Language of document : ECLI:EU:T:2016:365

Causa T‑118/13

Whirlpool Europe BV

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Elettrodomestici – Aiuto alla ristrutturazione – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno, purché siano rispettate talune condizioni – Decisione adottata a seguito dell’annullamento da parte del Tribunale della decisione precedente che riguardava il medesimo procedimento – Insussistenza di incidenza individuale – Insussistenza di incidenza sostanziale sulla posizione concorrenziale – Irricevibilità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 22 giugno 2016

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione – Presa in considerazione delle osservazioni della parte ricorrente presentate successivamente al deposito della controreplica

(Art. 263, comma 4, TFUE)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che conclude per la compatibilità di un aiuto con il mercato interno – Ricorso di un’impresa concorrente che non dimostri di aver subito una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato – Irricevibilità

(Artt. 108, § 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

3.      Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto statale con il mercato interno all’esito del procedimento di indagine formale – Ricorso di un’associazione o di un’impresa che ha avuto un ruolo attivo durante tale procedimento – Caratteristica insufficiente per riconoscere una legittimazione ad agire – Irricevibilità

(Artt. 108, §§ 2 e 3, TFUE e 263, comma 4, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 37, 38)

2.      Qualora un’impresa metta in discussione la fondatezza di una decisione di valutazione di un aiuto di Stato adottata in base all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE o in esito ad un procedimento di indagine formale, il semplice fatto che essa possa essere considerata come interessata ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo non può essere sufficiente a far ammettere la ricevibilità del ricorso ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Essa deve quindi dimostrare di possedere una qualità particolare. Questo accade in particolare nel caso in cui la sua posizione sul mercato sia sostanzialmente danneggiata dal provvedimento d’aiuto che costituisce oggetto della decisione di cui si tratta. A tale riguardo, l’impresa non può avvalersi unicamente della propria qualità di concorrente rispetto all’impresa beneficiaria, ma deve provare inoltre, tenuto conto del suo eventuale grado di partecipazione al procedimento e dell’incidenza del danno sulla sua posizione sul mercato, di trovarsi in una situazione di fatto che la distingua in modo analogo al destinatario di una decisione.

Per quanto riguarda la determinazione di una siffatta incidenza, la semplice circostanza che una siffatta decisione possa influire in una certa misura sui rapporti concorrenziali nel mercato rilevante e che l’impresa interessata si trovasse in qualche modo in concorrenza con il beneficiario dell’atto non è comunque sufficiente a far ritenere che quest’ultimo la riguardi individualmente. L’impresa interessata deve fornire elementi tali da provare la particolarità della propria situazione concorrenziale e comprovare che quest’ultima, paragonata alle altre imprese concorrenti sul mercato in questione, è sostanzialmente toccata. Non si può semplicemente presumere che l’impresa interessata avrebbe accresciuto in modo significativo le sue vendite se l’impresa beneficiaria delle misure in questione fosse sparita dal mercato, in assenza di elementi probatori a sostegno di tale affermazione, qualora il mercato presenti una struttura non concentrata, caratterizzata dalla presenza di un numero elevato di operatori. Occorre dimostrare che l’aiuto controverso sia servito alla beneficiaria per conservare quote di mercato che, diversamente, avrebbe detenuto l’impresa interessata stessa e, pertanto, che quest’ultima avrebbe subito un lucro cessante abbastanza significativo, rispetto agli altri suoi concorrenti, da costituire una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato. A tal riguardo, il fatto di essere la seconda impresa nel mercato dopo la beneficiaria non può, di per sé, far presumere che sussista una lesione sostanziale della sua posizione sul mercato.

(v. punti 44‑47, 51, 52)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 49, 58)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 55)