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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus (Finlandia) il 27 febbraio 2024 – A / Rikoskomisario B

(Causa C-150/24, Aroja 1 )

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein oikeus

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A

Convenuto: Rikoskomisario B

Questioni pregiudiziali

1.    a)    Se l'articolo 15, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2008/115/CE 1 debba essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo dei periodi massimi di trattenimento ivi previsti, debbano essere presi in considerazione tutti i precedenti periodi di trattenimento. Laddove un obbligo del genere non sussista in tutti i casi, quali aspetti rilevino al fine di stabilire se la durata del precedente periodo di trattenimento debba essere presa in considerazione nel calcolo dei periodi massimi.

b)    Come debba essere, segnatamente, valutata la fattispecie, a fronte di circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, in cui, da un lato, il fondamento giuridico principale del trattenimento, vale a dire garantire l'allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, sia rimasto essenzialmente identico, ma in cui, dall'altro, siano stati fatti valere, a sostegno del nuovo trattenimento, motivi di fatto e di diritto parzialmente nuovi, l'interessato si sia recato, nell’intervallo tra i periodi di trattenimento, in un altro Stato membro dal quale sia stato poi rimpatriato in Finlandia, e siano anche trascorsi diversi mesi tra la fine del precedente periodo di trattenimento e il nuovo trattenimento.

2.    a)    Se la disposizione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE osti a una normativa nazionale che subordina l’esperibilità del controllo giurisdizionale del superamento del termine massimo di sei mesi alla presentazione di una domanda della persona soggetta a trattenimento.

b)    Se il controllo giurisdizionale di cui all'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE, avente ad oggetto la decisione di un'autorità amministrativa di superare la durata massima iniziale di trattenimento di sei mesi, debba essere effettuato prima del raggiungimento della durata massima stessa e, in caso contrario, se esso debba comunque essere effettuato senza indugio successivamente alla decisione dell’autorità amministrativa medesima.

3.    Se l'assenza del controllo giurisdizionale previsto dall'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva 2008/115/CE, nel contesto del superamento della durata massima di trattenimento di sei mesi di cui al paragrafo 5 dello stesso articolo 15, implichi l'obbligo di rilasciare la persona trattenuta, sebbene risulti che, al momento dell’effettuazione di tale controllo giurisdizionale tardivo, ricorressero tutti i presupposti sostanziali per il trattenimento e che la questione venga quindi trattata correttamente sotto il profilo procedurale. Laddove non sussista, in una fattispecie del genere, un obbligo di rilascio automatico, quali siano gli aspetti da prendere in considerazione dal punto di vista del diritto dell'Unione al fine di determinare le conseguenze di un controllo giurisdizionale effettuato tardivamente, in particolare in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale.

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1 Il nome attribuito alla presente causa è un nome fittizio, non corrispondente al nome reale di nessuna delle parti del procedimento

1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).