Language of document : ECLI:EU:C:2021:604

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

15 luglio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, punto 2 – Competenza in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Intesa dichiarata contraria all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo – Determinazione della competenza internazionale e territoriale – Concentrazione delle competenze a favore di un’autorità giurisdizionale specializzata»

Nella causa C‑30/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna), con decisione del 23 dicembre 2019, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio 2020, nel procedimento

RH

contro

AB Volvo,

Volvo Group Trucks Central Europe GmbH,

Volvo Lastvagnar AB,

Volvo Group España SA,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. Bay Larsen, C. Toader, M. Safjan (relatore) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la AB Volvo, la Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, la Volvo Lastvagnar AB e la Volvo Group España SA, da R. Murillo Tapia e N. Gómez Bernardo, abogados;

–        per il governo spagnolo, da S. Centeno Huerta e J. Rodríguez de la Rúa Puig, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da A.-L. Desjonquères, N. Vincent e A. Daniel, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da M. Heller e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 aprile 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte, da un lato, la RH, e, dall’altro lato, la AB Volvo, la Volvo Group Trucks Central Europe GmbH, la Volvo Lastvagnar AB e la Volvo Group España SA, in merito al risarcimento del danno subito dalla RH a causa di pratiche anticoncorrenziali delle società convenute nel procedimento principale, sanzionate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l’«accordo SEE»).

 Contesto normativo

3        I considerando 15, 16 e 34 del regolamento n. 1215/2012 sono così formulati:

«(15)      È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)      Il criterio del foro del domicilio del convenuto dovrebbe essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

(...)

(34)      È opportuno garantire la continuità tra la convenzione [del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32)], il regolamento (CE) n. 44/2001 [del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1),] e il presente regolamento, e a tal fine è opportuno prevedere adeguate disposizioni transitorie. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione delle disposizioni d[i detta convenzione del 1968] e dei regolamenti che la sostituiscono, a opera della Corte di giustizia dell’Unione europea».

4        Il capo II del regolamento n. 1215/2012, intitolato «Competenza», include, in particolare, una sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», e una sezione 2, intitolata «Competenze speciali». L’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, contenuto in detta sezione 1, così dispone:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

5        L’articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento, contenuto anch’esso nella citata sezione 1, prevede quanto segue:

«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo».

6        L’articolo 7 del regolamento n. 1215/2012, che figura nella sezione 2 del capo II di quest’ultimo, è formulato come segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)      a)      in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

(...)

2)      in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(...)».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

7        La RH è un’impresa con sede a Cordova (Spagna), dove, tra il 2004 e il 2009, ha acquistato cinque autocarri da un concessionario della Volvo Group España. Il primo di questi autocarri è stato inizialmente oggetto di un contratto di leasing, prima di essere acquistato dalla RH nel corso del 2008.

8        Il 19 luglio 2016, la Commissione ha adottato la decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri) (GU 2017, C 108, pag. 6; in prosieguo: la «decisione del 29 luglio 2016»).

9        Con tale decisione, la Commissione ha dichiarato l’esistenza di un’intesa alla quale hanno partecipato 15 costruttori internazionali di autocarri, tra cui la Volvo, la Volvo Group Trucks Central Europe e la Volvo Lastvagnar, per quanto riguarda due categorie di prodotti, vale a dire gli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate e gli autocarri di peso superiore alle 16 tonnellate, sia rigidi che articolati.

10      La Commissione ha ritenuto che l’infrazione all’articolo 101 TFUE si estendesse all’insieme dello Spazio economico europeo (SEE) e che si fosse protratta dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011. Di conseguenza, essa ha inflitto ammende a tutte le entità partecipanti, ad eccezione di un’entità che aveva beneficiato, a seguito di un procedimento di trattamento favorevole, di un’immunità totale.

11      La RH ha presentato una domanda per risarcimento danni nei confronti della Volvo (Göteborg, Svezia), della Volvo Group Trucks Central Europe (Ismaning, Germania), della Volvo Lastvagnar (Göteborg) e della Volvo Group España (Madrid, Spagna) a sostegno della quale afferma di aver subito un danno per aver acquistato i cinque veicoli summenzionati pagando un costo supplementare a causa degli accordi collusivi sanzionati dalla Commissione.

12      Sebbene la RH abbia acquistato i veicoli a Cordova e sia domiciliata in tale città, essa ha proposto la propria azione dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid, Spagna). Il giudice del rinvio precisa che le convenute nel procedimento principale non hanno contestato la sua competenza territoriale di modo che, in applicazione del diritto nazionale, si deve ritenere che esse abbiano tacitamente accettato la competenza di tale giudice.

13      Le suddette convenute hanno tuttavia eccepito il difetto di competenza giurisdizionale internazionale, ritenendo che il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» di cui all’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 sia il luogo dell’evento generatore, nella fattispecie il luogo in cui il cartello degli autocarri è stato concluso, e non il luogo del domicilio della ricorrente nel procedimento principale. Dato che l’intesa è stata conclusa in altri Stati membri dell’Unione europea, le medesime convenute ritengono che il giudice spagnolo non sia competente.

14      Secondo il giudice del rinvio, sussistono seri dubbi riguardo al modo in cui occorre interpretare l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

15      A tale riguardo, esso rileva che, ai sensi della sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 56), quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un’azione volta al risarcimento del danno a motivo di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE accertata dalla Commissione, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l’evento dannoso è avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente, e ognuna di esse può scegliere di proporre la sua azione o dinanzi al giudice del luogo in cui è stata definitivamente conclusa l’intesa di cui trattasi o, eventualmente, del luogo in cui è stato adottato un accordo specifico e identificabile di per sé solo come l’evento causale del danno asserito, o dinanzi al giudice del luogo della propria sede sociale.

16      Sarebbe quindi possibile intentare un’azione contro le convenute nel procedimento principale nel territorio spagnolo, data l’ubicazione della sede sociale della RH.

17      Successivamente, e specificamente in relazione al cartello degli autocarri che è stato sanzionato dalla Commissione nella sua decisione del 19 luglio 2016, il giudice del rinvio rileva altresì che la Corte ha dichiarato, nella sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans (C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 33), che, qualora il mercato interessato dalla condotta anticoncorrenziale si trovi nello Stato membro sul cui territorio è presumibilmente avvenuto il danno asserito, occorre ritenere che il luogo in cui si è concretizzato il danno, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si trovi in tale Stato membro.

18      Il giudice del rinvio si chiede, tuttavia, se la giurisprudenza di cui al punto precedente della presente sentenza si riferisca alla competenza giurisdizionale internazionale dei giudici dello Stato membro in cui si è verificato il danno o se essa stabilisca direttamente anche la competenza territoriale interna a tale Stato membro. In altri termini, sarebbe necessario stabilire se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 costituisca una norma che riguarda in senso stretto la competenza giurisdizionale internazionale o se si tratti di una norma doppia o mista, che opera anche in quanto norma di competenza territoriale interna.

19      Secondo il giudice del rinvio, la giurisprudenza nazionale e la giurisprudenza dell’Unione non consentono di dissipare tale dubbio.

20      In tali circostanze, il Juzgado de lo Mercantil n. 2 de Madrid (Tribunale di commercio n. 2 di Madrid) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento [n. 1215/2012], nella parte in cui prevede che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: “(...) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, debba essere interpretato nel senso che esso determina soltanto la competenza internazionale degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova tale luogo, di modo che, per l’individuazione del giudice nazionale territorialmente competente all’interno di tale Stato si debba far riferimento alle norme procedurali nazionali, oppure se esso debba essere interpretato come una norma mista che, in quanto tale, determina direttamente tanto la competenza internazionale quanto la competenza territoriale interna, senza che sia necessario far riferimento alla normativa nazionale».

 Sulla ricevibilità

21      Le convenute nel procedimento principale hanno concluso per l’irricevibilità della domanda con la motivazione che la risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio sarebbe chiara.

22      Occorre, tuttavia, ricordare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una domanda sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non presenta alcun nesso con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, punto 19).

23      Inoltre, per essere ricevibile, una domanda di pronuncia pregiudiziale deve contenere, oltre al testo delle questioni sottoposte in via pregiudiziale, gli elementi d’informazione richiesti all’articolo 94, lettere da a) a c), del regolamento di procedura della Corte, ossia, in sostanza, il quadro di fatto e di diritto della controversia principale e un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui il giudice nazionale chiede l’interpretazione nonché sul nesso a suo avviso intercorrente tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito [ordinanza del 16 marzo 2021, DS (Rifilatura di equini) (C‑557/20, non pubblicata, EU:C:2021:204), punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

24      Pertanto, la circostanza, quand’anche accertata, che la risposta alla questione sollevata dal giudice del rinvio possa essere data in modo chiaro, non è in ogni caso idonea ad incidere sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

25      Nel caso di specie, il giudice del rinvio ha esposto con precisione la ragione per cui, nel contesto di fatto e di diritto della controversia di cui al procedimento principale e alla luce della giurisprudenza, da un lato, della Corte e, dall’altro, del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), occorre che la Corte chiarisca la portata dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012.

26      La questione pregiudiziale deve quindi essere dichiarata ricevibile.

 Sulla questione pregiudiziale

27      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, all’interno del mercato interessato da accordi collusivi sulla fissazione e sull’aumento dei prezzi di beni, sia internazionalmente e territorialmente competente a conoscere, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, di un’azione per il risarcimento del danno causato da tali accordi contrari all’articolo 101 TFUE il giudice nel cui ambito di competenza territoriale l’impresa che si ritiene lesa abbia acquistato i beni interessati da detti accordi, oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale impresa in più luoghi, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trovi la sede sociale di quest’ultima.

28      In via preliminare, occorre ricordare che, poiché il regolamento n. 1215/2012 abroga e sostituisce il regolamento n. 44/2001 che ha, a sua volta, sostituito la Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione, l’interpretazione fornita dalla Corte circa le disposizioni di questi ultimi strumenti giuridici vale anche per il regolamento n. 1215/2012 quando tali disposizioni possono essere qualificate come «equivalenti» (v. sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

29      È questo il caso, da un lato, dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e, dall’altro, dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, rispetto ai quali la Corte ha ripetutamente affermato che la nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto», ai sensi di tali disposizioni, riguarda sia il luogo in cui si è concretizzato il danno sia quello dell’evento generatore di tale danno, di modo che il convenuto può essere citato, a scelta del ricorrente, dinanzi ai giudici dell’uno o dell’altro di questi luoghi (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

30      Dalla sua ordinanza si evince che, nella fattispecie, il giudice del rinvio cerca di individuare il luogo in cui si è concretizzato il danno.

31      Dalla decisione del 19 luglio 2016 risulta che l’infrazione constatata all’articolo 101 TFUE, all’origine del danno lamentato, si estendeva all’intero mercato del SEE e ha quindi comportato una distorsione della concorrenza in detto mercato. In tali circostanze, si deve ritenere che il luogo in cui si è concretizzato tale danno, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, si trovi nel suddetto mercato, di cui fa parte la Spagna (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punti 32 e 33).

32      Una siffatta determinazione del luogo in cui si è verificato il danno è, in particolare, conforme ai requisiti di coerenza di cui al considerando 7 del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40), in quanto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, la legge applicabile in caso di azioni per il risarcimento del danno in relazione a una restrizione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la restrizione ha o potrebbe avere effetto (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 35).

33      Per quanto riguarda la questione di quale giudice all’interno dello Stato membro così identificato sia competente, dalla formulazione stessa dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 risulta che tale disposizione attribuisce direttamente e immediatamente tanto la competenza giurisdizionale internazionale quanto la competenza territoriale al giudice del luogo in cui è avvenuto il danno. Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, tale analisi è corroborata, in particolare, dalla relazione di P. Jenard sulla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1979, C 59, pag. 1).

34      Ciò significa che gli Stati membri non possono applicare criteri di attribuzione della competenza diversi rispetto a quelli risultanti dal citato articolo 7, punto 2. Occorre, tuttavia, precisare che la delimitazione dell’ambito di competenza territoriale nel quale si trova il luogo in cui il danno si è concretizzato, ai sensi di tale disposizione, rientra, in linea di principio, nella competenza organizzativa dello Stato membro cui detto giudice appartiene.

35      Come hanno sottolineato le convenute nel procedimento principale, i governi spagnolo e francese e la Commissione, tale disposizione non osta a che uno Stato membro decida di affidare un determinato tipo di controversia ad un’unica autorità giurisdizionale, competente quindi in via esclusiva, indipendentemente dal luogo in cui il danno si è concretizzato all’interno di tale Stato membro.

36      La Corte ha, infatti, già precisato che una concentrazione delle competenze dinanzi ad un’unica autorità giurisdizionale specializzata può essere giustificata nell’interesse di una corretta amministrazione della giustizia (v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C‑400/13 e C‑408/13, EU:C:2014:2461, punto 44).

37      Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 128 delle sue conclusioni, nel contesto dell’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, anche la complessità tecnica delle norme applicabili alle azioni di risarcimento del danno per le violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza può deporre a favore di una concentrazione delle competenze.

38      In mancanza di un’autorità giurisdizionale specializzata siffatta, l’individuazione del luogo in cui si è concretizzato il danno ai fini della determinazione del giudice competente all’interno degli Stati membri a conoscere di un’azione di risarcimento danni per accordi collusivi contrari all’articolo 101 TFUE deve rispondere agli obiettivi di prossimità e prevedibilità delle regole di competenza, nonché di buona amministrazione della giustizia, ricordati nei considerando 15 e 16 del regolamento n. 1215/2012 (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Tibor-Trans, C‑451/18, EU:C:2019:635, punto 34).

39      Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, quando si tratta dell’acquisto di un bene che, a seguito di una manipolazione effettuata dal suo produttore, ha un valore inferiore a quello del prezzo di vendita, il giudice competente a conoscere di un’azione per il risarcimento del danno corrispondente ai costi aggiuntivi pagati dall’acquirente è quello del luogo di acquisto del bene (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Verein für Konsumenteninformation, C‑343/19, EU:C:2020:534, punti 37 e 40).

40      Tale soluzione deve essere applicata anche in un contesto come quello di cui al procedimento principale, e ciò indipendentemente dalla questione se i beni di cui trattasi siano stati acquistati direttamente o indirettamente presso le convenute, con un trasferimento di proprietà immediato o a seguito di un contratto di leasing. Tuttavia, occorre precisare che tale soluzione implica che l’acquirente leso abbia acquistato esclusivamente beni interessati dagli accordi collusivi in questione nell’ambito di competenza territoriale di un solo giudice. Infatti, in mancanza, non si può individuare un solo luogo di concretizzazione nei confronti dell’acquirente leso.

41      A tale riguardo, occorre ricordare che, nel contesto di un’azione di risarcimento dei danni causati da accordi contrari all’articolo 101 TFUE, consistenti in costi supplementari pagati a causa di un prezzo artificiosamente elevato, la Corte ha dichiarato che il luogo in cui il danno si è concretizzato è individuabile solo per ogni asserita vittima considerata individualmente e si troverà, in linea di principio, presso la sede sociale di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 52).

42      Nell’ipotesi di acquisti effettuati in più luoghi, l’attribuzione della competenza al giudice della sede sociale dell’impresa lesa rispetta l’esigenza di prevedibilità ricordata al punto 38 della presente sentenza, dato che le parti convenute, partecipanti all’intesa, non possono ignorare la circostanza che gli acquirenti dei beni in questione sono stabiliti all’interno del mercato interessato dalle pratiche collusive. In aggiunta, tale attribuzione della competenza risponde all’obiettivo della prossimità e il luogo della sede sociale dell’impresa lesa presenta tutte le garanzie dal punto di vista dell’economia processuale per un eventuale procedimento (v., in tal senso, sentenza del 21 maggio 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, punto 53).

43      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 7, punto 2, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, all’interno del mercato interessato da accordi collusivi sulla fissazione e sull’aumento dei prezzi di beni, è internazionalmente e territorialmente competente a conoscere, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, di un’azione per il risarcimento del danno causato da tali accordi contrari all’articolo 101 TFUE il giudice nel cui ambito di competenza territoriale l’impresa che si ritiene lesa ha acquistato i beni interessati da detti accordi, oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale impresa in più luoghi, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di quest’ultima.

 Sulle spese

44      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, all’interno del mercato interessato da accordi collusivi sulla fissazione e sull’aumento dei prezzi di beni, è internazionalmente e territorialmente competente a conoscere, in base al luogo in cui si è concretizzato il danno, di un’azione per il risarcimento del danno causato da tali accordi contrari all’articolo 101 TFUE il giudice nel cui ambito di competenza territoriale l’impresa che si ritiene lesa ha acquistato i beni interessati da detti accordi, oppure, nel caso di acquisti effettuati da tale impresa in più luoghi, il giudice nel cui ambito di competenza territoriale si trova la sede sociale di quest’ultima.

Firme


*      Lingua processuale: lo spagnolo.