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Sentenza del Tribunale del 9 dicembre 2014 – BelTechExport / Consiglio

(Causa T-438/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia - Congelamento dei fondi - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto al contraddittorio»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: BelTechExport ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte, T. Milašauskas, avvocati, e M. Shenk, solicitor)Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e F. Naert, agenti)Interveniene a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e E. Paasivirta, agenti)

chExport ZAO (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. M

atulionyte, T. Milašauskas, avvocati, e M. Shenk, solicitor)Convenuto: Consiglio dell’Unione

tivo a m

isure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (GU L 161, pag. 1), della decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 17), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 265, pag. 8), della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285, pag. 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 307, pag. 7), della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642 (GU L 288, pag. 69), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.DispositivoLa decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia, il regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del

presidente L

ukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia, la decisione 2011/666/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2011, recante modifica della decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1000/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1017/2012 del Consiglio, del 6 novembre 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nei limiti in cui riguardano la BelTechExport ZAO.Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nei limiti in cui riguarda la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restritt

ive nei confronti della Bielorussia.Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla BelTechExport.La Commissione europea sopporterà le proprie spese.