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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 16 ottobre 2023 – MTÜ Eesti Suurkiskjad / Keskkonnaamet

(Causa C-629/23, Eesti Suurkiskjad)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: MTÜ Eesti Suurkiskjad

Convenuto: Keskkonnaamet

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva «Habitat» 1 debba essere interpretato nel senso che esso impone, al momento dell'adozione delle misure di cui a tale disposizione, di garantire uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 1, lettera i), per una popolazione regionale di una specie in un determinato Stato membro, o se si possa tenere conto dello stato di conservazione dell'intera popolazione nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

Qualora sia ammissibile tenere conto dello stato di conservazione dell'intera popolazione nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, se la direttiva «Habitat» debba essere interpretata nel senso che essa presuppone una cooperazione formale tra gli Stati membri sui quali si estende l'area di ripartizione della popolazione, ai fini della conservazione di tale popolazione, o se sia sufficiente che lo Stato membro che adotta le misure di cui all'articolo 14 della direttiva «Habitat» determini la situazione della popolazione della specie negli altri Stati membri interessati, o stabilisca in un piano nazionale di gestione le condizioni per farlo.

Se l'articolo 1, lettera i), della direttiva «Habitat» possa essere interpretato nel senso che una popolazione regionale di una specie classificata nella categoria di rischio «vulnerabile» (VU) in base ai criteri della lista rossa dell'IUCN, può avere uno stato di conservazione soddisfacente ai sensi della direttiva «Habitat».

Se l'articolo 1, lettera i), della direttiva «Habitat», in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della medesima, possa essere interpretato nel senso che, nel determinare lo stato di conservazione soddisfacente di una specie, si possono prendere in considerazione anche esigenze economiche, sociali e culturali, nonché particolarità regionali e locali.

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1 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7).