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Ricorso proposto il 25 marzo 2024 – Parlamento / Commissione

(Causa C-225/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: F. Drexler, R. Crowe, U. Rösslein, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione esecutiva C(2023)9014 1 della Commissione, del 13 dicembre 2023;

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il Parlamento europeo deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 9, paragrafo 1, e 15 e dell’allegato III del regolamento sulle disposizioni comuni 2021/1060 nonché su errori manifesti di valutazione

La Commissione ha violato gli articoli 9, paragrafo 1, e 15 e l’allegato III del regolamento sulle disposizioni comuni 1 e ha commesso errori manifesti di valutazione quando, il 13 dicembre 2023, ha espresso una valutazione positiva delle riforme giudiziarie intraprese in Ungheria e ha deciso che la condizione abilitante orizzontale «3. effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali» fosse soddisfatta in relazione alle carenze in termini di indipendenza della magistratura in quello Stato membro, con la conseguenza che l’Ungheria ha ottenuto il diritto di beneficiare dei rimborsi previsti dai Fondi coperti dal regolamento.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

La valutazione allegata alla decisione impugnata si limita a elencare le modifiche che sono state apportate alla legislazione e alle norme ungheresi, ma non fornisce alcuna spiegazione sostanziale che permetta al lettore di comprendere le ragioni alla base della valutazione positiva della condizione abilitante orizzontale.

2. Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere

La Commissione ha abusato del suo potere decidendo che la condizione abilitante orizzontale prevista dal regolamento sulle disposizioni comuni fosse soddisfatta in cambio della revoca del veto da parte dell’Ungheria su alcune urgenti decisioni richiedenti l’unanimità in seno al Consiglio europeo.

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1 Decisione esecutiva della Commissione, del 13 dicembre 2023, C(2023)9014, sull’approvazione e la firma della valutazione della Commissione, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, relativa alla questione delle carenze in termini di indipendenza della magistratura in Ungheria, che considera che la condizione abilitante orizzontale «3. effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali» è soddisfatta.

1 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU 2021, L 231, pag. 159).