Language of document : ECLI:EU:T:1998:183

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

17 luglio 1998 (1)

«Concorrenza - Ricorso d'annullamento - Rigetto di una denuncia -

Art. 86 del Trattato CE - Abuso di posizione dominante - Azione giudiziaria

dinanzi ai giudici nazionali - Diritto alla tutela giurisdizionale -

Domanda di esecuzione di un accordo - Errore manifesto di valutazione - Obbligo di esame - Errore di qualificazione - Motivazione insufficiente»

Nella causa T-111/96,

ITT Promedia NV, società di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio), con gli avv.ti Ivo Van Bael, Peter L'Ecluse e Kris Van Hove, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Wouter Wils, membro del servizio giuridico, coadiuvato dalla signora Rosemary Caudwell, funzionaria nazionale distaccata presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Goméz de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Belgacom SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles (Belgio), inizialmente con l'avv. Jules Stuyck, successivamente con gli avv.ti Herman De Bauw e Paul Maeyaert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento di una decisione della Commissione che respinge definitivamente le parti di una denuncia presentata dalla ricorrente secondo le quali la Belgacom SA aveva intentato contro la ricorrente procedimenti contenziosi dinanzi ai giudici belgi a fini vessatori e aveva chiesto alla ricorrente di cederle il suo know-how industriale e commerciale sulla base di impegni contrattuali intercorsi tra le parti, atti che costituiscono asserite violazioni dell'art. 86 del Trattato CE,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dalla signora P. Lindh, presidente, e dai signori R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, J.D. Cooke e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 dicembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto giuridico e fattuale della controversia

1.
    La ricorrente, ITT Promedia NV, già NV Promedia, è una società di diritto belga le cui principali attività vertono sull'edizione di elenchi telefonici commerciali in Belgio. Essa è una controllata al 99,95% della ITT World Directories Inc., società di diritto americano, la cui attività principale è costituita dalla pubblicazione di elenchi telefonici commerciali a livello mondiale. La ITT World Directories Inc. è una controllata all'80% della ITT World Directories Enterprises Inc. che, a sua volta, è una controllata al 100% della ITT Corporation, e queste ultime sono entrambe società di diritto americano.

Contesto normativo nazionale

2.
    La legge belga 13 ottobre 1930, recante coordinamento delle diverse disposizioni di legge concernenti la telegrafia e la telefonia su filo, concedeva ad un'impresa pubblica, la Régie des télégraphes et téléphones (in prosieguo: la «RTT»), il diritto esclusivo per il Belgio di esercizio delle telecomunicazioni, comprensivo della pubblicazione e della distribuzione di elenchi telefonici. A norma di detta legge, la RTT aveva del pari il diritto di autorizzare terzi a pubblicare elenchi telefonici.

3.
    Con la legge 21 marzo 1991, recante riforma di talune imprese pubbliche economiche, la RTT veniva trasformata, in un primo tempo, in un'impresa pubblica autonoma, la Belgacom. Successivamente, con la legge 12 dicembre 1994, che modifica la legge 21 marzo 1991, la Belgacom veniva trasformata in una società per azioni di diritto pubblico, la Belgacom SA (in prosieguo: la «Belgacom»). L'azionista di maggioranza di quest'ultima è lo Stato belga. Fino al 1. gennaio 1998, la Belgacom deteneva un monopolio legale sui servizi di telefonia vocale in Belgio.

4.
    Il diritto esclusivo della Belgacom di pubblicare elenchi telefonici è stato abolito dal 10 gennaio 1990 dall'art. 45 della legge 24 dicembre 1993, che modifica l'art. 113, n. 2, della legge 21 marzo 1991. Da tale disposizione così modificata (in prosieguo: l'«art. 113, n. 2, della legge del 1991») risulta che non solo la Belgacom, ma anche altre persone, autorizzate dall'Institut belge des services postaux et des télécommunications (in prosieguo: l'«IBPT»), hanno il diritto di pubblicare elenchi telefonici, secondo criteri e modalità stabilite dal re.

5.
    Le condizioni e le modalità di concessione di detta autorizzazione sono state stabilite con regio decreto 15 luglio 1994, entrato in vigore il 26 agosto 1994, recante riforma di talune imprese pubbliche economiche, per quanto concerne gli elenchi degli abbonati ai servizi di telecomunicazione riservati gestiti dalla Belgacom (in prosieguo: il «regio decreto 15 luglio 1994»). Dagli artt. 1, n. 2, e 3, n. 1, di tale decreto risulta che l'autorizzazione assume la forma di una dichiarazione, rilasciata dall'IBPT, di conformità con il decreto del testo definitivo di un accordo di fornitura dei dati necessari alla preparazione, vendita o distribuzione di un elenco telefonico, enunciante il complesso dei diritti ed obblighi tecnici, finanziari e commerciali della Belgacom e della persona che chiede l'autorizzazione. L'accordo, prima della sottoscrizione, deve essere comunicato dalla Belgacom e dalla persona interessata congiuntamente. Ai sensi dell'art. 2 di detto decreto «[q]ualsiasi persona autorizzata avrà (...) accesso ai dati necessari alla preparazione, alla vendita o alla distribuzione di un elenco telefonico a condizioni commerciali, finanziarie e tecniche eque, ragionevoli e non discriminatorie». Tali condizioni sono fissate dalla Belgacom e pubblicate da quest'ultima nel Moniteur belge. L'art. 3, n. 2, impone alla Belgacom di trasmettere all'IBPT, su richiesta di quest'ultima, qualsiasi informazione necessaria a verificare il carattere equo, ragionevole e non discriminatorio di tali condizioni. L'art. 9 specifica che sono concesse le autorizzazioni per l'edizione degli elenchi a partire dal 1. gennaio 1995.

Fatti all'origine della controversia

6.
    Con un primo accordo concluso nel 1969, la RTT concedeva alla NV Promedia il diritto esclusivo di pubblicare elenchi telefonici sulla scorta dei dati che essa le avrebbe fornito. Detta concessione veniva rinnovata con un secondo accordo in data 9 maggio 1984 (in prosieguo: l'«accordo 9 maggio 1984»), che concedeva alla NV Promedia, per un periodo di dieci anni, avente inizio il 1° gennaio 1985 e il cui termine coincideva con la pubblicazione della decima edizione completa degli elenchi telefonici ufficiali, il diritto esclusivo di pubblicare e distribuire l'elenco telefonico ufficiale, a nome della RTT, e taluni elenchi commerciali, in nome proprio. In esecuzione dei due accordi, l'ultimo dei quali scadeva il 15 febbraio 1995, la ricorrente pubblicava elenchi commerciali con il marchio «Gouden Gids/Pages d'or».

7.
    Dal 1993 la Belgacom e la ricorrente iniziavano la negoziazione di un nuovo accordo. Dopo aver interrotto i negoziati nel settembre 1993 ed aver bandito una gara d'appalto per la pubblicazione degli elenchi telefonici dopo il 1° gennaio 1995, il 22 dicembre 1993 la Belgacom decideva di riprendere i negoziati con la ricorrente. Poiché le due parti non pervenivano ad un accordo, il 12 luglio 1994 la Belgacom decideva di porre fine alla propria collaborazione con la ricorrente e di cercare un nuovo socio per la pubblicazione di elenchi telefonici dal 1° gennaio 1995.

8.
    Nel frattempo, il 29 giugno 1994 la ricorrente proponeva un ricorso dinanzi alla Cour d'arbitrage belga per l'annullamento dell'art. 45 della legge 24 dicembre 1993. Tale ricorso era seguito, il 25 ottobre 1994, dalla proposizione dinanzi al Conseil d'État belga di una domanda di sospensione del regio decreto 15 luglio 1994. Entrambi i ricorsi venivano respinti.

9.
    Il 13 luglio 1994 la ricorrente annunciava con un comunicato stampa di aver deciso di proseguire la pubblicazione della pubblicazione delle proprie «Gouden gids/Pages d'or». Contestualmente intensificava le proprie attività di offerta porta a porta e di vendita di annunci pubblicitari per la preparazione dell'edizione 1995 dei propri elenchi telefonici.

10.
    Lo stesso giorno la Belgacom informava i propri clienti, mediante comunicato stampa, che tutte le attività di offerta porta a porta o di vendita da parte della ricorrente per l'edizione 1995 dei suoi elenchi telefonici erano effettuate senza l'autorizzazione della Belgacom e al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale. La Belgacom informava anche i propri clienti della decisione di pubblicare essa stessa le pagine bianche e gialle del proprio elenco telefonico ufficiale, in cooperazione con un'impresa specializzata nel settore. In tale occasione indicava loro che i consiglieri commerciali della Belgacom, muniti delle autorizzazioni necessarie, li avrebbero in breve tempo contattati per informarli delle modalità di pubblicazione degli annunci nella successiva edizione delle pagine bianche e gialle dell'elenco telefonico ufficiale.

11.
    Il 22 luglio 1994 la ricorrente citava in giudizio la Belgacom dinanzi al presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles in sede di procedimento sommario nell'ambito di un'azione per cessazione di turbativa, invitandolo a dichiarare che la Belgacom aveva violato le leggi belghe sulle pratiche commerciali e sulla concorrenza nonché l'art. 86 del Trattato e ad ingiungere a quest'ultima di porre fine alla diffusione di informazioni false, ingannevoli e diffamatorie che la riguardavano. Nell'ambito di tale azione la Belgacom proponeva una domanda riconvenzionale (in prosieguo: la «prima domanda riconvenzionale» o la «prima azione giudiziaria della Belgacom») invitando il presidente del Tribunal de commerce a dichiarare che, in mancanza di un'autorizzazione dell'IBPT, prescritta dall'art. 113, n. 2, della legge del 1991, qualsiasi offerta porta a porta o vendita di spazi pubblicitari da parte della ricorrente, per l'edizione 1995 dei suoi elenchi telefonici, violava le leggi belghe in materia di pratiche commerciali e di concorrenza nonché l'art. 86 del Trattato. Domandava del pari che la ricorrente ponesse fine a qualsiasi offerta porta a porta o vendita sino all'ottenimento di detta autorizzazione.

12.
    Con sentenza 5 ottobre 1994 il presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles accoglieva la domanda della ricorrente, basandosi sulle leggi belghe in materia di pratiche commerciali e di concorrenza nonché sull'art. 86 del Trattato, e dichiarava, per i medesimi motivi, infondata la prima domanda riconvenzionale della Belgacom. Con sentenza 19 ottobre 1995 la Cour d'appel di Bruxelles confermava tale sentenza, rilevando che il comportamento della Belgacom era contrario alla legge belga in materia di pratiche commerciali. Essa respingeva pure la domanda riconvenzionale della Belgacom, per il fatto che il plesso normativo nazionale addotto dalla Belgacom a sostegno della propria domanda riconvenzionale - in particolare l'art. 113, n. 2, della legge del 1991 e il regio decreto 15 luglio 1995 - era in contrasto con gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato e non poteva, pertanto, essere applicato nella fattispecie.

13.
    Dopo aver chiesto alla Belgacom, con lettere 10 maggio, 1° luglio e 27 luglio 1994, di presentarle un'offerta equa, ragionevole e non discriminatoria per la fornitura di dati relativi agli abbonati (in prosieguo: i «dati-abbonati»), il 16 agosto 1994 la ricorrente citava nuovamente in giudizio la Belgacom dinanzi al Tribunal de commerce di Bruxelles in sede di procedimento sommario nell'ambito di un'azione per cessazione di turbativa. Chiedeva al presidente di dichiarare che il rifiuto di fornire i dati-abbonati a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie costituiva una pratica di commercio sleale, contraria alle leggi belghe in materia di pratiche di commercio e di concorrenza nonché dell'art. 86 del Trattato, e di ingiungere alla Belgacom di porre fine a tale pratica e di fornirle detti dati a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La Belgacom proponeva una domanda riconvenzionale avverso detta nuova azione della ricorrente (in prosieguo: la «seconda domanda riconvenzionale» o la «seconda azione giudiziaria della Belgacom») al fine di far dichiarare che la richiesta della ricorrente di avere accesso ai dati-abbonati, come formulata nelle lettere della ricorrente 10 maggio, 1° luglio e 27 luglio 1994, costituiva una pratica contraria alla normativa belga sulle pratiche commerciali e sulla concorrenza economica nonché all'art. 86 del Trattato.

14.
    Avendo incaricato un perito di stabilire un prezzo equo, ragionevole e non discriminatorio per i dati di cui trattavasi, il presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles, con sentenza 11 giugno 1996, accoglieva la domanda della ricorrente e dichiarava che il prezzo dovesse essere stabilito in conformità delle conclusioni del perito, con riserva di un adeguamento automatico di detto prezzo al prezzo inferiore che avrebbe eventualmente fissato la Commissione nella decisione adottata a seguito della denuncia depositata dalla ricorrente (v. infra, punti 22 e 23). Per i medesimi motivi dichiarava infondata la seconda domanda riconvenzionale della Belgacom. Il presidente respingeva del pari una domanda di risarcimento danni, proposta dalla ricorrente, la quale asseriva che la seconda domanda riconvenzionale era temeraria e vessatoria, giudicando che non era stato provato che la Belgacom avesse abusato del proprio diritto di proporre azioni giudiziarie.

15.
    Ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 15 luglio 1994, il 24 settembre 1994 la Belgacom pubblicava nel Moniteur belge un comunicato riguardante le condizioni commerciali, finanziarie e tecniche d'accesso ai dati necessari alla preparazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati ai servizi riservati di telecomunicazione gestiti dalla Belgacom. L'art. 3, n. 1, del comunicato fissava un corrispettivo annuo pari a 200 BFR per dato-abbonato più il 34% del ricavato della pubblicità realizzato dalla persona autorizzata. Il 20 aprile 1995 l'IBPT, ritenendo che detto corrispettivo non fosse equo, ragionevole e non discriminatorio, raccomandava alla Belgacom di modificarlo fissandolo ad una cifra pari a 67 BFR per dato-abbonato più il 16% del fatturato relativo agli introiti pubblicitari ricavati dalla persona autorizzata. L'art. 3, n. 1, del comunicato già citato veniva modificato mediante comunicato pubblicato nel Moniteur belge il 20 giugno 1995, nel quale il corrispettivo veniva fissato in conformità della raccomandazione dell'IBPT.

16.
    Il 21 ottobre 1994 la Belgacom e la GTE Information Services Inc., società di diritto americano, costituivano una joint-venture, la Belgacom Directory Services SA (in prosieguo: la «BDS»), in cui i due soci detenevano rispettivamente l'80% e il 20% del capitale, per l'edizione degli elenchi telefonici in Belgio. La BDS, società di diritto belga, dava inizio alle proprie attività nel 1995.

17.
    Il 16 marzo 1995 la Belgacom e la ricorrente stipulavano un accordo per la fornitura dei dati-abbonati. Con lettera 24 marzo 1995 l'IBPT, dopo aver ricevuto una copia di tale accordo, informava la ricorrente della concessione di un'autorizzazione provvisoria. La lettera indicava che l'autorizzazione sarebbe potuta divenire definitiva nel momento in cui le condizioni finanziarie dell'accordo fossero state modificate in modo da corrispondere alle condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie da determinarsi da parte dell'IBPT.

18.
    Con lettera 29 marzo 1995 la Belgacom metteva in mora la ricorrente ingiungendole di rispettare gli obblighi contrattuali derivanti dall'art. XVI, n. 2, dell'accordo 9 maggio 1984. Tale lettera di messa in mora era accompagnata da un elenco di elementi reclamati dalla Belgacom alla ricorrente in forza di detto articolo. Il 7 aprile 1995 la ricorrente comunicava detta lettera di messa in mora alla Commissione.

19.
    L'art. XVI, n. 2, dell'accordo 9 maggio 1994 disponeva:

«Ten einde de Regie in staat te stellen de continuiteit van de uitgaven te verzekeren, dient de contractant:

a)    ten laatste één maand na de uitreikingsperiode van elk boekdeel van de 10de uitgave alle abonneebestanden, tekeningen, specificaties en andere gegevens die nodig zijn voor de publikatie en de uitreiking van de OTG en de HBG zonder enige vergoeding aan de Regie af te staan;

b)    uiterlijk één maand na het uitreiken van het laatste boekdeel van de 10de uitgave zonder enige vergoeding bovendien af te staan: de licenties, voortvloeiend uit octrooien of uit soortgelijke wettelijke vormen van bescherming, naar aanleiding van werken uitgevoerd of in verband met onderhavige overeenkomst alsmede de know how nodig voor de uitgave en de uitreiking van de OTG en de HBG».

(«Per consentire alla Régie di garantire la continuità della pubblicazione, la parte contraente è tenuta a:

a)    trasferire gratuitamente alla Régie, entro il mese successivo alla distribuzione di ciascun volume della decima edizione, tutte le schede degli abbonati, i disegni, le specificazioni e le altre informazioni necessarie alla pubblicazione e alla distribuzione dell'elenco telefonico ufficiale e dell'elenco commerciale;

b)    trasferire del pari a titolo gratuito alla Régie, entro il mese successivo alla distribuzione dell'ultimo volume della decima edizione: le licenze, risultanti da brevetti o da analoghe forme giuridiche di protezione, conseguenti a lavori realizzati o effettuati nell'ambito del presente accordo, nonché il know-how necessario per l'edizione e la distribuzione dell'elenco telefonico ufficiale e dell'elenco commerciale»).

20.
    Tale domanda di esecuzione dell'accordo 9 maggio 1984 dava luogo ad un terzo procedimento contenzioso tra la Belgacom e la ricorrente (in prosieguo: la «terza azione giudiziaria della Belgacom»). Il 14 aprile 1995 la Belgacom citava la ricorrente in via urgente dinanzi al presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles per ottenere l'ingiunzione, in base all'art. XVI, n. 2, dell'accordo 9 maggio 1984, a trasmetterle un certo numero di dati, di know-how commerciale e di diritti sulla proprietà intellettuale. Con sentenza 19 giugno 1995 il presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles dichiarava che il ricorso non soddisfaceva i criteri prescritti per le domande di provvedimenti urgenti e lo respingeva.

21.
    Consecutivamente al procedimento sommario, il 7 agosto 1995 la Belgacom e la BDS citavano la ricorrente nel merito dinanzi al Tribunal de commerce di Bruxelles, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni nella misura prevista dall'art. XVI, n. 3, dell'accordo 9 maggio 1984, per l'inadempimento del n. 2 del medesimo articolo. Con sentenza 11 dicembre 1996 il presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles dichiarava che la clausola di esclusiva prevista nell'accordo 9 maggio 1984 violava l'art. 85, n. 1, del Trattato e che, poiché detta clausola costituiva l'essenza stessa dell'accordo, quest'ultimo era integralmente nullo, ai sensi dell'art. 85, n. 2, del Trattato. Il ricorso veniva pertanto respinto. Non essendo stato dimostrato che la proposizione del ricorso era temeraria o vessatoria, veniva del pari respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente. Si precisava che il fatto di non aver correttamente valutato un accordo non costituiva, di per sé, una colpa sufficientemente grave da essere considerata una prova di malafede.

Procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione

22.
    Il 20 ottobre 1994 la ricorrente presentava una denuncia alla Commissione contro, da un lato, il comportamento della Belgacom, ai sensi dell'art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), per violazione dell'art. 86 del Trattato e, d'altro lato, contro la normativa belga per incompatibilità con gli artt. 86 e 90, n. 1, del Trattato. La Commissione scindeva detta denuncia in due parti: la denuncia contro il comportamento della Belgacom veniva registrata col n. IV/35.268 (in prosieguo: la «denuncia IV/35.268») e quella contro la normativa belga col n. 94/5103 SG(94) A/23203.

23.
    Nella denuncia IV/35.268 la ricorrente affermava che la Belgacom aveva abusato della sua posizione dominante, in violazione dell'art. 86 del Trattato:

a)    comunicando ai clienti attuali o potenziali della ricorrente informazioni false, ingannevoli e diffamatorie riguardo a quest'ultima,

b)    rifiutando di fornire alla ricorrente a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie i dati-abbonati necessari alla preparazione degli elenchi telefonici,

c)    imponendo prezzi eccessivi e/o discriminatori per la vendita di detti dati-abbonati,

d)    instaurando contro la ricorrente procedimenti contenziosi dinanzi alle autorità giudicanti belghe a fini vessatori,

e)    esigendo dalla ricorrente la cessione del suo know-how industriale e commerciale in forza degli impegni contrattuali intercorrenti tra le due parti.

24.
    Con lettera 7 marzo 1995 la Commissione informava la ricorrente della sua presa di posizione preliminare riguardo ai cinque aspetti della denuncia IV/35.268 e l'invitava a comunicarle le sue osservazioni. La ricorrente ottemperava a tale invito con lettere datate rispettivamente 6, 18, 25, 27 aprile e 16 giugno 1995.

25.
    Il 6 dicembre 1995 la ricorrente depositava presso la Commissione una nuova denuncia, registrata con il numero n. 96/4067 SG(95) A/19911/2, avverso la normativa belga che disciplina gli elenchi telefonici, eccipendone l'incompatibilità con gli artt. 59 e 60 del Trattato.

26.
    Il 20 dicembre 1995 la Commissione inviava una comunicazione degli addebiti alla Belgacom in relazione al terzo aspetto della denuncia IV/35.268, vale a dire il prezzo di vendita dei dati-abbonati (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti 20 dicembre 1995»). Detta comunicazione dagli addebiti era seguita da un'audizione il 10 aprile 1996. Nell'aprile 1997 la Commissione perveniva ad un accordo con la Belgacom sulle condizioni di accesso ai dati-abbonati, a seguito del quale la ricorrente ritirava questo punto della sua denuncia (v. comunicato stampa della Commissione in data 11 aprile 1997).

27.
    Con lettera 21 dicembre 1995 (in prosieguo: la «lettera 21 dicembre 1995»), la Commissione comunicava alla ricorrente il rigetto definitivo del primo e del secondo aspetto della denuncia IV/35.268 (v. supra, punto 23). Il rigetto di tali punti della denuncia non è stato impugnato dinanzi al Tribunale. Le comunicava anche l'invio alla Belgacom di una comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 26) nonché la sua presa di posizione preliminare, ai sensi dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268), riguardo al quarto e al quinto aspetto della denuncia IV/35.268 (v. supra, punto 23).

28.
    Con lettera 9 febbraio 1996 la ricorrente trasmetteva alla Commissione le proprie osservazioni sulla presa di posizione preliminare di questa in relazione agli ultimi due aspetti della denuncia IV/35.268 (in prosieguo: la «lettera del 9 febbraio 1996»).

La decisione impugnata

29.
    Con decisione 21 maggio 1996, comunicata alla ricorrente per posta lo stesso giorno, la Commissione respingeva definitivamente il quarto e il quinto punto della denuncia IV/35.268 (v. supra, punto 23), relativi ai procedimenti contenziosi della Belgacom considerati vessatori e alla domanda di esecuzione dell'art. XVI, n. 2, dell'accordo 9 maggio 1984 in materia di trasferimento alla Belgacom del know-how industriale e commerciale (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Procedimenti contenziosi

30.
    La Commissione osserva che, in linea di massima, «il fatto di intentare un'azione giudiziaria, espressione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, non può essere qualificata abuso» salvo «nel caso in cui un'impresa in posizione dominante intenti azioni giudiziarie i) che non possano essere ragionevolmente considerate volte a far valere i propri diritti, quindi unicamente defatigatorie, e ii) siano concepite nell'ambito di un piano volto ad eliminare la concorrenza» (punto 11 della decisione impugnata).

31.
    Riguardo alla prima domanda riconvenzionale proposta dalla Belgacom, la Commissione precisa di aver indicato nella lettera 21 dicembre 1995 che detta domanda «costituiva una difesa contro un'accusa [della ricorrente], ed era tesa a far valere quello che la Belgacom [considerava] un proprio diritto, derivante dalla situazione [della ricorrente] prima dell'ottenimento dell'autorizzazione prescritta dalla legge». La ricorrente avrebbe replicato con due argomenti nella lettera 9 febbraio 1996 (v. punti 14 e 15 della decisione impugnata).

32.
    Il primo argomento, relativo al fatto che l'impossibilità per la ricorrente di ottenere un'autorizzazione dall'IBPT derivava dalle pratiche tariffarie della Belgacom oggetto della comunicazione degli addebiti della Commissione 20 dicembre 1995, porta la Commissione a precisare che «la comunicazione degli addebiti è relativa a pratiche di prezzi eccessivi e discriminatori che sono tuttora in corso, mentre [la ricorrente] ha nel frattempo ottenuto un'autorizzazione. Ne deriva che l'asserita impossibilità per [la ricorrente] di ottenere un'autorizzazione non risulta da pratiche che sono oggetto della comunicazione degli addebiti della Commissione alla Belgacom» (punti 15 e 16 della decisione impugnata).

33.
    Il secondo argomento, relativo al fatto che la Commissione non ha esaminato la compatibilità con il Trattato, e in particolare con gli artt. 59, 86 e 90, della normativa nel cui contesto ha agito la Belgacom, porta la Commissione a specificare che detto argomento riguarda atti dello Stato belga e non pratiche della Belgacom, cosicché, fino a che la detta normativa non sia stata dichiarata invalida da un giudice competente, la Belgacom poteva legittimamente riferirvisi nelle azioni giudiziari (punti 15 e 17 della decisione impugnata).

34.
    Inoltre la Commissione constata che, se l'azione giudiziaria della Belgacom avesse fatto parte realmente di una strategia deliberata di eliminazione della concorrenza, la Belgacom non avrebbe atteso un'azione giudiziaria della ricorrente per esprimere la propria posizione sotto forma di una domanda riconvenzionale; avrebbe direttamente dato inizio ad un'azione contro la ricorrente (punto 18 della decisione impugnata).

35.
    In relazione alla seconda domanda riconvenzionale della Belgacom, la Commissione fa nuovamente presente di aver segnalato nella lettera 21 dicembre 1995 che la domanda costituiva un mezzo di difesa usato per contrastare l'accusa della ricorrente e diretto a far valere quello che la ricorrente considerava un proprio diritto, derivante questa volta dalla situazione giuridica esistente in Belgio prima dell'adozione del regio decreto 15 luglio 1994. Nella lettera 9 febbraio 1996 la ricorrente avrebbe opposto due argomenti a detta spiegazione (punto 19 della situazione impugnata).

36.
    Il primo argomento, relativo al fatto che l'art. 86 del Trattato costringeva la Belgacom a fornire i dati-abbonati, conduce la Commissione a sottolineare che l'art. 86 del Trattato da solo considerato poteva unicamente imporre ad un'impresa in posizione dominante di fornire dati ad un'altra impresa se quest'ultima poteva effettivamente usare detti dati nell'ambito di un'attività economica. In mancanza del decreto di attuazione precisante le condizioni d'esercizio dell'attività di editore di elenchi telefonici, la ricorrente non avrebbe potuto fare uso dei dati richiesti, anche se fossero stati forniti dalla Belgacom, senza infrangere la legge belga. Pur se l'impossibilità di esercitare l'attività di editore derivava da un inadempimento dello Stato belga, che non avrebbe adottato in tempo utile il decreto disciplinante l'esercizio di tale attività, la Belgacom poteva legittimamente riferirvisi nelle proprie azioni giudiziarie, fintantoché la mancata emanazione del decreto d'applicazione non fosse stata sanzionata da un giudice competente (punti 20 e 21 della decisione impugnata).

37.
    Il secondo argomento, relativo al fatto che il rifiuto di fornire i dati non poteva corrispondere ad una preoccupazione della Belgacom di difendere i propri diritti, dal momento che la fornitura di detti dati non pregiudicava il diritto di esercitare l'attività di editore di elenchi telefonici ai sensi dell'art. 113 della legge 21 marzo 1991, spinge la Commissione ad affermare che, sebbene la fornitura di dati alla ricorrente da parte della Belgacom non ne mettesse in discussione il diritto di esercitare detta attività, la «Belgacom poteva legittimamente temere [che la ricorrente] utilizzasse detti dati per contattare direttamente clienti nel mercato della pubblicità mediante elenchi telefonici, il che avrebbe leso il monopolio legale della Belgacom su detto mercato» (punti 20 e 22 della decisione impugnata).

38.
    La Commissione ribadisce, inoltre, al punto 23 della decisione impugnata, la considerazione riportata al punto 18 di quest'ultima (v. supra, punto 34).

39.
    Per quanto riguarda la terza azione giudiziaria della Belgacom, avente ad oggetto la mancata applicazione da parte della ricorrente dell'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984, la Commissione chiarisce di aver segnalato nella lettera 21 dicembre 1995 che il ricorso della Belgacom aveva lo scopo di tutelare ciò che la Belgacom considerava un diritto, derivante da impegni contrattuali assunti dalla ricorrente (punto 24 della decisione impugnata).

40.
    Nella lettera 9 febbraio 1996 la ricorrente avrebbe addotto che il ricorso, mirante all'esecuzione di domande che eccedevano l'ambito degli impegni contrattuali assunti dalle due parti, trascendeva la legittima tutela di un diritto acquisito dalla Belgacom in virtù di detti impegni. La Commissione ha considerato che la ricorrente non avesse addotto alcun elemento di fatto o di diritto per dimostrare che le domande della Belgacom eccedevano quanto previsto dall'accordo 9 maggio 1994 (punti 25 e 26 della decisione impugnata).

41.
    A mo' di conclusione, la Commissione constata che le tre azioni giudiziarie della Belgacom, poiché potevano essere ragionevolmente considerate come intentate allo scopo di far valere i propri diritti, non costituiscono un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato (punto 27 della decisione impugnata).

42.
    Inoltre, la Commissione sottolinea che le due prime azioni giudiziarie della Belgacom, poiché erano costituite da domande riconvenzionali che le consentivano di difendere i suoi diritti, e non da autonome azioni defatigatorie nei confronti della ricorrente, non potrebbero essere state concepite nell'ambito di un piano avente lo scopo di eliminare la concorrenza. Esse non avrebbero potuto quindi costituire un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato (punto 28 della decisione impugnata).

Domanda di esecuzione di un contratto

43.
    La Commissione constata che la domanda della Belgacom relativa all'art. XVI, n. 2, dell'accordo 9 maggio 1984 riguarda l'esecuzione di un contratto e non la sua conclusione. Precisa di aver segnalato nella lettera 21 dicembre 1995 che la domanda d'esecuzione di un contratto non può, di per sé, costituire un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato. La ricorrente vi avrebbe risposto con tre argomenti nella lettera 9 febbraio 1996 (punti 30-32 della decisione impugnata).

44.
    Al primo argomento, secondo il quale la distinzione tra la conclusione e l'esecuzione di una clausola contrattuale non è giustificata dall'ambito di applicazione dell'art. 86 del Trattato, la Commissione replica che il concetto d'abuso, ai sensi di detto articolo, è una nozione oggettiva che implica, in particolare, comportamenti che nuocciono alla struttura della concorrenza. Ora, la domanda di esecuzione di un contratto non aggiungerebbe nulla agli effetti che derivano dalla sua conclusione, dato che quest'ultima implica l'esecuzione da parte dei firmatari o, in mancanza di questa, una domanda d'esecuzione della parte che tenta di difendere i propri diritti. Diverso sarebbe ove siffatta domanda eccedesse l'ambito del contratto e fosse atta ad avere un effetto specifico sulla struttura della concorrenza. La Commissione rileva che la ricorrente non fornisce alcun elemento di fatto o di diritto atto a dimostrare che la domanda della Belgacom aveva un effetto specifico sulla struttura della concorrenza, che andasse oltre gli effetti che le parti potevano aspettarsi dall'accordo 9 maggio 1984 (punti 32-34 della decisione impugnata).

45.
    Il secondo argomento, relativo al fatto che lo scopo della domanda della Belgacom era di escludere la ricorrente dal mercato degli elenchi telefonici, conduce la Commissione ad osservare che la ricorrente non fornisce alcun elemento di fatto o di diritto atto a dimostrare che la domanda della Belgacom non avrebbe lo scopo di difendere i diritti da essa acquisiti al momento della stipulazione dell'accordo 9 maggio 1984. Il fatto che, se giungesse a buon fine, la domanda avrebbe gli effetti descritti dalla ricorrente sulla concorrenza nel mercato degli elenchi telefonici sarebbe una conseguenza delle circostanze nelle quali il contratto è stato concluso, in un'epoca in cui l'edizione degli elenchi telefonici era un'attività oggetto di diritti esclusivi riservati alla Belgacom (punti 32 e 35 della decisione impugnata).

46.
    Quanto al terzo argomento, secondo il quale la Commissione ha violato l'art. 89 del Trattato essendosi astenuta dal condurre un'indagine sulla compatibilità dell'accordo 9 maggio 1984 con gli artt. 85 e 86 del Trattato, la Commissione osserva di non aver mai indicato quale fosse la sua posizione circa la compatibilità di detto accordo con gli artt. 85 e 86 del Trattato. Precisa che la decisione impugnata non pregiudica assolutamente l'eventuale avvio di un procedimento al riguardo né la possibilità per la ricorrente di presentare una denuncia su questo punto contro detto accordo, in conformità dell'art. 3 del regolamento n. 17 (v. punti 32-36 della decisione impugnata).

Procedimento

47.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 luglio 1996 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

48.
    Il 6 dicembre 1996 la Belgacom ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con ordinanza 19 febbraio 1997 del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale detta domanda è stata accolta.

Conclusioni delle parti

49.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la Commissione alle spese.

50.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

51.
    La Belgacom, intervenuta a sostegno delle conclusioni della Commissione, conclude che il Tribunale voglia :

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

52.
    La ricorrente deduce sette motivi a sostegno del proprio ricorso. Con il primo motivo fa valere un errore manifesto di valutazione delle pratiche tariffarie della Belgacom e conseguente insufficienza di motivazione della decisione impugnata. Il secondo motivo riguarda un errore manifesto di valutazione del contesto normativo belga che disciplina la pubblicazione di elenchi telefonici. Il terzo motivo concerne un errore di qualificazione dei diritti della Belgacom. Il quarto motivo riguarda un errore manifesto nella valutazione del rifiuto da parte della Belgacom di fornire i dati-abbonati. Il quinto motivo è relativo ad un errore manifesto di valutazione della strategia della Belgacom per estromettere la ricorrente. Il sesto motivo riguarda la violazione dell'art. 190 del Trattato, per quanto concerne il rigetto della parte della denuncia IV/35.268 relativa alla terza azione giudiziaria della Belgacom. Con il settimo motivo si lamenta la violazione dell'art. 86 del Trattato per quanto riguarda la qualificazione della domanda di esecuzione dell'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984.

53.
    I primi cinque motivi di riferiscono alle due domande riconvenzionali della Belgacom, il sesto motivo alla terza azione giudiziaria della Belgacom e il settimo motivo alla domanda d'esecuzione dell'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984.

54.
    I primi sei motivi pongono quindi la questione se possa costituire un abuso di diritto ai sensi dell'art. 86 del Trattato il fatto che un'impresa che occupa una posizione dominante su un determinato mercato intenti un'azione giudiziaria contro un'impresa concorrente.

55.
    Ora, la Commissione chiarisce in proposito di aver stabilito, per poter determinare i casi nei quali tale azione giudiziaria è abusiva, due criteri cumulativi nella decisione impugnata: occorre che l'azione, in primo luogo, non possa essere ragionevolmente considerata diretta a far valere i diritti dell'impresa considerata, e pertanto sia meramente defatigatoria, e, in secondo luogo, che sia concepita nell'ambito di un piano avente lo scopo di eliminare la concorrenza (in prosieguo: i «due criteri cumulativi della Commissione» o i «due criteri cumulativi»).

56.
    Il primo dei due criteri implica, secondo la Commissione, che l'azione giudiziaria deve essere, da un punto di vista oggettivo, manifestamente priva di qualsiasi fondamento. Il secondo implicherebbe a sua volta che l'azione giudiziaria deve mirare ad eliminare la concorrenza. I due criteri dovrebbero ricorrere entrambi per dimostrare l'esistenza di un abuso. Il fatto di intentare un'azione infondata non potrebbe, di per sé, costituire un'infrazione dell'art. 86 del Trattato, a meno che detta azione non persegua uno scopo anticoncorrenziale. Allo stesso modo, un'azione che possa essere ragionevolmente considerata quale un tentativo di far valere diritti nei confronti di concorrenti non può costituire un abuso, a prescindere dal fatto che possa far parte di un piano volto ad eliminare la concorrenza.

57.
    Risulta, d'altra parte, dal fascicolo che la ricorrente critica l'applicazione alla fattispecie dei due criteri cumulativi, senza tuttavia metterne in discussione la compatibilità in quanto tali con l'art. 86 del Trattato.

58.
    Pertanto, senza che occorra pronunciarsi sulla fondatezza della scelta dei criteri effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata, compete al Tribunale, nella fattispecie, verificare se la Commissione abbia applicato correttamente i due criteri cumulativi.

59.
    Si deve rilevare al riguardo che, con i primi quattro motivi di ricorso, la ricorrente intende dimostrare che il primo dei due criteri cumulativi era soddisfatto e, con il quinto motivo, che lo era anche il secondo di tali criteri. Tenuto conto del carattere cumulativo dei due criteri, sarà necessario esaminare il quinto motivo solo qualora l'analisi da parte del Tribunale dei primi quattro motivi porti quest'ultimo alla conclusione che il primo criterio era effettivamente soddisfatto.

60.
    Prima di iniziare l'esame dei diversi motivi, occorre rilevare tre elementi. Va anzitutto sottolineato, come giustamente fa la Commissione, che il fatto di poter far valere i propri diritti per via giudiziaria e il sindacato giurisdizionale che ciò implica sono espressione di un principio generale del diritto che si trova alla base delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e che è anche sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, stipulata il 4 novembre 1950 (v. sentenza della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punti 17 e 18). Poiché la tutela giurisdizionale costituisce un diritto fondamentale e un principio generale che garantisce il rispetto del diritto, solo in circostanze del tutto eccezionali il fatto di intentare un'azione giudiziaria può costituire un abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

61.
    Va poi rilevato che i due criteri cumulativi, costituendo un'eccezione al principio generale della tutela giurisdizionale, che garantisce il rispetto del diritto, devono essere interpretati e applicati restrittivamente, in modo tale da non rendere impossibile l'applicazione del principio generale (v., in particolare, sentenza del Tribunale 5 marzo 1997, causa T-105/95, WWF UK/Commissione, Racc. pag. II-313, punto 56).

62.
    Infine, per giurisprudenza consolidata, qualora la Commissione abbia emanato una decisione di archiviazione della denuncia presentata ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, senza procedere ad istruttoria, il sindacato di legittimità che il Tribunale deve effettuare è diretto a verificare se la decisione impugnata non si basi su fatti materialmente inesatti, non sia viziata da alcun errore di diritto né da alcun manifesto errore di valutazione o da sviamento di potere (v. sentenza del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 45).

Sul primo motivo, inerente ad un errore manifesto di valutazione delle pratiche tariffarie della Belgacom e conseguente insufficienza di motivazione della decisione impugnata

Argomenti delle parti

63.
    La ricorrente fa osservare di aver sostenuto, nella denuncia IV/35.268, che la Belgacom aveva tentato di porre fine alle sue attività commerciali chiedendo al Tribunal de commerce di Bruxelles, in base al quadro normativo belga che disciplina l'edizione di elenchi telefonici, peraltro incompatibile con il diritto comunitario, di intimare alla ricorrente la cessazione delle sue attività di offerta porta a porta e di vendita per l'edizione 1995/1996 dei suoi elenchi telefonici commerciali, contestandole di non aver ottenuto dall'IBPT l'autorizzazione a pubblicare elenchi telefonici prevista dall'art. 113, n. 2, della legge 1991. Nella lettera 21 dicembre 1995 la Commissione avrebbe risposto che la prima domanda riconvenzionale della Belgacom non costituiva un abuso, dal momento che quest'ultima aveva semplicemente fatto valere un diritto «derivante dalla situazione [della ricorrente] prima di aver ottenuto l'autorizzazione legalmente prescritta». La ricorrente asserisce di aver replicato, nella lettera 9 febbraio 1996, che siffatta presa di posizione ignora del tutto il fatto che le pratiche tariffarie della Belgacom hanno impedito inizialmente alla ricorrente di ottenere un'autorizzazione e che tali pratiche sono state oggetto di un esame minuzioso nella comunicazione degli addebiti 20 dicembre 1995.

64.
    La risposta della Commissione relativamente al punto 16 della decisione impugnata (v. supra, punto 32) sarebbe basata su un'inesatta valutazione dei fatti. La ricorrente rileva, da un lato, che le pratiche tariffarie della Belgacom per la fornitura di dati-abbonati, vale a dire 200 BFR per dato-abbonato più il 34% del fatturato relativo agli introiti pubblicitari realizzati dalla persona autorizzata, non erano più correnti al momento dell'adozione della decisione impugnata e non erano più quelle oggetto della convenzione conclusa il 16 marzo 1995 tra la Belgacom e la ricorrente, che le avrebbe consentito di ottenere un'autorizzazione da parte dell'IBPT. D'altro lato, la ricorrente sostiene che, nella comunicazione degli addebiti 20 dicembre 1995, la Commissione ha considerato le pratiche tariffarie iniziali della Belgacom eccessivamente elevate e abusive. Essendo state appunto tali pratiche ad impedire alla ricorrente di ottenere un'autorizzazione da parte dell'IBPT, la ricorrente ne ricava che la Commissione ha erroneamente concluso, nel punto 16 della decisione impugnata, che le pratiche tariffarie della Belgacom che erano state oggetto della comunicazione degli addebiti 20 dicembre 1995 non avevano nessuna relazione con l'impossibilità per la ricorrente di ottenere detta autorizzazione.

65.
    Tale valutazione erronea dei fatti avrebbe impedito alla ricorrente di conoscere i motivi che avrebbero indotto la Commissione a respingere il suo argomento principale, secondo il quale le pratiche tariffarie della Belgacom le hanno impedito di ottenere un'autorizzazione e, di conseguenza, hanno permesso alla Belgacom di chiedere al presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles di vietare alla ricorrente di effettuare le sue attività di editore di elenchi telefonici, affermando che essa si era dedicata ad attività illecite di offerta porta a porta e di vendita. La valutazione inesatta dei fatti contenuta in tale argomento inciderebbe quindi anche sulla motivazione della decisione impugnata. In altri termini, la Belgacom avrebbe tentato di costringere la ricorrente, per via giudiziaria, ad interrompere le sue attività traendo vantaggio dal rifiuto di quella di pagare un prezzo eccessivo per i dati-abbonati. L'atteggiamento della Commissione sarebbe peraltro contraddittorio, in quanto essa avrebbe censurato le pratiche tariffarie abusive della Belgacom, senza peraltro contestare il procedimento abusivo e vessatorio ad esse associato.

66.
    La Commissione sostiene di aver chiaramente esposto, nella decisione impugnata, i motivi del rigetto della denuncia IV/35.268. Osserva inoltre di aver definito, al punto 11 della decisione impugnata, due criteri cumulativi che devono essere soddisfatti perché venga considerata abusiva un'azione giudiziaria intentata da un'impresa in posizione dominante. Al punto 14, essa avrebbe indicato le ragioni per le quali, nella specie, il primo criterio non era soddisfatto e, al punto 18, perché non lo era il secondo.

67.
    Nella decisione impugnata la Commissione avrebbe del pari rilevato che il fatto che la Belgacom abbia invocato, nella prima domanda riconvenzionale, la mancanza di autorizzazione della ricorrente poteva essere ragionevolmente considerato come un tentativo da parte della Belgacom di far valere i propri diritti e che, pertanto, il primo criterio che consente di dimostrare un'infrazione all'art. 86 del Trattato non era soddisfatto. Le ragioni per le quali la ricorrente non disponeva di detta autorizzazione costituirebbero un problema diverso. In ogni caso, la Commissione assume di avere espressamente ribattuto all'accusa di contraddizione facendo osservare che le pratiche tariffarie oggetto della comunicazione degli addebiti del 20 dicembre 1995 erano ancora correnti al momento dell'adozione della decisione impugnata e che ciò non aveva impedito alla ricorrente di ottenere un'autorizzazione da parte dell'IBPT. L'affermazione della ricorrente, secondo la quale essa aveva potuto stipulare un accordo con la Belgacom solo sulla base delle pratiche tariffarie rivedute non avrebbe relazione con l'argomento addotto dalla Commissione. Tali pratiche tariffarie sarebbero pur sempre oggetto di una comunicazione degli addebiti nel momento in cui la decisione impugnata è stata adottata e configurerebbero un abuso.

Giudizio del Tribunale

68.
    Il primo motivo si suddivide in realtà in due parti, la prima relativa all'esistenza di un errore manifesto di valutazione e la seconda ad un'insufficienza di motivazione.

69.
    Nella prima parte, la ricorrente sostiene in sostanza che il punto 16 della decisione impugnata è fondato su un errore manifesto di valutazione. A tal riguardo, occorre in primo luogo respingere l'argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione avrebbe, a torto, concluso che le pratiche tariffarie oggetto della comunicazione degli addebiti 20 dicembre 1995 non erano correlate all'impossibilità per la ricorrente di ottenere un'autorizzazione.

70.
    Infatti le pratiche tariffarie oggetto della comunicazione degli addebiti 20 dicembre 1995 erano tanto quelle pubblicate sul Moniteur belge del 24 settembre 1995, vale a dire 200 BFR per dato-abbonato più il 34% del fatturato derivante dagli introiti pubblicitari realizzati dalla persona autorizzata, quanto quelle pubblicate nel Moniteur belge del 20 giugno 1995, vale a dire 67 BFR per dato-abbonato più il 16% dei ricavi degli introiti pubblicitari realizzati dalla persona autorizzata (v. supra, punto 15). La ricorrente ha concluso una convenzione con la Belgacom il 16 marzo 1995 e l'IBPT ha informato la ricorrente, con lettera 24 marzo 1995, del fatto che disponeva di un'autorizzazione provvisoria (v. supra, punto 17). Ne consegue che le pratiche in materia di prezzi oggetto della comunicazione degli addebiti 20 dicembre 1995 non hanno impedito alla ricorrente di ottenere un'autorizzazione a pubblicare gli elenchi telefonici.

71.
    In secondo luogo l'argomento della ricorrente, secondo il quale la Commissione non avrebbe tenuto conto del fatto che la mancanza di autorizzazione della ricorrente era proprio dovuta alle pratiche tariffarie abusive della Belgacom, non può essere accolto.

72.
    Infatti, secondo il primo dei due criteri cumulativi menzionati dalla Commissione nella decisione impugnata, un'azione giudiziaria può essere considerata abusiva, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, solo se non la si possa ragionevolmente considerare diretta a far valere i diritti dell'impresa interessata e abbia, pertanto, unicamente natura defatigatoria. Va presa quindi in considerazione solo la situazione esistente al momento in cui l'azione di cui trattasi viene intentata per stabilire se tale criterio è soddisfatto.

73.
    Inoltre, nell'applicare detto criterio, non si tratta di stabilire se i diritti che l'impresa interessata faceva valere al momento in cui ha promosso l'azione giudiziaria esistessero effettivamente, o se quest'ultima fosse fondata, ma di stabilire se tale azione avesse lo scopo di far valere quelli che, in quel momento, l'impresa potesse ragionevolmente considerare fossero i suoi diritti. Risulta dall'ultima parte della formulazione di tale criterio che esso è soddisfatto soltanto qualora l'azione intentata non aveva tale scopo, per quanto riguarda l'unico caso nel quale è consentito di concludere che tale azione era unicamente defatigatoria.

74.
    Ora, ai sensi dell'art. 113, n. 2, della legge del 1991, solo la Belgacom e le persone autorizzate dall'IBPT avevano il diritto di pubblicare elenchi telefonici. Ai sensi del regio decreto 15 luglio 1994, detta autorizzazione assumeva la forma di una dichiarazione di conformità con il decreto, rilasciata dall'IBPT, del testo definitivo di una convenzione intercorsa tra la Belgacom e l'interessato riguardo alla fornitura dei dati-abbonati. Spettava alla Belgacom fissare la condizioni di accesso ai dati-abbonati, che dovevano essere eque, ragionevoli e non discriminatorie, e pubblicarle nel Moniteur belge (v. supra, punti 4 e 5).

75.
    Al riguardo occorre ricordare che, nella specie, la Belgacom ha pubblicato nel Moniteur belge del 24 settembre 1994 un comunicato relativo alle condizioni d'accesso ai dati-abbonati fissando un corrispettivo annuo di 200 BFR per dato-abbonato più il 34% del fatturato relativo agli introiti pubblicitari realizzati dalla persona autorizzata, che l'IBPT ha raccomandato alla Belgacom di modificare detto corrispettivo solo il 20 aprile 1995, fissandolo a 67 BFR per dato-abbonato più il 16% degli introiti pubblicitari realizzati dalla persona autorizzata, come la Belgacom ha fatto mediante comunicato pubblicato nel Moniteur belge il 20 giugno 1995, e che la prima domanda riconvenzionale della Belgacom è stata respinta con sentenza del presidente del Tribunal de commerce di Bruxelles 5 ottobre 1994.

76.
    Alla luce di quanto precede, l'esame della questione se la mancanza di autorizzazione della ricorrente fosse dovuta alle pratiche tariffarie della Belgacom non avrebbe potuto dimostrare che la prima azione giudiziaria della Belgacom non aveva lo scopo di far valere ciò che quest'ultima, al momento in cui ha intentato la detta azione, potesse ragionevolmente considerare costituente i suoi diritti e che detta azione fosse quindi meramente defatigatoria. Pertanto tale questione non era pertinente per determinare se il primo criterio fosse soddisfatto. Quindi essa apparteneva all'esame di merito, che era di competenza del giudice nazionale adito dalla ricorrente con la prima azione giudiziaria.

77.
    Non avendo la ricorrente comprovato l'errore manifesto di valutazione da essa asserito, la prima parte del motivo in esame deve essere respinta.

78.
    Nell'ambito della seconda parte del primo motivo, la ricorrente afferma che la decisione impugnata è insufficientemente motivata.

79.
    Da una giurisprudenza costante risulta che la motivazione di un provvedimento individuale deve consentire, da un lato, al destinatario di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, onde far valere, se del caso, le sue ragioni e verificare se il provvedimento sia fondato o meno, e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato. A questo proposito la Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. Infatti è sufficiente che la Commissione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione (v. sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-961, punti 103 e 104).

80.
    Ora, si deve constatare che, nella decisione impugnata, la Commissione ha definito i due criteri cumulativi che consentono di stabilire il carattere abusivo del comportamento di un'impresa in posizione dominante nell'ambito di un'azione giudiziaria (punto 11), che essa ha indicato di ritenere che il primo dei due criteri cumulativi non fosse soddisfatto, in quanto la prima azione giudiziaria della Belgacom «era diretta a far valere quello che la Belgacom considera un diritto, derivante dalla situazione [della ricorrente] prima di aver ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge» (punto 14), e che essa ha risposto all'argomento della ricorrente relativo all'asserita contraddittorietà della posizione assunta nella lettera 21 dicembre 1995 (punto 16).

81.
    La decisione impugnata indica quindi gli elementi sui quali è fondata la presa di posizione della Commissione, permettendo così alla ricorrente di contestare la fondatezza di questa parte della decisione impugnata e al Tribunale di esercitare il suo sindacato di legittimità. Nemmeno tale parte del motivo può quindi essere accolta.

82.
    Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto.

Sul secondo motivo, inerente ad un errore manifesto di valutazione della normativa belga che disciplina la pubblicazione di elenchi telefonici

Argomenti delle parti

83.
    La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione basandosi su una conclusione cui avrebbe potuto giungere solo al termine di un esame minuzioso delle denunce della ricorrente rivolte contro la normativa belga che disciplina l'esercizio dell'attività degli editori di elenchi telefonici.

84.
    Fa inoltre rilevare che nei punti 17 e 21 della decisione impugnata la Commissione ha concluso che la Belgacom, nell'ambito delle azioni giudiziarie da essa promosse, poteva legittimamente fondarsi sulla normativa belga, anche incompleta, fintantoché non fosse invalidata da un'autorità competente. La Commissione avrebbe, tuttavia, omesso di istruire in profondità la denunce registrate con i numeri 94/5103 SG(94) A/23203 e 96/4067 SG(95) A/19911/2 presentate dalla ricorrente contro tale normativa (v. supra, punti 22 e 25), nonostante la ricorrente avesse chiaramente indicato nella denuncia e nella lettera 9 febbraio 1996 che tale istruzione avrebbe dimostrato che la Belgacom non poteva basare nessuna delle sue domande su detta normativa.

85.
    La ricorrente prosegue dichiarando che la Commissione non poteva concludere che la normativa belga creava diritti per la Belgacom di cui quest'ultima poteva avvalersi in giudizio fintantoché non avesse esaminato detta normativa per assicurarsi che forniva almeno un'apparenza di tali diritti. Procedendo in tal modo, la Commissione avrebbe omesso di adempiere il suo obbligo di esaminare attentamente tutti gli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua attenzione dalla ricorrente (v. sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, punto 79, e 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 34). Tale principio sarebbe stato applicato dal Tribunale nella sentenza 18 settembre 1995, causa T-548/93, Ladbroke Racing/Commissione (Racc. pag. II-2565, punto 50), nella quale avrebbe statuito che la questione se un atto legislativo nazionale sia compatibile con il diritto comunitario può costituire un elemento pertinente della controversia.

86.
    Ora, la ricorrente sostiene che l'argomento centrale dell'abuso su cui sono fondate le due domande riconvenzionali della Belgacom consiste nel fatto che la normativa belga non forniva alcun fondamento alle domande della Belgacom. Da un lato, quest'ultima non avrebbe avuto il diritto di imporre prezzi eccessivi e discriminatori, ma avrebbe potuto farlo grazie alle lacune della normativa e, d'altra parte, non avrebbe avuto il diritto di rifiutare di fornire i propri dati-abbonati, ma avrebbe tentato di trincerarsi dietro la mancanza di un regio decreto di attuazione per proteggere i propri diritti monopolistici in materia di attività legate agli elenchi telefonici, diritti che l'art. 45 della legge 24 dicembre 1993 avrebbe abolito. L'atteggiamento abusivo e anticoncorrenziale della Belgacom sarebbe stato rinsaldato dall'entrata in vigore del regio decreto 15 luglio 1994 circa nove mesi dopo la pubblicazione della legge 24 dicembre 1993. L'incompatibilità della normativa belga con il diritto comunitario costituirebbe quindi un elemento pertinente della denuncia IV/35.268 di cui, come da giurisprudenza, avrebbe dovuto tener conto la Commissione.

87.
    Per quanto riguarda più specificamente la seconda domanda riconvenzionale, risulterebbe chiaramente dal punto 21 della decisione impugnata che la Commissione ha omesso di esaminare per intero le conseguenze dell'adozione del regio decreto 15 luglio 1994 o della temporanea mancanza di tale decreto. La Commissione avrebbe riconosciuto senza ambiguità che alla ricorrente era stato impedito di concludere le proprie attività, non per il fatto che la normativa belga aveva concesso un diritto esclusivo alla Belgacom, ma per il fatto che detta normativa era incompleta. Essa avrebbe tuttavia concluso che la Belgacom poteva legittimamente avvalersi di detta lacuna normativa nelle sue azioni giudiziarie.

88.
    La ricorrente sottolinea come la Commissione sostenga che la determinazione del carattere abusivo di un'azione giudiziaria non dipende dal fatto che la domanda sia corretta o meno giuridicamente. Essa giustificherebbe pertanto il rifiuto di esaminare la compatibilità della normativa belga con il diritto comunitario, nell'ambito dell'analisi della natura abusiva della domanda della Belgacom, invocando l'esame da parte dei giudici nazionali della fondatezza dell'azione. La ricorrente ne arguisce che, secondo la Commissione, ciò significa che, affinché l'incompatibilità del diritto nazionale di cui trattasi con il diritto comunitario possa servire da indizio del carattere abusivo di un'azione giudiziaria, si deve preliminarmente valutare la fondatezza di detta azione. Tale conclusione sarebbe basata su una inesatta applicazione dei criteri che la Commissione ha stabilito per valutare la natura abusiva, ai sensi dell'art. 86 del Trattato, di un'azione giudiziaria. Mentre una decisione relativa alla fondatezza di siffatta azione riguarderebbe la questione se la normativa nazionale di cui trattasi conferisca il diritto rivendicato, una decisione relativa al carattere abusivo di tale azione riguarderebbe la questione se detta normativa fornisca un'apparenza dell'esistenza del diritto rivendicato. Tutti gli elementi di diritto o di fatto, compresa la compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario, potrebbero essere rilevanti per dimostrare l'esistenza o meno di un diritto o di una apparenza del diritto.

89.
    La Commissione obietta di non aver considerato, nella decisione impugnata, che la determinazione del carattere abusivo dell'azione giudiziaria promossa da un'impresa che detiene una posizione dominante dipendesse dalla correttezza della domanda dal punto di vista giuridico, ma dal fatto se fossero o meno soddisfatti i due criteri indicati al punto 11 della decisione impugnata. Inoltre, avrebbe osservato che l'affermazione della ricorrente, secondo la quale la normativa nella quale si iscriveva l'azione giudiziaria della Belgacom non era stata esaminata, si riferiva ad atti compiuti dal governo belga e non a pratiche della Belgacom. Essa avrebbe rilevato che il fatto che la Belgacom avesse invocato nelle sue domande riconvenzionali una disposizione nazionale che non era stata dichiarata invalida poteva essere ragionevolmente considerato come un tentativo di far valere i propri diritti e non parte di un piano diretto ad eliminare un concorrente.

90.
    Essa non avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione adottando detta posizione senza esaminare la compatibilità della normativa belga con il diritto comunitario. La prima azione giudiziaria della ricorrente sarebbe stata esperita dinanzi ad un giudice nazionale, di per sé competente ad esaminare la compatibilità del diritto nazionale con il Trattato CE (v. sentenze della Corte 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis, Racc. pag. I-935, punto 45, e del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-353/94, Postbank/Commissione, Racc. pag. II-921, punti 65-67). La Commissione sottolinea, peraltro, che la Cour d'appel di Bruxelles ha dichiarato che la normativa belga era contraria agli artt. 86 e 90 del Trattato e ha respinto la domanda riconvenzionale della Belgacom.

91.
    Dal canto suo la Belgacom assume che la Commissione non era tenuta a constatare che la normativa belga non forniva neppure un'apparenza dei diritti rivendicati dalla Belgacom, a meno di non doversi pronunciare sul merito e sull'interpretazione delle disposizioni del diritto nazionale la cui esistenza non veniva contestata dalla ricorrente. Inoltre, se la Commissione avesse accertato un comportamento abusivo della Belgacom, ciò avrebbe presupposto una valutazione del modo in cui il governo belga aveva attuato un atto del parlamento belga, valutazione che la Commissione può effettuare unicamente nell'ambito dell'art. 90, n. 1, del Trattato, nel corso di un procedimento contro il Regno del Belgio ex art. 90, n. 3, del Trattato.

Giudizio del Tribunale

92.
    Nel caso di specie, in conformità dell'art. 113, n. 2, della legge del 1991, oltre alla Belgacom, solo le persone autorizzate dall'IBPT hanno il diritto di pubblicare elenchi telefonici, secondo i criteri e le modalità definiti dal re. Non è oggetto di contestazione il fatto che tale autorizzazione non potesse essere concessa prima dell'entrata in vigore dell'atto che stabilisce detti criteri e dette modalità. Tale atto, il regio decreto 15 luglio 1994, è entrato in vigore il 26 luglio 1994 (v. supra, punti 4 e 5). Prima di tale data, la normativa belga comportava quindi che una persona non potesse ottenere l'autorizzazione necessaria per pubblicare elenchi telefonici e, pertanto, che la Belgacom, ai sensi della legge, fosse l'unica a godere del diritto di pubblicare tali elenchi.

93.
    Pertanto le due prime azioni giudiziarie della Belgacom devono essere considerate dirette a far valere quelli che quest'ultima, nel momento in cui intentava tali azioni, poteva ragionevolmente, in base alla normativa belga che disciplina la pubblicazione di elenchi telefonici, considerare propri diritti. Di conseguenza il primo dei due criteri cumulativi della Commissione non è soddisfatto.

94.
    Pertanto l'esame della questione se la normativa belga che disciplina la pubblicazione di elenchi telefonici fosse compatibile con il diritto comunitario non avrebbe potuto dimostrare che le due prime azioni giudiziarie della Belgacom non avevano lo scopo di far valere ciò che quest'ultima, al momento in cui le intentava, potesse ragionevolmente considerare come propri diritti, ricavati da detta normativa, e che le due azioni erano meramente defatigatorie. Pertanto detta questione apparteneva all'esame del merito, che era di competenza del giudice nazionale adito dalla Belgacom con le prime due azioni giudiziarie.

95.
    A tale proposito si deve respingere l'argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione avrebbe dovuto esaminare se la normativa belga fosse, almeno in apparenza, compatibile con il diritto comunitario. Infatti tale interpretazione del primo dei due criteri cumulativi renderebbe praticamente impossibile la tutela giurisdizionale per le imprese in posizione dominante che, per non rischiare di rendersi colpevoli di infrazione dell'art. 86 del Trattato per il solo fatto di aver esperito un'azione giudiziaria, dovrebbero assicurarsi, prima di proporre detta azione, che la normativa sulla quale fondano i loro diritti sia compatibile con il diritto comunitario.

96.
    Si deve notare del resto che, secondo la giurisprudenza, la compatibilità di una normativa nazionale con le norme del Trattato sulla concorrenza non può essere ritenuta determinante allorché si tratta di verificare l'applicabilità degli artt. 85 e 86 del Trattato ai comportamenti delle imprese che si conformano alla detta normativa. Nell'ambito di detto esame, da parte della Commissione, la valutazione preliminare di una normativa nazionale, che incida sui comportamenti delle imprese, è quindi diretta unicamente ad accertare se la detta normativa lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi da parte delle imprese interessate. In caso contrario non si applicano gli artt. 85 e 86 del Trattato (v. sentenza della Corte 11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P, Commissione e Francia/Ladbroke Racing, Racc. Pag. I-6265, punti 31, 33 e 35).

97.
    Peraltro, nei limiti in cui, con il presente motivo, la ricorrente prende in considerazione l'omissione da parte della Commissione di istruire le denunce registrate con i numeri 94/5103 SG(94) A/23203 e 96/4067 SG(95) A/19911/2 avverso la normativa belga, e quindi contro atti dello Stato belga, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l'esercizio del potere di valutazione della compatibilità dei provvedimenti statali con le norme del Trattato, conferito dall'art. 90, n. 3, del Trattato, non è accompagnato da un obbligo di intervento da parte della Commissione e che, di conseguenza, le persone fisiche o giuridiche che chiedono alla Commissione di intervenire a norma dell'art. 90, n. 3, del Trattato non hanno titolo per esperire un ricorso avverso la decisione della Commissione di non far uso delle prerogative devolutele in base a quest'ultima disposizione (v. sentenza del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T-575/93, Koelman/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 71). Pertanto la ricorrente non avrebbe titolo per esigere un intervento della Commissione sotto forma di una direttiva o di una decisione, ai sensi dell'art. 90, n. 3, del Trattato.

98.
    Nell'applicazione del primo dei suoi criteri cumulativi, nei punti 17 e 21 della decisione impugnata, la Commissione ha quindi giustamente rilevato, senza aver preliminarmente esaminato la questione della compatibilità della normativa belga con il diritto comunitario, che la Belgacom poteva legittimamente riferirvisi nelle due domande giudiziali, per quanto riguarda la prima delle sue domande, in quanto la detta normativa non era stato invalidata, e per quanto concerne la seconda delle sue azioni, in quanto la mancanza del decreto di attuazione non era stata sanzionata.

99.
    Da tutto quel che precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.

Sul terzo motivo, inerente ad un'errata qualificazione dei diritti della Belgacom

Argomenti delle parti

100.
    La ricorrente denuncia la conclusione della Commissione che figura al punto 22 della decisione impugnata in quanto essa sarebbe fondata su un errore di qualificazione. Infatti, avendo l'art. 45 della legge 24 dicembre 1993 abolito tutti i diritti esclusivi della Belgacom in materia di attività collegate agli elenchi telefonici dal 10 gennaio 1994, il diritto connesso al monopolio non potrebbe più essere invocato per giustificare il rifiuto di fornire i dati-abbonati. La Commissione ignorerebbe quindi il primo dei suoi due criteri che consentono di stabilire se un'azione giudiziaria sia tesa a far valere un diritto, in altri termini un titolo riconosciuto o protetto dalla legge, poiché, essendo stati aboliti dal 10 gennaio 1994 i diritti esclusivi della Belgacom, la sua azione giudiziaria successiva, mirante ad impedire alla ricorrente di offrire o di vendere spazi pubblicitari, non potrebbe, per definizione, essere diretta a far valere un titolo legittimo all'esclusività che sia protetto o riconosciuto dal diritto belga o dal diritto comunitario.

101.
    La Commissione fa rilevare che, ai sensi dell'art. 113, n. 2, della legge del 1991, nella sua versione iniziale, solo la Belgacom o altre persone autorizzate a collaborare alle sue attività avevano il diritto di pubblicare elenchi telefonici e che l'art. 45 della legge 24 dicembre 1993 prevedeva che detta attività sarebbe stata accessibile ad altre persone autorizzate dall'IBPT, a determinate condizioni che sarebbero state fissate con regio decreto. La Commissione avrebbe rilevato al punto 19 della decisione impugnata che si poteva ritenere che la Belgacom invocasse un diritto che credeva derivante dalla situazione giuridica esistente in Belgio prima dell'adozione del regio decreto 15 luglio 1994. Quest'ultima avrebbe quindi potuto temere che la ricorrente facesse dei dati-abbonati un uso atto a pregiudicare la posizione giuridica che credeva di detenere prima dell'adozione di detto decreto.

102.
    La Belgacom sostiene, da parte sua, che non solo essa poteva legittimamente temere che la ricorrente avrebbe utilizzato i dati-abbonati in maniera tale da pregiudicare la posizione giuridica che riteneva di detenere prima dell'adozione del regio decreto 15 luglio 1994, ma anche che, in quanto impresa pubblica, essa non aveva altra scelta se non agire in conformità delle disposizioni di legge che erano in vigore e la cui invalidità non era stata dichiarata con provvedimento giudiziario vincolante. La Belgacom considera che, fintantoché non fosse stato adottato il regio decreto, essa era tenuta a negare i dati-abbonati alla ricorrente.

Giudizio del Tribunale

103.
    Nel punto 19 della decisione impugnata la Commissione sostiene che la seconda azione giudiziaria della Belgacom mirava a far valere quello che quest'ultima considerava un proprio diritto, derivante dalla normativa esistente in Belgio prima dell'emanazione del regio decreto 15 luglio 1994.

104.
    Occorre leggere alla luce di tale affermazione il punto 22 della decisione impugnata, nel quale la Commissione rileva che la Belgacom poteva legittimamente temere che la ricorrente utilizzasse i dati della Belgacom per fare offerte porta a porta nel mercato della pubblicità mediante elenchi telefonici, «il che avrebbe danneggiato il monopolio legale della Belgacom su detto mercato».

105.
    Infatti, benché l'art. 45 della legge 24 dicembre 1993, che modifica l'art. 113, n. 2, della legge del 1991, abbia abolito i diritti esclusivi della Belgacom di pubblicare elenchi telefonici a decorrere dal 10 gennaio 1994, resta pur vero che, ai sensi di detto articolo, oltre alla Belgacom, solo le persone autorizzate dall'IBPT dispongono del diritto di pubblicare elenchi telefonici, secondo le condizioni e le modalità definite dal re (v. supra, punto 4). Di conseguenza, finché nessuno avesse ottenuto detta autorizzazione, e non è contestato che nessuna autorizzazione poteva essere concessa prima che il re definisse dette condizioni e modalità, la Belgacom era, in base alla normativa belga, la sola titolare del diritto di pubblicare elenchi telefonici. La posizione giuridica della Belgacom era quindi tale che essa fruiva di fatto di un monopolio sul mercato dell'edizione di elenchi telefonici in Belgio.

106.
    Risulta pertanto dal combinato disposto dei punti 19 e 22 della decisione impugnata che l'espressione «il monopolio legale della Belgacom su tale mercato» deve essere intesa nel senso che la posizione giuridica della Belgacom sul mercato degli elenchi telefonici, derivando direttamente dall'art. 113, n. 2, della legge del 1991 e dalla mancanza del regio decreto che stabilisse le condizioni e le modalità di concessione dell'autorizzazione, era effettivamente quella di un monopolio.

107.
    In ogni caso il presente motivo è inconferente. Infatti, anche a supporre che la Commissione abbia commesso un errore di valutazione nel qualificare come monopolio legale la posizione della Belgacom sul mercato belga degli elenchi telefonici, resta pur sempre il fatto che da quanto precede emerge che la Belgacom deteneva di fatto un monopolio su tale mercato, derivante dalla normativa belga. Ora, risulta dal punto 19 della decisione impugnata che si tratta dell'elemento che ha portato la Commissione a concludere che la seconda azione giudiziaria della Belgacom non ottemperava al primo dei due criteri cumulativi.

108.
    Poiché la decisione impugnata non si basa sull'errore di qualificazione denunciato dalla ricorrente, il terzo motivo deve essere respinto.

Sul quarto motivo, inerente ad un errore manifesto di valutazione del rifiuto della Belgacom di fornire i dati-abbonati

Argomenti delle parti

109.
    La ricorrente sostiene che l'art. 86 del Trattato vieta alle imprese che occupano una posizione dominante di rifiutare di fornire un prodotto o un servizio, a meno che tale rifiuto non sia obiettivamente giustificato. Nella fattispecie il rifiuto della Belgacom di fornire alla ricorrente i dati-abbonati richiesti avrebbe danneggiato in maniera rilevante la capacità di quest'ultima di preparare le sue attività di pubblicazione degli elenchi telefonici. Per contro, le attività di pubblicazione di elenchi telefonici della Belgacom non sarebbero state danneggiate da una decisione di fornire o meno detti dati. Il rifiuto della Belgacom sarebbe quindi ingiustificato. Tale rifiuto non avrebbe avuto altro scopo che quello di proteggere il monopolio della Belgacom (v. punto 22 della decisione impugnata), monopolio che sarebbe stato abolito dalla legge 24 dicembre 1993. La Commissione avrebbe pertanto commesso un errore manifesto di valutazione riguardo al rifiuto della Belgacom di fornire i dati-abbonati richiesti. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la normativa belga non poteva giustificare tale rifiuto.

110.
    La ricorrente aggiunge che la Commissione, dichiarando di non poter esaminare se un'azione giudiziaria sia fondata, non applica correttamente i propri criteri per stabilire il carattere abusivo di un'azione giudiziaria intentata da un'impresa che occupa una posizione dominante. Infatti, stando al ragionamento esposto ai punti 19-23 della decisione impugnata, la Commissione non potrebbe mai accertare il carattere abusivo di un'azione giudiziaria di natura vessatoria, a meno di non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici nazionali. Ora, la ricorrente osserva che, nella decisione impugnata, la Commissione ha dichiarato che la seconda azione giudiziaria della Belgacom non era abusiva dal momento che il suo rifiuto di fornire i dati-abbonati era giustificato alla luce della normativa belga. La ricorrente ne deduce che la Commissione dovrebbe essere altresì in grado di constatare il contrario.

111.
    La Commissione replica di non essersi curata di sapere se la seconda domanda riconvenzionale della Belgacom avrebbe alla fine avuto esito positivo. Sarebbe infatti inaccettabile consentire la tutela giurisdizionale alle imprese che detengono una posizione dominante solo nel caso in cui il fondamento delle loro azioni, a parere della Commissione, è giuridicamente corretto. Una tesi simile condurrebbe a privare tali imprese di diritti fondamentali che dovrebbero essere negati solo quando di essi è fatto un uso abusivo. Per di più, emettendo considerazioni riguardo alla fondatezza di un'azione dinanzi ai giudici nazionali, la Commissione sostituirebbe di fatto il proprio parere a quello del giudice nazionale sia sulle questioni disciplinate dal diritto nazionale su quelle pertinenti di diritto comunitario, il che porterebbe a negare la competenza congiunta della Commissione e dei giudici nazionali per l'applicazione dell'art. 86 del Trattato (v. sentenze Delimitis e Postbank/Commissione, già citate). La Commissione assume quindi di aver stabilito correttamente, nella decisione impugnata, che si poteva ragionevolmente considerare che la Belgacom aveva proposto la seconda domanda riconvenzionale avvalendosi di un diritto di cui credeva di essere titolare prima dell'adozione del regio decreto 15 luglio 1994.

112.
    La Belgacom, da parte sua, fa valere che la Commissione non ha verificato, e non era tenuta a verificare, se il suo rifiuto di fornire i dati-abbonati alla ricorrente fosse giustificato. Si sarebbe limitata a verificare se la seconda domanda riconvenzionale fosse abusiva. La Belgacom respinge l'argomento della ricorrente secondo il quale, se la Commissione era in grado di stabilire che un ricorso non era abusivo, essa era del pari in grado di accertare che esso era abusivo. I criteri definiti dalla Commissione allo scopo di stabilire se un'azione giudiziaria proposta da un'impresa che detiene una posizione dominante costituisca un abuso implicherebbero necessariamente che la Commissione eserciti solo un controllo marginale, consistente nel verificare se l'azione è abusiva. In caso contrario, la Commissione si asterrebbe dal procedere ad un esame completo della fondatezza del ricorso. Tale esame sarebbe di competenza dei giudici nazionali investiti del ricorso.

Giudizio del Tribunale

113.
    Come ha confermato la ricorrente in udienza, il quarto motivo deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'applicazione del primo dei due criteri cumulativi alla seconda azione giudiziaria della Belgacom, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione nel punto 22 delle decisione impugnata non tenendo conto del fatto che il rifiuto della Belgacom di fornire i dati-abbonati era contrario all'art. 86 del Trattato.

114.
    Ora, si è dimostrato che, prima dell'entrata in vigore del regio decreto 15 luglio 1994, le peculiarità della normativa belga implicavano che nessuno era in grado di ottenere l'autorizzazione necessaria per pubblicare elenchi telefonici e che pertanto la Belgacom, ai sensi della legge, era l'unica titolare del diritto di pubblicare detti elenchi.

115.
    Giustamente quindi la Commissione ha ritenuto, al punto 22 della decisione impugnata, nell'ambito dei due criteri cumulativi, che la Belgacom potesse legittimamente temere che la ricorrente utilizzasse i dati-abbonati per fare offerte a clienti nel mercato della pubblicità mediante gli elenchi telefonici, il che avrebbe danneggiato la posizione giuridica della Belgacom su tale mercato in virtù della normativa belga (v. supra, punto 104).

116.
    Del pari, tanto la prima quanto la seconda azione giudiziaria della Belgacom devono essere considerate dirette a far valere quelli che quest'ultima poteva ragionevolmente considerare suoi diritti, in forza della normativa belga (v. supra, punto 93), cosicché il primo dei due criteri cumulativi definiti dalla Commissione nella decisione impugnata non era soddisfatto.

117.
    Questa conclusione non può essere infirmata dalla replica alla questione se il rifiuto della Belgacom di fornire i dati-abbonati fosse o meno in contrasto con l'art. 86 del Trattato. Infatti l'esame di tale questione non avrebbe potuto dimostrare che la seconda azione giudiziaria della Belgacom non aveva lo scopo di far valere ciò che quest'ultima, nel momento in cui intentava detta azione, poteva legittimamente considerare costituente i propri diritti, e che detta azione era quindi meramente defatigatoria. Tale questione riguardava quindi effettivamente l'esame di merito, che era di competenza del giudice nazionale adito con la seconda azione giudiziaria.

118.
    Ne consegue che il quarto motivo deve essere respinto.

119.
    Poiché la ricorrente è risultata soccombente nei suoi primi quattro motivi, relativi all'applicazione del primo criterio stabilito dalla Commissione alle prime due azioni giudiziarie della Belgacom, e poiché i due criteri sono cumulativi (v. supra, punto 59), il quinto motivo relativo all'applicazione del secondo criterio alle stesse azioni giudiziarie diviene ininfluente. Non è pertanto necessario che il Tribunale proceda all'esame di detto motivo.

Sul sesto motivo, inerente alla violazione dell'art. 190 del Trattato, per quanto riguarda il rigetto della denuncia IV/35.268 relativa alla terza azione giudiziaria della Belgacom

Argomenti delle parti

120.
    La ricorrente afferma che la Commissione, limitandosi ad indicare nel punto 26 della decisione impugnata che la ricorrente non aveva addotto elementi di fatto o di diritto comprovanti che le richieste della Belgacom relative all'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984 erano eccessive, ha violato l'art. 190 del Trattato.

121.
    Nella denuncia la ricorrente avrebbe indicato che la Belgacom cercava in realtà di appropriarsi delle sue attività con il falso pretesto di limitarsi ad esercitare diritti risultanti dall'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984. Ora, la ricorrente ricorda che tale accordo è stato stipulato in un periodo nel quale la Belgacom godeva ancora di un monopolio legale sulla pubblicazione di elenchi telefonici. Nella lettera 21 dicembre 1995, la Commissione avrebbe indicato che la terza azione giudiziaria della Belgacom era stata intentata «allo scopo di tutelare quello che la Belgacom [considerava] un diritto, derivante da impegni contrattuali assunti da[lla ricorrente]». La ricorrente sottolinea che, nella lettera 9 febbraio 1996, essa aveva replicato alla Commissione spiegandole che il lungo elenco di elementi richiesti dalla Belgacom non poteva trovare fondamento nel testo dell'accordo 9 maggio 1984. A titolo di esempio chiarificatore, avrebbe menzionato la richiesta di trasferimento del marchio «Gouden Gids/Pages d'or», che non poteva essere giustificata sulla base dell'art. XVI dell'accordo, ma che, se fosse stata accolta, si sarebbe rivelata catastrofica per la sopravvivenza della ricorrente. La ricorrente aggiunge che l'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984 non fa il minimo accenno ai marchi. L'intento anticoncorrenziale che farebbe da substrato alla rivendicazione di una licenza sarebbe manifesto, poiché l'obbligo per la concorrente di concedere una licenza sul proprio marchio sarebbe devastante per le proprie attività, dal momento che tale licenza rafforzerebbe le sue concorrenti soltanto attraverso l'indebolimento della sua posizione concorrenziale. Infatti, a seguito di tale operazione, il marchio perderebbe qualsiasi ragion d'essere, in particolare il proprio carattere distintivo.

122.
    Inoltre, nella denuncia, la ricorrente assume di aver indicato che la Belgacom rivendicherebbe marchi detenuti dalla consociata della ricorrente, la ITT World Directories Netherlands, che non era neppure parte dell'accordo 9 maggio 1984. La ricorrente sottolinea che, dato che l'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984 non fa neppure accenno ai marchi e che essa non si sarebbe potuta in nessun caso impegnare a trasferire marchi che di cui non è titolare, ma che detiene in qualità di licenziataria, la domanda della Belgacom esulava ancora una volta manifestamente dall'ambito di detto accordo. Se essa fosse stata accolta, l'effetto sarebbe stato devastante per le attività della ricorrente.

123.
    La ricorrente ricorda, inoltre, che il 7 aprile 1995 essa ha comunicato alla Commissione la lettera di messa in mora della Belgacom datata 29 marzo 1995 contenente l'elenco degli elementi richiesti da quest'ultima in base all'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984. Peraltro, nella lettera 9 febbraio 1996, la ricorrente sostiene di aver sottolineato che il riconoscimento fatto dalla Belgacom nelle osservazioni sulla denuncia, secondo il quale attribuiva un nuovo significato all'art. XVI di detto accordo alla luce della modifica della normativa belga, testimoniava la natura abusiva della domanda. Infatti il nuovo senso attribuito dalla Belgacom a detto articolo comporterebbe virtualmente la confisca senza indennizzo delle attività della ricorrente a vantaggio del proprio concorrente, vale a dire la BDS.

124.
    Dette prove del carattere abusivo della domanda della Belgacom sarebbero state portate tutte all'attenzione della Commissione, ma quest'ultima avrebbe deciso di ignorarle.

125.
    La Commissione ritiene che i motivi del rigetto a questo riguardo appaiano chiaramente ai punti 24-26 della decisione impugnata, nei quali essa avrebbe indicato che l'azione giudiziaria intentata dalla Belgacom al fine di ottenere l'esecuzione dell'accordo 9 maggio 1984 non soddisfaceva al primo dei due criteri enunciati al punto 11 della decisione impugnata, in quanto detta azione poteva essere ragionevolmente considerata diretta ad esercitare un diritto che la Belgacom deteneva in forza di detto accordo.

126.
    Riguardo alla risposta della ricorrente nella lettera 9 febbraio 1996, la ricorrente afferma che, per giurisprudenza costante, incombe al denunciante portare a conoscenza della Commissione gli elementi in fatto e in diritto a fondamento della denuncia (v. sentenze del Tribunale Automec/Commissione, citata, punto 79, e 24 settembre 1996, causa T-57/91, NALOO/Commissione, Racc. pag. II-1019, punto 258). Il giudice belga adito dalla Belgacom sarebbe competente a trattare gli argomenti presentati dalla ricorrente, nella sua domanda, relativa all'interpretazione dell'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984. La ricorrente non avrebbe portato a conoscenza della Commissione alcun elemento di fatto o di diritto che dimostri che l'azione giudiziaria della Belgacom eccedesse quanto quest'ultima poteva legittimamente considerare propri diritti ai sensi dell'accordo, cosicché non costituiva un abuso di posizione dominante l'azione da essa intentata diretta ad ottenere l'esecuzione dell'art. XVI dell'accordo.

127.
    Dal canto suo, la Belgacom fa rilevare che, per la giurisprudenza, la portata dell'obbligo di motivare le decisioni deve essere valutata alla luce del contesto della controversia (v., in particolare, sentenze del Tribunale 9 novembre 1994, causa T-46/92, Scottish Football/Commissione, Racc. pag. II-1039; 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, e 12 dicembre 1996, T-16/91 RV, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. II-1827). Del pari quando la Commissione, nell'ambito di una denuncia presentata in applicazione del regolamento n. 17, è chiamata a verificare se un'azione intentata dinanzi ad un giudice nazionale costituisca un abuso di posizione dominante, non sarebbe tenuta ad esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto che il denunciante avrebbe fatto valere dinanzi al giudice nazionale e portato all'attenzione della Commissione.

Giudizio del Tribunale

128.
    Per giurisprudenza costante, la motivazione di un provvedimento individuale deve consentire, da un lato, al destinatario di conoscere le ragioni del provvedimento adottato, onde far valere, se del caso, le sue ragioni e verificare se il provvedimento sia fondato o meno, e, dall'altro, al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato. Inoltre una decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre (v. sentenze 18 settembre 1996, Asia Motor France e a./Commissione, citata, punto 103, e Van Megen Sports/Commissione, citata, punto 51).

129.
    Nel caso di specie, la decisione impugnata indica che la Commissione riteneva che la terza azione giudiziaria della Belgacom dovesse essere considerata come avente lo scopo di difendere quanto la Belgacom considerava un diritto derivante da impegni contrattuali assunti dalla ricorrente (punto 24). Dopo aver precisato che la ricorrente, nella lettera 9 febbraio 1996, aveva indicato che la terza azione giudiziaria della Belgacom mirava a far eseguire richieste che esorbitavano dall'ambito degli impegni contrattuali tra le due parti (punto 25), la decisione impugnata espone che la ricorrente non adduce alcun elemento di fatto o di diritto che precisi le ragioni per le quali le domande della Belgacom eccedevano quanto previsto da detto contratto (punto 26). Risulta anche dalla decisione impugnata che la Commissione considera che la terza azione giudiziaria della Belgacom non soddisfaceva il primo dei due criteri cumulativi definiti al punto 11 (punto 27).

130.
    La decisione impugnata menziona quindi gli elementi sui quali è fondata la presa di posizione della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dei due criteri cumulativi alla terza azione giudiziaria della Belgacom.

131.
    Per quanto riguarda l'argomento secondo il quale la Commissione avrebbe ignorato le prove presentate dalla ricorrente per determinare il carattere abusivo della richiesta della Belgacom di dare esecuzione all'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984, la decisione impugnata precisa che la Commissione ha considerato, nell'applicare il primo criterio, che gli elementi di fatto e di diritto addotti dalla ricorrente non dimostrano che le domande della Belgacom eccedessero quanto previsto dall'accordo (punto 26). Al riguardo si deve ricordare che la Commissione non è obbligata a pronunciarsi, nella motivazione delle decisioni che emana per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. Infatti è sufficiente che la Commissione esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'economia della decisione (v. sentenza 18 settembre 1998, Asia Motor France e a./Commissione, citata, punto 104).

132.
    Ne consegue che la Commissione ha motivato a sufficienza la decisione impugnata nella parte che riguarda la terza azione giudiziaria della Belgacom. Il sesto motivo deve essere di conseguenza respinto.

Sul settimo motivo, inerente alla violazione dell'art. 86 del Trattato in ragione della qualificazione delle richieste di esecuzione dell'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984 accolta dalla Commissione

Argomenti delle parti

133.
    In primo luogo, la ricorrente fa valere che, dichiarando ai punti 33 e 34 della decisione impugnata che la domanda di esecuzione dell'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984 non era abusiva in quanto non creava effetti anticoncorrenziali sulla struttura del mercato eccedenti gli effetti che le parti potevano aspettarsi dal contratto, la Commissione ha violato l'art. 86 del Trattato.

134.
    La ricorrente ricorda di aver fatto valere, nella lettera 9 febbraio 1996, che secondo la giurisprudenza l'abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato è una nozione oggettiva. Si tratterebbe di un comportamento diretto a falsare, o avente l'effetto di falsare, una struttura di mercato realmente concorrenziale. Vi avrebbe chiaramente dimostrato come la richiesta estensiva della Belgacom, formulata in base all'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984, poteva incidere sulla struttura del mercato a seguito dell'eliminazione della ricorrente quale concorrente. L'esecuzione dell'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984 avrebbe quindi falsato profondamente la struttura effettiva del mercato, mentre, in mancanza di esecuzione del detto articolo, la stipulazione del medesimo non avrebbe avuto alcun effetto.

135.
    La ricorrente ricorda inoltre che, ai fini dell'applicazione dell'art. 86 del Trattato, la giurisprudenza non distingue tra la conclusione e l'esecuzione di un accordo. Qualsiasi comportamento di un'impresa che detiene una posizione dominante potrebbe essere così qualificato abusivo, compresa l'esecuzione di termini specifici di un accordo. A titolo d'esempio la ricorrente cita la sentenza della Corte 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro (Racc. pag. 803, punto 34 e seguenti), nella quale la Corte avrebbe statuito che l'applicazione di tariffe risultanti da un'azione concertata che ricade nel divieto contenuto nell'art. 85 del Trattato poteva essere qualificata come un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato [v. pure la decisione della Commissione 1. aprile 1992, 92/262/CEE, relativa ad una procedura d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato CEE (IV/32.450: comitati armatoriali composti da armamenti francesi e dell'Africa occidentale) (GU L 134, pag. 1)].

136.
    In secondo luogo la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 86 del Trattato assumendo, al punto 35 della decisione impugnata, di aver trovato una giustificazione agli effetti anticoncorrenziali dell'esecuzione da parte della Belgacom dell'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984 nel fatto che la sua stipulazione risaliva ad un'epoca in cui la Belgacom fruiva di un monopolio legale. Infatti, contrariamente ad un'infrazione all'art. 85 del Trattato, un'infrazione all'art. 86 del Trattato non potrebbe essere né esentata né giustificata. La tesi della Commissione difetterebbe quindi di fondamento giuridico e, inoltre, trascurerebbe completamente i mutamenti della normativa belga successivamente alla stipulazione dell'accordo 9 maggio 1984.

137.
    La Commissione replica che la denuncia IV/35.268 riguardava unicamente la domanda della Belgacom diretta ad ottenere l'esecuzione dell'accordo 9 maggio 1984. Per contro, essa non sarebbe stata invitata a pronunciarsi sulla compatibilità dell'accordo con il diritto comunitario. La ricorrente avrebbe quindi mal interpretato la decisione impugnata, il cui punto 31 preciserebbe che una domanda di esecuzione di un accordo non costituisce di per sé un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato. Nel punto 36 della decisione impugnata avrebbe esplicitamente indicato che essa non pregiudicava assolutamente la possibilità di dare inizio ad un procedimento riguardante la violazione delle norme del Trattato ad opera di detto accordo, né la possibilità per la ricorrente di presentare una denuncia contro le clausole dell'accordo. A tale riguardo la Commissione rileva peraltro che la ricorrente ha presentato successivamente una denuncia, ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, concernente la legittimità dell'accordo 9 maggio 1984 propriamente detto.

Giudizio del Tribunale

138.
    Per la giurisprudenza, la nozione di sfruttamento abusivo, come quella prevista nell'art. 86 del Trattato, è una nozione oggettiva, che riguarda i comportamenti dell'impresa in posizione dominante atti ad influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera l'impresa considerata, il grado di concorrenza è già sminuito e che ha come effetto di ostacolare, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza normale tra prodotti o servizi, fondata sulle prestazioni degli operatori economici, la conservazione del grado di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza (v. sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 91).

139.
    Risulta dalla natura degli obblighi imposti dall'art. 86 del Trattato che, in circostanze specifiche, le imprese in posizione dominante possono essere private del diritto di adottare comportamenti, o di compiere atti, che non sono in sé stessi abusivi e che sarebbero persino non condannabili se fossero adottati, o compiuti, da imprese non dominanti (v., in questo senso, sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 57). Così la conclusione di un contratto o l'acquisizione di un diritto possono essere costitutive di un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato se sono compiute da un'impresa in posizione dominante (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, T-51/89, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-309, punto 23).

140.
    Può essere del pari costitutiva di un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato la domanda di esecuzione di una clausola di un contratto se, in particolare, detta domanda eccede quanto le parti potevano ragionevolmente attendersi dal contratto o se le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto sono state nel frattempo modificate.

141.
    Nel caso di specie si deve rilevare che la ricorrente non ha avanzato alcun elemento atto a dimostrare che tali circostanze sussistessero.

142.
    In primo luogo, per quanto riguarda la questione se la richiesta d'esecuzione eccedesse quanto le parti potevano attendersi dal contratto, dall'argomentazione sviluppata dalla ricorrente nell'ambito del sesto motivo da essa invocato risultano, in sostanza, tre distinti argomenti. Innanzi tutto, essa sostiene che la richiesta della Belgacom di trasferirle il marchio «Gouden Gids/Pages d'or» esula dall'ambito dell'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984, che non farebbe il minimo accenno ai marchi. Inoltre, addebita alla Belgacom di rivendicare marchi detenuti dalla ITT World Directories Netherlands, che non era neppure una delle parti di detto accordo. Infine, sostiene che la Belgacom ha riconosciuto nelle sue osservazioni sulla denuncia di dare un nuovo senso all'art. XVI dell'accordo.

143.
    Ora, va rilevato anzitutto che l'art. XVI, n. 2, lett. b), dell'accordo 9 maggio 1984 prevede che, «[allo] scopo di consentire alla Régie di garantire la continuità della pubblicazione», la ricorrente le trasferisce a titolo gratuito «le licenze, che derivano da brevetti o da analoghe forme giuridiche di protezione, in seguito a lavori realizzati o effettuati nell'ambito del presente accordo». Non si può pertanto escludere dalla formulazione di detto brano, letto alla luce del resto dell'accordo, che esso si estenda anche ai marchi. Risulta inoltre dal fascicolo che la Belgacom ha chiesto soltanto il trasferimento dei marchi registrati nei paesi del Benelux dalla ricorrente o dal suo legale predecessore. Infine la ricorrente si limita ad affermare che la Belgacom avrebbe riconosciuto di aver attribuito un senso nuovo all'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984, senza tuttavia suffragare detta affermazione. Infatti il «riconoscimento» che la Belgacom avrebbe fatto nelle proprie affermazioni sulla denuncia altro non è se non una spiegazione che chiarisce le ragioni per le quali, secondo la Belgacom, l'apertura del mercato dell'edizione di elenchi telefonici non incide sulla necessità per la Belgacom di garantire la continuità della pubblicazione di elenchi telefonici.

144.
    In secondo luogo la ricorrente non dimostra neppure perché il fatto che il diritto esclusivo di pubblicare elenchi telefonici, di cui disponeva la Belgacom al momento in cui è stato concluso l'accordo 9 maggio 1984, in cui era compreso il diritto di autorizzare dei terzi a farlo, dal 10 gennaio 1993 sia a disposizione della Belgacom e delle imprese autorizzate dell'IBPT abbia l'effetto di rendere la domanda di esecuzione dell'art. XVI di detto accordo un atto costitutivo di un abuso ai sensi dell'art. 86 del Trattato.

145.
    In tale contesto occorre notare, inoltre, che la ricorrente ha potuto, al riparo della concorrenza, acquisire un'esperienza unica, sviluppare le proprie attività e valorizzare i propri marchi per 25 anni, grazie ai diritti esclusivi della Belgacom.

146.
    Pertanto l'argomento della ricorrente, secondo il quale le conclusioni della Commissione di cui ai punti 33 e 34 della decisione impugnata sarebbero in contrasto con l'art. 86 del Trattato, non può essere accolto.

147.
    Occorre rilevare che risulta dal fascicolo che il 25 luglio 1996 la ricorrente ha presentato una denuncia contro la Belgacom affermando che quest'ultima aveva trasgredito gli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, concludendo e cercando di ottenere l'esecuzione dell'accordo 9 maggio 1984. All'udienza, il rappresentante della Commissione ha consegnato al Tribunale una copia della decisione della Commissione 29 aprile 1997 recante rigetto di detta denuncia per insussistenza di interesse comunitario. Detta decisione non è stata impugnata dinanzi al Tribunale.

148.
    Peraltro, l'argomento della ricorrente, secondo il quale la Commissione avrebbe giustificato gli effetti anticoncorrenziali della richiesta di esecuzione dell'art. XVI dell'accordo 9 maggio 1984 con il fatto che la stipulazione di esso risaliva ad un'epoca in cui la Belgacom godeva di un monopolio legale, trae origine da una lettura erronea della seconda frase del punto 35 della decisione impugnata. Infatti, nel punto 35 della decisione impugnata la Commissione si limita a replicare all'argomento della ricorrente secondo il quale lo scopo della domanda della Belgacom era quello di escludere la ricorrente dal mercato degli elenchi telefonici. La Commissione nota in esso che la ricorrente non produce alcun elemento di diritto o di fatto atto ad indicare perché detta domanda non aveva lo scopo di tutelare i diritti della Belgacom in forza dell'accordo 9 maggio 1984 e precisa nella seconda frase che gli asseriti effetti sulla concorrenza che la domanda della Belgacom avrebbe, se avesse esito positivo, deriverebbero dalla stipulazione di detto accordo in un'epoca in cui l'edizione di elenchi telefonici era un'attività oggetto di diritti esclusivi riservati alla Belgacom. Non si tratta pertanto di una giustificazione, ma di una semplice constatazione che precisa che, di fatto, all'origine degli effetti considerati non ci sarebbe la domanda della Belgacom, ma la conclusione dell'accordo.

149.
    Da quanto precede risulta che anche il motivo in esame deve essere respinto.

150.
    Da tutto quanto precede consegue che il ricorso deve essere respinto nel complesso.

Sulle spese

151.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è risultata soccombente e la Commissione e la Belgacom, interveniente a sostegno delle conclusioni di quest'ultima, hanno chiesto la sua condanna alle spese, la ricorrente va condannata a sopportare le spese da esse sostenute.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla parte interveniente Belgacom.

Lindh
García-Valdecasas
Lenaerts

        Cooke                            Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 luglio 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1: Lingua processuale: l'inglese.