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Ricorso proposto il 17 novembre 2011 - Oppenheim / Commissione

(Causa T-586/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA (Colonia, Germania) (rappresentanti: W. Deselaers, J. Brückner e M. Haisch, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C (2011) 275, del 26 gennaio 2011, relativa agli aiuti di Stato C-7/10, a titolo della clausola di risanamento della legge sulla tassazione delle società (KStG), Sanierungsklausel, rettificata dalla decisione C (2011) 2608, del 15 aprile 2011;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sull'insussistenza, ad una prima analisi, di selettività e sull'errata determinazione del quadro di riferimento

La ricorrente afferma che non sussiste, ad una prima analisi, alcuna selettività, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa fa valere che la determinazione del quadro di riferimento è errata e che il quadro di riferimento applicabile, vale a dire l'imputazione delle perdite non utilizzate alla società nonostante l'acquisizione di quest'ultima, è la regola generale del diritto fiscale nazionale. Inoltre, essa sostiene che la clausola di risanamento costituisce una deroga a tale eccezione che riconduce al quadro di riferimento ed è pertanto, di per sé, conforme al sistema.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la clausola di risanamento è una misura generale

In tale punto, la ricorrente fa valere che la clausola di risanamento costituisce una misura generale e pertanto non rappresenta un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa afferma che la clausola di risanamento è applicabile a tutte le società soggette a tassazione in Germania e non è collegata, né esplicitamente né implicitamente, a criteri basati sul territorio, sulle dimensioni o sul settore produttivo.

Terzo motivo, vertente sulla giustificazione della clausola in virtù della natura e della struttura dell'ordinamento fiscale

Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere che la clausola di risanamento è giustificata in virtù della natura e della struttura dell'ordinamento fiscale tedesco, poiché essa riconduce al quadro di riferimento, costituendo una deroga - conforme al sistema - all'eccezione della prescrizione delle perdite ai sensi dell'articolo 8c, paragrafo 1, della Körperschaftsteuergesetz (KsTG) (legge tedesca sulla tassazione delle società).

Quarto motivo, vertente sull'insussistenza di oneri per le pubbliche finanze

Con tale motivo, la ricorrente deduce che la clausola di risanamento non può condurre ad un aggravio - indice dell'esistenza di un aiuto - delle finanze pubbliche e che essa, per ciò solo, non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Essa spiega che in caso di ristrutturazione societaria, la sola alternativa all'insolvenza della società interessata consiste nell'evitare detta insolvenza attraverso un risanamento e che grazie alla clausola di risanamento, la quale consente un salvataggio della società, permarrebbe la possibilità di futuri prelievi fiscali a carico della società in questione.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio fondamentale dell'Unione del legittimo affidamento

Con il quinto motivo, la ricorrente fa valere che la Commissione, con la sua prassi e non avendo sollevato obiezioni alle precedenti disposizioni dell'articolo 8c della KsTG nonché alle norme comparabili di altri Stati membri, ha ingenerato un legittimo affidamento nella ricorrente, il quale avrebbe dovuto essere tutelato anche in base alle informazioni vincolanti ed all'impossibilità di qualificare preventivamente la clausola di risanamento come aiuto di Stato.

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