e la Volvo Group Trucks Central Europe, ad eccezione di un’entità che ha beneficiato di un’immunità (9).

20.      La RH ha citato in giudizio la Volvo, la Volvo Lastvagnar e la Volvo Group Trucks Central Europe, nonché la controllata spagnola di tali società madri, Volvo Group España (in prosieguo: le «società Volvo»).

21.      Tali società hanno contestato unicamente la competenza internazionale (10) del giudice del rinvio. Esse hanno invocato l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 e la giurisprudenza della Corte da cui risulterebbe che il criterio di competenza ivi enunciato, vale a dire il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire», costituisce una nozione di diritto dell’Unione e che si tratta del luogo dell’evento causale, nel caso di specie, il luogo di costituzione del cartello degli autocarri. Tale luogo non potrebbe essere identificato con il luogo di domicilio dell’attrice e si situerebbe al di fuori della Spagna, in altri Stati membri.

22.      Il giudice del rinvio rileva che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la competenza internazionale di un giudice spagnolo potrebbe essere giustificata alla luce del luogo in cui il danno si è prodotto. Esso ricorda che tale luogo sarebbe quello della sede sociale della parte lesa, secondo la sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (11). Esso aggiunge che, nella sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans (12), che verteva su un’azione intentata in Ungheria contro un altro partecipante alla medesima intesa e avente un oggetto identico a quello dell’azione proposta dalla RH, la Corte ha stabilito che, «qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si trovi in tale Stato membro» (13).

23.      Il giudice del rinvio esprime dubbi sulla questione se tale giurisprudenza si riferisca alla competenza internazionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si è verificato il danno oppure se essa stabilisca altresì, direttamente, la competenza territoriale interna nell’ambito di tale Stato membro.

24.      Esso precisa che, secondo la giurisprudenza costante del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) (14), la norma di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 non disciplina la competenza territoriale interna. Pertanto, in assenza di una norma nazionale specifica per la determinazione della competenza territoriale di un giudice in materia di azioni di diritto privato della concorrenza, le norme sulla competenza adeguate sono quelle applicabili in materia di concorrenza sleale, previste all’articolo 52, paragrafo 1, punto 12, della legge sulla procedura civile 1/2000. Di conseguenza, il giudice competente è quello del luogo in cui si è verificato il danno, vale a dire quello del luogo di acquisto del veicolo o di sottoscrizione del contratto di leasing.

25.      Il giudice del rinvio ritiene che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 possa essere interpretato nello stesso senso adottato dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa alla competenza giurisdizionale in materia contrattuale. Nelle sentenze del 3 maggio 2007, Color Drack (15), e del 9 luglio 2009, Rehder (16), la Corte ha stabilito che l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 designa direttamente il foro competente senza rinviare alle disposizioni degli ordinamenti nazionali. Se così fosse, il foro competente sarebbe quello della sede sociale del danneggiato dall’intesa.

26.      In tali circostanze, il Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [n. 1215/2012], nella parte in cui prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: “(...) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, debba essere interpretato nel senso che esso determina soltanto la competenza internazionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova tale luogo, di modo che, per l’individuazione del giudice nazionale territorialmente competente all’interno di tale Stato si debba far riferimento alle norme procedurali nazionali, oppure se esso debba essere interpretato come una norma mista che, in quanto tale, determina direttamente tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale interna, senza che sia necessario far riferimento alla normativa nazionale».

27.      Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte le società Volvo, i governi spagnolo, francese e dei Paesi Bassi nonché la Commissione.

28.      L’udienza di discussione, fissata inizialmente per il 17 dicembre 2020, è stata annullata a causa della crisi sanitaria e il quesito che era stato posto per risposta orale è stato trasformato in quesito per risposta scritta e integrato da altri quesiti. Le società Volvo, il governo spagnolo e la Commissione hanno risposto a tali quesiti entro i termini impartiti.

IV.    Analisi

A.      Sulla ricevibilità

29.      Le società Volvo hanno concluso per l’irricevibilità della domanda con la motivazione che la risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio sarebbe chiara.

30.      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita all’articolo 267 TFUE, in primo luogo, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria decisione, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. In secondo luogo, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza, a meno che esse non presentino alcun nesso con il procedimento principale (17).

31.      Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha esposto con precisione le motivazioni del dubbio che esso nutre riguardo alla propria competenza territoriale e che ha giustificato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale. Tali motivazioni vertono sull’assenza di una decisione esplicita della Corte in materia di illeciti civili dolosi o colposi quanto alla portata dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 e sulla costante giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema), secondo la quale detta disposizione non escluderebbe l’applicazione delle norme sulla competenza nazionali.

32.      Ciò posto, ritengo che la questione sollevata dal giudice del rinvio sia ricevibile.

B.      Nel merito

33.      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso determina, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, non solo la competenza internazionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui è situato il criterio di collegamento previsto da tale disposizione, ma anche la competenza territoriale degli organi giurisdizionali di tale Stato.

1.      Osservazioni preliminari

34.      A sostegno della sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha giustamente ricordato che, in un contesto di fatto identico a quello del procedimento principale, vale a dire il cartello degli autocarri, la Corte si è pronunciata nella sentenza Tibor-Trans sulla questione della competenza del giudice adito con un’azione di risarcimento di un danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza. Inoltre, esso ha rilevato che la risposta della Corte, in tale sentenza, non verte espressamente sul carattere «misto» della norma sulla competenza prevista all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, a differenza delle decisioni emesse in materia contrattuale, vale a dire le sentenze del 3 maggio 2007, Color Drack (18), e del 9 luglio 2009, Rehder (19).

35.      Da una parte, osservo che tale questione inedita non è isolata (20). Sembrerebbe quindi che i giudici nazionali attendano un’interpretazione più precisa delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012. Dall’altra, occorre, a mio avviso, considerare di rispondere al giudice del rinvio alla luce delle sentenze Verein für Konsumenteninformation e del 24 novembre 2020, Wikingerhof (21), che sono state emesse dopo che è stata adita la Corte.

36.      È per tale ragione che la mia analisi sarà dedicata, anzitutto, alla questione sollevata relativa alla portata della norma sulla competenza prevista all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012. Esporrò, poi, alcune considerazioni volte a precisare i criteri di determinazione del giudice territorialmente competente. Infine, esaminerò il suggerimento del governo francese e della Commissione relativo alla facoltà degli Stati membri di scegliere un’organizzazione ratione materiae degli organi giurisdizionali che concentri il trattamento di talune controversie presso organi giurisdizionali specializzati.

37.      Ai fini dell’esame di tutti i suddetti punti, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nei limiti in cui il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001, il quale, a sua volta, ha sostituito la convenzione di Bruxelles, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (22). Ebbene, tali sono l’articolo 5, punto 3, della suddetta convenzione e del regolamento n. 44/2001, da un lato, e l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, dall’altro (23).

2.      Sulla determinazione della competenza giurisdizionale tanto internazionale quanto interna

38.      Ritengo che il dubbio espresso dal giudice del rinvio riguardo all’oggetto dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 possa essere facilmente dissipato dopo la pronuncia della sentenza Wikingerhof. La Corte ha dichiarato che «il giudice competente ai sensi dell’articolo 7, punto 2, [di tale regolamento] – vale a dire (...) quello del mercato interessato dal presunto comportamento anticoncorrenziale – è il più idoneo a statuire» (24).

39.      Di conseguenza, ritengo, al pari di tutte le parti e di tutti gli interessati che hanno depositato osservazioni scritte presso la Corte e degli avvocati generali che si sono espressi incidentalmente su tale questione in occasione di cause precedenti (25), che si possa precisare espressamente che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 ha lo scopo di disciplinare la competenza degli organi giurisdizionali non solo tra gli Stati membri, ma anche a livello nazionale, mentre le altre questioni procedurali restano disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui ha sede il giudice adito (26).

40.      Quindi, potrebbe essere sufficiente rilevare, da una parte, come nella sentenza del 9 luglio 2009, Rehder (27), emessa in materia contrattuale, per quanto riguarda le disposizioni del regolamento n. 44/2001, che le considerazioni della stessa natura di quelle sulle quali la Corte si è basata per giungere all’interpretazione formulata nella sentenza del 3 maggio 2007, Color Drack (28), sono valide per quanto riguarda le norme sulla competenza speciale equivalenti nel regolamento n. 1215/2012 in ragione della loro genesi, della loro finalità e della loro collocazione nel sistema istituito da tale regolamento. Dall’altra parte, tali motivi hanno indotto la Corte ad interpretare le norme sulla competenza in materia di obbligazioni alimentari nello stesso senso.

41.      Tuttavia, al fine di favorire la comprensione dell’articolazione delle disposizioni del regolamento n. 1215/2012 nel loro insieme, mi sembra opportuno precisare gli elementi utili per l’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, di tale regolamento in considerazione non solo della sua formulazione, ma anche del sistema che esso istituisce e degli obiettivi che esso persegue (29).

42.      In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, dalla sua comparazione con quella dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento vanno tratti alcuni insegnamenti. In quest’ultimo articolo sono menzionate le «autorità giurisdizionali» dello Stato membro nel cui territorio sono domiciliate le persone convenute. Tale espressione generale determina la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, considerate nel loro insieme (30). La designazione dell’autorità giurisdizionale territorialmente è quindi disciplinata da norme nazionali.

43.      Per contro, all’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, ad eccezione del punto 6, l’espressione «davanti all’autorità giurisdizionale del luogo» (31) o «davanti all’autorità giurisdizionale» è stata utilizzata dal legislatore dell’Unione in quanto si tratta di un’opzione offerta all’attore, in considerazione di un luogo concreto, in deroga alla norma sulla competenza generale (32), a seconda dell’oggetto della domanda. In tal senso, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, all’articolo 7, punto 2, di tale regolamento, il criterio enunciato è quello «del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire». Analogamente, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), di detto regolamento, il convenuto può essere citato «davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio».

44.      In secondo luogo, deve essere rilevato il carattere derogatorio del sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012, che consente all’attore di avvalersi di una delle norme sulla competenza speciale previste da tale regolamento (33), in quanto esso è riservato a determinate materie o destinato a proteggere una parte debole.

45.      In terzo luogo, va sottolineato che la formulazione di tali norme sulla competenza speciale è giustificata, come viene precisato al considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, dall’obiettivo del legislatore di consentire la scelta di un giudice di uno Stato membro in funzione del luogo con il quale la controversia presenta un collegamento particolarmente stretto e al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia (34). Tali principi hanno costantemente guidato la Corte nell’interpretazione delle norme sulla competenza speciale volta ad individuare i criteri di collegamento adeguati al fine di unificare le norme sui conflitti di giurisdizione (35) e di designare il giudice più idoneo a statuire.

46.      Tale analisi è corroborata dalla relazione di P. Jenard sulla convenzione di Bruxelles (36), la cui disamina è confermata nella relazione di P. Schlosser sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione di Bruxelles, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (37).

47.      Ciò posto e come si poteva già dedurre dalla motivazione di precedenti sentenze della Corte sia in materia contrattuale (38) che in materia di obbligazioni alimentari (39), non vi è dubbio che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 designa direttamente il foro competente (40), alla luce degli obiettivi perseguiti da quest’ultimo.

48.      Una risposta del genere, a mio avviso, in quanto impone a un giudice di uno Stato membro adito sulla base dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 di non applicare le norme nazionali sulla competenza territoriale, dovrebbe essere utilmente completata, specialmente in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte in materia di competenza in caso di violazione del diritto della concorrenza, da precisazioni sul luogo in cui si è concretizzato il danno asserito (41) nonché sulla designazione concreta del giudice che ha competenza speciale.

3.      Sulla determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno asserito e sulla designazione del giudice competente

49.      Nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio ha fatto riferimento alle sentenze CDC Hydrogen Peroxide (42) e Tibor-Trans, relative alla determinazione del giudice competente a statuire su azioni di risarcimento dei danni causati da intese sanzionate dalla Commissione (43), senza operare distinzioni tra loro, ancorché la Corte abbia individuato due diverse localizzazioni del danno e le circostanze di fatto del procedimento principale imponessero un raffronto con la seconda sentenza.

50.      Di conseguenza, a mio avviso, è così offerta alla Corte l’opportunità di fornire tutti i chiarimenti utili per i giudici nazionali sulla portata della sentenza Tibor-Trans, alla luce delle sentenze Verein für Konsumenteninformation e Wikingerhof emesse dalla Corte dopo la domanda di pronuncia pregiudiziale. La Corte dovrebbe inoltre precisare se possano essere adottati diversi criteri di competenza al fine di conseguire lo scopo che ne giustifica l’esistenza, vale a dire privilegiare il nesso di prossimità con la controversia.

a)      La sentenza Tibor-Trans

51.      Sebbene la sentenza Tibor-Trans sia stata emessa in un contesto quasi identico a quello della controversia principale, essa merita di essere analizzata dettagliatamente sotto vari profili.

52.      In primo luogo, come nel procedimento principale, in quello che ha dato luogo alla sentenza Tibor-Trans, il giudice del rinvio era stato chiamato a pronunciarsi su un’azione diretta ad ottenere il risarcimento di danni, consistenti in costi aggiuntivi pagati a motivo dei prezzi artificialmente elevati applicati ad autocarri, causati dalle medesime pratiche anticoncorrenziali.

53.      Mentre, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Tibor-Trans, la società attrice aveva scelto di agire nei confronti di uno solo dei partecipanti all’intesa in questione, da cui la stessa non aveva acquistato (44), nel caso di specie, RH ha citato in giudizio, tra altre società responsabili dell’intesa interessata, alcune di esse aventi sede al di fuori della Spagna, presso le quali gli autocarri, fabbricati da queste ultime, non erano stati direttamente acquistati. Inoltre, la RH ha citato in giudizio la controllata spagnola di tali società (45) da cui dipende il concessionario automobilistico spagnolo dal quale la RH ha acquistato, come può dedursi dai documenti del fascicolo (46).

54.      In secondo luogo, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Tibor-Trans, il giudice del rinvio dubitava dell’applicazione per analogia della sentenza CDC Hydrogen Peroxide, nella quale la Corte aveva individuato come giudice competente quello della sede sociale della società attrice, a causa dell’assenza di un vincolo contrattuale diretto tra le parti e dell’obbligo di non adottare una regola di competenza che favorisca il forum actoris (47).

55.      La Corte ha dichiarato che «l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE, che consiste in particolare in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri, il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” si riferisce, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo del mercato interessato da tale infrazione, ossia il luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati, nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito tale danno, anche se l’azione è diretta contro un partecipante all’intesa in discussione con cui tale vittima non aveva stabilito rapporti contrattuali» (48).

56.      Per quanto riguarda la determinazione del danno, la Corte ha osservato che «il danno lamentato nel procedimento principale risulta essenzialmente dai costi aggiuntivi pagati a causa dei prezzi artificialmente elevati e, pertanto, appare come conseguenza immediata dell’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE e costituisce quindi un danno diretto che consente di riconoscere, in linea di principio, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si è concretizzato» (49).

57.      Per quanto riguarda la localizzazione del danno direttamente subito, la Corte ha deciso che «qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si trovi in tale Stato membro» (50).

58.      A sostegno di tale decisione, la Corte ha citato il punto 40 della sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines. Di conseguenza, rilevo, da una parte, che, in una causa relativa a un’intesa sui prezzi della stessa natura e sanzionata alle stesse condizioni di quella che era a base dell’azione di risarcimento nella sentenza CDC Hydrogen Peroxide (51), la Corte ha esteso la soluzione che essa aveva adottato in una causa nella quale un consiglio per la concorrenza nazionale aveva constatato un abuso di posizione dominante e veniva asserita l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale (52). Dall’altra, tale soluzione è fondata sulla concordanza di due elementi, vale a dire il luogo del mercato interessato e quello in cui il danno asserito è presumibilmente avvenuto (53).

59.      Più in generale, nella sentenza Tibor-Trans, i numerosi altri riferimenti alla sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines riflettono l’evoluzione della giurisprudenza della Corte volta ad armonizzare gli elementi di collegamento al luogo del danno direttamente subito, che si tratti di costi aggiuntivi pagati in occasione di acquisti (54) o di calo delle vendite (55), e senza operare distinzioni a seconda che i comportamenti anticoncorrenziali siano stati o meno oggetto di un accertamento con una previa decisione di un’autorità (56).

60.      Tale corrente giurisprudenziale a favore del riferimento al mercato interessato da pratiche anticoncorrenziali in relazione alle quali si chiede il risarcimento dinanzi a un giudice è stata recentemente confermata nella sentenza Wikingerhof, nella quale la Corte ha dichiarato che rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, un’azione diretta a inibire determinate pratiche messe in atto nell’ambito del rapporto contrattuale che vincola l’attore al convenuto e fondata su un’allegazione di abuso di posizione dominante commesso da quest’ultimo, in violazione del diritto della concorrenza (57).

61.      La Corte ha considerato che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, «il giudice competente ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 – vale a dire (...) quello del mercato interessato dal presunto comportamento anticoncorrenziale – è il più idoneo a statuire sulla questione principale della fondatezza di tale addebito, e ciò specialmente sotto il profilo della raccolta e della valutazione degli elementi di prova pertinenti a tal riguardo» (58).

62.      Da una parte osservo che, nella sentenza Wikingerhof, la Corte ha attribuito una particolare importanza a tale precisazione sulla localizzazione dell’evento dannoso che è avvenuto o può avvenire in quanto essa era interpellata sull’applicabilità dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 secondo la qualificazione delle pretese dell’attore (59) e non sulla determinazione di uno dei criteri di competenza derivanti da tale articolo (60).

63.      Dall’altra, ritengo che si debbano trarre insegnamenti dai rinvii, contenuti al punto 37 della sentenza Wikingerhof, alle sentenze Tibor-Trans e Verein für Konsumenteninformation al fine di giustificare, per analogia, la decisione della Corte quanto alla competenza giurisdizionale.

b)      La giustificazione della scelta del luogo di mercato interessato ai fini della localizzazione del danno

64.      Al punto 34 della sentenza Tibor-Trans, a cui rinvia la sentenza Wikingerhof (61), che deve essere letto congiuntamente ai punti 33 e 35 di tale prima sentenza, la Corte ha considerato che la scelta del luogo in cui si trova il mercato interessato all’interno del quale la vittima sostiene di aver subito un danno risulta dalla necessità di individuare il giudice più idoneo a esaminare le azioni per il risarcimento del danno in relazione a una restrizione della concorrenza, di garantire la prevedibilità di una simile regola per l’operatore economico interessato e di soddisfare le esigenze di coerenza con la legge applicabile a siffatte azioni risarcitorie (62).

65.      Al punto 38 della sentenza Verein für Konsumenteninformation, al quale rinvia anche la sentenza Wikingerhof (63), la Corte ha giustificato l’interpretazione che l’ha indotta ad adottare quale luogo in cui si è concretizzato il danno quello in cui il veicolo interessato è stato acquistato (64) come «altresì conforme agli obiettivi di prossimità e di buona amministrazione della giustizia, enunciati al considerando 16 del regolamento n. 1215/2012, nei limiti in cui, per determinare l’importo del danno subito, il giudice nazionale può essere indotto a valutare le condizioni del mercato nello Stato membro nel cui territorio è stato acquistato il suddetto veicolo. Ebbene, i giudici di quest’ultimo Stato membro possono accedere più facilmente ai mezzi probatori necessari alla realizzazione di tali valutazioni» (65).

66.      In tali tre sentenze, l’evoluzione della giustificazione del criterio di collegamento adottato dalla Corte rivela, a mio avviso, la presa in considerazione concreta della particolare dimensione del contenzioso in materia di concorrenza. Infatti, in caso di comportamenti illeciti che incidono su un mercato economico, l’accesso facilitato ai mezzi probatori necessari alla valutazione delle condizioni di tale mercato e delle conseguenze di siffatti comportamenti è utile ai fini dell’economia processuale (66). Si tratta quindi di un elemento determinante ai fini della scelta del giudice più idoneo a garantire il rispetto delle regole di una concorrenza sana che comporta la sanzione di qualsiasi pregiudizio a quest’ultima e la garanzia dell’effettività del diritto alla protezione della vittima.

67.      Pertanto, la giurisprudenza della Corte, reiterata sulla base di tali considerazioni probatorie pragmatiche, deve essere ricollocata in un contesto la cui importanza è stata sottolineata ancora una volta recentemente (67). Infatti, la costruzione giurisprudenziale della Corte continua a contribuire all’attuazione del diritto della concorrenza e, in particolare, della fase privata dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE (68), in quanto essa favorisce lo sviluppo e il consolidamento delle azioni di risarcimento proposte dinanzi ai giudici nazionali (69). A questo proposito, va sottolineato che la Corte ha incaricato tali giudici della salvaguardia di detto diritto, che rafforza il carattere operativo delle regole di concorrenza dell’Unione (70). Inoltre, la Corte ha precisato che le azioni di risarcimento dei danni per violazione delle regole di concorrenza dell’Unione, proposte dinanzi ai giudici nazionali, costituiscono parte integrante del sistema di applicazione di tali regole, che mira a contrastare i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese e a dissuaderle dall’adottare tali comportamenti (71).

68.      Infine, l’azione complementare delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e dei giudici nazionali è stata sancita dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (72). Inoltre, al fine di disciplinare le azioni di risarcimento dei danni nel diritto nazionale per le infrazioni alle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione, la direttiva 2014/104 ha stabilito nuove norme procedurali e sostanziali, che dovevano essere recepite in tutti gli Stati membri entro il 27 dicembre 2016 (73).

69.      Tuttavia, sebbene tali norme mirino a consentire alle imprese danneggiate di essere risarcite integralmente prevedendo, in particolare, norme in materia di prova destinate a superare le notevoli difficoltà che presentano le condizioni di attuazione della responsabilità nel contenzioso del risarcimento dei danni nel diritto della concorrenza, esse non prevedono ciononostante disposizioni particolari in materia di competenza.

70.      Di conseguenza, sebbene, in linea di principio, la determinazione, da parte della Corte nella sentenza Tibor-Trans, del luogo in cui si è concretizzato il danno come il luogo del mercato interessato dall’infrazione, vale a dire il luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati, nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito un danno (74), sia adeguata al contesto che ho appena ricordato per determinare quale sia il giudice internazionalmente competente (75), ritengo che tale localizzazione non sia sufficientemente precisa per designare il giudice territorialmente competente all’interno dello Stato membro interessato (76). Orbene, a mio avviso, alla luce di altre sentenze della Corte, ciò costituisce una fonte di incertezza del diritto nella scelta dell’opzione di competenza prevista all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, di cui dispone l’attore (77).

71.      Pertanto, mi sembra opportuno che la risposta della Corte agli interrogativi del giudice del rinvio – che, in considerazione delle circostanze del procedimento principale, dovrebbe essere in linea con la sentenza Tibor-Trans – sia completata su tale punto affinché i giudici nazionali possano disporre di una risposta che oltrepassi lo stretto ambito della causa che ha giustificato la domanda di pronuncia pregiudiziale. Si dovrebbe tenere conto, inoltre, del numero di procedimenti che possono essere avviati a causa dell’importanza dell’intesa di cui trattasi.

c)      La localizzazione precisa del danno asserito allinterno del mercato interessato ai fini della designazione del giudice competente

72.      Nella sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines, che costituisce il fondamento della sentenza Tibor-Trans, la Corte ha dichiarato che, «nell’ambito di un’azione di risarcimento di un danno causato da condotte anticoncorrenziali, il “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto” si riferisce, in particolare, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, al luogo in cui si è verificata una perdita di reddito consistente in un calo delle vendite, ossia al luogo del mercato interessato dalle suddette condotte in seno al quale la vittima sostiene di aver subito detto calo» (78).

73.      La precisa localizzazione del danno asserito poteva essere facilmente dedotta da tale interpretazione. Infatti, la controversia derivava dalle condotte anticoncorrenziali di un operatore economico nel mercato in cui la vittima di queste ultime, una compagnia aerea, svolgeva la parte essenziale delle sue attività, vale a dire voli organizzati da e verso Vilnius (Lituania), capitale dello Stato membro in cui tale compagnia aveva sede. La Corte ha constatato che si trattava del «mercato essenzialmente interessato» (79).

74.      Inoltre, al punto 40 della sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines, la Corte ha rilevato che tale soluzione è fondata sulla concordanza di due elementi, che sono il luogo del mercato interessato da pratiche che hanno falsato la concorrenza e quello dell’insorgenza del danno asseritamente causato da tali pratiche. In tal senso, sono garantite la limitazione della competenza al danno subito nel territorio di un solo Stato membro nonché l’esistenza di un collegamento tra la lesione dell’interesse generale e quella degli interessi dell’impresa o, più in generale, degli interessi privati.

75.      Tuttavia, poiché il mercato interessato era quello nel quale la vittima svolgeva la parte essenziale delle sue attività di vendita di viaggi aerei ed essa aveva subito una perdita di reddito (80), detta condizione di concordanza era necessariamente soddisfatta (81). Quest’ultima doveva portare, concretamente, a designare come giudice territorialmente competente quello del luogo in cui ha sede l’impresa vittima delle pratiche anticoncorrenziali (82), in ragione della natura del danno asserito.

76.      Nella sentenza Tibor-Trans è stato adottato un ragionamento simile a quello svolto nella sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines. L’esistenza di un collegamento tra il mercato interessato dall’infrazione e quello in cui la vittima asseriva di aver subito un costo aggiuntivo ha potuto essere accertata dalla Corte per il fatto che, come nel procedimento principale, il mercato interessato dall’intesa sul prezzo degli autocarri è quello dello Stato membro nel quale l’impresa vittima di quest’ultima ha acquistato veicoli, tramite un concessionario avente sede nel medesimo Stato, che è anche quello in cui essa esercita le proprie attività di trasporto (83).

77.      Pertanto, nella sentenza Tibor-Trans, la Corte ha considerato come luogo in cui si è concretizzato il danno il «luogo in cui i prezzi del mercato sono stati falsati, nell’ambito del quale la vittima asserisce di aver subito [un] danno» (84), e non il luogo in cui il costo aggiuntivo è stato pagato (85), che avrebbe potuto essere ricavato da un adattamento diretto del punto 43 della sentenza flyLAL-Lithuanian Airlinest (86), senza tuttavia precisare che si tratta del luogo in cui si è concretizzato il danno (87).

78.      Orbene, occorre constatare, da un lato, che il giudice territorialmente competente nello Stato membro in tal modo designato non è chiaramente individuabile, a differenza di quanto la Corte ha deciso nella sentenza CDC Hydrogen Peroxide, in un caso simile di infrazione sanzionata dalla Commissione, vale a dire adottare come criterio di collegamento il luogo della sede sociale della parte lesa.

79.      Dall’altro lato, al fine di andare oltre il contesto di fatto nel quale la Corte è chiamata a pronunciarsi, si deve tenere conto della varietà delle circostanze in cui possono essere subiti danni in caso di intesa sui prezzi, che costituisce una differenza importante rispetto ai casi di pregiudizio allo sviluppo di un’attività economica. Infatti, specialmente nel settore della vendita di veicoli e del trasporto, il luogo del mercato interessato dalle pratiche anticoncorrenziali che comportano costi aggiuntivi non è necessariamente concordante con il luogo di acquisto dei beni in questione o con quello dell’esercizio delle attività dell’acquirente finale, a differenza della situazione dell’acquirente diretto.

80.      Per tali motivi, e alla luce del principio secondo cui la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» deve essere interpretata restrittivamente (88), dovrebbero essere stabiliti i criteri di individuazione del giudice che l’attore può adire.

81.      A tal fine, al pari delle società Volvo, del governo spagnolo e della Commissione, invito la Corte ad operare un raffronto con la sentenza Verein für Konsumenteninformation, in quanto tale sentenza è stata emessa in una causa che, al pari della causa che dato luogo alla sentenza Tibor-Trans, nel cui solco si inserisce (89), presenta diversi punti in comune con il procedimento principale. Infatti, l’azione di cui trattasi era diretta al risarcimento del danno causato dall’acquisto, presso un terzo, di veicoli a un prezzo superiore al loro valore reale (90) a causa di un comportamento illecito dei loro costruttori (91).

82.      La Corte ha deciso che il danno subito dall’acquirente finale, che non è né indiretto né meramente patrimoniale, si concretizza al momento dell’acquisto del veicolo in questione presso un terzo (92). Tale criterio costituisce l’unico elemento di collegamento pertinente, in ragione dell’esistenza di un nesso con un bene materiale che giustifica il fatto di non cercare altre circostanze particolari, come nelle cause in cui taluni investimenti finanziari avevano comportato una diminuzione delle disponibilità finanziarie delle persone interessate (93).

83.      Pertanto, in primo luogo, risulta ormai chiaramente che, in caso di danno materiale derivante dalla perdita di valore di un bene (94), che non è quindi un danno meramente patrimoniale, il luogo in cui si è concretizzato il danno è quello dell’acquisto di tale bene (95).

84.      Inoltre, il fatto da cui deriva il danno materiale è che il pagamento effettuato per l’acquisto del bene in questione trova come contropartita, con la rivelazione del comportamento illecito del costruttore di quest’ultimo, un bene di valore inferiore (96).

85.      In secondo luogo, le circostanze del procedimento principale inducono ad interrogarsi sul significato del termine «acquisto», poiché la RH aveva concluso contratti di leasing nell’ambito dei quali essa è divenuta proprietaria degli autocarri.

86.      Il fatto che la domanda di risarcimento sia fondata sul diritto della concorrenza giustifica, a mio avviso, un’interpretazione economica (97) della nozione di «acquisto», in quanto esso si traduce nella contabilizzazione nell’attivo del bilancio di un bene oggetto di un contratto di leasing.

87.      In tal senso, condivido l’opinione espressa dall’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona, secondo il quale «[i]l punto di partenza corretto si trova (...) nell’atto in virtù del quale il bene è entrato a far parte del patrimonio dell’interessato e ha causato la lesione. Il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui tale [transazione] si è conclusa» (98).

88.      Il luogo della transazione potrebbe quindi essere inteso in senso ampio come quello in cui è intervenuto l’accordo sul bene e sul prezzo (99) e non quello del pagamento del prezzo (100) o della messa a disposizione del bene, i quali possono avvenire in altri luoghi in una fase successiva a tale accordo (101).

89.      L’esigenza di prevedibilità (102) nei confronti del convenuto mi sembra rispettata in quanto, dal suo punto di vista, viene considerato il luogo di commercializzazione del bene, nel caso di specie effettuata da parte di un concessionario dei veicoli o di qualsiasi altro intermediario incaricato della vendita di questi ultimi, indipendentemente da qualsiasi trasferimento di proprietà in senso giuridico.

90.      È del pari soddisfatta l’esigenza di una buona amministrazione della giustizia, in ragione del notevole interesse che può presentare il fatto che il giudice sia competente ad esaminare anche le eventuali domande dell’intermediario incaricato dell’operazione sul medesimo fondamento o la questione dell’eventuale trasferimento dei costi aggiuntivi da parte di quest’ultimo sull’acquirente a valle, che costituisce un mezzo di difesa ricorrente (103).

91.      Anche gli obiettivi del regolamento n. 1215/2012, quali precisati dalla Corte nelle sentenze più recenti quanto alle esigenze probatorie nelle controversie in questione che devono essere soddisfatte nelle migliori condizioni (104), mi sembrano raggiunti mediante la designazione del luogo in cui si è concretizzato il danno nel luogo dell’operazione, senza altre circostanze particolari in caso di assenza di trasferimento della proprietà.

92.      Infatti, a differenza delle controversie nelle quali il danno meramente patrimoniale asserito giustifica che diversi elementi concreti sopperiscano all’assenza di nesso con un bene materiale, il collegamento con il luogo dell’operazione è sufficiente, in linea di principio, per designare il giudice obiettivamente più idoneo ad analizzare gli elementi costitutivi della responsabilità del convenuto (105).

93.      Di conseguenza, l’individuazione del giudice competente come quello del luogo dell’acquisto degli autocarri i cui prezzi sono stati artificialmente aumentati risponde alle esigenze probatorie della controversia, dal momento che la vittima afferma di aver subito un danno connesso ad un costo aggiuntivo degli autocarri in un luogo all’interno del mercato interessato, che è quello della sua attività, per gli stessi motivi enunciati nella sentenza Verein für Konsumenteninformation (106). Nel caso di specie, è così per la RH.

94.      Pertanto, al termine di questa prima parte della mia analisi vertente sulla designazione del giudice competente all’interno del mercato interessato da pratiche anticoncorrenziali, propongo alla Corte di considerare che il giudice competente a conoscere di un’azione diretta al risarcimento dei danni causati da costi aggiuntivi pagati dalla parte lesa da un’intesa sui prezzi è, in linea di principio, quello del luogo dell’acquisto dei beni in questione.

95.      Tuttavia, come ho già accennato (107), occorre fare salva, a mio avviso, la situazione in cui il luogo di insorgenza del danno asserito non sia concordante con il luogo dell’attività della vittima delle pratiche che hanno falsato i prezzi (108), ad esempio, in caso di acquisto di veicoli in diversi Stati membri o in vari punti di acquisto all’interno del medesimo Stato membro o, ancora, in caso di acquisto presso un venditore avente sede fuori dal mercato interessato (109).

96.      Mentre, nel luogo di ciascuna delle operazioni all’interno del mercato interessato (o dei mercati interessati), le condizioni di analisi di quest’ultimo (o di questi ultimi) sono identiche, non può dirsi lo stesso della valutazione del pregiudizio subito dall’attore, vittima diretta del danno (110). Per ipotesi, l’analisi potrebbe essere più difficile se il giudice competente non fosse quello nel cui ambito di competenza territoriale è esercitata l’attività economica della parte lesa. Orbene, come la Corte ha già sottolineato, in caso di intesa illecita accertata in modo vincolante, tale valutazione costituisce la parte essenziale del compito del giudice chiamato a pronunciarsi su una domanda di risarcimento del danno che ne deriva (111).

97.      Ciò posto, ritengo che meriti di essere approfondita la questione se possa ancora essere opportuno ricorrere al collegamento al luogo della sede sociale dell’impresa lesa, utilizzato dalla Corte in circostanze particolari (112).

d)      La localizzazione del danno nel luogo della sede sociale della parte lesa

98.      Talune circostanze giustificano, a mio avviso, alla luce dell’obiettivo della prossimità, stabilito nel regolamento n. 1215/2012 (113), che il punto di collegamento nel luogo della sede sociale della vittima di pratiche anticoncorrenziali possa essere ancora pertinente al fine di garantire l’efficacia del trattamento di tali azioni di risarcimento complesse per natura (114) e per il loro oggetto in caso di lesioni geograficamente molto disperse (115).

99.      Infatti, in pratica, non vedo come sia conforme a tale obiettivo della prossimità, che figura ormai molto concretamente nella giurisprudenza della Corte (116), la scelta di un criterio di collegamento che costringa una società che abbia acquistato più autocarri in diversi Stati membri ad adire il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trovi ciascun luogo di acquisto in cui, inoltre, l’impresa lesa non eserciti alcuna attività (117). Inoltre, le norme sulla connessione, di cui all’articolo 30 del regolamento n. 1215/2012, non offrono soluzioni soddisfacenti a causa della condizione stabilita al paragrafo 2, in quanto si ritiene che il giudice possa conoscere soltanto del danno verificatosi nel suo ambito di competenza territoriale (118).

100. Ciò premesso, una volta di più, occorre richiamare l’attenzione sulla decisione adottata dalla Corte nella sentenza CDC Hydrogen Peroxide. La causa che ha dato luogo a tale sentenza aveva ad oggetto domande di risarcimento di tutti i danni causati da un’intesa sul prezzo del perossido di idrogeno in vari Stati membri in date e luoghi diversi (119), accertata dalla Commissione (120), a imprese attive nel settore del trattamento della cellulosa e della carta e che avevano acquistato, tra il 1994 e il 2006, quantità considerevoli di perossido di idrogeno in diversi Stati membri dell’Unione o del SEE. Inoltre, per alcune di esse, il perossido di idrogeno era stato consegnato in stabilimenti situati in diversi Stati membri (121).

101. In tali circostanze, caratterizzate dalla molteplicità dei luoghi di acquisto in diversi mercati interessati dall’intesa in questione, la Corte ha dichiarato che il giudice del luogo in cui l’impresa attrice ha la sua sede sociale è competente a pronunciarsi, per l’insieme del danno causato a quest’ultima a motivo dei costi supplementari che essa ha pagato per rifornirsi di prodotti che costituivano l’oggetto dell’intesa interessata, su un’azione proposta nei confronti o di uno qualsiasi degli autori di detta intesa, o di una pluralità degli stessi (122). Al punto 52 di tale sentenza, la Corte aveva considerato che il luogo in cui il danno si manifesta concretamente, trattandosi di un danno consistente in costi supplementari, si troverà, «in linea di principio», presso la sede sociale di quest’ultima.

102. Di conseguenza, in primo luogo, ritengo che l’interpretazione accolta nella sentenza CDC Hydrogen Peroxide possa essere conciliata con quella delle sentenze emesse successivamente in caso di concordanza tra il luogo del mercato interessato dalla distorsione della concorrenza e quello dell’insorgenza del danno consistente in un costo aggiuntivo o in un calo delle vendite, vale a dire tanto la sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines quanto la sentenza Tibor-Trans, dal momento che, nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, i veicoli erano stati acquistati in un solo Stato membro, quello nel cui territorio la vittima svolgeva la propria attività (123). In altri termini, se l’esigenza di prossimità giustifica il fatto che si privilegi il forum actoris, non vedo quale sia la difficoltà (124).

103. In secondo luogo, per quanto riguarda il luogo della sede sociale o del centro d’attività principale, quale definito all’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, tale luogo deve presentare un collegamento stretto con quello del danno (125). Più precisamente, l’attività svolta in tale luogo, in connessione con la controversia, dovrebbe essere all’origine dell’operazione sulla base della quale la domanda di risarcimento del danno è fondata. Ritengo inoltre che il luogo in cui l’attività dell’impresa è pregiudicata o il luogo a partire dal quale si organizza l’attività sia determinante.

104. In terzo luogo, l’estensione dei luoghi di insorgenza dei danni, che caratterizza le attività anticoncorrenziali nell’ambito del mercato interno (126), nonché lo sviluppo delle transazioni concluse tramite Internet (127) depongono a favore della scelta di localizzare la concretizzazione del danno nella sede sociale. A questo proposito, mi sembra concepibile tendere a una certa coerenza con la giurisprudenza della Corte che tiene conto dell’ampiezza delle violazioni dei diritti commesse nel contesto di Internet (128). La Corte ha precisato che tale facoltà, per la persona che si ritiene lesa, di agire dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi per la totalità del danno lamentato si giustifica nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia e non al fine di tutelare specificamente l’attore (129).

105. In quarto luogo, in materia di pratiche concorrenziali, il rischio di assistere al moltiplicarsi di procedimenti abusivi, presumibilmente avviati con più facilità nel luogo della sede sociale (o del domicilio) della parte lesa, che giustifica in parte la scelta di privilegiare il luogo del domicilio del convenuto (130), non mi sembra dirimente. Infatti, si deve tener conto del fatto che, nella maggior parte dei casi, l’azione di risarcimento è fondata sul previo accertamento di un’infrazione al diritto della concorrenza (131).

106. Peraltro, ritengo che debbano essere presi in considerazione i suggerimenti della dottrina a favore della possibilità di adire il giudice del luogo della sede sociale dell’attore, nella misura in cui essi si basano sulla constatazione della molteplicità dei mercati interessati (132) o sul rischio che venga adito il giudice di uno Stato membro interessato da un cartello internazionale nel quale nessuna delle parti della controversia ha sede (133) o, ancora, sulla relativizzazione dell’obiettivo di individuare un criterio di collegamento identico, vale a dire quello del mercato interessato, per i conflitti di leggi e per la competenza (134).

107. Più in generale, trovo molto interessante anche il suggerimento di definire come filo conduttore della determinazione della competenza dei giudici il fatto di facilitare la riparazione soddisfacente degli atti illeciti o delle violazioni di principi fondamentali (135). Infatti, esso esprime l’idea che il rafforzamento dell’esercizio effettivo dei diritti in tali ambiti particolari contribuisca all’attuazione delle politiche generali di prevenzione.

108. A mio parere, dall’insieme di tali considerazioni risulta che possono coesistere due criteri di localizzazione del danno per determinare la competenza giurisdizionale, per quanto riguarda le azioni di risarcimento in materia di pratiche anticoncorrenziali, in ragione dell’obiettivo della prossimità da soddisfare e, più precisamente, di quello di facilitare l’accesso ai mezzi di prova. Una simile soluzione consente di garantire una coerenza con gli obiettivi della direttiva 2014/104, che comprende numerose disposizioni in materia di prova, in ragione delle difficoltà di raccogliere dati contabili e finanziari sulle imprese nonché sul mercato interessato (136), e di contribuire alla risoluzione più efficace di controversie la cui complessità risulta dai documenti elaborati dalla Commissione, concepiti come aiuti pratici destinati ai giudici nazionali (137).

109. Ciò posto, ritengo che una siffatta interpretazione delle norme sulla competenza contribuisca alla garanzia di una tutela giurisdizionale effettiva del diritto della concorrenza dell’Unione (138).

110. Al termine della mia analisi complessiva vertente sulla determinazione del luogo in cui si è concretizzato il danno asserito e sulla designazione del giudice competente nel territorio dello Stato membro in cui tale luogo è situato, propongo alla Corte di considerare che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un’azione di risarcimento del danno causato da un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE consistente, in particolare, in accordi collusivi sulla fissazione e sull’aumento dei prezzi di beni, il luogo in cui si è concretizzato il danno si trova nello Stato membro del mercato interessato da tale infrazione all’interno del quale sono stati subiti costi aggiuntivi. Il giudice territorialmente competente è, in linea di principio, quello nel cui ambito di competenza territoriale si trova il luogo dell’acquisto di tali beni da parte dell’impresa che esercita la propria attività nel medesimo Stato membro, acquisto che deve essere determinato in ragione di criteri economici. In assenza di concordanza tra il luogo in cui si è concretizzato il danno e quello dell’attività della parte lesa, l’azione può essere proposta dinanzi al giudice nel cui ambito di competenza territoriale ha sede la parte lesa.

111. Spiegherò adesso le ragioni che mi inducono a proporre alla Corte di precisare che l’individuazione concreta del giudice, designato ai sensi dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, è disciplinata dalle norme interne di organizzazione delle autorità giurisdizionali che gli Stati membri possono definire in vista di un’eventuale specializzazione di queste ultime.

4.      Sulla concentrazione delle competenze

112. Nelle loro osservazioni scritte presentate alla Corte, il governo francese e la Commissione sottolineano, in sostanza, che, sebbene l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 determini la competenza internazionale e territoriale dei giudici competenti a conoscere delle controversie transfrontaliere in materia di illeciti civili dolosi o colposi, spetta tuttavia ai soli Stati membri, nell’ambito della loro organizzazione giurisdizionale, definire l’ambito di competenza territoriale dei giudici competenti e, in particolare, di quelli specializzati in materia di azioni di risarcimento dei danni per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza. Nella sua risposta al quesito scritto della Corte su questo punto, il governo spagnolo sostiene tale analisi.

113. Condivido anch’io detta opinione in considerazione del sistema istituito dal regolamento n. 1215/2012 e della peculiarità delle azioni in materia di risarcimento dei danni causati da pratiche anticoncorrenziali (139).

a)      Analisi sistematica

114. Per quanto riguarda taluni aspetti, mi sembra che si possa adottare un ragionamento per analogia con quello svolto dalla Corte nella sentenza Sanders e Huber (140) e, in misura minore, nella sentenza del 9 gennaio 2015, RG (141).

115. Nella sentenza Sanders e Huber, la Corte era chiamata a pronunciarsi su questioni vertenti su una concentrazione delle competenze giurisdizionali in materia di obbligazioni alimentari transfrontaliere a favore di un giudice di primo grado stabilito nella sede del giudice d’appello (142).

116. La Corte ha quindi interpretato l’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (143), ai sensi del quale il giudice competente a statuire su controversie transfrontaliere vertenti sulle obbligazioni alimentari è quello del «luogo in cui il creditore risiede abitualmente».

117. Si tratta di una delle disposizioni relative alle regole di competenza che hanno sostituito quelle del regolamento n. 44/2001, il quale si colloca nella scia della convenzione di Bruxelles (144). La Corte ha dichiarato che «[t]ale disposizione, che stabilisce sia la competenza internazionale sia la competenza territoriale, mira ad unificare le norme sui conflitti di giurisdizione (v., in tal senso, sentenza Color Drack, C‑386/05, EU:C:2007:262, punto 30)» (145).

118. Nella sentenza Sanders e Huber, la Corte ha constatato che, sebbene le norme sui conflitti di giurisdizione siano state armonizzate mediante una determinazione dei criteri comuni di collegamento, l’individuazione concreta del giudice competente continua a spettare agli Stati membri, purché tale normativa nazionale non rimetta in discussione gli obiettivi del regolamento n. 4/2009 o non privi quest’ultimo del suo effetto utile (146).

119. La Corte ha precisato che l’attuazione degli obiettivi della prossimità e della corretta amministrazione della giustizia non implica che gli Stati membri debbano istituire giudici competenti in ciascun luogo (147) e che occorre che il giudice competente sia quello che garantisce un nesso di collegamento particolarmente stretto con il luogo in cui il creditore di alimenti risiede abitualmente, menzionato all’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 (148).

120. A tale riguardo, la Corte ha valutato positivamente la concentrazione delle competenze, dato che, in materia di obbligazioni alimentari, una simile scelta organizzativa può contribuire a sviluppare competenze tecniche particolari che rispondono a una parte degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 4/2009 e a una buona organizzazione della giustizia (149).

121. Di conseguenza, per gli stessi motivi, è sufficiente, a mio avviso, per quanto riguarda l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, considerare che il giudice adito si ritenga competente, a tale titolo, in ragione dell’elemento di collegamento pertinente situato nel suo ambito di competenza territoriale (150), vale a dire nella parte del territorio nazionale sulla superficie della quale esso esercita le proprie attribuzioni (151). Si tratta inoltre di non fare del criterio geografico un elemento di collegamento, inteso in senso stretto, che privilegi la prossimità a discapito della corretta amministrazione della giustizia (152).

122. Tuttavia, nella sentenza Sanders e Huber, la Corte ha dichiarato che, in caso di concentrazione delle competenze, è necessario un esame concreto della situazione esistente nello Stato membro interessato al fine di garantire che la normativa nazionale non privi del suo effetto utile il regolamento applicabile alla controversia (153).

123. Tale riserva è stata nuovamente espressa nella sentenza del 9 gennaio 2015, RG (154), relativa all’attribuzione a un’autorità giurisdizionale specializzata della competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore, anche qualora una corte o un tribunale fossero già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore (155), in occasione dell’esame di disposizioni relative all’individuazione del giudice nazionale competente che rientra nell’ambito della discrezionalità degli Stati membri. È interessante osservare che, in tale ipotesi, l’obiettivo della rapidità dei procedimenti, tratto dal regolamento n. 2201/2003, è stato preso in considerazione dalla Corte (156).

124. Orbene, in materia di violazione dei diritti della concorrenza, il contesto normativo nel quale la concentrazione delle competenze è istituita in uno Stato membro (157) è molto diverso. A mio avviso, occorre rilevare l’assenza, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, di limiti come quelli risultanti dall’oggetto specifico, in particolare, del regolamento n. 4/2009 (158) e, per quanto riguarda la causa che ha dato luogo alla sentenza Sanders e Huber, le peculiarità della normativa nazionale in questione alla luce degli obiettivi di tale regolamento (159).

125. In tal senso, condivido le opinioni espresse in precedenza da altri avvocati generali sull’autonomia degli Stati membri in materia di concentrazione delle competenze territoriali risultante o meno dalla ripartizione delle competenze ratione materiae, limitata dal requisito dell’assenza di pregiudizio all’effetto utile del regolamento n. 1215/2012 e dal principio di equivalenza (160).

126. Inoltre, poiché l’oggetto delle azioni in questione assume una notevole importanza nell’analisi della Corte (161), occorre sottolineare gli elementi che caratterizzano più in particolare il contenzioso relativo al risarcimento in materia di pratiche anticoncorrenziali.

b)      La peculiarità delle azioni di risarcimento in materia di pratiche anticoncorrenziali

127. In primo luogo, occorre ricordare l’assenza di regolamentazione delle condizioni procedurali di attuazione delle azioni in materia di diritto della concorrenza, che giustifica il fatto di considerare che gli Stati membri, nell’ambito della loro organizzazione giurisdizionale, determinino quale sia il giudice competente ratione materiae e quale sia l’estensione del suo ambito di competenza territoriale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza (162) e di effettività (163).

128. In secondo luogo, al pari della Commissione, ritengo che si debba tenere conto dell’entrata in vigore e della trasposizione della direttiva 2014/104 (164) nonché della complessità tecnica delle norme applicabili alle azioni di risarcimento per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza (165).

129. Per tali motivi, mi sembra indispensabile che, per rispondere al giudice del rinvio, la Corte si ispiri alla redazione delle sentenze del 16 maggio 2013, Melzer (166), o CDC Hydrogen Peroxide, relative alla competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi, nelle quali è utilizzata l’espressione «il giudice nel cui ambito di competenza territoriale».

130. Alla luce di tutte queste considerazioni relative alla concentrazione delle competenze degli organi giurisdizionali, propongo alla Corte di interpretare l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 nel senso che, sebbene esso determini la competenza territoriale sul piano tanto internazionale quanto interno degli organi giurisdizionali competenti a conoscere delle controversie transfrontaliere in materia di illeciti civili dolosi o colposi, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere di concentrare il trattamento di tali controversie dinanzi a determinati organi giurisdizionali, nell’ambito della loro organizzazione giurisdizionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. In particolare, nel settore del diritto della concorrenza, gli Stati membri devono assicurarsi che le norme che essi adottano o applicano non pregiudichino l’effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.

V.      Conclusione

131. Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna) nel modo seguente:

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che:

–        esso designa il giudice competente dello Stato membro nel cui ambito di competenza territoriale, in particolare, si è concretizzato il danno diretto;

–        nell’ambito di un’azione di risarcimento del danno causato da un’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE consistente, in particolare, in accordi collusivi sulla fissazione e sull’aumento dei prezzi di beni, il luogo in cui si è concretizzato il danno si trova nello Stato membro del mercato interessato da tale infrazione all’interno del quale sono stati subiti costi aggiuntivi. Il giudice territorialmente competente è, in linea di principio, quello nel cui ambito di competenza territoriale si trova il luogo dell’acquisto di tali beni da parte dell’impresa che esercita la propria attività nel medesimo Stato membro, acquisto che deve essere determinato in ragione di criteri economici. In assenza di concordanza tra il luogo in cui si è concretizzato il danno e quello dell’attività della parte lesa, l’azione può essere proposta dinanzi al giudice nel cui ambito di competenza territoriale ha sede la parte lesa, e

–        gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere di concentrare il trattamento delle controversie dinanzi a determinati organi giurisdizionali, nell’ambito della loro organizzazione giurisdizionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. In particolare, nel settore del diritto della concorrenza, gli Stati membri devono assicurarsi che le norme che essi adottano o applicano non pregiudichino l’effettiva applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE.


1      Lingua originale: il francese.


2      GU 2012, L 351, pag. 1.


3      GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE».


4      GU 1972, L 299, pag. 32.


5      In prosieguo: la «convenzione di Bruxelles».


6      GU 2001, L 12, pag. 1.


7      GU 2017, C 108, pag. 6; in prosieguo: la «decisione sul cartello degli autocarri».


8      Punti da 9 a 11.


9      V. punto 15 della decisione sul cartello degli autocarri. Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione, nel 2019 (https://ec.europa.eu/competition/cartels/statistics/statistics.pdf, pag. 3), l’importo totale di tali ammende era il più elevato di quelli fissati dal 1969.


10      Il giudice del rinvio ha sottolineato che le convenute non hanno contestato la sua competenza territoriale, cosicché si deve ritenere che esse abbiano accettato tacitamente tale competenza ai sensi dell’articolo 56 della Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (legge sulla procedura civile 1/2000), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575).


11      C‑352/13; in prosieguo: la «sentenza CDC Hydrogen Peroxide», EU:C:2015:335, punti 52 e 53.


12      C‑451/18; in prosieguo: la «sentenza Tibor-Trans», EU:C:2019:635.


13      Sentenza Tibor-Trans (punto 33).


14      Il giudice del rinvio cita l’ordinanza del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil (Corte suprema, Sezione civile, Spagna) del 26 febbraio 2019, n. 262/2018, e alcune decisioni identiche recenti, segnatamente, quelle dell’8 e del 15 ottobre 2019. Il governo spagnolo cita parimenti detta decisione n. 262/2018, ma anche altre decisioni dello stesso organo giurisdizionale, vale a dire le decisioni del 7 maggio 2019, n. 16/2019, del 9 luglio 2019, n. 100/2019, e del 4 febbraio 2020, n. 266/2019.


15      C‑386/05, EU:C:2007:262.


16      C‑204/08, EU:C:2009:439.


17      V., in particolare, sentenze del 14 febbraio 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123, punti 47 e 48), e del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19; in prosieguo: la «sentenza Verein für Konsumenteninformation», EU:C:2020:534, punto 19).


18      C‑386/05, EU:C:2007:262.


19      C‑204/08, EU:C:2009:439.


20      V., in particolare, causa Allianz Elementar Versicherung (C‑652/20), attualmente pendente dinanzi alla Corte.


21      C‑59/19; in prosieguo: la «sentenza Wikingerhof», EU:C:2020:950.


22      V. sentenza Verein für Konsumenteninformation (punto 22 e giurisprudenza ivi citata).


23      V. sentenza Wikingerhof (punto 20 e giurisprudenza ivi citata). È altresì utile precisare che l’articolo 4 e l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 corrispondono rispettivamente all’articolo 2 e all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001.


24      V. sentenza Wikingerhof (punto 37 e giurisprudenza ivi citata). Il corsivo è mio. A tale riguardo, occorre rilevare la differenza di formulazione rispetto a quella della sentenza Tibor-Trans, alla quale ha fatto riferimento il giudice del rinvio. Al punto 34 di tale sentenza, figurano le espressioni «i giudici dello Stato membro in cui si trova il mercato interessato» e «[i] giudici del luogo in cui le (...) condotte [di un operatore economico] hanno falsato le regole di una sana concorrenza», tratte dalla sentenza del 5 luglio 2018, flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑27/17; in prosieguo: la «sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines», EU:C:2018:533, punto 40), ivi citata.


25      V., in particolare, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa Melzer (C‑228/11, EU:C:2012:766, paragrafo 34) e dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:253, paragrafo 74) nonché nella causa Vereniging van Effectenbezitters (C‑709/19, EU:C:2020:1056, paragrafo 18).


26      V. inoltre, in tal senso, Thode, R., «Art. 7 [Besondere Gerichtsstände]», Beck’scher Online-Kommentar ZPO, Brüssel Ia-VO, C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2020, punto 6.


27      C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 36.


28      C‑386/05, EU:C:2007:262.


29      V. sentenza Wikingerhof (punto 25, prima frase, e giurisprudenza ivi citata).


30      V., inoltre, in materia di competenze esclusive, sentenza del 28 aprile 2009, Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punti 48 e 50). In tal senso, la Corte ha dichiarato che l’articolo 22 del regolamento n. 44/2001, equivalente all’articolo 24 del regolamento n. 1215/2012, il quale contiene un elenco imperativo ed esaustivo dei fori di competenza giurisdizionale internazionale esclusiva degli Stati membri, si limita a designare lo Stato membro i cui giudici sono competenti ratione materiae, senza però ripartire le competenze all’interno dello Stato membro in questione, e che spetta a ciascuno Stato membro determinare la propria organizzazione giurisdizionale. La Corte ha precisato che la regola del forum rei sitae prevista dall’articolo 22, punto 1, del regolamento n. 44/2001 riguarda la competenza giurisdizionale internazionale degli Stati membri e non la competenza giurisdizionale interna di questi ultimi.


31      Il corsivo è mio.


32      V., a tale riguardo, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., Compétence et exécution des jugements en Europe, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 6a ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, collezione «Droit des affaires», Parigi, 2018, punto 180, pagg. 246 e 247. V., a titolo di raffronto, altre disposizioni del regolamento n. 1215/2012 che si riferiscono al giudice di un luogo, vale a dire l’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 12, in materia di assicurazioni, l’articolo 18, paragrafo 1, in materia di contratti conclusi da un consumatore, nonché l’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), in materia di contratti individuali di lavoro.


33      V. sentenze del 14 febbraio 2019, Milivojević (C‑630/17, EU:C:2019:123, punto 81), e Wikingerhof (punti 26 e 27).


34      V., a titolo di richiamo della giurisprudenza costante della Corte relativa alla competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi, sentenze Verein für Konsumenteninformation (punto 38) e Wikingerhof (punto 28 e giurisprudenza ivi citata).


35      V. sentenza del 3 maggio 2007, Color Drack (C‑386/05, EU:C:2007:262, punto 30).


36      Relazione sulla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1), in particolare, pag. 22.


37      GU 1979, C 59, pag. 71, in particolare, pag. 98, punto 81 bb).


38      V., per quanto riguarda l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, sentenza del 15 giugno 2017, Kareda (C‑249/16, EU:C:2017:472, punto 46).


39      V. sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13; in prosieguo: la «sentenza Sanders e Huber», EU:C:2014:2461, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).


40      V., a tale riguardo, le precisazioni contenute nella sentenza CDC Hydrogen Peroxide (punto 55).


41      La Corte, nella sua giurisprudenza relativa alla nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ha dichiarato che essa si riferisce tanto al luogo in cui si è concretizzato il danno quanto al luogo in cui si è verificato l’evento generatore dello stesso, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, dinanzi al giudice dell’uno o dell’altro luogo (v. sentenza Verein für Konsumenteninformation, punto 23 e giurisprudenza ivi citata), il che presuppone che essi non coincidano (v., in particolare, sentenza del 30 novembre 1976, Bier, 21/76, EU:C:1976:166, punti 24 e 25).


42      V., per un’esposizione dettagliata di tale causa, paragrafi 100 e 101 delle presenti conclusioni.


43      V. paragrafo 22 delle presenti conclusioni.


44      V. sentenza Tibor-Trans (punto 36).


45      Sottolineo che i dubbi del giudice del rinvio non vertono sulla scelta della citazione in giudizio della controllata spagnola. A tale riguardo, al pari del governo spagnolo, preciso che sarà presto risolta dalla Corte [causa Sumal (C‑882/19)] la questione se, nell’ambito di azioni private volte al risarcimento del danno subito da una vittima di una pratica anticoncorrenziale accertata dalla Commissione, nella fattispecie, la decisione sul cartello degli autocarri, tale vittima abbia il diritto di chiedere il risarcimento di tale danno non già alla società madre specificamente indicata nella decisione della Commissione, bensì alle società controllate appartenenti al medesimo gruppo di società, sulla base della teoria dell’unità economica nel diritto della concorrenza [v. conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Sumal (C‑882/19, EU:C:2021:293)].


46      Dal fascicolo a disposizione della Corte non risulta che, come nella causa che ha dato luogo alla sentenza Tibor-Trans (v. punto 30), i concessionari spagnoli trasferissero l’aumento dei prezzi sugli acquirenti finali. L’assenza di procedimenti avviati da o contro gli acquirenti diretti depone a favore dell’uniformità delle pratiche.


47      V. sentenza Tibor-Trans (punto 19).


48      Sentenza Tibor-Trans (punto 37).


49      Sentenza Tibor-Trans (punto 31).


50      Sentenza Tibor-Trans (punto 33).


51      V. sentenza CDC Hydrogen Peroxide (punto 10).


52      V. sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines (punti 20 e 34).


53      V., sull’incidenza dell’assenza di concordanza, paragrafo 95 delle presenti conclusioni.


54      V. sentenze CDC Hydrogen Peroxide (punto 52) e Tibor-Trans (punto 26).


55      V. sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines (punto 36).


56      Sul diritto di qualsiasi persona che si ritenga lesa da una infrazione alle norme del diritto della concorrenza di chiedere il risarcimento del danno subito, che è indipendente dal previo accertamento di una siffatta infrazione da parte di un’autorità garante della concorrenza, v. paragrafo 67 e nota 68 delle presenti conclusioni. V., inoltre, considerando 3, 12 e 13 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349, pag. 1).


57      V. sentenza Wikingerhof (punti 36 e 38).


58      Sentenza Wikingerhof (punto 37). Il corsivo è mio.


59      V. sentenza Wikingerhof (punti da 33 a 35).


60      A tale riguardo, v. conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Wikingerhof (C‑59/19, EU:C:2020:688, nota 20).


61      Il punto 34 della sentenza Tibor-Trans riproduce, in parte, il punto 40 della sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines.


62      Al punto 35 della sentenza Tibor-Trans sono menzionati il considerando 7 e l’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40). Tale articolo, applicabile a partire dall’11 gennaio 2009, prevede che la legge applicabile in caso di azioni per il risarcimento del danno in relazione a una restrizione della concorrenza sia quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto.


63      A tale punto rinviava il punto 34 della sentenza Tibor-Trans.


64      V. sentenza Verein für Konsumenteninformation (punto 35).


65      Il corsivo è mio.


66      V. sentenze CDC Hydrogen Peroxide (punto 53) e flyLAL-Lithuanian Airlines (punto 27 e giurisprudenza ivi citata in materia di responsabilità da illecito civile).


67      V. relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva 2014/104 [SWD(2020) 338 final], disponibile al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/report_on_damages_directive_implementation_en.pdf, nonché la presentazione di tale relazione da parte di Ronzano, A., «Dommages: La Commission européenne publie un rapport transitoire sur l’évaluation de la directive “dommages” et de sa transposition par les États membres (directive 2014/104/EU)», Concurrences, Institut de droit de la concurrence, Parigi, 2021, n. 1, e comunicato stampa della Commissione: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_2413.


68      La Corte ha dichiarato che la piena efficacia dell’articolo 101 TFUE e, in particolare, l’effetto utile del divieto sancito al paragrafo 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se fosse impossibile per chiunque chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza [sentenza del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 26)] quando sussiste un nesso di causalità tra il danno subito e un’intesa o una pratica vietata dall’articolo 101 TFUE [sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:204, punti 25 e 26, e giurisprudenza ivi citata)].


69      V. relazione della Commissione citata alla nota 67 delle presenti conclusioni, nella quale essa constata che il numero di azioni private dinanzi ai giudici nazionali per il risarcimento di un danno subito a seguito di violazioni delle regole di concorrenza è passato, dopo l’adozione della direttiva 2014/104, da circa 50 cause all’inizio del 2014 a 239 durante il 2019.       V., inoltre, Wurmnest, W., «Forum Shopping bei Kartellschadensersatzklagen und die Kartellschadensersatzrichtlinie», Neue Zeitschrift für Kartellrecht, C.H. Beck, Monaco di Baviera, 2017, n. 2, punto III, 2, c), e nota 64.


70      V. sentenze del 30 gennaio 1974, BRT e Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs (127/73, EU:C:1974:6, punti 15 e 16), e del 20 settembre 2001, Courage e Crehan (C‑453/99, EU:C:2001:465, punto 25).


71      V. sentenza del 14 marzo 2019, Skanska Industrial Solutions e a. (C‑724/17, EU:C:2019:204, punto 45), e, per analogia, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export (C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 56).


72      GU 2003, L 1, pag. 1. V. considerando 7 e articolo 6 di tale regolamento. V. inoltre, per quanto riguarda la modernizzazione delle regole e delle procedure relative all’applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE, operata dal regolamento n. 1/2003, conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa Whiteland Import Export (C‑308/19, EU:C:2020:639, paragrafo 50).


73      V. relazione della Commissione citata alla nota 67 delle presenti conclusioni. Quest’ultima vi rileva che la trasposizione della direttiva 2014/104 è stata tardiva in 21 Stati membri e che il numero di casi di applicazione della direttiva recepita da parte dei giudici nazionali non è ancora abbastanza significativo. La Commissione sottolinea che trascorrono in media tredici anni tra l’inizio di una pratica anticoncorrenziale e la decisione giudiziaria che concede il risarcimento del danno. V., inoltre, paragrafo 108 delle presenti conclusioni.


74      V. punti 33 e 37 di tale sentenza.


75      V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.


76      Tale constatazione è condivisa dalla Commissione nella sua risposta ai quesiti scritti della Corte. V., più in generale, sulla difficoltà di localizzare la lesione di cui trattasi, Ancel, M.-E., «Un an de droit international privé du commerce électronique», Communication Commerce électronique, LexisNexis, Parigi, 2021, n. 1, punto 4.


77      V., a tale riguardo, Heuzé, V., Mayer, P., e Remy, B., Droit international privé, 12a ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2019, punto 296, pagg. 203 e 204. V. inoltre, per quanto riguarda la casistica della giurisprudenza della Corte, Thode, R., op. cit., punti 93 e 95a.


78      Sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines (punto 43).


79      V. sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines (punti 38 e 39).


80      V. sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines (punto 39).


81      V., per quanto riguarda la coincidenza del danno subito nel mercato in quanto un danno è causato al mercato, l’analisi di Farnoux, E., Les considérations substantielles dans le règlement de la compétence internationale des juridictions: réflexions autour de la matière délictuelle, Tomo I, tesi di dottorato discussa il 20 ottobre 2017, punto 303. A tale riguardo, egli precisa, a mio avviso giustamente, che «[s]i potrebbe anche invertire la frase: poiché il mercato è costituito dai rapporti tra gli operatori economici, è in quanto tali rapporti sono pregiudicati (per il fatto che alcuni operatori vi subiscono un danno) che il mercato è pregiudicato. In definitiva, l’effetto sul mercato può essere considerato come il danno causato alle vittime (indefinite), tenendo presente che la vittima (definita) che chiede il risarcimento fa necessariamente parte delle vittime (indefinite)» (traduzione libera).


82      V. anche, in tal senso, per quanto riguarda la portata della sentenza Wikingerhof, dalla quale, in particolare, Ronzano, A., ha dedotto che «un hotel che utilizza la piattaforma Booking.com può, in linea di principio, citare in giudizio quest’ultima dinanzi a un giudice dello Stato membro in cui è situato tale hotel per far cessare un eventuale abuso di posizione dominante, ancorché il comportamento censurato sia adottato nell’ambito di un rapporto contrattuale» [«Competenza: la Corte di giustizia dell’Unione europea dichiara che un’azione di responsabilità fondata sull’obbligo di legge di astenersi da qualsiasi abuso di posizione dominante rientra nella materia degli illeciti civili ai sensi del regolamento Bruxelles I bis (Wikingerhof/Booking)», Concurrences, Institut de droit de la concurrence, Parigi, 2021, n. 1] (traduzione libera).


83      V. sentenza Tibor-Trans (punti 12, 30 e 33).


84      Sentenza Tibor-Trans (punto 37).


85      V., a tale riguardo, la medesima osservazione nelle conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:253, paragrafo 52). Da confrontare con la sentenza Tibor-Trans (punti 31 e 33), dalla quale risulta che il luogo in cui si è concretizzato il danno è situato nello Stato membro in cui si trova il mercato interessato dall’infrazione in questione, nel cui territorio è avvenuto il danno derivante da costi aggiuntivi pagati.


86      V. paragrafo 72 delle presenti conclusioni.


87      Da confrontare anche con il punto 55 della sentenza CDC Hydrogen Peroxide e con il punto 40 della sentenza Verein für Konsumenteninformation.


88      V. sentenze flyLAL-Lithuanian Airlines (punto 26) e Verein für Konsumenteninformation (punto 26).


89      V. punti 38 e 39 della sentenza Verein für Konsumenteninformation, i cui rinvii ai punti 34 e 35 della sentenza Tibor-Trans contribuiscono a precisarne il senso.


90      V. sentenza Verein für Konsumenteninformation (punto 30).


91      V. sentenza Verein für Konsumenteninformation (punti 29, 34 e 37).


92      V. sentenza Verein für Konsumenteninformation (punti 35 e da 37 a 39).


93      V. sentenza Verein für Konsumenteninformation (punto 33).


94      Tale espressione intesa in senso lato ricomprende le ipotesi di prezzi artificialmente elevati.


95      V. sentenza Verein für Konsumenteninformation (punto 35). Di conseguenza, devono considerarsi esclusi i criteri menzionati nella domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa che ha dato luogo alla sentenza Verein für Konsumenteninformation (punti 10 e 12), quali il luogo della conclusione del contratto o della consegna del veicolo. Per un’analisi di tali criteri, v. conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:253, nota 31 relativa al luogo in cui è stata contratta l’obbligazione, nonché, per il luogo di consegna, paragrafi 78 e 79). Su quest’ultimo punto, v. inoltre sentenza del 27 ottobre 1998, Réunion européenne e a. (C‑51/97, EU:C:1998:509, punti 33 e 34). In tale sentenza, la Corte ha escluso il luogo di consegna finale. Per quanto riguarda il luogo di esecuzione del contratto, v. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2014:2443, paragrafo 50).


96      V. sentenza Verein für Konsumenteninformation (punto 34).


97      V., a questo proposito, per quanto riguarda la competenza speciale in materia contrattuale della determinazione del luogo della consegna principale in ragione di criteri economici, sentenza del 3 maggio 2007, Color Drack (C‑386/05, EU:C:2007:262, punti 40 e 45). V., inoltre, le conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:253, paragrafo 36), secondo il quale «l’acquisto di un oggetto apporta al patrimonio di cui entra a far parte un valore equivalente, quanto meno, al valore di ciò che ne esce (e che, nel caso della compravendita, è rappresentato dal prezzo pagato per l’oggetto)».


98      Conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Verein für Konsumenteninformation (C‑343/19, EU:C:2020:253, paragrafo 74). V., per quanto riguarda il termine «transazione», articolo 101, paragrafo 1, lettera a), TFUE.


99      Si potrebbero anche utilizzare le espressioni «luogo in cui è sorto l’obbligo contrattuale» o «luogo in cui è stato determinato il prezzo di vendita», derivanti dalla sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, rispettivamente, punti 30 e 31).


100      V., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punti 32 e 39). V., inoltre, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 39).


101      V., per analogia, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 38).


102      Sul rispetto di tale esigenza, che dovrebbe essere relativizzata, e sulla presa in considerazione dell’accertamento del comportamento illecito, v. Racine, J.-B., «Le forum actoris en droit international privé», Droit international privé, années 2016-2018, edizioni Pedone, collezione «Travaux du Comité français de droit international privé», Parigi, 2019, rispettivamente punto 79, pag. 68, e punto 57, pag. 57.


103      V. Amaro, R., e Laborde, J.-F., La réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles, recueil de décisions commentées, 2a ed., Institut de droit de la concurrence, Parigi, 2020, punto 245, pag. 147. Sull’importanza di tale questione, testimoniata dai lavori della Commissione, v. nota 67 delle presenti conclusioni.


104      V. paragrafo 66 delle presenti conclusioni. V., inoltre, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding (C‑12/15, EU:C:2016:449, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).


105      V. sentenza Verein für Konsumenteninformation (punto 33 e giurisprudenza ivi citata).


106      V. punto 38 di tale sentenza.


107      V. paragrafo 79 delle presenti conclusioni.


108      Al pari del governo spagnolo nella sua risposta ai quesiti scritti della Corte.


109      V., più in generale, sulla peculiarità delle azioni di risarcimento dei danni in caso di infrazioni alle regole di concorrenza europea che riguardano diversi Stati membri, Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punto 235, pag. 357. Per quanto riguarda la molteplicità dei luoghi di acquisto che può essere connessa all’assorbimento di società, v., a titolo illustrativo, le circostanze di fatto richiamate al punto 14 della sentenza Tibor-Trans.


110      Per quanto riguarda il danno di una vittima indiretta, concretizzatosi in un luogo diverso rispetto al danno causato alla vittima diretta che ha subito inizialmente un pregiudizio, che non potrebbe fondare la competenza giurisdizionale, v., in particolare, sentenze Tibor-Trans (punto 29 e giurisprudenza ivi citata) e Verein für Konsumenteninformation (punto 27 e giurisprudenza ivi citata).


111      V. sentenza CDC Hydrogen Peroxide (punti 53 e 54).


112      V. paragrafi 100 e 101 delle presenti conclusioni.


113      A mio avviso, il rispetto dell’esigenza di prevedibilità non presenta difficoltà, dato che, dal punto di vista dei convenuti, partecipanti all’intesa, i mercati interessati da quest’ultima sono noti, come lo sono i luoghi di attività degli acquirenti diretti e indiretti, tenuto conto dei prodotti in questione. Inoltre, condivido l’opinione espressa da Racine, J.-B., op. cit., punto 79, pag. 68, secondo cui tale esigenza non deve condurre a favorire l’autore di atti illeciti. Infine, nella causa Verein für Konsumenteninformation, la Corte ha privilegiato l’obiettivo della prossimità [v. a titolo di raffronto, paragrafi 78 e 79 delle conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona in tale causa (C‑343/19, EU:C:2020:253)].


114      V. paragrafo 108 e nota 118 delle presenti conclusioni. V., inoltre, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export (C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 51, nonché, per analogia, punti 52, 53 e 65).


115      V., a tale riguardo, gli elementi di discussione presentati alla Corte dall’avvocato generale Jääskinen nella causa CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2014:2443, paragrafi 47 e 50).


116      V. paragrafi 66 e 67 delle presenti conclusioni. A mio avviso, il livello di prossimità è necessariamente variabile. V., a tale riguardo, Farnoux, E., op. cit., punti 163 e 164.


117      V., per quanto riguarda il fatto che i danni della vittima da valutare sono connessi all’attività di quest’ultima e del mercato nel quale essa opera, Amaro, R., e Laborde, J.-F., op. cit., punto 289, pag. 167, e illustrazione punto 460, pagg. 248 e 249. V., inoltre, le questioni relative alla determinazione della massa degli acquisti (punto 442, pag. 239) e al trasferimento dei costi aggiuntivi (punto 457, pag. 246).


118      V. Gaudemet-Tallon, H., e Ancel, M.-E., op. cit., punti 236 e 237, pagg. da 358 a 360. V., a tale riguardo, sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a. (C‑68/93, EU:C:1995:61, punto 33). V., tuttavia, sentenza CDC Hydrogen Peroxide (punto 54). La Corte ha dichiarato che il giudice del luogo della sede sociale è competente «per l’insieme del danno causato (...) a motivo dei costi supplementari», nei confronti o di uno qualsiasi degli autori di detta intesa, o di una pluralità degli stessi. Sulla semplificazione operata dalla Corte, approvata da Amaro, R., v. «Actions privées en matière de pratiques anticoncurrentielles – Aspects internationaux: juridiction compétente, loi applicable (droit international privé européen)», JurisClasseur Concurrence – Consommation, LexisNexis, Parigi, 2015, Fascicolo 318 del 14 settembre 2015, punto 26. V. anche, per quanto riguarda la diversità delle conseguenze dannose, Amaro, R., e Laborde, J.-F., op. cit., punto 90, pagg. 59 e 60.


119      V. sentenza CDC Hydrogen Peroxide (punto 56).


120      Decisione 2006/903/CE della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (GU 2006, L 353, pag. 54). La Commissione ha accertato che, per quanto riguarda il perossido di idrogeno e il perborato di sodio, le convenute nel procedimento principale e altre imprese hanno preso parte a un’infrazione unica e continuata e violato così il divieto di intese di cui all’articolo 81 CE [divenuto 101 TFUE] e all’articolo 53 dell’Accordo SEE.


121      V. sentenza CDC Hydrogen Peroxide (punto 11).


122      V. sentenza CDC Hydrogen Peroxide (punti 53 e 54).


123      V. paragrafo 76 delle presenti conclusioni.


124      V., in tal senso, Racine, J.-B., op. cit., punti da 62 a 64, pagg. 59 e 60. V., inoltre, Heuzé, V., Mayer, P., e Remy, B. op. cit., punto 297, pagg. 204 e 205.


125      V., per analogia, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder (C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 39).


126      V., per quanto riguarda gli effetti della globalizzazione, relazione speciale della Corte dei conti europea n. 24/2020, intitolata «Il controllo delle concentrazioni nell’UE e i procedimenti antitrust esperiti dalla Commissione: occorre innalzare la sorveglianza del mercato», disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_IT.pdf e comunicato stampa: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INSR20_24/INSR_Competition_policy_IT.pdf.


127      Tale ipotesi è menzionata nella risposta della Commissione ai quesiti scritti della Corte.


128      V. sentenze del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a. (C‑509/09 e C‑161/10, EU:C:2011:685, punti da 47 a 50), e del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 32). La Corte ha dichiarato che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa deve avere la facoltà di esperire un’azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi, che chi emette il contenuto in questione è in condizioni di conoscere al momento della messa in rete dello stesso. V., per quanto riguarda l’analisi della perdita di materialità di almeno una parte della controversia, Farnoux, E., op. cit., punto 291.


129      Sentenza del 17 ottobre 2017, Bolagsupplysningen e Ilsjan (C‑194/16, EU:C:2017:766, punto 38).


130      V. Racine, J.-B., op. cit., punto 72, pagg. 64 e 65. V. le osservazioni di Amaro, R., e Laborde, J.-F., op. cit., relative alla prova della colpa al punto 249, pag. 148.


131      V. Laborde, J.-F., «Cartel damages actions in Europe: How courts have assessed cartel overcharges (2019 ed.)», Concurrences, Institut de droit de la concurrence, Parigi, 2019, n. 4, in particolare, pag. 4. Nel 2019, su 239 cause provenienti da tredici Stati membri, il 57% hanno fatto seguito ad una decisione di infrazione adottata da un’autorità nazionale, il 40% hanno fatto seguito ad una decisione della Commissione e solo il 2% erano azioni isolate (la maggior parte delle cause isolate corrispondono ad azioni civili intentate dinanzi ai tribunali penali francesi). I tribunali hanno statuito su azioni di risarcimento danni per intesa che hanno fatto seguito ad almeno 63 decisioni di infrazione (talvolta, una decisione di infrazione sanziona diverse intese. Di conseguenza, il numero di casi di intese che hanno dato luogo ad almeno una causa è leggermente superiore).


132      V. Idot, L., «Le contentieux international des actions en réparation pour violation du droit de la concurrence: l’arrêt CDC revisité», Revue critique de droit international privé, Dalloz, Parigi, 2019, n. 3, pagg. da 786 a 815, in particolare, punto 22.


133      V. Idot, L., «Contentieux en réparation pour violation du droit de la concurrence: de nouvelles précisions sur le lieu de matérialisation du dommage», Revue critique de droit international privé, Dalloz, Parigi, 2020, n. 1, pagg. da 129 a 138, in particolare, punto 8.


134      V. Amaro, R., e Thomas, B., «Le contentieux de la réparation des pratiques anticoncurrentielles (giugno 2019 – nov. 2019)», Concurrences, Institut de droit de la concurrence, Parigi, 2020, n. 1, punto 35 «seconda serie di questioni».


135      V. Racine, J.-B., op. cit., punto 57, pag. 57, e punto 70, pag. 64.


136      V. Amaro R., e Laborde, J.-F., op. cit., punti 144 e 145, pagg. 85 e 86. V., inoltre, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export (C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 51).


137      V. Guida pratica relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell’articolo 101 o 102 [TFUE] [SWD(2013) 205], che accompagna la comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento fondate sulla violazione dell’articolo 101 o 102 [TFUE] (GU 2013, C 167, pag. 19), che si concentra sul sovrapprezzo, mentre il trasferimento dei sovrapprezzi è trattato nella comunicazione della Commissione intitolata «Linee guida per i giudici nazionali in ordine alle modalità di stima della parte del sovrapprezzo trasferita sull’acquirente indiretto» (GU 2019, C 267, pag. 4).


138      A tale riguardo, rinvio alle osservazioni preliminari dell’avvocato generale Jääskinen nella causa CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2014:2443, paragrafi 26 e 27, nonché 32). V. inoltre, nello stesso senso, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export (C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 53).


139      V. paragrafo 108 delle presenti conclusioni.


140      V. inoltre, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona nella causa Vereniging van Effectenbezitters (C‑709/19, EU:C:2020:1056, paragrafo 94).


141      C‑498/14 PPU, EU:C:2015:3.


142      V. sentenza Sanders e Huber (punti 22 e 38). In concreto, il giudice competente, ai sensi della disposizione nazionale in questione, era l’Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale, Germania) stabilito nella sede dell’Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land, Germania) territorialmente competente dinanzi al quale il creditore avrebbe dovuto eventualmente presentarsi nell’ambito di un procedimento di appello.


143      GU 2009, L 7, pag. 1.


144      V. sentenza Sanders e Huber (punto 23). L’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 è formulato in termini simili a quelli delle norme sulle «[c]ompetenze speciali» in materia di obbligazioni alimentari di cui all’articolo 5, punto 2, della convenzione di Bruxelles e all’articolo 5, punto 2, del regolamento n. 44/2001.


145      Sentenza Sanders e Huber (punto 30).


146      V. sentenza Sanders e Huber (punto 32 e giurisprudenza ivi citata). V., inoltre, punto 22 di tale sentenza per quanto riguarda la normativa nazionale in questione. Quest’ultima ripartiva la competenza territoriale per controversie relative alle obbligazioni alimentari in funzione della presenza o dell’assenza di elementi di estraneità. Per le situazioni transfrontaliere, vi era un trasferimento di competenza territoriale a favore di un giudice di primo grado diverso da quello nella cui competenza l’interessato ricadeva, in linea di principio, in ragione del luogo della sua residenza.


147      V. sentenza Sanders e Huber (punto 35).


148      V. sentenza Sanders e Huber (punto 36).


149      V. sentenza Sanders e Huber (punti 44 e 45).


150      V., per analogia, sentenza del 16 maggio 2013, Melzer (C‑228/11, EU:C:2013:305, punto 28). V., in materia contrattuale, sentenza del 3 maggio 2007, Color Drack (C‑386/05, EU:C:2007:262, punti 37 e 44).


151      L’ambito di competenza territoriale di un giudice comprende diverse località o entità amministrative ripartite su un territorio nazionale. V., a tale riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2171, paragrafi 55 e 56).


152      Al punto 29 della sentenza Sanders e Huber, la Corte ha sottolineato che «l’obiettivo della corretta amministrazione della giustizia deve essere inteso non soltanto dal punto di vista di un’ottimizzazione dell’organizzazione giudiziaria, ma anche (...) in riferimento all’interesse delle parti, senza distinzione tra attore o convenuto, le quali devono avere la possibilità di beneficiare, in particolare, di un accesso facilitato alla giustizia e di una prevedibilità delle regole di competenza».


153      V. punti 32 e 46 di tale sentenza. V., a titolo di esempio di un’analisi del rispetto del principio di effettività in caso di concentrazione del contenzioso in materia di aiuti agricoli dinanzi a un giudice specializzato in tale materia, sentenza del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04 (C‑93/12, EU:C:2013:432, punti da 50 a 58).


154      C‑498/14 PPU, EU:C:2015:3, punti 41 e 51.


155      La Corte ha interpretato l’articolo 11, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1).


156      V. sentenza del 9 gennaio 2015, RG (C‑498/14 PPU, EU:C:2015:3, punto 52).


157      A tale riguardo, la Commissione ha precisato, nelle sue osservazioni scritte, che, secondo le informazioni di cui essa dispone, «in Belgio, in Germania, in Grecia, in Spagna, in Francia, in Italia, in Portogallo, in Svezia e in Slovacchia, le azioni per il risarcimento dei danni sono trattate da sezioni specializzate degli organi giurisdizionali civili ordinari, mentre in Danimarca, in Lituania, in Lettonia, in Romania e nel Regno Unito, esse sono trattate da organi giurisdizionali specializzati». V., per quanto riguarda la Francia, l’Italia e l’Irlanda, le precisazioni fornite da Riffault-Silk, J., «Les actions privées en droit de la concurrence: obstacles de procédure et de fond», Revue Lamy de la concurrence, gennaio/marzo 2006, n. 6, pagg. da 84 a 90, in particolare, pag. 87. Vi si precisa inoltre che, in altre materie, gli Stati membri hanno potuto scegliere di concentrare le competenze ratione materiae degli organi giurisdizionali, in particolare, in materia di proprietà industriale. Per il diritto del mare, v. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2171, nota 72).


158      Tale regolamento trae origine dalla volontà di sviluppare uno strumento specifico, distinto dal regolamento n. 44/2001, al fine di rafforzare la tutela dei creditori di alimenti, considerati la parte più debole, specialmente in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni emesse in tale materia. V. sentenza Sanders e Huber (punto 41) e conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nelle cause riunite Sanders e Huber (C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2171, paragrafi 38 e 40).


159      V. nota 146 delle presenti conclusioni e sentenza Sanders e Huber (punto 46).


160      V. conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen nella causa CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2014:2443, nota 74) e, per considerazioni relative a diversi strumenti applicabili, conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe nella causa Guaitoli e a. (C‑213/18, EU:C:2019:524, paragrafo 74 e note 67 e 68).


161      V. paragrafi 122 e 123 delle presenti conclusioni.


162      Secondo tale principio, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna; v., in particolare, sentenza del 27 giugno 2013, Agrokonsulting-04 (C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 36). In caso di pratiche anticoncorrenziali, potrebbe trattarsi di ricorsi proposti sulla base di decisioni di autorità nazionali. V. Blumann, C., e Dubouis, L., Droit matériel de l’Union européenne, 8a ed., Librairie générale de droit et de jurisprudence, Parigi, 2019, punto 938, pag. 665.


163      V., per il richiamo di tali principi generali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto della concorrenza, sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punti 62 e 71, e giurisprudenza ivi citata). V., inoltre, sentenza del 21 gennaio 2021, Whiteland Import Export (C‑308/19, EU:C:2021:47, punto 46).


164      V. paragrafo 68 delle presenti conclusioni.


165      V. nota 137 delle presenti conclusioni.


166      C‑228/11, EU:C:2013:305.