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Ricorso proposto il 3 settembre 2008 -Spagna / Commissione

(Causa T-358/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: sig. J. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 25 giugno 2008, C (2008) 3249, relativa alla riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso dal Fondo di coesione al progetto n. 96/11/61/018 - "Risanamento di Saragozza"

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione di ridurre il contributo finanziario inizialmente concesso dalla Commissione a diversi progetti compresi nelle tre fasi del "Progetto di risanamento di Saragozza". Detta decisione implica una rettifica finanziaria del 25% della componente cofinanziata per le fasi seconda e terza del progetto di cui trattasi, che si traduce in un obbligo di restituzione di EUR 3 106 966. La Commissione ritiene che il Comune di Saragozza abbia violato le norme comunitarie relative agli appalti pubblici in quanto ha suddiviso artificiosamente l'opera e non ha pubblicato gli appalti nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee conformemente a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/[3]8/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, e limitandosi a pubblicarli nella Gazzetta Ufficiale di Aragona.

A sostegno delle sue conclusioni il ricorrente fa valere:

-    la violazione dell'art. H dell'allegato II del regolamento (CE) 16 maggio 1994, n. 1164, che istituisce un Fondo di coesione, conformemente all'art. 14, n. 13, della direttiva 93/[3]8/CEE. A tal riguardo, il ricorrente considera che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda la nozione di base di "opera", in quanto ha negato l'esistenza di una differenza tecnica o economica tra i diversi progetti, poiché, a suo avviso, la descrizione dei lavori che dovevano essere portati a termine era simile e perseguiva una medesima funzione economica: il miglioramento complessivo della rete a beneficio degli utenti. Al contrario, gli appalti controversi sono opere tecnicamente distinte, con funzioni chiaramente differenziate che richiedono perizie tecniche diverse per essere intraprese;

-    la violazione del principio del legittimo affidamento e del divieto di venire contra factum proprium, in quanto la Commissione ha approvato i progetti così come sono stati presentati e, tanto la richiesta iniziale del 1996 tanto quella successiva del 1997, conteneva una descrizione di ogni progetto incluso in ciascuna fase, nonché il riferimento espresso al fatto che non era necessario pubblicare i bandi di gara nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;

-    l'insufficiente motivazione della decisione impugnata;

-    la prescrizione dell'azione della Commissione, secondo quanto disposto dall'art. 3 del regolamento del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

-    la decadenza della pratica, conformemente a quanto previsto dagli artt. H.2, dell'allegato II, della regolamento n. 1164/94, e 18 del regolamento (CE) della Commissione 29 luglio 2002, n. 13[86], recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie.

In via subordinata, il ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità

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