Language of document : ECLI:EU:T:2008:284

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DEL TRIBUNALE

Data 14 luglio 2008 (*)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-254/00 R,

Hotel Cipriani Srl, con sede in Venezia (Italia), rappresentata dagli avv.ti A. Bianchini, G. M. Roberti e F. Sciaudone,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto la sospensione dell’esecuzione della decisione 2000/394/CE della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi nº 30/1997 e nº 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (notificati sotto il numero C(1999)4268) (JO L 150, p.50).


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2008, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale, che essa rinunciava agli atti. Essa non ha concluso sulle spese.

2        Il ricorso di misure provvisorie e la rinuncia agli atti della parte ricorrente non sono stati comunicati alla parte convenuta.

3        La presente ordinanza essendo stata adottata prima della notifica del ricorso di misure provvisorie e della rinuncia agli atti alla parte convenuta e prima che quest’ultima abbia potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere che la parte ricorrente sopporterà le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e decidere che la parte ricorrente supporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-254/00 R è cancellata dal ruolo.

2)      La parte ricorrente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 14 luglio 2008.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        M. Jaeger


** Lingua processuale: l’italiano