Language of document : ECLI:EU:T:2001:288

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

13 dicembre 2001 (1)

«Trattato CECA - Concorrenza - Accordi tra imprese - Extra di lega - Fissazione dei prezzi - Diritti della difesa - Durata dell'infrazione - Ammenda - Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende - Cooperazione durante il procedimento amministrativo - Principio di parità di trattamento»

Nelle cause riunite T-45/98 e T-47/98,

Krupp Thyssen Stainless GmbH, con sede in Duisburg (Germania), rappresentata da gli avv.ti M. Klusmann, O. Lieberknecht e K. Moosecker, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Acciai speciali Terni SpA, con sede in Terni (Italia), rappresentata dall'avv. L. G. Radicati di Brozolo, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. W. Wils e dalla sig.ra K. Leivo, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti H.-J. Freund e A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 21 gennaio 1998, n. 98/247/CECA relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del trattato CECA (caso IV/35.814 - Extra di lega) (GU L 100, pag. 55),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dai sigg. B. Vesterdorf, presidente, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: G. Herzig, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'11 ottobre 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

    

I fatti all'origine della controversia

1.
    La Krupp Thyssen Nirosta GmbH (in prosieguo: «KTN»), società di diritto tedesco, è nata il 1° gennaio 1995 dalla concentrazione delle attività nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile resistenti agli acidi e alle temperature elevate della Thyssen Stahl AG e della Fried Krupp AG Hoesch Krupp (in prosieguo: «Krupp»). Il 16 settembre 1997 la sua ragione sociale veniva cambiata in Krupp Thyssen Stahl GmbH (in prosieguo: «KTS»).

2.
     La Acciai Speciali Terni SpA (in prosieguo: «AST»), società di diritto italiano avente la produzione di prodotti piatti di acciaio inossidabile come una tra le sue attività principali è stata costituita il 1° gennaio 1994, in occasione della scissione delle attività siderurgiche del gruppo italiano ILVA in tre imprese, destinate ad essere successivamente vendute. Il 21 dicembre 1994 la Commissione autorizzava l'acquisizione congiunta della AST dalla Krupp, dalla Thyssen Stahl, dalla AFLFalck, dalla Tadfin SpA e dalla FI-RE Finanziaria SpA (gruppo Riva). [Decisione della Commissione 21 dicembre 1994, n. 95/421/CE che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune (caso n. IV/M.484 - Krupp/Thyssen/Riva/Falck/Tadfin/AST) (GU 1995, L 251 pag. 18)]. Nel mese di dicembre 1995 la Krupp aumentava la sua partecipazione nella AST dal 50 al 75%, e successivamente, il 10 maggio 1996, acquistava la totalità delle quote della AST [Decisione della Commissione 2 maggio 1996, che dichiara la compatibilità con il mercato comune di una concentrazione [caso IV/M.740 - Krupp(II) (GU C 144, pag. 3)]. Tali quote venivano successivamente trasferite alla KTN, divenuta KTS.

3.
    L'acciaio inossidabile è un tipo di acciaio speciale la cui proprietà principale è la sua resistenza alla corrosione. Questa proprietà si ottiene usando nel processo di produzione vari elementi di lega (cromo, nichel, molibdeno). L'acciaio inossidabile viene utilizzato sotto forma di prodotti piatti (in fogli o rotoli, laminati a caldo o a freddo) o di prodotti lunghi (barre, vergelle, profilati, laminati a caldo o finiti). I prodotti piatti rappresentano l'82% delle vendite di prodotti finiti di acciaio inossidabile. La maggior parte di tali prodotti rientra nel Trattato CECA ai sensi dell'art. 81 di tale Trattato.

4.
    Il 16 marzo 1995, a seguito di informazioni apparse sulla stampa specializzata e di ricorsi informali presentati dai consumatori, la Commissione, ai sensi dell'art. 47 del Trattato CECA, chiedeva a vari produttori di acciaio inossidabile di comunicarle informazioni sull'applicazione da parte dei detti produttori di una maggiorazione comune dei prezzi conosciuta sotto la denominazione di «extra di lega».

5.
    L'extra di lega è un supplemento di prezzo, calcolato in funzione dei corsi degli elementi di lega, che si aggiunge al prezzo di base dell'acciaio inossidabile. Il costo degli elementi di lega utilizzati dai produttori d'acciaio inossidabile (nichel, cromo e molibdeno) rappresenta una percentuale molto elevata dei costi di produzione. I corsi di queste materie sono estremamente variabili.

6.
    Le formule di calcolo dell'extra di lega sono cambiate nel tempo e secondo i produttori. Nel corso degli accertamenti effettuati in loco ai sensi dell'articolo 47 del Trattato CECA, e in alcune lettere indirizzate alla Commissione, i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile hanno dichiarato di aver utilizzato la medesima formula di calcolo dell'extra di lega con eccezione dei valori di riferimento (ovvero dei valori che fanno scattare il meccanismo), dal 1988. Tuttavia, nel 1991 a seguito dell'abbassamento dei corsi degli elementi di lega al di sotto dei detti valori i produttori applicavano un extra di lega pari a zero.

7.
    Sulla base delle informazioni ottenute ed in particolare delle copie di lettere circolari inviate dai produttori considerati nella presente causa ai loro clienti in cui si annunciava la modifica delle basi di calcolo dell'extra di lega, la Commissione,il 19 dicembre 1995, indirizzava a 19 imprese una comunicazione degli addebiti. Le risposte fornite da tali imprese inducevano la Commissione a procedere a nuove indagini ai sensi dell'articolo 47 del Trattato CECA.

8.
    Nel mese di dicembre 1996 e di gennaio 1997, dopo che la Commissione aveva effettuato una serie di verifiche in loco, gli avvocati o rappresentanti di talune imprese, tra le quali la Krupp e la AST, facevano presente alla Commissione che era loro desiderio cooperare. A tal fine indirizzavano dichiarazioni alla Commissione, il 17 dicembre 1996, la Compañia Española para la fabricacion de aceros inoxidables SA (Acerinox), la ALZ NV, la Avesta Sheffield AB (in prosieguo: «Avesta»), la KTN e la Usinor SA (in prosieguo: «Usinor» o «Ugine») e, il 10 gennaio 1997, la AST.

9.
    Il 24 aprile 1997, la Commissione indirizzava a tali imprese, nonché alla Thyssen Stahl, una nuova comunicazione degli addebiti che sostituiva quella del 19 dicembre 1995.

10.
    Il 21 gennaio 1998, la Commissione adottava la decisione 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (caso IV/35.814 - Extra di lega) (GU L 100, pag. 55; in prosieguo: la «decisione»).

11.
    Secondo la decisione i prezzi degli elementi di lega dell'acciaio inossidabile erano considerevolmente diminuiti nel 1993. Quando, a partire dal settembre 1993, il corso del nichel aumentava, i margini dei produttori diminuivano in modo significativo. Per far fronte a tale situazione, i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile, ad eccezione della Outokumpu, convenivano, nel corso di una riunione tenutasi a Madrid il 16 dicembre 1993 (in prosieguo: la «riunione di Madrid»), di aumentare in modo concertato i loro prezzi modificando i parametri di calcolo dell'extra di lega. A tal fine, decidevano di applicare, a partire dal 1° febbraio 1994, un extra di lega calcolato con la formula utilizzata per l'ultima volta nel 1991, adottando per tutti i produttori come valori di riferimento per gli elementi di lega, i valori raggiunti nel mese di settembre 1993, durante il quale il corso del nichel toccava un minimo storico.

12.
    Così, secondo la decisione, per calcolare l'importo dell'extra di lega da applicare in un dato mese (M) nelle varie monete comunitarie, i produttori effettuano le seguenti operazioni: calcolano il corso medio del nichel, del ferrocromo e del molibdeno nei due mesi che precedono il mese antecedente quello del calcolo (in altri termini M -2 e M -3). Poi confrontano i valori così ottenuti con i valori di riferimento (ovvero i valori che fanno scattare il meccanismo) e cioè, dal febbraio 1994: 3 750 ECU/t per il nichel, 5 532 ECU/t per il molibdeno e 777 ECU/t per il cromo. Secondo tale sistema, se la differenza tra la media dei corsi e tali valori di riferimento è positiva, un supplemento di prezzo è aggiunto al prezzo di base dell'acciaio considerato per il mese M. Se è negativa, non è applicata alcuna maggiorazione: non esiste pertanto un extra di lega negativo. Questa situazione si è presentata dal 1991 al 1993: siccome i corsi degli elementidi lega erano scesi al di sotto dei valori di riferimento allora applicabili, i produttori applicavano allora un extra di lega uguale a zero. Gli importi corrispondenti ad una differenza positiva vengono moltiplicati per la percentuale di ciascuna lega presente nella composizione delle qualità di acciaio considerata.

13.
    Secondo la decisione, l'extra di lega calcolato sulla base dei valori di riferimento nuovamente fissati veniva applicato da tutti i produttori alle loro vendite in Europa a partire dal 1° febbraio 1994, salvo in Spagna e in Portogallo. In Spagna, questo nuovo extra di lega veniva applicato nel giugno 1994, poiché la Acerinox aveva dichiarato, nel corso della riunione di Madrid, che l'applicazione immediata del nuovo extra di lega in Spagna non comporterebbe alcuna progressione della domanda e non avrebbe effetto positivo per l'industria spagnola, entrata in una crisi profonda. Tuttavia la Acerinox ha pure essa applicato il nuovo extra di lega a partire dal 1° febbraio 1994 in altri Stati membri e, in particolare, in Danimarca. Secondo la decisione questa intesa avrebbe contribuito a far quasi raddoppiare i prezzi dell'acciaio inossidabile tra il gennaio 1994 e il marzo 1995.

14.
    Il dispositivo della decisione comprende le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

Le imprese [Acerinox], ALZ NV, [AST], [Avesta], [Krupp], (dal 1° gennaio 1995 [KTN]), [Thyssen Stahl] (dal 1° gennaio 1995 [KTN]) e Ugine SA, modificando e applicando in maniera concordata i valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega, pratica che ha avuto per oggetto ed effetto di limitare e falsare il gioco normale della concorrenza sul mercato comune, hanno violato l'articolo 65, paragrafo 1, del trattato CECA dal dicembre 1993 al novembre 1996 per quanto riguarda [Avesta] e fino alla data della presente decisione per tutte le altre imprese.

Articolo 2

Per le infrazioni di cui all'art. 1, con la presente decisione sono inflitte le seguenti ammende:

-    [Acerinox]:                            3 530 000 ECU,

-    ALZ NV:                                4 540 000 ECU,

-    [AST]:                                4 540 000 ECU,

-    [Avesta]:                                2 810 000 ECU,

-    [KTN]:                                8 100 000 ECU,

-    Usinor SA:                            3 860 000 ECU.

Articolo 3

(...)

Articolo 4

[Acerinox], ALZ NV, [AST], [KTN] e [Usinor] pongono immediatamente fine alle infrazioni di cui all'articolo 1 e comunicano alla Commissione, entro tre mesi dalla notifica della presente decisione, le misure adottate a tal fine.

Le imprese di cui all'articolo 1 si astengono dal ripetere gli atti o i comportamenti specificati in detto articolo e dall'adottare misure aventi effetto equivalente».

15.
    Con telefax 21 gennaio 1998, la Commissione ha notificato il dispositivo della decisione alle ricorrenti. Con decisione 2 febbraio 1998, la Commissione sostituiva, all'art. 3, comma 1, del dispositivo della decisione notificata il 21 gennaio 1998, il numero di conto corrente bancario che vi figurava e sul quale le ammende inflitte dovevano essere versate con altri numeri (in prosieguo: la «decisione del 2 febbraio 1998»). Il 5 febbraio 1998, la decisione così corretta veniva comunicata formalmente ai suoi destinatari.

Il Procedimento

16.
    Con atti introduttivi depositati in cancelleria l'11 marzo 1998 (causa T-45/98) e il 13 marzo 1998 (causa T-47/98), la KTS e, rispettivamente, la AST hanno proposto i presenti ricorsi. Anche la Acerinox ha introdotto un ricorso di annullamento avverso la decisione (causa T-48/98).

17.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha invitato la Commissione a rispondere a talune domande scritte.

18.
    Nel corso dell'udienza tenutasi l'11 ottobre 2000, sono state sentite le difese svolte dalle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale.

19.
    A seguito dell'audizione delle parti su tale punto, il Tribunale ritiene che le presenti cause debbano essere riunite ai fini della sentenza conformemente all'art. 50 del regolamento di procedura.

Le conclusioni delle parti

20.
    Nella causa T-45/98, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione come modificata con decisione 2 febbraio 1998, nella parte che la riguarda;

-    in subordine, sopprimere l'ammenda inflittale nell'art. 2 della decisione e annullare il combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 1 della decisione;

-    in ulteriore subordine ridurre l'importo dell'ammenda inflittale all'art. 2 della decisione e annullare il combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 1 della decisione;

-    accogliere la sua domanda di misure di organizzazione del procedimento;

-    condannare la Commissione alle spese.

21.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    respingere la domanda di misure di organizzazione del procedimento;

-    condannare la ricorrente alle spese.

22.
    Nella causa T-47/98, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione nella parte che la riguarda;

-    in subordine, annullare gli artt. 2 e 4 della decisione nella misura in cui la riguardano;

-    in ulteriore subordine, ridurre l'ammenda inflittale;

-    adottare le misure di organizzazione del procedimento richieste;

-    condannare la Commissione alle spese.

23.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso infondato e respingerlo;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Sulle domande di misure di organizzazione del procedimento relative ai documenti interni della Commissione

Gli argomenti delle parti

24.
    Nel corso della fase scritta del procedimento, la KTS e la AST hanno chiesto al Tribunale di ordinare alla Commissione di produrre i suoi documenti interni relativi alla decisione dai quali potrebbe risultare che la Commissione era a conoscenza dell'utilizzo dell'extra di lega. A sostegno delle loro domande, deducono che, nella misura in cui i parametri di prezzo erano regolarmente comunicati ai funzionaridella Commissione conformemente al Trattato CECA, questi ultimi avevano, o dovevano avere, conoscenza dell'utilizzo della formula unica dell'extra di lega.

25.
    La AST aggiunge che l'accesso a tali documenti le consentirebbe altresì di contestare la censura contenuta nel cinquantesimo 'considerando‘ della decisione, secondo la quale la concertazione sul prezzo non risalirebbe al 1993, bensì al 1988.

26.
    Del resto, dopo aver consultato il fascicolo fatto pervenire in cancelleria dalla Commissione il 7 dicembre 1998, la KTS, con lettera depositata in cancelleria il 10 giugno 1999 chiedeva, a titolo di misura di organizzazione del procedimento, che la Commissione fosse invitata ad elaborare un elenco completo dei documenti interni contenuti nei classificatori da XIX a XXII e a indicare, caso per caso, le ragioni per le quali i detti documenti non potevano esserle comunicati. A sostegno della sua domanda, la KTS sostiene che una siffatta misura è necessaria per consentirle di verificare se tali classificatori contengano documenti pertinenti che potrebbero giustificare il fatto che vi abbia accesso.

27.
    La Commissione replica che non ha avuto conoscenza né della formula di calcolo unica dell'extra di lega, né delle condizioni della sua attuazione che mai le sono state notificate, in quanto le imprese riguardate si sono limitate a comunicarle gli extra di lega che esse rispettivamente applicavano. Inoltre non sarebbe conferente chiedere l'accesso ai documenti interni al fine di verificare la constatazione, contenuta nel cinquantesimo 'considerando‘ della decisione, secondo la quale l'infrazione risaliva più o meno al 1988, poiché, in mancanza di prove sufficienti, la decisione indica come data di inizio dell'infrazione il mese di dicembre 1993, data della riunione di Madrid.

28.
    Per quanto riguarda la domanda della KTS presentata con lettera 10 giugno 1999, nelle osservazioni depositate in cancelleria il 25 agosto 1999 la Commissione ne ha chiesto il rigetto perché, da un lato, non è tenuta a fornire un elenco dettagliato dei suoi documenti interni ai quali non è autorizzato l'accesso e, dall'altro, non è tenuta a motivare, per ciascun documento, le ragioni imperative per le quali l'accesso a tali parti del fascicolo debba essere rifiutato agli interessati. A tal riguardo deduce che l'ordinanza del Tribunale 10 dicembre 1997, NMH, Stahlwerke e a. contro Commissione, cause riunite T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, Racc. pag. II-2293 (in prosieguo: l'«ordinanza Putrelle II») non le impone un siffatto obbligo.

Giudizio del Tribunale

29.
    L'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che «le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti».

30.
    Secondo l'art. 64, n. 2, lett. a) e b), del medesimo regolamento di procedura, le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove nonché determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria. Ai sensi dell'art. 64, nn. 3, lett. d) e 4 del detto regolamento, tali misure possono essere proposte in qualsiasi momento del procedimento dalle parti e possono consistere nel chiedere la produzione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa.

31.
    Tuttavia, per consentire al Tribunale di stabilire se sia utile al buono svolgimento del procedimento disporre la produzione di taluni documenti, la parte che ne fa domanda deve identificare i documenti sollecitati e fornire al Tribunale un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del procedimento (sentenza della Corte 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 93).

32.
    Per quanto riguarda, in primo luogo, le domande di accesso ai documenti interni della Commissione durante il procedimento giurisdizionale, si deve innanzitutto ricordare che l'art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale ai sensi dell'art. 46, comma 1, del detto Statuto, impone all'istituzione convenuta di trasmettere al giudice comunitario «tutti i documenti concernenti la causa proposta avanti ad esso» e non i soli documenti che essa stessa ritiene pertinenti alla luce delle contestazioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti. Pertanto, la Commissione era tenuta a trasmettere al Tribunale, come del resto ha fatto, l'insieme dei documenti relativi al procedimento amministrativo preliminare all'adozione della decisione, compresi i suoi documenti interni.

33.
    L'art. 23 dello Statuto della Corte ha tuttavia lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità della decisione impugnata nel rispetto dei diritti della difesa e non di garantire l'accesso incondizionato e illimitato di tutte le parti al fascicolo amministrativo (ordinanza Putrelle II, punto 32).

34.
    In particolare, secondo la costante giurisprudenza, nel corso del procedimento giurisdizionale, i documenti interni della Commissione non vengono portati alla conoscenza delle parti ricorrenti, a meno che eccezionali circostanze della fattispecie lo esigano, sulla base di indizi seri che esse sono tenute a fornire (ordinanza della Corte 18 giugno 1986, cause 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. I-1899, punto 11; sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-35/92, Deere/Commissione, Racc. pag. II-957, punto 31, e ordinanza Putrelle II, punti 35 e 36).

35.
    Nelle circostanze della specie, gli argomenti della KTS e della AST, secondo i quali l'accesso ai documenti interni della Commissione avrebbe consentito loro didimostrare che la Commissione aveva, o doveva aver avuto conoscenza dell'utilizzo della formula di calcolo dell'extra di lega da parte dei produttori di acciaio inossidabile, non trovano conforto in alcun serio indizio né dimostrano l'esistenza di circostanze eccezionali ai sensi della soprammenzionata giurisprudenza.

36.
    Infatti, come constatato dalla Commissione al sessantunesimo considerando della decisione, rispondendo ad un analogo argomento presentato nel corso del procedimento amministrativo, le imprese riguardate si limitavano a comunicarle gli extra di lega che ciascuna di esse applicava. Queste, per contro, mai le hanno comunicato la formula di calcolo stessa, né le condizioni della sua applicazione. Questa constatazione, che non è del resto contestata, esclude qualsiasi asserita conoscenza da parte della Commissione della infrazione ascritta, il cui oggetto, per di più, non era l'uso di una formula unica di calcolo dell'extra di lega contenente ragioni di calcolo variabili, ma l'introduzione in tale formula di calcolo, a partire dalla stessa data e da parte di tutte le imprese riguardate, dei medesimi valori di riferimento per gli elementi di lega (cromo, nichel e molibdeno), al fine di ottenere un aumento dei prezzi.

37.
    Per quanto riguarda l'argomento della AST, secondo il quale l'accesso ai documenti interni della Commissione le avrebbe consentito di contestare la censura secondo cui la concertazione sarebbe iniziata nel 1988, esso è del tutto impertinente, poiché nella sua decisione la Commissione ha solo ritenuto l'esistenza di una concertazione a partire dal mese di dicembre 1993, in assenza di prove sufficienti (cinquantesimo e cinquantaseiesimo 'considerando‘ della decisione).

38.
    Si deve, di conseguenza constatare che la KTS e la AST non hanno fornito alcun serio indizio, né dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali che giustifichino un'eccezione alla regola generale secondo la quale i documenti interni della Commissione non sono accessibili alle parti ricorrenti. Non avendo pertanto fornito elementi che consentano di accreditare l'utilità delle misure richieste, le loro domande debbono essere respinte.

39.
    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda separata della KTS diretta alla produzione di un elenco di documenti interni della Commissione, è giocoforza constatare che la KTS l'ha presentata solo per verificare se si trattava di documenti ai quali riteneva di dover aver accesso. Poiché anche tale argomento è insufficiente per accreditare l'utilità della misura richiesta, la detta domanda non può essere accolta.

40.
    Ne consegue che le domande di misure di organizzazione del procedimento relative ai documenti interni della Commissione debbono essere respinte.

Sulle domande di annullamento dell'art. 1 della decisione

I - Sui motivi che deducono la violazione dei diritti della difesa

A - Sull'accesso ai documenti

Gli argomenti delle parti

41.
    Le ricorrenti sostengono che non hanno avuto un accesso adeguato ai documenti nel corso della fase amministrativa, in particolare, per quanto riguarda i documenti qualificati interni. In particolare, la KTS sostiene che la Commissione non le avrebbe neanche fornito indicazioni sul contenuto dei documenti dei quali era stata tenuta all'oscuro. Per quanto riguarda gli altri documenti interni che sono stati inclusi nel fascicolo dopo l'8 novembre 1995, la Commissione non avrebbe neanche fornito informazioni sul numero, importanza e contenuto di tali documenti, e neppure un elenco che riprenda tali documenti.

42.
    Secondo le ricorrenti, la Commissione non avrebbe rispettato la giurisprudenza del Tribunale in materia (ordinanza del Tribunale del 19 giugno 1996, causa T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, Racc. pag. II-537, in prosieguo: «ordinanza Putrelle I» punti 62-78 e «ordinanza Putrelle II», punti 30-39). Infatti l'accesso ai detti documenti interni della Commissione sarebbe pertinente per dimostrare la complicità degli agenti della Commissione che avevano o avrebbero dovuto avere conoscenza dell'utilizzo della formula dell'extra di lega da parte dei produttori di acciaio inossidabile. Secondo la KTS sarebbe inoltre in contrasto con il principio dell'economia processuale se il suo diritto di accesso ai documenti interni della Commissione potesse essere esercitato soltanto allo stadio della fase giurisdizionale e non nel corso della fase amministrativa.

43.
    La Commissione sostiene che le ricorrenti non possono avere accesso ai propri documenti interni (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 54). Per quanto riguarda le ordinanze Putrelle I e Putrelle II, la Commissione sostiene che esse avevano ad oggetto l'ambito di applicazione dell'art. 23 dello Statuto della Corte, e, in particolare, la questione circa le condizioni alle quali dei ricorrenti possono avere accesso ai suoi documenti interni nell'ambito del procedimento giurisdizionale.

Giudizio del Tribunale

44.
    In limine, si deve ricordare che i principi generali del diritto comunitario che reggono il diritto d'accesso al fascicolo della Commissione sono diretti a garantire un esercizio effettivo dei diritti della difesa, tra cui quello di essere sentito (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. I-4235, punto 76), che, per quanto riguarda procedimenti in materia di concorrenza intrapresi ai sensi del Trattato CECA, è contemplato dall'art. 36, comma 1, del medesimo trattato. Secondo quanto dispostoda tale articolo la Commissione, prima di infliggere una delle sanzioni pecuniarie previste dal detto trattato, deve mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni.

45.
    Nell'ambito di applicazione delle norme di concorrenza del Trattato CE, è costante giurisprudenza che l'accesso al fascicolo ha come oggetto, in particolare, di permettere ai destinatari di una comunicazione degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel fascicolo della Commissione, affinché possano pronunciarsi in modo efficace sulla base di tali elementi, sulle conclusioni cui la Commissione è pervenuta nella sua comunicazione degli addebiti (sentenze della Corte causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punto 21, Baustahlgewebe/Commissione, già citata, punto 89, e 8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, già citata, punto 89).

46.
    Ne consegue che la Commissione è tenuta a rendere accessibili ai destinatari della comunicazione degli addebiti tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell'indagine, fatti salvi i documenti aventi carattere riservato, come i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate (sentenza del Tribunale 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-389, punto 29, confermata con sentenza della Corte 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, già citata, punto 25; v. ancora sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, già citata, punto 54, e 28 aprile 1999, causa T-221/95, Endemol/Commissione, Racc. pag. II-1299, punto 66). Tali considerazioni valgono anche nell'ambito d'applicazione delle norme di concorrenza del Trattato CECA.

47.
    Nella specie si deve constatare che le ricorrenti, che non negano di aver avuto accesso ai documenti del fascicolo sui quali la Commissione ha basato la decisione, si limitano a sostenere che esse avrebbero dovuto altresì aver avuto accesso ai documenti interni della Commissione nel corso del procedimento amministrativo. Orbene, come è stato supra esposto, la Commissione non è tenuta a rendere accessibili siffatti documenti nel corso del procedimento amministrativo.

48.
    Questa conclusione non è inficiata dall'argomento dedotto dalle ordinanze Putrelle I e Putrelle II. A questo proposito si deve ricordare che tale giurisprudenza ha ad oggetto l'applicazione dell'art. 23 dello Statuto della Corte e, in particolare, le condizioni di accesso ai documenti interni della Commissione nel corso del procedimento giurisdizionale. Orbene, allo stesso modo in cui i principi generali del diritto comunitario attinenti al diritto di accesso al fascicolo della Commissione nel corso del procedimento amministrativo non si applicano in quanto tali al procedimento giurisdizionale (sentenza Baustahlgewebe/Commissione, già citata, punto 90), le disposizioni che disciplinano il procedimento giurisdizionale non possono essere applicate al procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

49.
    Per quanto riguarda l'argomento dedotto dalla KTS, secondo il quale sarebbe in contrasto con il principio dell'economia processuale consentirle l'accesso ai documenti interni della Commissione solo nello stadio del procedimento giurisdizionale, esso appare privo di pertinenza dal momento che, come è stato già sopra esposto (v. supra, punti 29-40), non sussistono comunque le condizioni poste dalla giurisprudenza per consentire tale accesso nel corso del procedimento giurisdizionale.

50.
    Da tutto quanto sopra risulta che il presente motivo è infondato e deve pertanto essere respinto.

B - Sulla violazione del diritto della KTS di essere sentita in relazione ai comportamenti della Thyssen Stahl

Gli Argomenti delle parti

51.
    La KTS sostiene che la Commissione ha violato l'art. 36, primo comma, del Trattato CECA, in quanto non è stato rispettato il suo diritto di essere sentita in merito ai comportamenti ascritti alla Thyssen Stahl. Ricorda che la KTN, alla quale si è sostituita, ha acquisito, a partire dal 1° gennaio 1995, le attività della Thyssen Stahl nel settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile e ha accettato di assumere, in quanto acquirente, la responsabilità delle infrazioni eventualmente commesse da tale impresa.

52.
    Tuttavia la KTN non avrebbe mai espresso il suo accordo a rinunciare a che nei suoi confronti sia dato corso a un nuovo procedimento nell'ipotesi in cui la Commissione le dovesse infliggere un'ammenda per i comportamenti della Thyssen Stahl. Sottolinea a questo proposito che, nel corso di una verifica effettuata l'8 ottobre 1996 presso la KTN, la Commissione non le ha fatto presente che il procedimento condotto nei confronti della Thyssen Stahl avrebbe dovuto riguardarla a partire da quel momento. La Commissione avrebbe persino notificato la nuova comunicazione degli addebiti del 24 aprile 1994 non solo alla KTN, ma anche alla Thyssen Stahl, e su tale comunicazione le due imprese avrebbero preso separatamente posizione. Nella risposta del 30 giugno 1997 sulla comunicazione degli addebiti, la KTN avrebbe del resto espressamente affermato che prendeva posizione solo sugli addebiti che la riguardavano.

53.
    La Commissione ricorda che con lettera 23 luglio 1997, la KTN ha dichiarato che a seguito del rilevamento del settore dei prodotti piatti di acciaio inossidabile della Thyssen Stahl, accettava la responsabilità di eventuali comportamenti di questa per i prodotti oggetto del presente procedimento, e questo anche «per il periodo che risale fino all'anno 1993».

54.
    Orbene, la Commissione, proprio perché aveva condotto il procedimento amministrativo seguendo due strade distinte avrebbe in seguito domandato allaKTN se era disposta ad assumersi la responsabilità dei comportamenti rimproverati alla Thyssen Stahl. Alla data della dichiarazione della KTN, del resto, la Thyssen Stahl aveva già preso posizione sulla comunicazione degli addebiti. Pertanto, in mancanza di indicazioni in contrario, la dichiarazione della KTN poteva avere ad oggetto soltanto lo stato nel quale all'epoca si trovava il procedimento, il cui numero di riferimento è espressamente menzionato nella sua dichiarazione. Di conseguenza, secondo la Commissione, tale dichiarazione non aveva lo scopo di assumere la presa in carico del pagamento dell'ammenda eventualmente inflitta alla Thyssen Stahl, ma di assumere la responsabilità degli eventuali comportamenti di questa in relazione ai prodotti piatti di acciaio inossidabile. Questa interpretazione verrebbe confermata dal fatto che, se la KTN avesse risposto negativamente alla domanda se si assumeva la responsabilità dei comportamenti della Thyssen Stahl, la Commissione si sarebbe limitata ad infliggere l'ammenda a quest'ultima, ma non avrebbe intrapreso un nuovo procedimento contro la KTN.

Giudizio del Tribunale

55.
    I diritti della difesa evocati dalla KTS sono nella specie garantiti dall'art. 36, comma 1, del Trattato CECA ai sensi del quale prima di infliggere una delle sanzioni pecuniarie previste dal detto trattato, la Commissione deve mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni.

56.
    Secondo la costante giurisprudenza, il rispetto dei diritti della difesa in un procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario che dev'essere osservato in ogni circostanza, anche se si tratta di un procedimento di carattere amministrativo. Il rispetto effettivo di tale principio richiede che l'impresa interessata sia stata posta in grado fin dalla fase del procedimento amministrativo di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti, e circostanze allegati dalla Commissione a sostegno delle sue affermazioni come pure sui documenti da questa considerati (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 10; v. altresì sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, punto 59 e la citata giurisprudenza). Ne consegue, in particolare, che la Commissione può prendere in considerazione unicamente fatti sui quali gli interessati hanno avuto l'occasione di fornire chiarimenti (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, già citata, punto 14).

57.
    Se deve altresì ricordare che, in via di principio, la responsabilità per l'infrazione incombe alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa interessata al momento in cui l'infrazione è stata commessa, pur se, alla data di adozione della decisione che ha constatato l'infrazione, la gestione dell'impresa fosse stata posta sotto la responsabilità di un'altra persona (v., in particolare, la sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-279/98 P, Cascades/Commissione, Racc. pag. I-9693, punto 78).

58.
    Nella specie, dagli atti risulta innanzitutto che il 24 aprile 1997 sono state indirizzate alla KTN e, rispettivamente, alla Thyssen Stahl una comunicazione di addebiti, e che ciascuna di tali imprese vi ha risposto distintamente, con lettere dei loro rispettivi rappresentanti del 30 giugno successivo. Nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la KTN, ha, inoltre espressamente dichiarato che presentava le proprie osservazioni «in nome e per conto della KTN».

59.
    E' pacifico che in un momento successivo la KTN, alla quale è succeduta la ricorrente KTS, con lettera 23 luglio 1997 indirizzata alla Commissione, accettava di essere ritenuta responsabile dei fatti ascritti alla Thyssen Stahl per il periodo che inizia a decorrere dall'anno 1993, nonostante che le attività della Thyssen Stahl nel settore dei prodotti riguardati le erano state trasferite solo a partire dal 1° gennaio 1995.

60.
    Infatti, con la sopra menzionata lettera la KTN ha espressamente fatto presente quanto segue:

«Per quanto riguarda il menzionato procedimento [caso IV/35.814 - KTN], avete chiesto al legale rappresentante della Thyssen Stahl [...] che [KTN] confermi espressamente che in conseguenza del trasferimento del settore di attività dei prodotti piatti inossidabili della Thyssen Stahl si assume la responsabilità dell'operato della Thyssen Stahl nella misura in cui sono riguardati i prodotti piatti inossidabili che costituiscono l'oggetto del presente procedimento, e questo anche per il periodo che risale fino al 1993. Con la presente vi confermiamo espressamente quanto richiesto».

61.
    Infine al centoduesimo 'considerando‘ della decisione, la Commissione ha dedotto da tale dichiarazione che di essa se ne doveva tenere conto nel dispositivo della decisione. Di conseguenza, la Commissione ha considerato la KTN responsabile dei comportamenti della Thyssen Stahl, considerati in contrasto con l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA (art. 1 della decisione) e le ha pertanto inflitto un'ammenda in ragione, ugualmente, dei fatti rimproverati alla Thyssen Stahl (art. 2 della decisione). A questo proposito la Commissione ha osservato, al settantottesimo 'considerando‘ della decisione che la durata dell'infrazione rimproverata alla Thyssen Stahl era compresa tra il mese di dicembre 1933, data della riunione di Madrid nel corso della quale era iniziata la concertazione tra i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile, e il 1° gennaio 1995, data di cessazione delle attività della Thyssen Stahl in tale settore.

62.
    Si deve sottolineare che non è contestato che, tenuto conto della dichiarazione fornita dalla KTN il 23 luglio 1997 la Commissione aveva certamente titolo per imputare a quest'ultima la responsabilità del comportamento produttivo dell'infrazione rimproverato alla Thyssen Stahl tra il mese di dicembre 1993 e il 1° gennaio 1995. Si deve infatti considerare che una siffatta dichiarazione, la quale risponde, in particolare, a considerazioni di carattere economico tipiche delleoperazioni di concentrazione tra imprese, implica che la persona giuridica sotto la cui responsabilità sono state poste le attività di un'altra persona giuridica, successivamente alla data dell'infrazione derivante dalle dette attività, sia tenuta a risponderne, anche se, in linea di principio, spetta alla persona fisica o giuridica che dirigeva l'impresa di cui trattasi al momento in cui è stata consumata l'infrazione risponderne.

63.
    Tuttavia, una siffatta dichiarazione deve essere interpretata restrittivamente in quanto deroga al principio per cui una persona fisica o giuridica può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti, In particolare, non può presumersi che, in mancanza di contraria indicazione da parte sua, la persona all'origine di una siffatta dichiarazione abbia rinunciato all'esercizio dei suoi diritti di difesa.

64.
    Orbene, contrariamente a quanto in sostanza sostenuto dalla Commissione, la dichiarazione del 23 luglio 1997 della KTN non poteva essere interpretata nel senso che implica anche la rinuncia di questa al diritto di essere sentita sui fatti rimproverati alla Thyssen Stahl nella comunicazione degli addebiti notificata a quest'ultima in data 24 aprile 1997, e per i quali la KTN accettava da allora in avanti di essere ritenuta responsabile ai fini dell'imputazione di un'eventuale ammenda.

65.
    E questo a maggior ragione, dato che la comunicazione degli addebiti è stata indirizzata, separatamente alla KTN e alla Thyssen Stahl, e che, evidentemente, tale comunicazione non attribuiva alla KTN la responsabilità dei comportamenti ascritti alla Thyssen Stahl.

66.
    E' pertanto gioco forza constatare, nella specie, che la Commissione non ha messo la KTN in grado di presentare le sue osservazioni sull'effettività e la pertinenza dei fatti rimproverati alla Thyssen Stahl e che, di conseguenza, la KTN non ha potuto esercitare i suoi diritti di difesa a tal riguardo.

67.
    Pertanto, come risulta dalla giurisprudenza, la Commissione non aveva il diritto di imputare la responsabilità dei comportamenti della Thyssen Stahl alla KTN né, di conseguenza, di infliggere un'ammenda alla KTN in ragione dei fatti rimproverati alla Thyssen Stahl mentre, su questo punto, la comunicazione degli addebiti era rivolta soltanto a quest'ultima (v. sentenza della Corte 13 marzo 200, cause C-395/96 P e C-396/96 P, Compagnie maritime belge e a./Commissione, Racc. pag. I-1365, punto 146).

68.
    Alla luce di tali elementi si deve pertanto dichiarare il presente motivo della KTS fondato e l'art 1 della decisione va quindi annullato nella misura in cui imputa alla KTN l'infrazione rimproverata alla Thyssen Stahl.

II - Sul motivo che deduce l'esistenza di un vizio di forma

Gli argomenti delle parti

69.
    Le ricorrenti sostengono che la decisione non è stata adottata regolarmente, per il motivo che è stata corretta e modificata con decisione 2 febbraio 1998, senza che gli errori di diritto che inficiano la decisione venissero precisati e senza che fosse indicato se i detti errori fossero stati eliminati: circostanza che costituisce una violazione del regolamento interno della Commissione.

70.
    Inoltre, la AST, sostiene che il trentottesimo e quarantesimo 'considerando‘ della decisione sono stati omessi nella copia notificatale: circostanza che costituisce un vizio di forma grave in quanto non è in grado di conoscere pienamente il ragionamento della Commissione e di difendersi.

71.
    Non avendo avuto accesso ai documenti nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti chiedono che il Tribunale disponga a tal fine misure di organizzazione del procedimento.

72.
    La Commissione rileva che l'asserito errore di diritto corretto con decisione 2 febbraio 1998 aveva ad oggetto l'indicazione, contenuta all'art. 3, primo comma, della decisione, dei numeri di conto corrente bancario sui quali le ammende inflitte debbono essere versate. Sottolinea che, nella lettera 5 febbraio 1998, che accompagna la comunicazione formale della decisione alle ricorrenti e alle altre imprese, veniva fatta espressa menzione di tale correzione. Inoltre, la decisione, nella versione trasmessa alle parti con telefax il 21 gennaio 1998 era in tutto identica a quella loro notificatale con lettera 5 febbraio 1998.

Giudizio del Tribunale

73.
    Dalla giurisprudenza della Corte risulta che il dispositivo e la motivazione della decisione notificata al destinatario o ai destinatari devono corrispondere a quelli della decisione adottata dal collegio dei membri della Commissione, eccezion fatta per mere correzioni ortografiche o grammaticali che possono ancora essere apportate ad un atto definitivamente adottato dal Collegio (sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punti 62-70).

74.
    Nella specie, l'art. 3, primo comma, del dispositivo della decisione, nel testo trasmesso alle parti il 21 gennaio 1998, conteneva un numero di conto bancario sul quale le ammende inflitte dovevano essere versate. Con decisione 2 febbraio 1998, la Commissione ha sostituito tale numero con più numeri di conto diversi. Questa modifica, che è la sola apportata con decisione 2 febbraio 1998, figurava nel testo della decisione, formalmente comunicata alle ricorrenti il 5 febbraio 1998 e accompagnata da una lettera nella quale la correzione effettuata dal Collegio dei membri della Commissione era, del resto, espressamente menzionata. Non viene contestato che nessun'altra modifica è stata apportata alla decisione. Diconseguenza, dal momento che la decisione, quale notificata alle ricorrenti, corrisponde a quella adottata dal Collegio dei membri della Commissione, l'argomento che deduce irregolarità commesse in occasione dell'adozione della decisione è infondato.

75.
    Per quanto riguarda l'asserita omissione dei trentottesimo e quarantesimo 'considerando‘ della decisione, nella versione notificata alla AST, basta rilevare che si tratta di un semplice errore di numerazione privo di importanza, dal momento che nel testo della decisione notificata alla AST, tali 'considerando‘ corrispondono ai secondi comma del trentasettesimo, e, rispettivamente, trentanovesimo 'considerando‘.

76.
    Ciò considerato il presente motivo dev'essere respinto senza che si renda necessario accogliere la domanda di misure d'organizzazione del procedimento.

III - Sui motivi che deducono i difetti di motivazione, errori manifesti di valutazione dei fatti e errori di diritto

A - Sull'origine dell'infrazione

Gli argomenti delle parti

77.
    Le ricorrenti sostengono che la decisione è inficiata da errori di valutazione e da sviamento di potere in quanto è basata su affermazioni non dimostrate circa l'origine della formula di calcolo dell'extra di lega che sono idonee a influire sulla valutazione dell'infrazione oggetto della decisione nonché sulla valutazione dell'importo dell'ammenda.

78.
    A questo proposito le ricorrenti rimproverano alla Commissione di avere indicato, ai 'considerando‘ 19, 50 e 56 della decisione che l'uso di una formula unica dell'extra di lega da parte dei produttori di acciaio inossidabile risaliva al 1988 e risultava da una concertazione, con la conseguenza che la modifica concertata dei valori di riferimento a partire dal 1994 era solo uno dei suoi sviluppi. A questo proposito le rimproverano, in particolare di essersi riferita alla decisione della Commissione 18 luglio 1990, n. 90/417/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente l'accordo e le pratiche concordate poste in essere dai produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabile e laminati a freddo (GU L 220, pag. 28).

79.
    Inoltre la AST ritiene che l'affermazione della Commissione al 'considerando‘ 55 della decisione, secondo la quale i valori di calcolo compresi nella formula dell'extra di lega possono essere assimilati a raccomandazioni ai sensi della comunicazione della Commissione relativa ad accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU 1968, C 75, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione del 1968») è stata effettuata solo allo scopo di affermare che l'oggetto dell'intesa era nettamente più grave che in realtà.

80.
    Al fine di verificare gli elementi sui quali la Commissione ha basato l'insieme di tali constatazioni, la AST chiede al Tribunale di ordinare la produzione dei documenti interni della Commissione.

81.
    La Commissione replica che alle ricorrenti non viene rimproverata alcuna infrazione alle regole di concorrenza per il periodo precedente il 1993. Del resto, la valutazione dei fatti anteriori a tale data non avrebbe svolto alcuna influenza sulla valutazione dell'infrazione constatata e sul calcolo dell'importo dell'ammenda inflitta.

Giudizio del Tribunale

82.
    Si deve rilevare che l'oggetto dell'intesa descritto, in particolare, al 'considerando‘ 47 della decisione era l'utilizzo, da parte di tutti i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile e a partire dalla stessa data, di valori di riferimento identici nella formula di calcolo dell'extra di lega che già in precedenza veniva utilizzata al fine di ottenere un aumento dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio inossidabile.

83.
    Del resto, per quanto riguarda la durata dell'infrazione, va rilevato che la Commissione al 'considerando‘ 50 della decisione ha affermato che se è vero che vi erano effettivamente ragioni per ritenere che l'intesa trovava la sua origine nel 1988, data alla quale le imprese avrebbero utilizzato una formula identica di calcolo dell'extra di lega, i fatti però sotto questo aspetto non erano sufficientemente dimostrati. Ha dedotto che l'intesa, costituita dalla modifica concertata dei valori di riferimento figuranti in questa formula di calcolo, aveva avuto inizio con la riunione di Madrid nel mese di dicembre 1993 ed era proseguita fino al giorno dell'adozione della decisione. Pertanto, per quanto riguarda la durata dell'infrazione, la Commissione ha considerato solo una durata di quattro anni corrispondente al periodo trascorso tra la data della riunione di Madrid e quella dell'adozione della decisione, eccezion fatta per la Avesta e la Thyssen Stahl, per le quali ha ritenuto che la durata dell'infrazione era più ridotta ('considerando‘ 78 della decisione).

84.
    Da tali elementi risulta che contrariamente a quanto affermato dalle ricorrenti il fatto che la Commissione abbia potuto considerare che l'intesa trovava la sua origine già nell'utilizzo da parte delle imprese di una formula di calcolo identica dell'extra di lega a partire dal 1988 non ha prodotto alcuna conseguenza giuridica, né sulla qualifica dell'infrazione, né sul calcolo dell'importo dell'ammenda. Di conseguenza, una siffatta considerazione non è idonea a inficiare la legittimità della decisione.

85.
    Altrettanto vale per il riferimento alla decisione 90/417 nei 'considerando‘ 19 e 56 della decisione, in merito al quale va rilevato che esso è stato effettuato solo per presentare il contesto nel quale si iscriveva l'utilizzo della formula di calcolodell'extra di lega e non al fine di compiere una valutazione sull'oggetto, sull'effetto o la durata dell'intesa oggetto della decisione o di procedere al calcolo dell'importo dell'ammenda.

86.
    Anche l'argomento secondo il quale il riferimento alla comunicazione del 1968 era diretto a dimostrare che l'oggetto dell'intesa era nettamente più grave di quanto non lo fosse in realtà va disatteso.

87.
    A questo riguardo si deve infatti constatare che la Commissione si è riferita a tale comunicazione al fine di dimostrare che, contrariamente a quanto asserito dalle imprese riguardate, la sua valutazione degli accordi aventi ad oggetto schemi di calcolo doveva essere loro nota. Nei 'considerando‘ 62 e 63 della decisione, ha pertanto rilevato che secondo la comunicazione del 1968 gli accordi aventi il solo scopo di fissare in comune schemi di calcolo non vanno considerati atti a restringere la concorrenza, mentre tale non è, per contro, il caso quando tali schemi contengono tassi determinati di calcolo. Facendo riferimento, su questo punto, alla sua prassi decisionale ha ricordato che quest'ultimo tipo di schemi era assimilato a raccomandazioni restrittive della concorrenza, in quanto idonei a influenzare la politica delle imprese in materia di prezzi, consentendo loro di calcolare i loro costi.

88.
    Orbene, nella specie l'AST non presenta alcun elemento idoneo a mettere in discussione la fondatezza di tali constatazioni, né dimostra che la Commissione perseguiva uno scopo diverso da quello di dimostrare il carattere restrittivo della concorrenza dell'intesa oggetto della decisione.

89.
    Si deve infine constatare che l'AST non ha fornito alcun serio indizio, né ha dimostrato l'esistenza di circostanze eccezionali che giustificano una eccezione alla regola generale secondo la quale i documenti interni della Commissione non sono accessibili alle ricorrenti. Di conseguenza la sua domanda diretta alla produzione di tali documenti va respinta.

90.
    Dall'insieme di quanto sopra considerato risulta che il presente motivo deve essere respinto.

B - Sull'oggetto e la qualifica dell'intesa

1. Sulla descrizione della riunione di Madrid

Gli argomenti delle parti

91.
    Le ricorrenti sostengono che la descrizione dell'oggetto della riunione di Madrid, fornita nel 'considerando‘ 44 della decisione è inesatta ed imprecisa. Tale descrizione implicherebbe infatti che le imprese riguardate si sono concertate non solo sull'introduzione e l'applicazione dei valori di riferimento per le leghe compresi nella formula di calcolo dell'extra di lega, ma anche sull'adozione di unaformula di calcolo identica. Tale constatazione contrasterebbe con l'affermazione secondo la quale l'uso di una formula identica risaliva all'incirca al 1988.

92.
    La AST aggiunge che l'oggetto dell'intesa è descritto in modo contraddittorio e impreciso. Se è vero che la formulazione del 'considerando‘ 70 della decisione è esatta, in quanto indica che l'oggetto dell'intesa è stato solo quello di modificare i valori di riferimento nella formula di calcolo dell'extra di lega senza alcun impegno circa il loro ulteriore mantenimento, l'art. 1 del dispositivo definirebbe pur sempre l'infrazione come non solo la modifica bensì anche l'applicazione di tali valori in modo concertato. Orbene, nessun elemento dimostrerebbe che la riunione di Madrid aveva altresì come oggetto il mantenimento dei valori di riferimento di cui era stato deciso l'utilizzo.

93.
    La Commissione ritiene che gli argomenti delle ricorrenti sul vero oggetto della riunione di Madrid sono infondati nella misura in cui non si è pronunciata, nella decisione, sull'adozione di una formula unica di calcolo dell'extra di lega, bensì sull'utilizzo nella formula di calcolo esistente, di nuovi valori di riferimento identici per tutte le imprese di cui trattasi. Per quanto riguarda l'argomento della AST, esso sarebbe diretto a contestare il carattere continuato dell'infrazione.

Giudizio del Tribunale

94.
    Si deve constatare che il 'considerando‘ 44 della decisione afferma che «(...)La riunione di Madrid aveva un obiettivo: ottenere un aumento uniforme dei prezzi dell'acciaio inossidabile per compensare l'aumento dei prezzi delle leghe. Vi è stata una relazione sulle varie formule di calcolo dell'extra di lega applicate in passato e dopo la riunione, tutte le imprese hanno adottato un comportamento identico. Le imprese hanno applicato alle loro vendite in Europa, salvo in Spagna e in Portogallo, dal 1° febbraio 1994 un extra di lega calcolato con la formula utilizzata per l'ultima volta nel 1991, adottando come valori di riferimento per le leghe i valori che esse avevano raggiunto nel settembre 1993 (...)».

95.
    Come altresì confermato nel 'considerando‘ 45 della decisione il quale fa riferimento alla «reintroduzione dell'extra di lega da parte dei produttori d'acciaio inossidabile secondo modalità intenzionalmente identiche per valore e data d'applicazione», la valutazione della Commissione riguardava pertanto non già l'utilizzo di una formula di calcolo unica in quanto tale la cui origine era precedente al 1993, bensì l'introduzione, in tale formula di calcolo, di valori di riferimento identici per tutte le imprese.

96.
    Come è già stato sopra esposto (v. supra, punto 82), al 'considerando‘ 47 della decisione della Commissione è stato da ciò dedotto che l'oggetto dell'intesa era l'utilizzo, al fine di ottenere un aumento dei prezzi dell'acciaio inossidabile, da parte di tutte le imprese a partire dalla medesima data, di valori di riferimentoidentici nella formula di calcolo dell'extra di lega che già in precedenza veniva utilizzata.

97.
    Da tali elementi consegue che la riunione di Madrid non è descritta nella decisione, come avente ad oggetto l'adozione di una formula di calcolo dell'extra di lega, bensì come diretta all'introduzione, in questa formula, di valori di riferimento identici per tutti i produttori.

98.
    Anche l'argomento dell'AST, secondo il quale l'oggetto dell'intesa sarebbe definito in maniera contraddittoria ed imprecisa, in quanto non sarebbe dimostrato che aveva ad oggetto anche il mantenimento dei valori di riferimento introdotti nella formula dell'extra di lega deve essere disatteso. Nell'indicare che l'oggetto dell'intesa era l'utilizzo dei medesimi valori di riferimento in tale formula di calcolo, la Commissione ha necessariamente considerato che le imprese riguardate avevano l'obiettivo di pervenire ad un'applicazione effettiva di tali valori. La questione se la Commissione ha dimostrato sufficientemente che tale era stato il caso, rientra nell'esame del motivo relativo alla durata dell'infrazione constatata (v. infra, punti 174-184).

99.
    Pertanto il presente motivo dev'essere respinto.

2. Sull'allineamento dei prezzi e degli extra di lega

Gli argomenti delle parti

100.
    Le ricorrenti contestano la pertinenza delle constatazioni effettuate dalla Commissione a proposito delle modalità pratiche di applicazione dell'extra di lega. Sostengono che la decisione è affetta da errore manifesto di valutazione dei fatti nonché da errore di diritto su tale punto, nella misura in cui rimprovera alle imprese di avere allineato, al di fuori dei loro mercati nazionali, i prezzi dei loro prodotti piatti di acciaio inossidabile sui prezzi praticati da un solo produttore ('considerando‘ 39, comma 3, della decisione).

101.
    Le ricorrenti sostengono che l'art. 60 del Trattato CECA prevede espressamente un «meccanismo di allineamento» dei prezzi in virtù del quale, per i prezzi applicati al di fuori del loro mercato nazionale, i produttori si allineano sui prezzi del produttore nazionale o, in mancanza, su quello del fornitore principale. Poiché l'allineamento dei prezzi è il risultato di comportamenti autonomi, sarebbe pertanto privo di efficacia probatoria constatare l'esistenza di un accordo ai sensi dell'art. 65 del detto trattato. Pertanto le dichiarazioni della Avesta, citate nei 'considerando‘ 38 e 40 della decisione sarebbero pure inconferenti nella misura in cui si riferirebbero solo ad un allineamento dei prezzi, del resto in maniera «non uniforme», secondo il 'considerando‘ 40 della decisione.

102.
    La AST sostiene inoltre che tali valutazioni sull'allineamento dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio inossidabile dimostrano che la Commissione ha commesso unerrore manifesto di valutazione circa l'oggetto dell'intesa, considerando che essa aveva per oggetto anche i prezzi dei prodotti piatti piuttosto che soltanto l'extra di lega.

103.
    Infine le ricorrenti ritengono che il carattere erroneo e non motivato della decisione circa la valutazione del comportamento delle imprese sul mercato è confermato dalle divergenze linguistiche esistenti tra le versioni tedesca e italiana della decisione. Infatti, la versione tedesca della decisione indicherebbe al 'considerando‘ 39 che le imprese si sono messe d'accordo («geeinigt») sul listino prezzi dello stesso produttore, mentre secondo la versione italiana, tali imprese «si sono allineate». La versione tedesca della decisione sarebbe manifestamente erronea su questo punto, dal momento che non corrisponderebbe neppure alle dichiarazioni della Avesta citate a sostegno di tale dimostrazione. Nella replica, la KTS sottolinea che la Commissione stessa riconosce che l'espressione «geeinigt» si presta a confusione, ma ritiene che non tragga le conclusioni che si impongono sul piano del carattere contraddittorio della motivazione.

104.
    Le ricorrenti chiedono, comunque, che sia disposta una perizia ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Corte al fine di stabilire se esistano divergenze sostanziali tra le varie versioni linguistiche della decisione e, in particolare, tra le versioni tedesca e italiana.

105.
    La Commissione replica che la decisione ha per oggetto non già un'intesa sull'applicazione di un listino prezzi identico dei prodotti piatti, ma un'intesa avente ad oggetto l'utilizzo, in condizioni identiche, della formula dell'extra di lega. In questo contesto, il 'considerando‘ 39 della decisione sarebbe solo una delle illustrazioni delle modalità di applicazione della formula dell'extra di lega e il fatto che le imprese si siano messe d'accordo o no sul prezzo dei prodotti piatti non avrebbe avuto alcuna importanza, specie all'atto del calcolo dell'importo dell'ammenda. A questo proposito dai 'considerando‘ 29-36 della decisione risulterebbe chiaramente che a seguito della riunione di Madrid, le imprese avevano deciso di applicare l'extra di lega su tutti i mercati nazionali come su quelli stranieri, secondo quanto del resto inoltre confermato dal memorandum della Avesta citato nel 'considerando‘ 38 della decisione. Come peraltro risulterebbe dai 'considerando‘ 42 e segg. della decisione, tali modalità di applicazione dell'extra di lega ponevano ciascun produttore in grado di conoscere anticipatamente il comportamento che tutte le imprese avrebbero adottato.

106.
    Ciò considerato, il meccanismo di allineamento dei prezzi previsto dall'art. 60 del Trattato CECA non sarebbe stato assolutamente violato e il 'considerando‘ 39 della versione tedesca della decisione avrebbe potuto dar luogo a confusione solo nella misura in cui venisse considerato in modo isolato.

Giudizio del Tribunale

107.
    Si deve dapprima esaminare se, come sostenuto dalle ricorrenti, la decisione sia affetta da errori di valutazione per quanto riguarda la descrizione delle modalità pratiche di applicazione dell'extra di lega descritte nei 'considerando‘ 37-41 della decisione.

108.
    Si deve a questo proposito dapprima constatare che, contrariamente a quanto asserito, la decisione non prende in considerazione nei confronti delle ricorrenti un'infrazione derivante da un'intesa sui prezzi dei prodotti piatti d'acciaio inossidabile, bensì, come è stato esposto (v. sopra, punto 82) solo la loro partecipazione ad un'intesa avente ad oggetto l'introduzione e l'applicazione, in maniera concertata, di valori di riferimento identici per le leghe nella formula di calcolo dell'extra di lega.

109.
    Pertanto, il fatto che nel 'considerando‘ 39, terzo comma, della decisione, sia stato fatto riferimento all'allineamento dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio inossidabile al quale le imprese di cui trattasi hanno proceduto, al di fuori dei loro mercati nazionali, sulla base del listino dei prezzi praticati da uno dei produttori, non ha avuto alcuna incidenza sulla valutazione giuridica dell'infrazione effettuata dalla Commissione, né sulla determinazione dell'ammontare delle ammende, il che non è del resto neanche contestato dalle ricorrenti.

110.
    Si deve poi rilevare che nella decisione, la Commissione ha esposto le modalità pratiche d'applicazione dell'extra di lega facendo riferimento a circostanze diverse da quelle relative all'allineamento di prezzi dei prodotti piatti di acciaio inossidabile, il quale costituiva solo uno degli elementi che caratterizzano il contesto nel quale si iscriveva l'attuazione della concertazione.

111.
    Infatti, la decisione si fonda principalmente sul memorandum della Avesta del 17 gennaio 1994, dove sono descritte le modalità d'applicazione dell'extra di lega in seguito alla riunione di Madrid, e dove viene in particolare affermato (trentottesimo 'considerando‘ della decisione) «su ciascuno dei mercati produttori, ci conformeremo alla linea di condotta adottata dal produttore nazionale, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dell'extra di lega dichiarato da quest'ultimo». Secondo la decisione ivi viene altresì precisato (quarantesimo 'considerando‘ della decisione): «nei mercati nazionali dove [la Avesta] non era né il produttore nazionale né il primo fornitore in caso di mercati nei quali non esiste alcun produttore nazionale, [la Avesta] si è generalmente allineata, ma non in maniera uniforme, sul produttore nazionale o sul primo fornitore, il che è un comportamento tradizionale sul mercato dell'acciaio inossidabile».

112.
     Al 'considerando‘ 41 della decisione, viene altresì constatato che vari produttori hanno infine inviato ai loro clienti delle lettere in cui comunicavano, a seguito della riunione di Madrid, la modifica dei valori di riferimento utilizzati per il calcolo dell'extra di lega. In una di queste lettere, datata 31 gennaio 1994, uno dei produttori fa presente, in particolare, che «la sola soluzione è applicare extra sututti i prodotti piatti d'acciaio inossidabile, allineandoci su quanto fanno tutti gli altri produttori».

113.
    Con riferimento a tali elementi di prova, non è pertanto dimostrato che la decisione, sarebbe affetta da errori di valutazione laddove constata che le imprese riguardate hanno ulteriormente ed effettivamente proceduto ad un allineamento degli extra di lega a seguito della riunione di Madrid.

114.
    Avendo peraltro la decisione esposto in maniera chiara il ragionamento seguito dalla Commissione per pervenire a tale conclusione, l'argomento che deduce il difetto di motivazione su questo punto non può essere accolto.

115.
    Si deve, in secondo luogo, esaminare se, come sostenuto dalle ricorrenti, la decisione sia inficiata da un errore di diritto in quanto violerebbe il meccanismo di allineamento dei prezzi istituito dall'art. 60 del Trattato CECA.

116.
    Rileva a questo proposito ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la pubblicità obbligatoria dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita prevista dall'art. 60, n. 2, del Trattato CECA ha lo scopo, in primo luogo, di impedire, per quanto possibile, pratiche vietate, in secondo luogo, di permettere agli acquirenti di essere esattamente informati sui prezzi e di partecipare, inoltre, all'accertamento delle discriminazioni e, in terzo luogo, di consentire alle imprese di conoscere esattamente i prezzi praticati dai concorrenti, in modo da potervisi eventualmente allineare (v. sentenze della Corte 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità, Racc. pagg. 7, 24, e 12 luglio 1979, causa 149/78, Rumi/Commissione, Racc. pag. 2523, punto 10).

117.
    Tuttavia i prezzi che compaiono nei listini devono essere fissati da ciascuna impresa in maniera indipendente, senza accordi, sia pur taciti, tra le imprese. In particolare, il fatto che le disposizioni dell'art. 60 tendano a limitare la concorrenza non impedisce l'applicazione del divieto delle intese previsto dall'art. 65, n. 1, del Trattato (sentenze Francia/Alta Autorità, già citata, pag. 31, e sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. pag. II-347, punto 312).

118.
    Inoltre l'art. 60 del Trattato CECA non prevede alcun contatto tra le imprese, precedente alla pubblicazione dei listini, ai fini di una reciproca informazione sui loro futuri prezzi. Ora, poiché i detti contatti impediscono che tali listini siano fissati in modo indipendente, essi possono falsare il gioco normale della concorrenza, ai sensi dell'art. 65, n. 1, del medesimo Trattato (sentenza Thyssen Stahl/Commissione, già citata, punto 313).

119.
    Nella specie, è certamente pacifico che, in applicazione dell'articolo 60, n. 2, del Trattato CECA, i produttori di acciaio inossidabile hanno soddisfatto il loro obbligo di pubblicare i loro prezzi e le loro condizioni di vendita indirizzandoliregolarmente alla Commissione e che, su questa base, ciascuna di tali imprese ha comunicato alla Commissione gli importi dell'extra di lega che intendevano applicare a partire dal 1° febbraio 1994 ('considerando‘ 37 della decisione).

120.
    Tuttavia, le ricorrenti non possono utilmente invocare il meccanismo di allineamento previsto dalle disposizioni sopra considerate, dal momento che l'allineamento dei valori di riferimento destinati al calcolo della lega al quale viene fatto riferimento nei documenti citati dalla Commissione nei 'considerando‘ 38, 40 e 41 della decisione, risultava non già dalla pubblicità dei listini di prezzo, ma da una previa concertazione tra i produttori nel corso della riunione di Madrid mediante la quale è stato convenuto di adottare valori di riferimento identici al fine di consentire un'armonizzazione all'insù degli extra di lega.

121.
    Ne consegue che la Commissione non ha assolutamente violato il meccanismo di allineamento dei prezzi risultante all'art. 60 del Trattato CECA e che, pertanto, la decisione non è affetta da alcun errore di diritto a tal riguardo.

122.
    Per quanto riguarda l'argomento che deduce la divergenza tra la versione tedesca e italiana della decisione, basta constatare che il termine «accordo» utilizzato al 'considerando‘ 39 della versione tedesca della decisione a proposito dell'allineamento dei prezzi dei prodotti piatti di acciaio inossidabile non ha avuto alcuna conseguenza sulla qualifica del comportamento rimproverato alle imprese di cui trattasi che, come già è stato esposto, aveva ad oggetto le modalità di applicazione della formula di calcolo dell'extra di lega, e non il prezzo finale dei prodotti sopra considerati. Pertanto, la domanda diretta a che sia disposta una perizia deve essere respinta.

123.
    Dall'insieme delle considerazioni di cui sopra consegue che il presente motivo è infondato e dev'essere respinto.

3 - Sul difetto di motivazione sulla qualifica di accordo o di pratica concertata

Sulla ricevibilità del motivo

124.
    La Commissione sostiene che questo motivo della KTS, in quanto sollevato soltanto nel corso della replica, costituisce un motivo nuovo che deve pertanto essere dichiarato irricevibile e respinto conformemente all'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

125.
    A questo proposito, dalla giurisprudenza risulta che il motivo relativo a un difetto o insufficienza di motivazione costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere sollevato d'ufficio dal giudice comunitario (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 67) e che, di conseguenza può essere invocato dalle parti in qualsiasi fase del procedimento (sentenza della Corte 20 febbraio 1997, causa C-166/95 P, Commissione/Daffix, Racc. pag. I-983, punto 25).

126.
    Il motivo è pertanto ricevibile.

Nel merito del motivo

Gli argomenti della parte

127.
    La KTS nella replica sostiene che la Commissione ha violato l'art. 15 del Trattato CECA, il quale le fa obbligo di motivare le proprie decisioni, per il fatto che ha confuso le censure di pratica concertata e di accordo.

128.
    La Commissione replica che qualificare un'intesa come accordo e, in subordine, come pratica concertata, non costituisce una motivazione ambigua ai sensi della giurisprudenza (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867, punti 119-124).

Giudizio del Tribunale

129.
    La motivazione prescritta dall'art. 15 del Trattato CECA deve, da un lato, consentire all'interessato di conoscere le giustificazioni della misura adottata al fine di far valere, se del caso, i suoi diritti e verificare se la decisione sia o no fondata e, dall'altro, mettere il giudice comunitario in grado di esercitare il suo controllo di legittimità. Il requisito della motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della specie, in particolare del contenuto dell'atto di cui trattasi, della natura e dei motivi invocati e del contesto nel quale esso è stato adottato (sentenza del Tribunale 24 settembre 1996, causa T-57/91, NALOO/Commissione, Racc. pag. II-1019, punti 298 e 300).

130.
    Nella specie, si deve accertare se la qualifica attribuita all'intesa di accordo e, in subordine, di pratica concertata ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, sia sufficientemente motivata. A tal fine si deve esaminare se la decisione espone in maniera sufficiente se siano integrati gli elementi costitutivi di ciascuna delle due nozioni.

131.
    Per quanto riguarda la qualifica di accordo, la decisione ricorda, innanzitutto, che vi è violazione dell'articolo 65 del trattato quando le parti pervengono a un concorso di volontà che limita o è atto a limitare la loro libertà commerciale definendo le linee della loro azione reciproca sul mercato o della loro astensione: non sono richieste né sanzioni contrattuali né procedure esecutive, non è neppure necessario che il concorso di volontà risulti da un documento scritto ('considerando‘ 43 della decisione).

132.
    Per quanto riguarda i fatti di specie, il 'considerando‘ 44 della decisione espone gli elementi dai quali risulta l'esistenza di un concorso di volontà tra le imprese riguardate. A questo proposito viene innanzitutto indicato che la riunione di Madrid aveva l'obiettivo di ottenere un aumento uniforme dei prezzi dell'acciaioinossidabile per compensare l'aumento dei prezzi degli elementi di lega e che nel corso di tale riunione vi è stata una relazione sulle varie formule di calcolo dell'extra di lega applicate in passato. Viene poi constatato che dopo tale riunione tutte le imprese hanno adottato un comportamento identico consistente nell'applicare dal 1° febbraio 1994 alle loro vendite in Europa, fuorché in Spagna e in Portogallo, un extra di lega calcolato con la formula utilizzata per l'ultima volta nel 1991, e adottando come valori di riferimento i valori che gli elementi di lega avevano raggiunto nel settembre 1993.

133.
    Infine la decisione rileva che tale concorso di volontà è stato concretizzato con un telefax della Ugine del 20 dicembre 1993, che, rivolgendosi a tutti i produttori partecipanti alla riunione di Madrid, nonché alla Outokumpu, riflette le conclusioni della riunione stessa, espone nei dettagli il calcolo dell'extra di lega, compresi i valori di riferimento, il tasso di cambio USD e USD/ECU per gli elementi di lega (nichel, cromo e molibdeno), i mesi di riferimento e i tenori normalizzati in lega.

134.
    A questo proposito la decisione fa altresì menzione del fatto che la qualifica di accordo è confermata dal tenore delle lettere circolari citate nel 'considerando‘ 41 della decisione, con le quali i vari produttori annunciavano ai loro clienti la reintroduzione dell'extra di lega. In una di queste lettere del 28 gennaio 1994, la Ugine Savoie UK indicava che «era stato deciso, a livello europeo, di reintrodurre il sistema dell'extra per tener conto dell'aumento dei costi delle leghe dal settembre 1993. Questo extra sarebbe applicabile in maniera generale a partire dal 1° febbraio 1994». In un'altra lettera, del 31 gennaio 1994, la Thyssen Fine Steels Ltd annunciava a propri clienti che occorreva «applicare gli extra su tutti i prodotti piatti di acciaio inossidabile, allineandoci su quanto fatto da tutti gli altri produttori. Come in passato, quando abbiamo applicato gli extra, le modalità di calcolo dell'extra sono state concordate in modo chiaro e preciso, al fine di tener conto delle modifiche del rapporto tra i prezzi e i costi».

135.
    Per quanto riguarda poi la qualifica di pratica concertata, la decisione sottolinea, nel 'considerando‘ 45, che, in ogni caso, «se dovesse essere contestata la definizione di accordo, la reintroduzione dell'extra di lega da parte dei produttori d'acciaio inossidabile secondo modalità intenzionalmente identiche per valore e data d'applicazione costituisce, perlomeno e senza dubbio alcuno, una pratica concordata (...)». A questo proposito, viene ricordato che non sfuggono al divieto di intese le collusioni anticoncorrenziali, con le quali le imprese reciprocamente si informano in anticipo del comportamento che ciascuna di esse intende adottare in modo da permettere a ciascuna di modulare il proprio comportamento commerciale sapendo che i suoi concorrenti agiranno allo stesso modo.

136.
    Di conseguenza, da tali 'considerando‘ della decisione risulta che questa ha esposto sufficientemente i principali elementi di fatto e di diritto che hanno indotto la Commissione a considerare che l'intesa di cui trattasi poteva essere qualificata accordo o, in subordine, pratica concertata ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. In particolare, contrariamente a quanto asserito dalla KTS, la decisione hadistinto in maniera chiara le qualifiche di accordo e di pratica concertata, caratterizzando gli elementi costitutivi di ciascuna di tali due nozioni.

137.
    Ne consegue che il presente motivo dev'essere respinto.

C - Sugli effetti dell'intesa sui prezzi

Gli argomenti delle parti

138.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione non ha dimostrato sufficientemente gli effetti della formula dell'extra di lega sui prezzi dei prodotti piatti di acciaio inossidabile, e quindi gli asseriti effetti restrittivi della concorrenza. Ritengono che la motivazione fornita a questo riguardo sia erronea, e comunque insufficiente.

139.
    Secondo la KTS, la Commissione si sarebbe limitata a constatare, al 'considerando‘ 48 della decisione, che l'extra di lega può rappresentare fino al 25% del prezzo totale dell'acciaio inossidabile. Orbene, tale valutazione ignorerebbe il fatto che, in pratica, ciascun cliente è libero di acquistare i prodotti a prezzo fisso piuttosto che a prezzo variabile.

140.
    La AST ricorda, per quanto la riguarda, che l'extra di lega è solo una delle componenti del prezzo finale dell'acciaio inossidabile e prende in considerazione le variazioni dei prezzi delle leghe soltanto al di là di un certo livello. Orbene, la maggior parte del prezzo finale dell'acciaio inossidabile non avrebbe costituito l'oggetto di un accordo.

141.
    Sostiene, altresì, che la Commissione fa ricorso ad affermazioni non motivate e prive di riscontro. Non sarebbe pertanto stata data risposta all'argomento secondo il quale l'aumento dei prezzi dell'acciaio inossidabile a partire dal 1994 era ampiamente imputabile al fortissimo aumento della domanda - 30% circa - registrato all'epoca. Non sarebbe stato tenuto conto neppure del fatto che la modifica dei valori di riferimento convenuta a Madrid ha cessato di produrre i suoi effetti a partire dal mese di giugno 1994, nella misura in cui l'evoluzione dei prezzi degli elementi di lega ha riportato questi ultimi ai valori originariamente previsti nella formula di calcolo dell'extra di lega prima della sua modifica.

142.
    La AST sostiene altresì che, ai fini della valutazione degli effetti restrittivi dell'intesa, si deve fare riferimento all'effettiva applicazione dei nuovi prezzi ai clienti, e non alla data alla quale questi nuovi prezzi sono stati comunicati alla Commissione. Orbene, l'AST avrebbe cominciato ad applicare l'extra di lega solo nel mese di aprile 1994, cioè con un ritardo di oltre due mesi rispetto agli altri produttori.

143.
    Infine, le ricorrenti sostengono che il carattere contraddittorio della motivazione della decisione per quanto riguarda gli effetti dell'intesa sui prezzi è confermatodalle divergenze tra le versioni tedesca e italiana nel 'considerando‘ 49 della decisione. Infatti, secondo la versione tedesca della decisione, la modifica dei valori di riferimento dell'extra di lega non sarebbe la causa dell'aumento dei livelli di prezzo dell'acciaio inossidabile registratosi tra il gennaio 1994 e il marzo 1995, mentre, secondo la versione italiana, esisterebbe un nesso di causalità concreto tra tale aumento e la modifica dei valori di riferimento dell'extra di lega. Di conseguenza, la KTS chiede che venga disposta ai sensi dell'art. 25 dello Statuto della Corte una perizia e la AST chiede che sia prodotto ogni documento utile a tal fine, in applicazione dell'art. 24 dello Statuto della Corte.

144.
    La Commissione replica che la decisione non è inficiata da alcun errore di valutazione né da difetti di motivazione su questo punto.

145.
    In particolare, la decisione avrebbe chiaramente precisato che l'extra di lega costituisce una componente del prezzo finale dei prodotti riguardati, e che, di conseguenza, lo scopo dell'intesa è quello di fissare un elemento di prezzo. A questo proposito la Commissione rileva che non è effettivamente contestato che l'extra di lega possa rappresentare fino al 25% del prezzo finale dei prodotti. Dagli elementi comunicati durante il procedimento amministrativo risulterebbe, comunque, che almeno nel mese di marzo 1995, l'extra di lega rappresentava il 24% del prezzo finale delle lamiere laminate a freddo e il 25% del prezzo finale delle lamiere laminate a caldo e che, per le altre qualità di acciaio a maggior tenore di nichel, la quota dell'extra di lega nel prezzo sarebbe ancora maggiore.

146.
    Gli sforzi della KTS per relativizzare l'importanza economica dell'infrazione sarebbero stati vanificati dalle dichiarazioni della KTN nel corso del procedimento, dove veniva sostenuto che l'intesa era diretta a far fronte ad una situazione economica catastrofica. Del resto, il fatto che la decisione non contenga una espressa menzione circa la possibilità per i clienti di acquistare a prezzo fisso e non a prezzo variabile non vuol dire che la Commissione non ne abbia avuto conoscenza. Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la Commissione non sarebbe tenuta a prendere in esame, in una decisione, tutti i punti di fatto e di diritto invocati dalle parti nel corso del procedimento amministrativo.

147.
    La Commissione sostiene inoltre che gli effetti dell'intesa sul prezzo finale dei prodotti non sono stati esagerati, poiché la Commissione fa presente, a questo proposito, che il considerevole aumento dei prezzi dell'acciaio inossidabile non può essere imputato alla sola modifica dei valori di riferimento dell'extra di lega anche se è parimenti constatato che questa vi ha cionondimeno ampiamente contribuito.

148.
    A proposito dell'asserito ritardo della AST nell'applicazione dei nuovi valori di riferimento, la Commissione replica che la AST stessa le ha ufficialmente comunicato che il nuovo importo dell'extra di lega calcolato secondo i nuovi valori di riferimento, sarebbe stato applicato a partire dal 1° febbraio 1994. Ad ogni modo, questo asserito ritardo nell'attuazione dell'intesa non potrebbe rimettere in discussione la sua partecipazione alla stessa.

149.
    Per quanto riguarda l'argomento delle ricorrenti che deduce asserite divergenze linguistiche nel 'considerando‘ 49 delle versioni tedesca e italiana della decisione, esso sarebbe privo di fondamento. Infatti anche a supporre che la seconda frase del 'considerando‘ 49 della versione tedesca della decisione non faccia menzione di un nesso di causalità tra l'applicazione della formula dell'extra di lega e l'aumento dei prezzi che ne è seguito, resterebbe cionondimeno che la frase successiva fa espressamente menzione del fatto che l'aumento dei prezzi dell'acciaio inossidabile non può, certamente, essere attribuito («zurückgeführt») alla sola modifica dei valori di riferimento dell'extra di lega, ma che questa vi ha cionondimeno ampiamente contribuito.

Giudizio del Tribunale

150.
    L'art. 65, n. 1, del Trattato CECA vieta «ogni decisione d'associazioni di imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza e in particolare:

a)    a fissare o determinare i prezzi;

(...)».

151.
    Secondo la costante giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE, è superfluo prendere in considerazione effetti concreti di un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza ai sensi di tale articolo (sentenza 8 luglio 1999, causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I-4125, punto 99; causa C-199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I-4287, punto 178, e causa C-235/92 P, Montecatini/Commissione, Racc. pag. I-4539, punto 122).

152.
    Parimenti, le pratiche concertate sono vietate, indipendentemente da qualsiasi loro effetto, quando hanno un obiettivo anticoncorrenziale. Infatti, se la nozione stessa di pratica concordata presuppone un comportamento sul mercato, essa non implica necessariamente che questo comportamento produca l'effetto concreto di impedire o di falsare la concorrenza (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, già citata, punti 123 e 124; Hüls/Commissione, già citata, punti 164 e 165, e Montecatini/Commissione, già citata, punti 124 e 125). Pertanto, quando la Commissione ha provato a sufficienza la partecipazione di un'impresa ad una concertazione avente lo scopo di restringere la concorrenza, essa non deve apportare la prova che detta concertazione si fosse manifestata attraverso comportamenti sul mercato o che essa abbia avuto effetti restrittivi sulla concorrenza. Anzi, spetta all'impresa riguardata dimostrare che la concertazione non ha influenzato in alcun modo il suo comportamento sul mercato (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, già citata, punto 126, e Hüls/Commissione, già citata, punto 167).

153.
    Questi principi sono altresì applicabili nell'ambito dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Infatti nella misura in cui viene fatto riferimento alle intese che «tendano» ad alterare il normale gioco della concorrenza, si deve considerare che questa formulazione contenga in sé l'espressione «hanno per oggetto» di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE (sentenza Thyssen Stahl/Commissione, già citata, punto 277).

154.
    Ne consegue che la Commissione non è tenuta a dimostrare l'esistenza di un effetto pregiudizievole sulla concorrenza per provare una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, quando ha dimostrato l'esistenza di un accordo o di una pratica concertata avente come scopo quello di restringere la concorrenza (v. sentenza Thyssen Stahl/Commissione, già citata, punto 277).

155.
    Nella specie i vari argomenti delle ricorrenti che si limitano a dedurre un'asserita assenza di effetti restrittivi della concorrenza debbono essere disattesi, nella misura in cui si basano su una errata concezione dei requisiti di prova fissati dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Le ricorrenti non contestano in effetti la fondatezza delle constatazioni effettuate dalla Commissione ai 'considerando‘ 47 e 48 della decisione, dirette a dimostrare che l'intesa di cui trattasi aveva come scopo quello di restringere la concorrenza.

156.
    Orbene, prima di procedere, in subordine, all'esame degli effetti restrittivi sulla concorrenza dell'intesa, la Commissione ha giustamente considerato che si trattava di un'intesa rientrante sotto il divieto sancito dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, dal momento che aveva lo scopo di fissare un elemento del prezzo finale dei prodotti piatti di acciaio inossidabile con l'utilizzo nella formula di calcolo dell'extra di lega da parte dei produttori riguardati degli stessi valori di riferimento per gli elementi di lega a partire dalla medesima data.

157.
    Come infatti confermato dalla giurisprudenza relativa all'applicazione dell'art. 85, n. 1, lett. a), del Trattato CECA, il divieto delle intese che consistono, direttamente o indirettamente, a fissare i prezzi riguarda anche le intese aventi ad oggetto la fissazione di una parte del prezzo finale (v., in particolare, sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 146). Ne consegue, in particolare, che l'argomento della AST secondo il quale la maggior parte del prezzo finale dell'acciaio inossidabile non avrebbe costituito oggetto di un accordo è inconferente.

158.
    Nella specie, la Commissione al 'considerando‘ 48 della decisione ha inoltre constatato che l'intesa era idonea a restringere la concorrenza in modo sensibile, nella misura in cui, da un lato, le imprese riguardate rappresentano oltre il 90% delle vendite dei prodotti piatti d'acciaio inossidabile e, dall'altro, la maggiorazione indotta dall'extra di lega poteva arrivare a rappresentare fino il 25% del prezzo di tali prodotti

159.
    Orbene, si deve rilevare che le ricorrenti non contestano la fondatezza di tale valutazione. A questo proposito, l'argomento della KTS consiste solo nel sostenereche la parte del prezzo finale risultante dall'extra di lega era inferiore al 25%, se i suoi clienti procedevano ad acquisti a prezzi fissi piuttosto che a prezzi variabili. Orbene, a prescindere dal fatto che un siffatto argomento non pone in discussione il fatto che il supplemento di prezzo risultante dall'extra di lega calcolato sulla base dei valori di riferimento decisi nel corso della riunione di Madrid era, in linea di principio, idoneo a costituire una parte importante del prezzo finale dei prodotti, la KTS non contesta la natura effettiva della ripercussione dell'extra di lega così calcolato sul prezzo finale dei suoi prodotti se i suoi clienti non effettuavano i loro acquisti a prezzo fisso.

160.
    Ad ogni modo, si deve constatare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la decisione è affetta da errore di valutazione laddove verte sugli effetti reali dell'intesa sul mercato.

161.
    In particolare, non può essere utilmente asserito che la Commissione ha esagerato o, al contrario, ignorato gli effetti dell'intesa sul prezzo finale dei prodotti. A questo riguardo al 'considerando‘ 49 della decisione, versione tedesca compresa ha infatti considerato che il fatto che i prezzi dell'acciaio inossidabile tra il gennaio 1994 e il marzo 1995 siano quasi raddoppiati non poteva essere attribuito alla sola modifica dei valori di riferimento dell'extra di lega, ma che cionondimeno tale modifica vi aveva fortemente contribuito. Pertanto, l'argomento che deduce che dalla versione tedesca della decisione non risulterebbe l'esistenza di un nesso di causalità tra l'intesa e l'aumento dei prezzi deve essere disatteso senza che si renda necessario accogliere le domande di perizia o di produzione di documenti presentate dalle ricorrenti.

162.
    Deve essere parimenti disatteso l'argomento che deduce che la modifica dei valori di riferimento convenuti a Madrid avrebbe cessato di produrre i suoi effetti al momento in cui l'evoluzione dei prezzi degli elementi di lega ha ricondotto i prezzi ai valori precedenti alla loro modifica. Infatti, come rilevato dalla Commissione al 'considerando‘ 70 della decisione il fatto che il prezzo di un elemento di lega abbia toccato valori di riferimento precedenti è irrilevante, poiché il supplemento di prezzo derivante dall'extra di lega è stato necessariamente più elevato di quanto sarebbe stato se i valori di riferimento non fossero stati modificati.

163.
    Per quanto riguarda l'argomento della AST, secondo il quale questa avrebbe applicato i nuovi valori di riferimento con un ritardo di due mesi, tale argomento non può essere accolto. Non può infatti non essere constatato che non viene contestato che la predetta ha informato ufficialmente la Commissione che avrebbe applicato i nuovi importi dell'extra di lega a partire dal 1° febbraio 1994. Inoltre, quand'anche fosse dimostrato, un siffatto argomento non farebbe che provare che la concertazione, alla quale la stessa non nega di aver partecipato, ha effettivamente influenzato il suo proprio comportamento sul mercato (v. supra, punto 151).

164.
    Infine, poiché la decisione ha esposto, in maniera chiara, il ragionamento seguito dalla Commissione, l'argomento che deduce il carattere insufficiente della motivazione deve essere disatteso.

165.
    Dall'insieme degli elementi sopra esposti consegue che questi motivi debbono essere respinti.

D - Sulla durata dell'infrazione

Gli argomenti delle parti

166.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione, considerando che la concertazione era iniziata con la riunione di Madrid nel dicembre 1993 e che si era protratta fino al giorno dell'adozione della decisione, ha erroneamente valutato la durata dell'infrazione e non ha motivato la decisione. Secondo le ricorrenti, infatti, la modifica dei valori di riferimento della formula dell'extra di lega, decisa nel corso della riunione di Madrid ha avuto solo carattere momentaneo e non continuato.

167.
    A questo proposito osservano che né durante tale riunione né in alcun altro momento successivo si sono avute discussioni circa il mantenimento di tali valori. Orbene, sarebbe erroneo considerare che una pratica concertata duri fintantoché non vi sia stato posto espressamente termine. Nella specie, una volta realizzatosi l'aumento dei prezzi, le imprese sarebbero state libere di decidere il livello dei loro prezzi tenendo conto delle condizioni del mercato, le quali sono le stesse per tutte le imprese.

168.
    La KTS sostiene, in particolare, che se è vero che ha riconosciuto che la modifica uniforme, nel corso della riunione di Madrid, dei valori di riferimento contenuti nella formula dell'extra di lega poteva essere considerata una pratica concertata ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, tale concertazione era però solo momentanea, dato che successivamente ha modificato individualmente e regolarmente gli importi dell'extra di lega e dei prezzi finali. Inoltre, per quanto riguarda la valutazione della durata dell'infrazione, l'elemento determinante non sarebbe la fissazione dell'extra di lega in quanto elemento del prezzo finale, ma il prezzo finale stesso, quale applicato sul mercato. L'infrazione non potrebbe pertanto essere considerata come duratura.

169.
    La KTS aggiunge che la Commissione a torto si è fondata sui contatti da lei stessa intrattenuti con altri produttori dopo la riunione di Madrid. Infatti, il 'considerando‘ 33 della versione tedesca della decisione conterrebbe, a questo riguardo, un errore di traduzione che fa credere che l'autore del telefax di cui trattasi era ancora in attesa delle informazioni provenienti dalla Krupp circa gli extra di lega che quest'ultima si accingeva ad applicare («noch keine Informationen») mentre esso indicava soltanto che non aveva informazioni («we have no current information»).

170.
    La AST sostiene, da parte sua, che se è vero che i valori di riferimento della formula dell'extra di lega non sono stati modificati dopo la riunione di Madrid, questo non è dovuto ad un qualche accordo diretto a perseverare nell'infrazione, ma al sistema di trasparenza di prezzi del Trattato CECA e ai comportamenti paralleli delle imprese riguardate.

171.
    Per quanto riguarda la giurisprudenza citata dalla Commissione, essa sarebbe inconferente, dal momento che si riferisce a situazioni nelle quali gli accordi oggetto di sanzioni continuavano a produrre effetti dopo la loro cessazione.

172.
    La Commissione replica che, dopo la riunione di Madrid, i valori di riferimento dell'extra di lega non sono stati modificati dalle ricorrenti. La sola plausibile spiegazione del mantenimento di tali valori sarebbe necessariamente che i partecipanti all'intesa sono rimasti d'accordo per non modificarli nuovamente. E' quanto del resto risulterebbe confermato dal fatto che solo la Avesta ha posto termine all'infrazione prima della decisione, modificando radicalmente il metodo di calcolo dell'extra di lega, mentre la KTS e la AST hanno posto formalmente termine all'infrazione solo il 1° aprile 1998, allorché, conformemente all'art. 4 della decisione, hanno messo in pratica nuovi valori di riferimento per gli elementi di lega ai fini del calcolo dell'extra di lega. Tutte le altre modifiche di prezzo invocate dalle ricorrenti sarebbero inconferenti, dal momento che riguardano solo i prezzi finali dei prodotti piatti di acciaio inossidabile applicati ai loro clienti.

173.
    La Commissione infine sostiene che comunque, dalla giurisprudenza relativa all'art. 85, n. 1, del Trattato CE, risulta che tale articolo è applicabile se un comportamento parallelo di talune imprese, che trae la sua origine da un accordo, si protrae anche dopo la cessazione dello stesso (v. sentenza della Corte 15 giugno 1976, causa 51/75, EMI Records, Racc. pag. 811, punto 30). Orbene, tale soluzione sarebbe applicabile, per analogia, all'art. 65, n. 1 del Trattato CECA.

Giudizio del Tribunale

174.
    Secondo la costante giurisprudenza, spetta alla Commissione dimostrare non solo l'esistenza di un'intesa ma anche la sua durata (v. sentenze del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 79, e 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95, e T-104/95, Cimenteries CBR/Commissione, Racc. pag. II-491, punto 2802).

175.
    Nella specie, si deve pertanto esaminare se la Commissione, nel constatare al 'considerando‘ 50 della decisione che la concertazione si è protratta fino al giorno dell'adozione della decisione, abbia assolto l'onere della prova che le incombeva e abbia sufficientemente motivato la decisione.

176.
    Si deve innanzitutto ricordare che l'oggetto dell'intesa consisteva nell'utilizzo, nella formula di calcolo dell'extra di lega, di valori di riferimento identici da parte dei produttori di prodotti di piatti di acciaio inossidabile al fine di ottenere un aumento del loro prezzo finale, di cui l'extra di lega rappresenta una parte importante.

177.
    Come risulta dalla decisione, e, in particolare, dal relativo quarantaquattresimo 'considerando‘, tale intesa ha avuto inizio nel corso della riunione di Madrid del 16 dicembre 1993, data in cui le imprese partecipanti decidevano di applicare l'extra di lega così calcolato a partire dal 1° febbraio 1994. Viene inoltre constatato che, a partire da quest'ultima data, le dette imprese, tra cui la KTN e la AST, avevano effettivamente applicato un extra di lega calcolato sulla base della formula fondata sui valori di riferimento convenuti nel corso della riunione di Madrid alle loro vendite in Europa, ad eccezione di Spagna e Portogallo. Infine, nel 'considerando‘ 50 della decisione è stato rilevato che la sola Avesta aveva deciso nel novembre 1996 di fare ricorso ad un altro metodo di calcolo dell'extra di lega.

178.
    E' giocoforza constatare che le ricorrenti non negano, e né durante il procedimento amministrativo hanno negato, che i valori di riferimento dell'extra di lega, quali convenuti nel corso della riunione di Madrid, non sono stati modificati prima dell'adozione della decisione. Orbene, dal momento che le imprese considerate hanno continuato ad applicare effettivamente i valori di riferimento che avevano convenuto nel corso della detta riunione, il fatto che all'epoca non sia stata adottata alcuna esplicita decisione circa la durata dell'applicazione dell'intesa non può dimostrarne il carattere momentaneo e non continuato.

179.
    A questo proposito l'argomento secondo il quale le imprese avrebbero regolarmente modificato i prezzi applicati ai loro clienti è inconferente, dal momento che riguarda il prezzo finale dei prodotti piatti di acciaio inossidabile praticato da tali imprese, di cui l'extra di lega è solo un componente. Parimenti, le regolari variazioni dell'extra di lega stesso non potrebbero dimostrare la cessazione dell'intesa in quanto tali variazioni erano solo il risultato di calcoli effettuati sulla base della formula avente ad oggetto gli stessi valori di riferimento per tutti i produttori. Anche l'errore di traduzione asserito dalla KTS con il quale si vuol dimostrare la mancanza di contatti con gli altri produttori successivamente alla riunione di Madrid è privo di ogni forza probatoria, essendo, del resto, riconosciuto che l'impresa di cui trattasi ha calcolato l'extra di lega secondo le modalità convenute nel corso della detta riunione.

180.
    Deve essere disatteso anche l'argomento avanzato dalla AST, secondo il quale il mantenimento dei valori di riferimento convenuti nel corso della riunione di Madrid deriverebbe dalla trasparenza dei prezzi e dal parallelismo dei comportamenti delle imprese riguardate. Se è vero che secondo la giurisprudenza della Corte, un parallelismo di comportamenti può essere considerato come prova di una concertazione solo se la concertazione ne costituisce la sola possibile spiegazione (sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause C-89/85, C-104/85, C-114/85, 116/85, C-117/85, da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione,Racc. pag. I-1307, punto 71), resta cionondimeno che il mantenimento da parte delle imprese di cui trattasi di valori di riferimento identici nella formula di calcolo dell'extra di lega si spiega nella specie con una concertazione, dal momento che tali valori sono stati determinati in comune nel corso delle discussioni tra produttori del dicembre 1993.

181.
    Si deve infine ricordare che nel caso di intese che hanno cessato di essere in vigore è sufficiente, perché sia applicato l'art. 85 del Trattato e, per analogia, l'art. 65 del Trattato CECA, che esse continuino a produrre effetti oltre la data di formale cessazione (sentenza EMI Records, già citata, punto 15 e sentenza della Corte 3 luglio 1985, C-243/83, Binon, Racc. pag. 2015, punto 17; sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 212, e 14 maggio 1998, causa T-327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II-1373, punto 95). Altrettanto, a maggior ragione deve considerarsi, allorché, come nella specie, gli effetti dell'intesa sono perdurati sino all'adozione della decisione senza che all'intesa sia stato posto formalmente termine.

182.
    Dagli elementi di cui sopra risulta che la Commissione, nella misura in cui la KTN e la AST non avevano rinunciato ad applicare i valori di riferimento convenuti nel corso della riunione di Madrid prima dell'adozione della decisione, ha giustamente potuto considerare che l'infrazione era perdurata fino a tale data.

183.
    Poiché peraltro la decisione ha esposto in maniera chiara il ragionamento seguito dalla Commissione per pervenire a tale conclusione, l'argomento che deduce un difetto di motivazione su tale punto non può essere accolto.

184.
    Ne consegue che questi motivi debbono essere respinti.

Sulle domande subordinate di annullamento dell'art. 2 della decisione o di riduzione dell'importo dell'ammenda

I - Sui motivi che deducono errore nel calcolo delle ammende

A - Sull'imputazione di ammende distinte alla KTN e alla AST

Gli argomenti delle parti

185.
    Le ricorrenti rimproverano alla Commissione di non aver tenuto conto del rapporto di gruppo tra loro esistente ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda, mentre aveva invece conoscenza di tale situazione.

186.
    Ritengono che nella misura in cui la Commissione non ha fissato l'importo dell'ammenda in rapporto al fatturato delle imprese riguardate, ma si è invece basata su un importo forfetario di quattro milioni di ECU applicabile a ciascuna di esse, bisognava imporre una sola ammenda alla KTN che copriva allo stessotempo le sue attività, quelle della AST e quelle rilevate dalla Thyssen Stahl. Nella specie, la soluzione adottata sarebbe affetta da errore e discriminatoria, in quanto si risolverebbe di fatto nell'imporre tre ammende ad un'unica entità economica, cioè la KTN. Pertanto, la decisione sarebbe affetta da errore di diritto.

187.
    Per quanto riguarda l'argomento della Commissione, secondo il quale la KTN e la AST avrebbero agito sempre in modo indipendente per la durata dell'intesa, la KTS replica che tale circostanza non consente pertanto di infliggere loro ammende distinte per un medesimo importo. La AST fa presente, per quanto la riguarda, che è innegabile che la KTN non determinava il suo comportamento, ma non per questo la Commissione doveva considerarle come entità equivalenti ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda.

188.
    La Commissione replica che alla KTS e alla AST sono state inflitte ammende separate poiché tali società erano indipendenti una dall'altra al momento in cui l'intesa ha avuto inizio, all'epoca della riunione di Madrid. Inoltre, anche dopo che il 10 maggio 1996 la KTN aveva acquisito l'insieme delle quote della AST, quest'ultima ha continuato ad operare in modo indipendente sul mercato. Infine l'argomento relativo al controllo della AST da parte della KTN non sarebbe mai stato sollevato nel corso del procedimento amministrativo. La AST, in particolare, mai avrebbe fatto presente che le sue decisioni erano attribuibili alla sua società madre. Dagli elementi di cui sopra conseguirebbe che giustamente sono state inflitte sanzioni separate in quanto il comportamento della filiale è rimasto indipendente da quello della società madre.

Giudizio del Tribunale

189.
    Secondo la costante giurisprudenza, il comportamento anticoncorrenziale di un'impresa può essere imputato ad un'altra allorché non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele da quest'ultima, alla luce, in particolare, dei vincoli economici e giuridici che intercorrono tra loro (v., le sentenze della Corte 14 giugno 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 132 e 133, 25 ottobre 1983, causa C-107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 49, e, per ultimo, sentenza 16 novembre 2000, causa C-294/98, Metsä-Serla e a./Commissione, Racc. pag. I-10065, punto 27).

190.
    Nella specie si deve ricordare, come è stato già esposto, (v. supra punto 2) che l'AST costituisce oggetto di acquisizione congiunta da parte della Krupp e di un consorzio italiano. Successivamente, nel mese di dicembre 1995, la Krupp aumentava la sua partecipazione nella AST dal 50 al 75%, e il 10 maggio 1996 acquisiva la totalità delle quote della AST. Tali quote sono state successivamente trasferite alla KTN e poi alla KTS.

191.
    Tuttavia le ricorrenti non sostengono, né tanto meno dimostrano, che, anche dopo la sua acquisizione come filiale, la AST abbia partecipato all'intesa oggetto delladecisione in ragione di istruzioni impartitele dalla società madre e non in via autonoma. Va anzi rilevato che esse non negano di aver agito in modo indipendente durante tutta la durata dell'intesa.

192.
    Questo motivo deve pertanto essere respinto.

B - Sulla gravità dell'infrazione

Gli argomenti delle parti

193.
    La KTS rimprovera, in primo luogo, alla Commissione di aver rifiutato di limitarsi a infliggerle un'ammenda di importo simbolico in quanto si trattava di un'infrazione flagrante. Questo criterio non fornirebbe alcuna indicazione sulla necessità di una sanzione, o addirittura sull'ammontare dell'ammenda, dal momento che ogni infrazione che, come nella specie, è riconosciuta dai suoi autori o dimostrata da indizi deve essere considerata flagrante. Inoltre tale criterio non figurerebbe negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5 del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»).

194.
    Rispondendo all'argomento secondo il quale il carattere flagrante dell'infrazione si riferirebbe al suo carattere intenzionale, la KTS sostiene che la caratteristica di tutte le infrazioni di questa natura è che sono commesse intenzionalmente dal momento che le imprese ne sono consapevoli. Infatti, non sarebbe possibile commettere infrazione all'art. 65 del Trattato CECA per negligenza.

195.
    In secondo luogo, la KTS sostiene che la Commissione ha tenuto conto a doppio titolo della gravità dell'infrazione nell'ambito del calcolo dell'importo dell'ammenda. Infatti, mentre l'esame della gravità dell'infrazione era già stato effettuato nei 'considerando‘ da 74 a 77 della decisione per fissare l'importo base dell'ammenda in quattro milioni di ECU, la Commissione successivamente nel 'considerando‘ 79 della decisione si è nuovamente fondata su tale criterio per giustificare la maggiorazione di ECU 1,6 milioni dell'importo base sopra considerato.

196.
    La Commissione sostiene, in primo luogo, che ammende simboliche nella specie non si giustificavano, data la gravità e la durata dell'infrazione nonché la cooperazione tardiva e limitata della KTS. L'allusione al carattere flagrante dell'infrazione dimostrerebbe soltanto che le imprese non potevano ignorare che l'infrazione violava il diritto della concorrenza.

197.
    In secondo luogo, per quanto riguarda la presa in considerazione a duplice titolo della gravità dell'infrazione, la Commissione replica che, nonostante l'errore materiale esistente nel 'considerando‘ 79 della decisione, dalla motivazione esposta nei 'considerando‘ 78-80 risulta chiaramente che il titolo per il quale la maggiorazione contestata è stata effettuata è la durata dell'infrazione.

Giudizio del Tribunale

198.
    Secondo una consolidata giurisprudenza, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54; sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punto 32).

199.
    A questo proposito, elementi relativi all'aspetto intenzionale, e quindi allo scopo di un comportamento, possono rivestire rilevanza maggiore di quelli relativi ai suoi effetti (v. conclusione del giudice Vesterdorf, designato come avvocato generale nella sentenza 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc e a./Commissione, Racc. pag. II-867, in particolare pag. II-869 - conclusioni comuni alle cosiddette sentenze «polipropilene» del 24 ottobre 1991, cause T-2/89, T-3/89, Racc., rispettivamente, pagg. II-1087, II-1177; 17 dicembre 1991, cause T-4/89, da T-6/89 a T-8/89, rispettivamente Racc. pag. II-1523, Racc. pag. II-1623, Racc. pag. II-1711, Racc. pag. II-1833; e 10 marzo 1992, cause da T-9/89 a T-15/89, rispettivamente Racc. pag. II-499, Racc. pag. II-629, Racc. pag. II-757, Racc. pag. II-907, Racc. pag. II-1021, Racc. pag. II-1155, Racc. pag. II-1275), soprattutto quando si riferiscono ad infrazioni intrinsecamente gravi, quali la fissazione dei prezzi (sentenza Thyssen Stahl/Commissione, già citata, punto 636, e sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, T-157/94, Ensidesa/Commissione, Racc. pag. II-707, punto 508).

200.
    In particolare, perché un'infrazione alle regole sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 41).

201.
    Infine, secondo il punto 3, quarto e quinto trattino degli orientamenti, l'esistenza di un dubbio ragionevole dell'impresa circa il carattere di infrazione del comportamento restrittivo della concorrenza o il fatto che si tratti di un'infrazione commessa per negligenza e non intenzionalmente possono costituire circostanze attenuanti che giustificano una riduzione dell'importo di base dell'ammenda calcolato dalla Commissione.

202.
    Nella specie, al 'considerando‘ 75 della decisione la Commissione ha ritenuto che l'infrazione aveva carattere flagrante dopo aver ricordato, al 'considerando‘ 74, che si trattava di un'intesa avente ad oggetto un aumento uniforme di un elemento di prezzo e quindi di un'infrazione grave al diritto comunitario nella quale veniva coinvolta quasi la totalità dei produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile.Nella misura in cui la Commissione intendeva così constatare che le imprese di cui trattasi avevano commesso un'infrazione grave e intenzionale senza aver dubbi circa il carattere di infrazione del loro comportamento, il suo rifiuto di limitarsi a infliggere un'ammenda simbolica non può considerarsi inficiato da errore di diritto.

203.
    L'argomento della KTS deve pertanto essere disatteso.

204.
    Per quanto riguarda l'argomento che deduce la presa in considerazione della gravità dell'infrazione a duplice titolo, basta constatare che l'uso del termine «gravità» in luogo di «durata» nel 'considerando‘ 79 della decisione che si colloca nella parte intitolata «Durata dell'infrazione» non può che considerarsi come mero errore materiale che non ha comportato una maggiorazione supplementare dell'ammenda.

205.
    Ne consegue che il motivo dev'essere respinto.

C - Sulla durata dell'infrazione

Gli argomenti delle parti

206.
    Le ricorrenti sostengono che nella misura in cui l'infrazione era di corta durata, la Commissione doveva procedere ad una riduzione e non ad una maggiorazione dell'importo dell'ammenda. Una riduzione dell'ammenda sarebbe stata a maggior ragione giustificata, in quanto la Commissione avrebbe per la prima volta considerato che si trattava di un'infrazione di lunga durata solo al momento dell'adozione della decisione. Infatti, in nessun momento del procedimento amministrativo la Commissione avrebbe loro precisato che la durata dell'infrazione avrebbe tenuto conto della durata del procedimento, il che, secondo la AST, costituirebbe una violazione del principio del legittimo affidamento.

207.
    La AST aggiunge che, in conseguenza del fatto che è stato ignorato il carattere momentaneo dell'infrazione, la Commissione non avrebbe tenuto debitamente conto della situazione critica del settore a titolo di circostanze attenuanti. Infatti, poiché l'infrazione ha avuto in realtà solo durata limitata, ridotta al momento della riunione di Madrid, la critica situazione economica del settore avrebbe avuto necessariamente un'incidenza molto più importante di quella asserita dalla Commissione.

208.
    Inoltre la AST sostiene che nella sua decisione la Commissione non tiene conto del fatto che essa stessa ha applicato la modifica dei valori di riferimento della formula dell'extra di lega solo nell'aprile 1994, cioè con un ritardo di due mesi, circostanza che avrebbe pure dovuto giustificare una riduzione dell'importo dell'ammenda.

209.
    La Commissione replica che l'infrazione commessa dalle ricorrenti è durata quattro anni, che si trattava quindi di un'infrazione di media durata che poteva comportareuna maggiorazione fino al 50% degli importi fissi al solo titolo della gravità dell'infrazione, e che da ciò consegue la maggiorazione del 10% (ECU 400 000) effettuata nella specie per ciascun anno di infrazione . Contrariamente a quanto asserito, mai la Commissione avrebbe lasciato intendere che l'infrazione era stata di breve durata e nella comunicazione degli addebiti indirizzata alle ricorrenti avrebbe persino sottolineato che tale infrazione perdurava.

210.
    Per quanto riguarda l'argomento dell'AST relativo alla situazione economica del settore, esso si baserebbe sull'erroneo assunto che l'infrazione era di breve durata. Orbene la situazione economica del settore sarebbe stata critica solo all'inizio della concertazione e successivamente sarebbe migliorata.

Giudizio del Tribunale

211.
    Ai fini della determinazione degli importi delle ammende si deve tener conto della durata delle infrazioni nonché di tutti gli elementi idonei a entrare nella valutazione della loro gravità (v., in particolare, sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, già citata, punto 129).

212.
    Per quanto riguarda il fattore relativo alla durata dell'infrazione, gli orientamenti pongono una distinzione tra le infrazioni di breve durata (in generale per periodi inferiori a un anno), per le quali l'importo considerato in ragione della gravità non dovrebbe essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni) per le quali tale importo può essere maggiorato sino al 50% e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque anni) per le quali tale importo può essere maggiorato del 10% per ogni anno (punto 1, B, trattini 1-3).

213.
    Nella specie, la Commissione nella decisione ritiene nei confronti delle ricorrenti una infrazione della durata di quattro anni e procede ad una maggiorazione dell'importo considerato a titolo della gravità dell'infrazione del 40%, in ragione del 10% per anno trascorso.

214.
    Come è già stato osservato (v., supra, punti 174-184) la Commissione ha correttamente calcolato la durata dell'infrazione rimproverata alle ricorrenti.

215.
    A questo riguardo non può esserle rimproverato di aver considerato l'infrazione continuata senza averne reso partecipi le ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo. Infatti al punto 50 della comunicazione degli addebiti loro rivolta in data 24 aprile 1997, la Commissione ha chiaramente fatto presente che «la concertazione è iniziata con la riunione di Madrid nel dicembre 1993 ed è proseguita fino ad oggi per tutte le imprese». Poiché la Commissione ha successivamente constatato che l'infrazione continuava a prodursi durante il procedimento amministrativo, anche la durata del procedimento doveva pertanto essere necessariamente compresa nella durata dell'infrazione.

216.
    Parimenti, l'argomento della AST, secondo il quale questa avrebbe posto in esecuzione la modifica dei valori della formula dell'extra di lega solo nell'aprile del 1994, non è idoneo a rimettere in discussione la durata presa in considerazione ai fini del calcolo dell'importo dell'ammenda. Si deve a questo proposito ricordare che punto di partenza dell'infrazione commessa era la data della concertazione tra i produttori nel corso della riunione di Madrid del 16 dicembre 1993 e non già la data alla quale alle loro decisioni era stata data effettiva applicazione sul mercato. Di conseguenza, la Commissione ha giustamente potuto ritenere che la durata dell'infrazione era stata di quattro anni, fino all'adozione della decisione.

217.
    Per quanto riguarda l'argomento della AST che deduce una insufficiente presa in considerazione della situazione economica del settore a titolo di circostanza attenuante, va constatato, da un lato, che la ricorrente non contesta che tale situazione è stata critica solo alla fine del 1993, data di inizio della concertazione tra i produttori, mentre l'infrazione ha avuto termine solo quattro anni dopo, e, dall'altro, che questa stessa situazione è stata presa in considerazione dalla Commissione a titolo di circostanza attenuante ('considerando‘ 83 e 84 della decisione). La Commissione ha pertanto tenuto sufficientemente conto della particolare situazione del settore, considerando che tale situazione era esistita solo all'inizio dell'infrazione.

218.
    Ne consegue che il motivo dev'essere respinto.

D - Sulla cooperazione nel corso del procedimento amministrativo

1. Osservazioni preliminari

219.
    Nel 'considerando‘ 96 della decisione, la Commissione ha considerato che tutte le imprese riguardate potevano beneficiare, in maniera differenziata, delle disposizioni del punto D «Significativa riduzione dell'ammontare dell'ammenda» della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996 C 207, pag. 4; in prosieguo la «comunicazione sulla cooperazione»).

220.
    A questo proposito, la decisione rileva, innanzitutto, che soltanto la Usinor e la Avesta hanno ammesso l'esistenza dell'infrazione. Inoltre la Avesta ha trasmesso alla Commissione il 31 ottobre 1996 documenti che attestavano l'esistenza di contatti tra le imprese riguardate e sarebbe stata la sola impresa ad aver posto termine all'infrazione prima dell'adozione della decisione. La Usinor, da parte sua, sarebbe stata la prima impresa ad aver informato la Commissione dell'esistenza della riunione di Madrid ('considerando‘ 97 della decisione). Per contro, per quanto riguarda le altre imprese, e in particolare la KTN e la AST, nella decisione viene precisato che le loro dichiarazioni e risposte alla comunicazione degli addebiti non hanno apportato alcun elemento nuovo e contenevano una contestazione dell'esistenza della concertazione ('considerando‘ 98 della decisione).

221.
    La Commissione nella decisione deduce che la cooperazione della Usinor e della Avesta è stata invero importante, ma tuttavia estremamente tardiva. Per quanto riguarda le altre imprese, in particolare la KTN e la AST, la loro cooperazione viene considerata più limitata di quella delle due imprese dapprima menzionate, poiché non è stata fornita alcuna prova documentale o elemento di fatto di cui la Commissione non fosse già a conoscenza e tali imprese non hanno ammesso l'infrazione ('considerando‘ 100 della decisione).

222.
    Al 'considerando‘ 101 della decisione la Commissione conclude che questi elementi giustificavano una riduzione dell'ammontare dell'ammenda del 10% per tutte le imprese, ad eccezione della Avesta e della Usinor alle quali è stata applicata una riduzione del 40%.

223.
    Le ricorrenti censurano la Commissione di aver concesso loro solo una riduzione del 10% dell'importo delle loro ammende e di avere, a torto, considerato che le loro dichiarazioni e risposte alla comunicazione degli addebiti non avevano, in primo luogo, apportato alcun elemento nuovo, e, in secondo luogo, contenevano una contestazione dell'esistenza dell'infrazione.

2. Sull'assenza di elementi nuovi apportati nel corso del procedimento amministrativo

Gli argomenti delle parti

224.
    Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato il punto D della comunicazione sulla cooperazione, nonché il principio di parità di trattamento, considerando che le loro dichiarazioni non avevano apportato alcun elemento nuovo in quanto non avevano fornito alcuna prova documentaria né alcun elemento di fatto che la Commissione già non conoscesse.

225.
    A parere delle ricorrenti, allorché più imprese rispondono, parallelamente o successivamente a domande della Commissione rivelandole fatti che confermano i suoi sospetti, l'ordine nel quale le informazioni richieste vengono fornite non è idoneo a differenziare le imprese ai fini di una riduzione dell'importo dell'ammenda. Infatti il punto D della comunicazione sulla cooperazione terrebbe conto soltanto del fatto che le imprese hanno fornito informazioni che contribuiscono a accertare l'esistenza dell'infrazione e non dell'ordine nel quale tali informazioni le sono state tramesse. Del resto, anche in caso di trasmissione simultanea delle medesime informazioni, la cooperazione delle imprese di cui trattasi presenterebbe un certo interesse per la Commissione, poiché consentirebbe di conferire una più ampia forza probatoria a tali affermazioni. Altrimenti, la Commissione non riterrebbe utile sottoporre le stesse domande alle varie imprese riguardate.

226.
    Orbene, nella specie, la KTN e la AST, nelle loro dichiarazioni indirizzate alla Commissione del 17 dicembre 1996 e, rispettivamente, del 10 gennaio 1996 inrisposta ai questionari loro inviati avrebbero riconosciuto i fatti, e in particolare, l'esistenza della riunione di Madrid, allo stesso titolo della Usinor. La circostanza che quest'ultima abbia rivelato i medesimi fatti per prima non sarebbe determinante, dato che la Commissione aveva semplicemente scelto di interpellarla per prima nell'ambito di una verifica. Solo se la detta impresa avesse fornito tali informazioni volontariamente, sarebbe stato giustificato un trattamento privilegiato.

227.
    La KTS aggiunge che, allorché la KTN ha ammesso i fatti, essa ignorava lo stato delle conoscenze della Commissione dato che quest'ultima non comunica le risposte fornite dalle altre imprese. La AST sostiene altresì, che, poiché tutti i documenti pertinenti erano i medesimi, la Commissione non poteva pretendere che essa ne fornisse di nuovi.

228.
    La Commissione replica che per procedere alla riduzione di un'ammenda, nulla le impedisce di accordare alla comunicazione di elementi nuovi importanza maggiore che alla semplice conferma di quanto già fosse a sua conoscenza. A questo proposito secondo il punto D, primo trattino, del progetto di comunicazione sulla cooperazione (GU 1995, C 341, pag. 13), la Commissione può concedere una riduzione dell'importo dell'ammenda, allorché, in particolare «l'impresa è la prima a prestare la sua collaborazione».

229.
    Infatti, un'impresa che coopera per prima con la Commissione comunicandole fatti sconosciuti contribuirebbe alla constatazione dell'infrazione in misura maggiore dell'impresa che si limita a dare ulteriore conferma di quanto già le è noto. Poiché si tratta di un contributo all'inchiesta, le ricorrenti non avrebbero alcun diritto a che la Commissione istituisca una «parità di opportunità» interpellando simultaneamente tutte le imprese riguardate e facendo poi una distinzione a seconda che un'impresa abbia o no potuto presentare documenti supplementari. Inoltre non sarebbe assolutamente previsto che la valutazione della cooperazione apportata dalle imprese debba dipendere dal fatto che queste ultime ignoravano o no lo stato delle conoscenze della Commissione.

230.
    Nella specie, la Commissione osserva che la KTN ha fornito una descrizione dettagliata dei fatti solo con lettera 17 dicembre 1996, allorché le ispezioni presso le varie imprese erano già state concluse. Inoltre, nessuna prova documentale accompagnava tale lettera e gli elementi in essa contenuta erano già conosciuti dalla Commissione. Per quanto riguarda la AST, solo il 10 gennaio 1997 essa avrebbe fornito dettagli circa la sua partecipazione alla riunione di Madrid.

231.
    Per contro, la Usinor sarebbe stata la prima a informarla della riunione di Madrid e questo già il 10 dicembre 1996. L'argomento della KTN secondo il quale sarebbe stata la prima a informarla della riunione di Madrid se la Commissione l'avesse interpellata per prima in luogo della Usinor sarebbe inconferente, poiché sarebbe pura speculazione e non supportata da alcun elemento di fatto.

Giudizio del Tribunale

232.
    Si deve ricordare, in limine, che la Commissione, nella comunicazione sulla cooperazione ha definito le condizioni nelle quali le imprese che cooperano con lei nel corso della sua inchiesta su un'intesa possono essere esonerate dall'ammenda o beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda che avrebbero dovuto altrimenti pagare (v. punto A, terzo paragrafo, della comunicazione sulla cooperazione).

233.
    Per quanto riguarda l'applicazione della comunicazione sulla cooperazione al caso delle ricorrenti, non è contestato che questo non rientra nell'ambito dell'applicazione del punto B di tale comunicazione, dove è considerato il caso di un'impresa che ha denunciato un'intesa segreta alla Commissione prima che questa abbia proceduto ad una verifica (caso che può comportare una riduzione di almeno il 75% dell'importo dell'ammenda) né in quello del punto C della detta comunicazione, dove viene considerato il caso di un'impresa che ha denunciato un'intesa segreta dopo che la Commissione abbia proceduto ad una verifica senza quest'ultima abbia potuto dare luogo ad una base sufficiente per giustificare l'avvio del procedimento per l'adozione di una decisione (caso che può comportare una riduzione dal 50 al 75% dell'importo dell'ammenda).

234.
    Di conseguenza, come è chiaramente indicato nei 'considerando‘ da 90 a 96 della decisione, dal momento che le ricorrenti non integrano le condizioni di applicazione né del punto B né del punto C della comunicazione sulla cooperazione, il loro comportamento doveva essere valutato ai sensi del punto D della detta comunicazione intitolata «Significativa riduzione dell'ammontare dell'ammenda».

235.
    A tenore del punto D, primo paragrafo, «un'impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B e C beneficia di una riduzione dal 10 al 50% dell'ammontare dell'ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione».

236.
    Il punto D, secondo paragrafo, precisa:

«Ciò può verificarsi in particolare

-    se prima dell'invio di una comunicazione degli addebiti, un'impresa fornisce alla Commissione informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscono a confermare la sussistenza dell'infrazione,

-    se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un'impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse».

237.
    Nell'ambito della valutazione della cooperazione fornita dalle imprese, la Commissione non può violare il principio di parità di trattamento, principiogenerale del diritto comunitario, che per consolidata giurisprudenza, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe sono trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II-1129, punto 309 e la giurisprudenza ivi citata).

238.
    Nella specie è pacifico che, prima dell'invio della comunicazione degli addebiti del 24 aprile 1997, la KTN e la AST hanno fornito alla Commissione informazioni che hanno contribuito a confermare l'esistenza dell'infrazione commessa, conformemente al punto D, secondo paragrafo, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

239.
    Infatti, la Commissione al 'considerando‘ 92 della decisione rileva che «Tali imprese hanno inviato alla Commissione delle dichiarazioni in cui riconoscevano i fatti in data 17 dicembre 1996 (Acerinox, ALZ, Avesta, Krupp Thyssen e Usinor Sacilor) e 10 gennaio 1997 (AST)». Come risulta dagli atti, le dichiarazioni della KTN e della AST, riconoscevano, in particolare, l'esistenza della riunione di Madrid del 16 dicembre 1993.

240.
    Tuttavia la Commissione ha considerato che la cooperazione fornita dalla KTN e dalla AST era stata più limitata di quelle della Avesta e della Usinor dato che le dichiarazioni delle ricorrenti non avevano apportato alcun elemento nuovo ('considerando‘ 98 della decisione). A questo proposito è stato infatti constatato che la Usinor era stata la prima ad informare la Commissione dell'esistenza della riunione di Madrid ('considerando‘ 97 della decisione) e che le altre imprese come la KTN e la AST non avevano, pertanto, fornito alcuna prova documentaria né alcun elemento di fatto di cui la Commissione non fosse già a conoscenza ('considerando‘ 100 della decisione).

241.
    Si deve stabilire se, basandosi su tale considerazione, la Commissione abbia violato il principio di parità di trattamento e sia pertanto incorsa in errore nell'applicare il punto D, secondo paragrafo, della comunicazione sulla cooperazione.

242.
    Innanzitutto dagli atti risulta che, come confermato dalla Commissione nel corso della fase scritta del procedimento, la Usinor l'aveva informata dell'esistenza della riunione di Madrid il 10 dicembre 1996, rispondendo a un questionario trasmessole dai servizi della Commissione in occasione di una verifica effettuata nella sede di tale impresa.

243.
    Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, quest'ultimo ha invitato la Commissione a precisare se aveva rivolto le medesime domande poste alla Usinor a tutte le imprese destinatarie della decisione. Nella risposta scritta la Commissione ha confermato che tutte le imprese destinatarie della decisione avevano effettivamente ricevuto il medesimoquestionario. E' stato precisato, in particolare, che dette domande sono state rivolte alla KTN il 12 dicembre 1996 e alla AST il 18 dicembre successivo.

244.
    Si deve peraltro constatare che non è in alcun modo dimostrato né d'altronde asserito che la KTN e la AST al momento in cui hanno trasmesso alla Commissione le dichiarazioni nelle quali riconoscevano i fatti e, in particolare, l'esistenza della riunione di Madrid, abbiano avuto conoscenza del contenuto delle risposte fornite dalla Usinor che, per loro stessa natura dovevano restare riservate.

245.
    Dagli elementi sopra esposti risulta che il grado di cooperazione fornito dalla KTN, dalla AST e dall'Usinor dovevano essere considerati analoghi, in quanto tali imprese hanno fornito alla Commissione, nella medesima fase del procedimento amministrativo e in circostanze analoghe, informazioni analoghe sui fatti loro rimproverati.

246.
    Ciò considerato, la semplice circostanza che una di tali imprese abbia riconosciuto i fatti rimproveratile rispondendo per prima alle domande poste dalla Commissione non può costituire una ragione obiettiva per riservarle un trattamento differenziato. Infatti, la valutazione del grado di cooperazione fornita da imprese non può dipendere da fattori puramente casuali, come l'ordine nel quale esse vengono interpellate dalla Commissione.

247.
    A questo proposito l'argomento che la Commissione trae dal progetto di comunicazione sulla cooperazione è, di per sé, inconferente, dal momento che si fonda su una disposizione che non figura più con esattezza nel punto D della comunicazione sulla cooperazione. Inoltre già solo dalle considerazioni che precedono risulta che un'impresa non può essere considerata come la prima a offrire la sua collaborazione alla Commissione quando ha fornito a quest'ultima, in circostanze analoghe e nella stessa fase del procedimento amministrativo di quella delle altre imprese interpellate, informazioni identiche a quelle comunicate da queste altre imprese.

248.
    Ne consegue che nella misura in cui ha considerato che la KTN e la AST non le avevano apportato alcun elemento nuovo, la Commissione ha disatteso il punto D, secondo paragrafo, della comunicazione sulla cooperazione e ha violato il principio della parità di trattamento.

249.
    Di conseguenza la prima parte del motivo deve essere accolta.

3. Sul riconoscimento dell'esistenza dell'infrazione

Gli argomenti delle parti

250.
    Le ricorrenti contestano le constatazioni operate ai 'considerando‘ 97 e 98 della decisione secondo le quali la Usinor e la Avesta sono le sole imprese ad aver ammesso la concertazione mentre la KTN e la AST nelle loro dichiarazioni erisposte alla comunicazione degli addebiti ne hanno contestato l'esistenza. A questo riguardo ritengono di essere state oggetto di un trattamento discriminatorio.

251.
    Secondo la KTS, dalle sue osservazioni dell'11 aprile 1996 e dalla sua lettera 30 giugno 1997 in risposta alla comunicazione degli addebiti, risulta che non solo aveva confermato i fatti rimproveratile ma che aveva anche espressamente ammesso l'esistenza di una pratica concertata. A questo proposito non si può sostenere che le sue dichiarazioni erano ambigue. Con le sue reiterate dichiarazioni infatti avrebbe riconosciuto che il suo rappresentante, nel corso della riunione di Madrid aveva indicato agli altri produttori che l'aumento controverso dei prezzi non poteva essere escluso e che questo aumento era stato successivamente deciso su base autonoma. Questa descrizione della riunione di Madrid costituirebbe l'ammissione di una pratica concertata. Il fatto che abbia contestato l'esistenza di un accordo non dovrebbe essere considerato determinante. Infatti anche la dichiarazione della Avesta citata dalla Commissione non ammetterebbe l'esistenza di un accordo, ma solo una «responsabilità ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA». Inoltre il dispositivo stesso della decisione non contemplerebbe l'esistenza di un accordo.

252.
    Da parte sua nella memoria 2 luglio 1997 la AST afferma che è vero che ha sostenuto che la concertazione risultante dalla riunione di Madrid non poteva essere qualificata accordo ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, ma che tuttavia non ha contestato il fatto che il suo comportamento poteva essere qualificato pratica concertata. Orbene, l'assenza di contestazioni su questo punto equivarrebbe ad un riconoscimento da parte sua di uno dei due capi di accusa contenuti nella comunicazione degli addebiti.

253.
    Ad ogni modo, le ricorrenti sostengono che il fatto che le imprese non abbiano contestato la qualifica giuridica dei fatti operata dalla Commissione non costituisce un fattore di riduzione dell'importo delle ammende. Infatti, ai sensi del punto D della comunicazione sulla cooperazione, la condizione richiesta per beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda sarebbe che, come nella specie, «dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un'impresa informa la Commissione che non contesta i fatti materiali sui quali la Commissione fonda le sue accuse». Di conseguenza il fatto di aver concesso una riduzione dell'importo dell'ammenda supplementare alla Usinor e alla Avesta per il motivo che queste avrebbero riconosciuto l'esistenza dell'infrazione e di aver penalizzato così facendo le ricorrenti, violerebbe la comunicazione sulla cooperazione.

254.
    Inoltre, secondo la KTS, il metodo della Commissione lede i principi fondamentali del diritto, poiché di fatto, impedisce, all'impresa riguardata di far valere il proprio punto di vista giuridico sui fatti che ha ammesso.

255.
    Secondo la AST, la valutazione operata dalla Commissione sulla misura della sua cooperazione lede altresì il principio di tutela del legittimo affidamento. Sostiene,a questo proposito, che se avesse saputo che la Commissione intendeva operare una differenziazione tra gli operatori che hanno ammesso i fatti e quelli che hanno ammesso anche la qualifica giuridica di tali fatti proposta dalla Commissione, avrebbe adottato un comportamento diverso al fine di fruire della maggiore riduzione possibile dell'importo dell'ammenda.

256.
    La Commissione replica che solo la Usinor e la Avesta hanno chiaramente e senza ambiguità riconosciuto l'esistenza di un'infrazione all'art. 65 del Trattato CECA.

257.
    Per quanto riguarda la KTS, la Commissione sostiene che, nella lettera della KTN 30 giugno 1997 di risposta alla comunicazione degli addebiti, non vi era una dichiarazione chiara e franca che ammetteva l'infrazione. E' vero che, la KTN nella detta lettera avrebbe riconosciuto il comportamento che le veniva rimproverato e avrebbe fatto presente che già in una precedente lettera del 17 dicembre 1996 aveva riconosciuto l'esistenza di una pratica concertata. Tuttavia, sarebbe rimasta nel vago, contestando l'esistenza di un accordo, affermando che le imprese riguardate avevano deciso di aumentare i prezzi in modo autonomo e sottolineando che le informazioni ottenute a Madrid avevano solo «forse» giocato un ruolo. Sarebbe pertanto normale che la Commissione abbia tenuto conto della maggiore franchezza della Usinor e della Avesta ai fini del calcolo della diminuzione dell'importo delle loro ammende.

258.
    Per quanto riguarda la AST, la Commissione sostiene che questa ha certamente ammesso qualche fatto importante e che, entro una certa misura, ha pertanto ammesso la concertazione all'origine dell'infrazione, circostanza che ha giustificato una riduzione dell'importo dell'ammenda. Tuttavia AST avrebbe sempre perseverato nel negare l'illegittimità dei fatti da lei ammessi.

259.
    La Commissione, per quanto riguarda l'argomento delle ricorrenti secondo il quale le avrebbe penalizzate perché non hanno ammesso l'esistenza dell'infrazione, replica che non ha aumentato l'importo delle ammende, ma che si è semplicemente astenuta dal ridurle di più del 10%.

Giudizio del Tribunale

260.
    Si deve determinare, in primo luogo, se la decisione sia affetta da errori di fatto o da errori di valutazione sulla questione se le ricorrenti hanno ammesso l'esistenza di un'infrazione all'art. 65 del Trattato CECA nel corso del procedimento amministrativo.

261.
    Si deve rilevare che secondo la decisione, «soltanto Usinor e Avesta hanno ammesso l'esistenza della concertazione» ('considerando‘ 97 della decisione). Per quanto riguarda la KTN e la AST, la decisione rileva, al contrario, che le loro dichiarazioni e risposte alla comunicazione degli addebiti «contestano l'esistenza della concertazione» ('considerando‘ 98 della decisione) e che di conseguenza «[tali] imprese non hanno ammesso l'infrazione» ('considerando‘ 100 delladecisione). La Commissione in particolare ha dedotto da tale elemento che la cooperazione delle ricorrenti è stata più limitata di quella della Usinor e della Avesta e che pertanto giustificava soltanto una riduzione dell'ammontare delle loro rispettive ammende del 10% ('considerando‘ 100 e 101 della decisione).

262.
    Per quanto riguarda la cooperazione dalla KTN durante il procedimento amministrativo, dagli atti risulta che questa né nella lettera 30 giugno 1997 in risposta alla comunicazione degli addebiti, né nella sua pregressa corrispondenza con la Commissione, ha ammesso l'esistenza di un'intesa ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA tra i produttori di prodotti piatti di acciaio inossidabile presenti alla riunione di Madrid, ma ha soltanto riconosciuto la materialità dei fatti asseriti dalla Commissione.

263.
    In particolare, la KTN non può pretendere validamente di aver negato l'esistenza di un accordo e riconosciuto allo stesso tempo la sua partecipazione ad una pratica concertata. A questo proposito il fatto che la KTN abbia indicato che il suo rappresentante, nel corso della riunione di Madrid, aveva previsto la possibilità di un aumento dei valori di riferimento ai fini del calcolo dell'extra di lega, ma che questo aumento era stato successivamente deciso ed applicato dall'impresa su una base autonoma, non può costituire un esplicito riconoscimento dell'esistenza di una pratica concertata.

264.
    Infatti, secondo la costante giurisprudenza, i criteri del coordinamento e della collaborazione caratteristici della pratica concordata vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato comune e le condizioni che egli intende riservare alla clientela (sentenze della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 86 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, assumendo che la decisione di modificare i valori di riferimento dell'extra di lega era stata adottata in modo autonomo, la KTN ha implicitamente, ma necessariamente lasciato intendere che non sussistevano i criteri del coordinamento e della cooperazione propri di una pratica concertata e, ad ogni modo, ciò non è stato da lei escluso.

265.
    Si deve inoltre constatare che nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la KTN ha usato espressioni contraddittorie affermando, tra altro, che aveva adottato le sue decisioni «in modo autonomo» (punto III.2 della lettera 30 giugno 1997), che «l'infrazione quand'anche esiste (...) non ha avuto inizio nel 1988 e a maggior ragione, non è persistita fino ad oggi» (punto III.4 della citata lettera), o ancora che «l'uso di una formula, nonché di un prezzo identico (...) può anche essere, e così è il caso nella specie, il risultato di un adattamento autonomo del mercato e (...) in tal caso persino lecito» (punto III.4 della citata lettera).

266.
    In questo contesto il fatto che nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti abbia affermato che aveva già «nella lettera del 17 dicembre 1996 rivelato i fatti nella loro totalità e (...) riconosciuto l'esistenza di una pratica concertata» non può essere considerato un riconoscimento espresso della sua partecipazione all'infrazione in quanto, né la detta lettera, né gli argomenti presentati nella risposta alla comunicazione degli addebiti consentivano alla Commissione di corroborare una siffatta interpretazione.

267.
    Ne consegue che la Commissione ha potuto giustamente considerare, che la KTN aveva contestato l'esistenza di una concertazione e, a maggior ragione, negato l'esistenza di un'infrazione all'art. 65, n. 1 del Trattato CECA.

268.
    Per quanto riguarda la cooperazione fornita dalla AST nel corso del procedimento amministrativo, non viene contestato che questa abbia altresì riconosciuto la materialità dei fatti sui quali la Commissione si basava, circostanza che ha giustificato una riduzione del 10% dell'importo dell'ammenda inflitta. Tuttavia, contrariamente a quanto da lei asserito, non emerge assolutamente dal fascicolo che avrebbe riconosciuto l'esistenza di una concertazione.

269.
    A questo proposito, l'argomento della AST, secondo il quale un siffatto riconoscimento risulterebbe dalla circostanza che non ha contestato che il suo comportamento poteva essere qualificato pratica concertata, non può essere accolto.

270.
    Infatti, una riduzione dell'importo dell'ammenda è giustificato solo se il comportamento dell'impresa riguardata ha consentito alla Commissione di accertare l'infrazione con minore difficoltà, e, eventualmente, di porvi fine (sentenza BPB de Eendracht/Commissione, già citata, punto 325; sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II-1617, punto 363, confermata a seguito di ricorso con sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-298/98 P, Finnboard/Commissione, Racc. pag. I-10157, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998 causa T-347/94, Mayr-Melnhof/Commissione, Racc. pag. II-175, punto 330). Orbene, in assenza di una esplicita dichiarazione dalla quale risulti che non contestava quanto ascrittole dalla Commissione circa l'esistenza di una pratica concertata, la AST non ha contribuito a facilitare il compito della Commissione che consiste nell'accertamento e nella repressione delle infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza (v. sentenza BPB de Eendracht/Commissione, già citata, punto 325, e Mayr-Melnhof/Commissione, già citata, punto 332).

271.
    Pertanto, la Commissione ha giustamente ritenuto che rispondendo come ha risposto, la AST non si è comportata in un modo che giustifichi la riduzione supplementare dell'importo dell'ammenda a titolo della sua cooperazione nel corso del procedimento amministrativo.

272.
    In secondo luogo, in quanto le ricorrenti sostengono altresì che l'assenza di contestazione da parte delle imprese della qualifica giuridica dei fatti operata dalla Commissione non costituisce un fattore di riduzione delle ammende, si deve determinare se, come esse sostengono, la riduzione operata a tale titolo violi la comunicazione sulla cooperazione e il principio di tutela del legittimo affidamento nonché i diritti di difesa.

273.
    Si deve in primo luogo constatare che se è vero che il punto D, paragrafo 2, della comunicazione sulla cooperazione menziona effettivamente l'ipotesi nella quale, dopo la comunicazione degli addebiti un'impresa informa la Commissione che non contesta la materialità dei fatti sui quali la Commissione fonda le sue accuse, tale punto tuttavia non può essere interpretato nel senso che contempli esclusivamente tale tipo di cooperazione.

274.
    Infatti, l'elenco dei tipi di cooperazione considerati al punto D, paragrafo 2, della comunicazione sulla cooperazione è fatta a titolo indicativo, come confermato dall'uso dell'avverbio «in particolare».

275.
    Si deve altresì ricordare che la detta comunicazione contempla anche il caso in cui una delle imprese riguardate ha denunciato un accordo alla Commissione, sia prima che questa abbia proceduto ad una verifica (punto B della comunicazione della Commissione), sia dopo che la Commissione abbia proceduto a una verifica senza che quest'ultima abbia potuto fornire una base sufficiente per giustificare l'inizio del procedimento in vista dell'adozione di una decisione (punto C della comunicazione). Il fatto che la comunicazione contempli così espressamente la possibilità di riconoscere l'infrazione in questa fase del procedimento amministrativo non esclude che un siffatto riconoscimento intervenga in una fase successiva.

276.
    Inoltre, il fatto di riconoscere l'esistenza di un'intesa facilita il lavoro della Commissione nel corso dell'inchiesta in misura maggiore del semplice riconoscimento della materialità dei fatti.

277.
    Poiché la Commissione è tenuta a valutare il grado di cooperazione fornito dalle imprese senza violare il principio di parità di trattamento, la AST non ha pertanto titolo a riporre un legittimo affidamento nel fatto che non si sarebbe proceduto ad una differenziazione tra le imprese che hanno riconosciuto i fatti e quelle che hanno anche ammesso l'esistenza di un'intesa.

278.
    Infine, l'argomento dedotto dalla KTN secondo il quale la Commissione avrebbe, di fatto, penalizzato le imprese che hanno esercitato il loro diritto di difesa, non può essere accolto. Infatti non viene assolutamente affermato che la Commissione, nel procedere a riduzioni dell'importo delle ammende a titolo della cooperazione, avrebbe nella specie obbligato la KTN a fornire risposte grazie alle quali questasarebbe stata indotta ad ammettere l'esistenza dell'infrazione (v. sentenza BPB de Eendracht/Commissione, già citata, punto 324).

279.
    Pertanto la seconda parte del motivo della KTN e della AST deve essere respinto.

280.
    Da tali elementi consegue che il motivo della KTN e della AST va accolto soltanto nella prima parte.

281.
    Di conseguenza, tenuto conto di quanto sopra considerato, il Tribunale, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, ritiene che alla KTN e alla AST, a titolo della loro cooperazione durante il procedimento amministrativo vada concessa una riduzione del 20% dell'importo dell'ammenda, quale fissato dalla decisione prima della presa in considerazione di tale cooperazione, in quanto tali imprese hanno informato la Commissione dell'esistenza della riunione di Madrid in condizioni analoghe a quelle che caratterizzano la comunicazione della medesima informazione da parte della Usinor.

II - Sulla violazione dei principi generali del diritto nella determinazione dell'importo dell'ammenda

A - Sulla violazione del principio del legittimo affidamento

Gli argomenti delle parti

282.
    La KTS sostiene che, nella misura in cui la Commissione già conosceva l'esistenza della formula dell'extra di lega (tale quale risulta dai 'considerando‘ 60-63 della decisione e dal richiamo operato alla decisione della Commissione 8 febbraio 1980, 80/257/CECA relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA riguardante il sistema di formazione dei prezzi di vendita franco magazzino di prodotti laminati sul mercato tedesco (GU L 62, pag. 28)) e mai ha formulato critiche a tal riguardo, non poteva imporle un'ammenda senza precisare le ragioni per le quali tale formula doveva da allora innanzi considerarsi comportamento illecito. La decisione sarebbe pertanto affetta da violazione del principio di legittimo affidamento.

283.
    La Commissione ricorda che l'argomento che deduce la sua asserita complicità e la sua conoscenza della formula dell'extra di lega è stato respinto nei 'considerando‘ da 61 a 63 della decisione.

Giudizio del Tribunale

284.
    Si deve ricordare che, come constato dalla Commissione al 'considerando‘ 61 della decisione in risposta ad un analogo argomento presentato nel corso del procedimento amministrativo, le imprese riguardate le comunicavano soltanto gli importi degli extra di lega che applicavano. Queste non le hanno mai, per contro,comunicato la formula stessa del calcolo, né le condizioni della sua messa in opera. Questa constatazione, che non è del resto contestata, esclude ogni asserita conoscenza da parte della Commissione dell'infrazione addebitata, il cui scopo non era l'uso di una formula unica di calcolo dell'extra di lega, ma l'introduzione in questa formula di calcolo, a partire dalla medesima data e per tutte le imprese riguardate, di uguali valori di riferimento per gli elementi di lega, al fine di ottenere un aumento dei prezzi.

285.
    Del resto, l'estratto della decisione 80/257 citato dalla Commissione al 'considerando‘ 63 della decisione dimostra esattamente che la Commissione non aveva rimproverato alle imprese riguardate l'adozione di una formula unica dell'extra di lega in quanto che tale (v. supra, punto 87).

286.
    Questo motivo deve pertanto essere respinto.

B - Sulla violazione del principio di parità di trattamento

Gli argomenti delle parti

287.
    Le ricorrenti sostengono di aver subito un trattamento sfavorevole rispetto alle altre imprese implicate nel procedimento e cioè la Usinor, Outokumpu e la Acerinox.

288.
    Con riferimento alla Usinor, ricordano gli argomenti relativi alla riduzione del 40% a questa concesso a titolo della sua cooperazione nel corso del procedimento amministrativo e sostengono che esse hanno apportato una cooperazione analoga.

289.
    Con riferimento alla Outokumpu, la Commissione non avrebbe esposto nella sua decisione le ragioni per le quali ha deciso di non imporre ammende alla detta impresa, la quale era pur sempre informata delle discussioni della riunione di Madrid ed era coinvolta nelle pratiche condannate allo stesso titolo di tutte le altre imprese. A questo proposito, la AST chiede al Tribunale di ordinare alla Commissione di produrre tutti i suoi documenti interni relativi al trattamento della Outokumpu.

290.
    Con riferimento alla Acerinox, le ricorrenti contestano la riduzione del 30% ad essa concessa a titolo di circostanze attenuanti sostenendo che si trattava del principale organizzatore della riunione di Madrid.

291.
    Infine, la AST sostiene altresì di aver subito un trattamento discriminatorio rispetto alla Avesta. Quest'ultima avrebbe infatti fruito di una riduzione del 40% per il motivo che aveva posto termine all'infrazione sin dal 1996. Orbene questa riduzione sarebbe fondata su un'errata valutazione della durata dell'infrazione.

292.
    La Commissione ritiene che le ricorrenti non hanno subito un trattamento sfavorevole rispetto a quello riservato alle altre imprese implicate nel procedimento.

293.
    Per quanto riguarda la Usinor, ricorda gli argomenti che già ha esposto a proposito della cooperazione recata dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo.

294.
    Per quanto riguarda la Outokumpu, la Commissione precisa di non averle rivolto una comunicazione degli addebiti, poiché non disponeva di elementi sufficienti atti a dimostrare la partecipazione di tale impresa all'infrazione, dal momento che questa, per di più, non aveva partecipato alla riunione di Madrid.

295.
    Per quanto riguarda la Acerinox, la Commissione ritiene che l'applicazione più tardiva dell'extra di lega sul suo mercato nazionale rivestiva ai fini della valutazione dell'importo della sua ammenda importanza maggiore della semplice organizzazione logistica della riunione di Madrid, la quale non rendeva tale società pertanto l'istigatore della riunione.

Giudizio del Tribunale

296.
    Secondo la costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento è violato solo allorché situazioni analoghe vengono trattate in modo differente o situazioni differenti vengono trattate in modo identico a meno che un siffatto trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenza BPB de Eendracht/Commissione, già citata, punto 309 nonché la giurisprudenza ivi citata).

297.
    Per quanto riguarda l'asserita discriminazione rispetto alla Usinor, si deve ricordare che il Tribunale ha già accolto la prima parte del motivo delle ricorrenti relativo alla riduzione dell'importo dell'ammenda a titolo della loro cooperazione durante il procedimento amministrativo. Per le ragioni sopra esposte (v., punti 232-249 e 281), il Tribunale ha ritenuto che una riduzione del 20% doveva essere loro accordata a titolo della cooperazione, dato che avevano fornito informazioni analoghe a quelle della Usinor in merito alla riunione di Madrid.

298.
    Per quanto riguarda la discriminazione asserita con riferimento alla Outokumpu, si deve ricordare che secondo la giurisprudenza, un'impresa che con il suo comportamento ha violato le norme comunitarie di concorrenza, non può sottrarsi a qualsiasi sanzione per il motivo che nessuna ammenda è stata inflitta ad un altro operatore economico se il procedimento dinanzi al Tribunale non riguarda la situazione di quest'ultimo (v., in particolare, sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, già citata, punto 197).

299.
    Pertanto, l'argomento secondo cui la Commissione avrebbe deciso ingiustamente di non perseguire la Outokumpu, o non avrebbe motivato la mancanza di procedimenti nei suoi riguardi è inconferente ai fini della presente controversia edeve essere disatteso. Di conseguenza, la domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata a questo riguardo dalla AST va parimenti respinta.

300.
    Non può neppure essere accolto l'argomento secondo il quale la Acerinox avrebbe ingiustamente beneficiato di una riduzione del 30% dell'importo di base dell'ammenda a titolo di circostanze attenuanti. Si deve a questo proposito ricordare che la Commissione al 'considerando‘ 82 della decisione ha ritenuto che tale riduzione supplementare era giustificata dal fatto che la Acerinox aveva applicato solo più tardi l'extra di lega sul proprio mercato nazionale. Quand'anche si dovesse ritenere una siffatta riduzione eccessiva nelle circostanze di specie, le ricorrenti non assumono comunque di essere state in una situazione analoga a quella della Acerinox.

301.
    Per quanto riguarda la censura della AST che deduce un trattamento discriminatorio rispetto alla Avesta, si deve constatare, da un lato, che essa è diretta a contestare nuovamente la valutazione della durata dell'infrazione operata dalla Commissione, la cui fondatezza è stata cionondimeno riconosciuta e, dall'altro lato, che la detta censura omette di menzionare tutte le ragioni della riduzione del 40% concessa a tale impresa e, in particolare, il fatto che questa aveva espressamente riconosciuto la sua partecipazione alla concertazione sanzionata.

302.
    Questo motivo deve pertanto essere respinto.

Sulla domanda di annullamento del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della decisione

Gli argomenti delle parti

303.
    Le ricorrenti sostengono, in primo luogo, che l'art. 4 della decisione, che ordina loro di porre termine alle infrazioni accertate all'art. 1 è illegittimo in quanto al momento dell'adozione della decisione tali infrazioni erano già cessate.

304.
    In secondo luogo sostengono che l'art. 4 della decisione difetta di precisione, dal momento che né dal dispositivo né dalla motivazione della decisione risulterebbe quale comportamento dovrebbe essere adottato per conformarvisi.

305.
    Infine il combinato disposto degli artt. 1 e 4 della decisione sarebbe privo di base giuridica, in quanto imporrebbe loro di adottare un certo comportamento per il futuro. L'art. 65, n. 5 del Trattato CECA conferirebbe infatti alla Commissione solo il potere di imporre ammende o penalità alle imprese che hanno violato le norme di concorrenza.

306.
    La Commissione ricorda, in primo luogo, che l'argomento delle ricorrenti secondo il quale si tratterebbe di un'infrazione momentanea, e che pertanto l'art. 4 della decisione sarebbe illegittimo è infondato.

307.
    In secondo luogo, l'infrazione alla quale le ricorrenti dovrebbero porre termine sarebbe chiaramente definita all'art. 1 della decisione, e cioè la modifica e l'applicazione in modo concertato dei valori di riferimento della formula di calcolo dell'extra di lega. Ne conseguirebbe che, per conformarvisi le ricorrenti non dovrebbero più applicare i valori di riferimento adottati nel corso della riunione di Madrid nel dicembre 1993. Le ricorrenti avrebbero chiaramente compreso il senso di tale obbligo, poiché, nelle loro lettere 11 marzo 1988 hanno dichiarato alla Commissione di aver deciso di applicare a partire dal 1° aprile 1998 nuovi valori di riferimento per gli elementi di lega in occasione del calcolo dell'extra di lega.

308.
    In terzo luogo, la Commissione contesta che l'ingiunzione contenuta nell'art. 4 della decisione costituisca un'illecita ingerenza nei futuri comportamenti della ricorrente. Sottolinea che la legittimità di tale ingiunzione deriva dal potere di fissare ammende o penalità ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA.

Giudizio del Tribunale

309.
    Si deve constatare che l'art. 65, n. 4, del Trattato CECA conferisce alla Commissione competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi dinanzi al giudice comunitario, per pronunciarsi sulla conformità con le disposizioni di tale articolo di accordi e pratiche concertate ivi contemplati. La Commissione, del resto, ha competenza esclusiva per infliggere ai sensi dell'art. 65, n. 5 del detto trattato ammende e penalità a titolo di sanzione dei comportamenti contemplati dal n. 1 del detto articolo.

310.
    Dalla ratio di tale disposizione risulta che la Commissione ha il potere di constatare, mediante decisione, ogni eventuale violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, come ha operato nell'art. 1 della decisione per quanto riguarda le ricorrenti e le altre imprese riguardate.

311.
    Ponendo a carico delle ricorrenti l'obbligo di cui all'art. 4 della decisione, di porre termine ai comportamenti censurati e di astenersi dal ripeterli o dall'adottare qualsiasi misura di effetto equivalente, la Commissione si è limitata a enunciare le conseguenze che derivano, per quanto riguarda il loro futuro comportamento, dall'accertamento dell'illegittimità di cui all'art. 1 (v., in questo senso, sentenza Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, già citata, punto 184).

312.
    Questa ingiunzione è , del resto, sufficientemente precisa, dal momento che dalla motivazione della decisione emergono gli elementi che hanno indotto la Commissione a constatare l'illegittimità dei comportamenti denunciati nell'art. 1 della decisione. Inoltre, come giustamente sottolineato dalla Commissione, le ricorrenti hanno chiaramente inteso la portata dei loro obblighi, dal momento che ciascuna di esse ha applicato nuovi valori di riferimento ai fini del calcolo dell'extra di lega a partire dal 1° aprile 1998.

313.
    Per quanto riguarda l'argomento che deduce che le infrazioni erano già cessate al momento dell'adozione della decisione, basta ricordare che esso, ancora una volta, è diretto a mettere in discussione la valutazione operata dalla Commissione per quanto riguarda la durata dell'infrazione, la cui fondatezza è stata cionondimeno riconosciuta.

314.
    Ne consegue che la domanda delle ricorrenti diretta a sentire annullare il combinato disposto degli artt. 1 e 4 della decisione deve essere respinta.

Sull'esercizio da parte del Tribunale della sua competenza giurisdizionale anche di merito

315.
    Si deve ricordare che il Tribunale ha già annullato l'art. 1 della decisione nella parte in cui attribuisce alla KTN la responsabilità dell'infrazione all'art. 65 del Trattato CECA rimproverata alla Thyssen Stahl (v. punti 55 e segg., supra). Pertanto, ai fini del calcolo dell'ammenda della KTN, non si deve tener conto dell'ammenda inflittale a titolo dell'infrazione commessa dalla Thyssen Stahl. A questo proposito, dalla decisione risulta che l'importo dell'ammenda fissato dalla Commissione in ragione dell'infrazione commessa dalla Thyssen Stahl ammontava a ECU 3 564 000. Infatti, l'importo di base dell'ammenda della Thyssen Stahl era stato fissato in 4,4 milioni di ECU in ragione della gravità e della durata dell'infrazione ('considerando‘ 80 della decisione), diminuito del 10% a titolo di circostanze attenuanti relative alla situazione del settore ('considerando‘ 84 della decisione), e poi ancora del 10% a titolo di cooperazione fornita nel corso del procedimento ('considerando‘ 111 della decisione).

316.
    Il Tribunale ha altresì accolto la prima parte del motivo delle ricorrenti relativo alla riduzione dell'ammenda a titolo della loro cooperazione durante il procedimento amministrativo (v. punti 232-249). Per le ragioni già sopra esposte (v. punto 281), il Tribunale ritiene che a tal titolo si debba concedere alla KTN e alla AST una riduzione del 20% dell'importo dell'ammenda.

317.
    Dalla decisione risulta che, prima di procedere ad una riduzione del 10% a titolo della loro cooperazione durante il procedimento ('considerando‘ 101 della decisione), l'importo base delle ammende, in ragione della gravità e della durata dell'infrazione, era stato fissato in 5,6 milioni di ECU per la KTN (indipendentemente dall'ammenda fissata per la Thyssen Stahl) come pure per la AST ('considerando‘ 80 della decisione), quindi diminuito del 10% a titolo delle circostanze attenuanti relative alla situazione del settore ('considerando‘ 84 della decisione), e cioè in un importo di ECU 5 040 000 per ognuna di queste imprese.

318.
    Su quest'ultimo importo, per le ragioni sopra esposte, sia alla KTN che alla AST va concessa una riduzione del 20% che è pari a ECU 1 008 000. Di conseguenza, l'importo totale dell'ammenda inflitta alla KTN e quello dell'ammenda inflitta alla AST è fissato in ECU 4 032 000.

319.
    Tenuto conto da un lato di tutto quanto sopra precede, e dell'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 1999 del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997 n. 1103/97 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), dall'altro, l'importo di tali ammende deve essere fissato in euro.

Sulle spese

320.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

321.
    Nelle circostanze della specie, si deve decidere che nella causa T-45/98 ciascuna parte sopporterà le proprie spese e che nella causa T-47/98 la ricorrente sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-45/98 e T-47/98 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    L'art. 1 della decisione della Commissione 21 gennaio 1998, n. 98/247/CECA, relativo ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (caso IV/35.814 - Extra di lega) è annullato nella parte in cui imputa alla Krupp Thyssen Nirosta GmbH la responsabilità dell'infrazione commessa dalla Thyssen Stahl AG.

3)    L'importo delle ammende inflitte alla Krupp Thyssen Nirosta GmbH e alla Acciai Speciali Terni SpA dall'articolo 2 della decisione n. 98/247 è fissato in euro 4 032 000.

4)    I ricorsi T-45/98 e T-47/98 sono per il resto respinti.

5)    Nella causa T-45/98 la Krupp Thyssen Stainless GmbH e la Commissione sopporteranno ciascuna le proprie spese.

6)    Nella causa T-47/98, la Acciai Speciali Terni SpA è condannata a sostenere le proprie spese nonché i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione. La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.

Vesterdorf
Vilaras
Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2001.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Lingua processuale: il tedesco.