Language of document : ECLI:EU:T:2000:157

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

20 giugno 2000 (1)

«Ricorso di annullamento - Dumping - Irricevibilità»

Nella causa T-597/97,

Euromin SA, con sede in Ginevra, rappresentata inizialmente dagli avv.ti D. Horovitz, J. Bäverbrant, G. Vandersanden, N. Stockwell, del foro di Bruxelles, e dal signor N. Robson, solicitor, successivamente dagli avv.ti Horovitz, Vandersanden, Stockwell, dal signor E. Pitt e dalla signora S. Sheppard, solicitors,con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Société de gestion fiduciaire SARL, 2-4, rue Beck,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor S. Marquardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti H.J. Rabe e G. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori V. Kreuschitz e N. Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 settembre 1997, n. 1931, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia e che riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio (GU L 272, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

composto dai signori M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts, signora V. Tiili, signori J. Azizi e P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: A. Mair, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 luglio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della causa e procedimento

1.
    Il 10 giugno 1994 l'Association européenne des métaux (Eurométaux) ha sporto alla Commissione una denuncia secondo cui le importazioni di zinco greggio, nonlegato, provenienti dal Kazachstan, dalla Polonia, dalla Russia, dall'Ucraina e dall'Uzbekistan costituirebbero oggetto di pratiche di dumping.

2.
    Il 9 giugno 1995, in seguito a tale denuncia, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping (GU C 143, pag. 12).

3.
    La ricorrente non si è fatta conoscere entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

4.
    Il 25 marzo 1997, la Commissione, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1), ha adottato la decisione 97/223/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazachstan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan (GU L 89, pag. 47).

5.
    In pari data la Commissione ha emanato il regolamento (CE) n. 593/97, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia (GU L 89, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento della Commissione»).

6.
    Il 9 aprile 1997 la ricorrente ha domandato alla Commissione informazioni sugli elementi di fatto sui quali si basa tale regolamento ed ha chiesto di essere sentita.

7.
    Il 18 aprile 1997 la ricorrente ha espresso dubbi sull'esattezza dell'analisi dei fatti, effettuata dalla Commissione nel regolamento ed ha ripetuto la sua richiesta di essere sentita.

8.
    Il 28 aprile 1997 la Commissione ha informato la ricorrente che non poteva essere sentita giacché non si era fatta conoscere entro il termine stabilito nell'avviso di apertura del procedimento.

9.
    Con lettera 4 luglio 1997 la Commissione ha fatto sapere alla ricorrente che sarebbe infine stata sentita e l'ha autorizzata a presentare osservazioni.

10.
    Il 18 luglio 1997 la ricorrente è stata sentita dalla Commissione. Essa ha depositato una memoria in cui espone le sue osservazioni sul regolamento della Commissione. Assumendo nella suddetta memoria di essere un esportatore russo, la ricorrente ha contestato alla Commissione di non averle inviato un questionario relativo all'inchiesta sulle pratiche di dumping incriminate. Ha sostenuto di aver commerciato con diverse imprese facenti parte dell'associazione denunciante ed ha attribuito la mancata menzione del suo nome nella denuncia alla volontà dei membri dell'associazione denunciante di estrometterla dal mercato impedendole di difendersi correttamente. Ha ammesso di aver adottato un atteggiamento passivodi attesa, essendo convinta che la Commissione avrebbe concluso per l'insussistenza di dumping.

11.
    Il 28 luglio 1997 la Commissione ha informato taluni interessati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali essa intendeva raccomandare al Consiglio l'imposizione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti da un dazio provvisorio, elementi di cui la ricorrente ha avuto successivamente conoscenza.

12.
    Con fax 31 luglio 1997 la Commissione ha informato la ricorrente della sua posizione quanto alle osservazioni di quest'ultima.

13.
    Il 31 agosto 1997 la ricorrente ha presentato nuove osservazioni sulle constatazioni e conclusioni della Commissione.

14.
    Il 22 settembre 1997 il Consiglio ha emanato il regolamento (CE) n. 1931/97, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia e della Russia e che riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio (GU L 272, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Il Consiglio, in particolare, ha imposto, per quanto riguarda le importazioni russe, un dazio antidumping equivalente al 5,2% del prezzo netto franco frontiera comunitaria prima dello sdoganamento (art. 1, n. 3, del regolamento impugnato). Il Consiglio ha confermato quasi tutte le conclusioni contenute nel regolamento della Commissione.

15.
    Con ricorso depositato in cancelleria il 17 dicembre 1997 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

16.
    Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° aprile 1998, il convenuto ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ex art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale.

17.
    Il 7 aprile 1998 la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

18.
    Il 28 aprile 1998 la ricorrente ha presentato un'istanza di trattamento riservato per talune informazioni.

19.
    La ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità il 17 giugno 1998.

20.
    Con decisione 26 ottobre 1998 il Tribunale ha unito l'incidente al merito.

21.
    Con ordinanza 20 aprile 1999 il Tribunale ha ammesso la Commissione ad intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto ed ha respinto l'istanza di trattamento riservato.

22.
    Il 16 marzo 1999 il Tribunale, ai sensi dell'art. 64, n. 3, del regolamento di procedura, ha invitato le parti a presentare taluni documenti ed ha posto loro quesiti scritti. Le parti hanno dato seguito a tali misure istruttorie entro il termine impartito.

23.
    Con lettera 17 maggio 1999 la ricorrente ha rinunciato alla replica.

24.
    L'interveniente ha presentato la sua memoria il 4 giugno 1999, data della chiusura del procedimento scritto.

25.
    Le parti sono state sentite nelle loro deduzioni orali all'udienza del 6 luglio 1999.

Conclusioni delle parti

26.
    Nel ricorso la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare gli artt. 1 e 2 del regolamento impugnato nella parte in cui essi le si applicano;

-    dichiarare il regolamento impugnato invalido nei suoi confronti;

-    ordinare al Consiglio di adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al dispositivo, avendo cura che tutti i dazi provvisori e definitivi da essa pagati le siano integralmente rimborsati oltre agli interessi legali su tali importi;

-    condannare il convenuto alle spese.

27.
    Il convenuto ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ed ha concluso che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile;

-    in subordine, dichiararlo infondato;

-    condannare la ricorrente alle spese.

28.
    Nelle osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere l'eccezione di irricevibilità o, in subordine, unire l'eccezione di irricevibilità al merito;

-    condannare il convenuto alle spese.

29.
    Nell'istanza d'intervento l'interveniente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

30.
    Secondo il convenuto, la domanda della ricorrente non soddisfa i criteri giurisprudenziali di ricevibilità dei ricorsi proposti da singoli avverso regolamenti antidumping. Tali criteri sarebbero i seguenti:

-    Gli esportatori-produttori sono, in linea di principio, individualmente riguardati nel caso in cui siano stati accusati di pratiche di dumping, qualora siano stati identificati nei regolamenti impugnati ovvero siano riguardati dalle inchieste preliminari;

-    gli importatori vincolati a esportatori-produttori sono, in linea di principio, individualmente riguardati qualora le constatazioni di dumping o gli accertamenti relativi all'importo del dazio siano stati fatti in base al loro prezzo di rivendita;

-    gli importatori non vincolati non sono, in linea di principio, individualmente riguardati salvo qualora possano provare l'esistenza di qualità che sono loro proprie o di circostanze che li caratterizzano rispetto a tutti gli altri importatori non vincolati;

-    gli esportatori non produttori devono essere trattati come importatori vincolati o non vincolati a seconda che il loro margine di dumping sia stato o no accertato in base ai loro prezzi;

-    le società che vendono con il proprio marchio prodotti fabbricati da altri («original equipment manufacturers» - OEM) sono, in linea di principio, individualmente riguardate qualora le istituzioni comunitarie abbiano preso in considerazione, per costruire il valore normale, le peculiarità delle vendite concluse tra queste e gli esportatori.

31.
    Nel caso di specie, le informazioni fornite dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo non consentirebbero di determinare l'esatto ruolo svolto dalla ricorrente nel commercio di zinco tra la Russia e la Comunità.

32.
    La ricorrente non sarebbe nemmeno identificata nel regolamento impugnato giacché gli accertamenti relativi all'esistenza di una pratica di dumping nonché al margine di dumping non sarebbero fondati sulla sua situazione individuale (ordinanze della Corte 8 luglio 1987, causa 279/86, Sermes/Commissione, Racc. pag. 3109, punti 17 e 19; causa 301/86, Frimodt Pedersen/Commissione, Racc. pag. 3123,punti 17 e 19, e 11 novembre 1987, causa 205/87, Nuova Ceam/Commissione, Racc. pag. 4427, punti 14 e 16). Del resto, la Commissione non avrebbe potuto emanare le sue conclusioni definitive, né in particolare stabilire il prezzo all'esportazione, su dati relativi alla ricorrente, dal momento che questa non si sarebbe fatta conoscere entro il termine stabilito nell'avviso di apertura del procedimento e non avrebbe collaborato all'inchiesta.

33.
    Il convenuto, sostenuto dall'interveniente, aggiunge che il solo fatto che la ricorrente abbia, in una fase successiva del procedimento, presentato osservazioni alla Commissione, ai sensi dell'art. 2, primo comma, del regolamento della Commissione e che tali argomenti siano richiamati nel regolamento impugnato, sarebbe insufficiente per individuare la ricorrente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE). Infatti, la distinzione tra regolamento e decisione può essere basata solo sulla natura dell'atto stesso e sugli effetti giuridici che esso produce, non già sulle modalità della sua adozione (sentenza della Corte sentenza 6 ottobre 1982, causa 307/81, Alusuisse/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3463, punto 13; ordinanze Sermes/Commissione, citata supra al punto 32, punto 19; Frimodt Pedersen/Commissione, citata supra al punto 32, punto 19, e Nuova Ceam/Commissione, citata supra al punto 32, punto 16).

34.
    Infine, secondo il convenuto e l'interveniente, la ricorrente non avrebbe dimostrato di possedere qualità che le siano proprie e che la caratterizzino rispetto agli altri operatori economici. In particolare, il convenuto ritiene che essa non abbia dimostrato che il regolamento impugnato perturbasse fortemente le sue attività commerciali, dato che non ha fornito alcuna indicazione sulle quantità di zinco da essa vendute nella Comunità né sulla quota che rappresenta l'attività di esportazione di zinco russo verso la Comunità rispetto all'insieme delle sue attività.

35.
    L'interveniente aggiunge che la ricorrente non ha fornito alcuna prova della sua quota di mercato nel commercio dello zinco russo. Inoltre, i contratti allegati alle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità non dimostrerebbero né che essa sia il maggiore importatore di zinco nella Comunità, né che esista un gruppo ristretto e definito d'importatori di zinco russo, né che essa sia stata il solo importatore di tale prodotto nel 1997. Contrariamente alla ricorrente nella causa che ha dato luogo alla sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501), la ricorrente non avrebbe nemmeno fornito elementi atti a provare che le sue attività economiche dipendevano dallo zinco. I documenti che essa ha prodotto non indicherebbero la quota del commercio dello zinco nella sua attività. Essa non avrebbe nemmeno provato che i dazi antidumping controversi le avrebbero fatto perdere i suoi clienti stabiliti nella Comunità. I documenti prodotti rivelerebbero, al contrario, un aumento delle vendite nel 1997.

36.
    La ricorrente nega che il suo ricorso sia irricevibile.

37.
    Il giudice comunitario avrebbe ritenuto individualmente riguardati da atti relativi all'istituzione di dazi antidumping:

-    i produttori e gli esportatori che possono dimostrare che sono stati identificati negli atti della Commissione o del Consiglio o riguardati da inchieste preparatorie (sentenze della Corte 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione, Racc. pag. 1005, punti 11 e 12; 23 maggio 1985, causa 53/83, Allied Corporation/Consiglio, Racc. pag. 1621; 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-719, punto 14, e C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 17);

-    gli importatori i cui prezzi di rivendita dei beni in questione sono serviti di base per determinare i prezzi all'esportazione (sentenze della Corte 11 luglio 1990, cause riunite C-304/86 e C-185/87, Enital/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2939, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype Techmashexport/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945, e causa C-157/87, Electroimpex e a./Consiglio, Racc. pag. I-3021, e del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-161/94, Sinochem Heilongjiang/Consiglio, Racc. pag. II-695);

-    i soggetti che possono dimostrare che sono riguardati da tali atti a causa di talune qualità che sono loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 195, e Extramet Industrie/Consiglio, citata al punto 35, punto 14).

38.
    Ora, la ricorrente soddisferebbe più d'una delle condizioni sopra descritte.

39.
    In primo luogo, essa esporterebbe il prodotto considerato.

40.
    In secondo luogo, essa sarebbe implicitamente identificata nel regolamento impugnato che si riferirebbe, in molteplici punti, alle osservazioni da essa presentate ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento della Commissione. Infatti, nei 'considerando‘ 3, 5 e 23, il regolamento richiamerebbe la sua partecipazione al procedimento. Inoltre, i 'considerando‘ 24, 27, 32, 40, 43 e 44 si riporterebbero ad osservazioni, sui punti sostanziali, che solo la ricorrente era in grado di presentare.

41.
    In terzo luogo, a causa di tali osservazioni, essa sarebbe riguardata dalle inchieste preparatorie, in particolare in quanto sola impresa attiva nel commercio dello zinco russo ad aver partecipato al procedimento.

42.
    Infine, essa sarebbe riguardata dal regolamento impugnato a causa di talune particolari qualità che la distinguerebbero dagli altri operatori. In proposito, essa afferma di essere un'impresa esistente da lunga data, molto importantenell'esportazione di zinco russo a destinazione della Comunità, che dal 1991 avrebbe esportato approssimativamente il 70% dello zinco prodotto dalla Chelyabinsk Electrolytcic Zinc Plant (in prosieguo: la «CEZP») e il 100% di quello della Electrozinc. Essa apparterrebbe a un gruppo circoscritto di esportatori di zinco originario della Russia e controllerebbe i due più importanti azionisti della CEZP tramite le società Euromin Holdings Cyprus Ltd. e Southwell Ltd, la prima con il 37,53% della CEZP e la seconda con il 10,49%. Essa avrebbe concluso contratti importanti con le fonderie di zinco CEZP ed Electrozinc, nonché con un importatore della Comunità e avrebbe subito un pregiudizio importante a causa del dazio antidumping che è stato istituito.

Giudizio del Tribunale

43.
    Anche se, alla luce dei criteri dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, i regolamenti che istituiscono i dazi antidumping hanno effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni riguardino direttamente e individualmente taluni operatori economici (sentenza della Corte 7 luglio 1994, causa C-75/92, Gao Yao/Consiglio, Racc. pag. I-3141, punto 26 e giurisprudenza ivi citata; sentenza del Tribunale 19 novembre 1998, causa T-147/97, Champion Stationery e a./Consiglio, Racc. pag. II-4137, punto 30, e giurisprudenza ivi citata).

44.
    Così, gli atti istitutivi di dazi antidumping sono tali da riguardare individualmente ogni operatore economico che possa dimostrare l'esistenza di talune qualità che gli sono peculiari e che lo contraddistinguono rispetto a ogni altro operatore economico (sentenze Plaumann/Commissione, citata al punto 37, Extramet Industrie/Consiglio, citata al punto 35, punti 16 e 17, e Sinochem Heilongjiang/Consiglio, citata al punto 37, punto 46).

45.
    Il giudice comunitario ha ritenuto che, in generale, talune disposizioni di regolamenti che istituiscono dei dazi antidumping potessero riguardare direttamente ed individualmente quelli dei produttori ed esportatori del prodotto in questione cui vengono imputate le pratiche di dumping sulla base di dati relativi alla loro attività commerciale. Ciò avviene per le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di non essere state identificate negli atti della Commissione e del Consiglio o riguardate dalle inchieste preparatorie (ordinanza Sermes/Commissione, citata al punto 32, punto 15; sentenze Naszha Corporation e a./Commissione e Consiglio, citata al punto 37, punto 14, e Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, citata al punto 37, punto 17, e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, occorre che tale circostanza abbia, in un modo o in un altro, determinato l'intervento delle istituzioni comunitarie o rientri in qualsiasi modo nella ragion d'essere del suddetto regolamento (v. il ragionamento svolto, in un contesto diverso, nelle conclusioni dell'avvocato generale Tesauro per la sentenza della Corte 21 novembre 1989, causa C-244/88, Usines coopératives dedéshydratation du Vexin e a./Commissione, Racc. pag. 3811, in particolare pag. 3819, punto 4). Sono altrettanto, in generale, direttamente ed individualmente riguardati da talune disposizioni dei regolamenti che istituiscono dazi antidumping gli importatori i cui prezzi di rivendita sono stati presi in considerazione per la costruzione dei prezzi all'esportazione (sentenze Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, citata, punto 15, e Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, citata, punto 18). Infine, la Corte ha pure ammesso la ricevibilità di un ricorso proposto avverso un siffatto regolamento da un importatore indipendente in circostanze eccezionali, in particolare quando tale regolamento pregiudicava gravemente le sue attività economiche (sentenza Extramet Industrie/Consiglio, citata al punto 35, punto 17).

46.
    Nel caso di specie, in primo luogo, le pratiche antidumping contro cui il regolamento impugnato è diretto sono imputate ad imprese polacche e russe, ma non alla ricorrente. In secondo luogo, quest'ultima non è stata interessata dall'inchiesta. In terzo luogo, né l'accertamento dell'esistenza di tali pratiche, né il margine di dumping, né l'esistenza del pregiudizio ed il suo margine, né la determinazione dell'aliquota del dazio imposto si sono basati su dati relativi alla sua attività commerciale. In quarto luogo, essa non ha nemmeno descritto in modo preciso e dettagliato l'esatta natura delle sue attività riferentisi al prodotto considerato (v. qui di seguito, punto 49).

47.
    La sola presentazione da parte della ricorrente di osservazioni sul regolamento della Commissione e l'esistenza nel regolamento impugnato di riferimenti alle suddette osservazioni non possono rendere ricevibile il suo ricorso per il motivo che essa sarebbe riguardata dall'inchiesta preparatoria o implicitamente identificata nel regolamento impugnato. Infatti, ove la ricorrente non adduca altre circostanze specifiche, la sua sola partecipazione al procedimento amministrativo successivamente all'adozione del regolamento della Commissione, da un lato, e la sua implicita identificazione nel regolamento impugnato, dall'altro - ammesso che i riferimenti alle osservazioni di un importatore di zinco originario della Russia ivi contenuti ('considerando‘ 3, 5, 23, 24, 27, 32, 40, 43 e 44 del regolamento impugnato) si riferiscano alle osservazioni presentate dalla ricorrente - non hanno determinato in un modo o nell'altro l'intervento delle istituzioni comunitarie né rientrano, in qualsiasi modo, nella ratio del suddetto regolamento.

48.
    Ora, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di circostanze che possano individuarla in relazione al provvedimento di cui trattasi.

49.
    Quanto alla possibilità d'invocare la sentenza Extramet Industrie/Consiglio, citata al punto 35 (punto 17), la ricorrente ha asserito che il regolamento impugnato le aveva provocato un danno rilevante. E' vero che, in tale sentenza, la Corte ha ritenuto che l'impresa ricorrente, agendo come importatore indipendente, era individualmente riguardata dal regolamento controverso a causa di circostanze eccezionali e, in particolare del fatto che tale regolamento pregiudicava gravemente le sue attività economiche. Nel caso di specie, tuttavia, l'argomento della ricorrentedev'essere respinto perché non provato a sufficienza. In particolare, per quanto espressamente invitata a farlo dal Tribunale sia con quesiti scritti sia nel corso dell'udienza, essa non ha fornito alcuna prova della sua asserzione secondo cui il regolamento impugnato le aveva fatto perdere la maggior parte dei suoi clienti comunitari ed aveva quindi pregiudicato, in modo sostanziale, la sua posizione sul mercato in causa. Per di più, essa non ha neppure descritto in modo preciso e dettagliato le proprie attività, né in generale, né con specifico riferimento alla commercializzazione di zinco russo nella Comunità, a prescindere dal fatto che operasse quale esportatore, importatore o a qualsiasi altro titolo (v. supra, punto 46). Essa non ha del resto, prodotto cifre che dimostrino l'andamento del volume delle sue vendite di zinco greggio, non legato, originario della Russia ad imprese comunitarie o la quota che tali vendite rappresentavano nel suo fatturato globale, ma ha, al contrario, prodotto documenti da cui risulta che questo era aumentato successivamente all'entrata in vigore del regolamento impugnato.

50.
    Inoltre, l'argomento tratto dalla partecipazione della ricorrente al capitale di due azionisti di un produttore russo del prodotto considerato (CEZP) (v. supra, punto 42) dev'essere respinto. Infatti, salvo che possa far valere un interesse ad agire distinto da quello di un'impresa riguardata da un atto comunitario e di cui essa detiene una quota del capitale (come potrebbe esserlo, eventualmente, la CEZP nel caso di specie), una persona non può difendere i propri interessi nei confronti di tale atto se non esercitando i suoi diritti di socio di tale impresa, che, sola, ha il diritto di proporre ricorso. Nel caso di specie, la ricorrente non ha invocato un interesse distinto da quello della CEZP. Anche a voler ammettere che una partecipazione al capitale della CEZP possa fornire una legittimazione ad agire, la partecipazione detenuta dalla ricorrente sarebbe comunque insufficiente per creare un diritto di questo tipo dal momento che era al tempo stesso indiretta (tramite le società Euromin Holdings Cyprus Ltd e Southwell Ltd) e parziale (in quanto le due società in questione detengono solo il 48,02% del capitale della CEZP).

51.
    Risulta da quanto precede che il regolamento impugnato riguarda la ricorrente non già a causa di talune qualità che le sono proprie o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a qualsiasi altra persona, ma a causa della sua sola qualità obiettiva di operatore economico attivo nel commercio dello zinco russo, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore che si trovi, attualmente o potenzialmente, in una situazione identica.

52.
    Ne deriva che il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile.

Sulle spese

53.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché laricorrente è rimasta soccombente e il convenuto ha concluso per la sua condanna alle spese, occorre condannarla a sopportare oltre le proprie spese quelle sostenute dal convenuto. L'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura prevede che le istituzioni che sono intervenute nella causa sopportino le loro proprie spese; si deve quindi decidere che la Commissione sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è irricevibile.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle del convenuto.

3)    La Commissione sopporterà le proprie spese.

Jaeger
Lenaerts
Tiili

Azizi

Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 giugno 2000.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.