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Ricorso presentato il 24 settembre 2010 - Forgital Italy/Consiglio

(Causa T-438/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Forgital Italy SpA (Velo d'Astico, Italia) (rappresentanti: V. Turinetti di Priero e R. Mastroianni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare il Regolamento (UE) n. 566/2010 del Consiglio del 29 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca con particolare riferimento all'art. 1, par.1, e dell'Allegato, nella parte in cui modifica la denominazione del codice NC ex 8108 20 00 del Regolamento medesimo.

Condannare il Consiglio al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente nella presente causa, una società avente sede in Italia specializzata nella foggiatura di metalli, si rivolge contro il regolamento impugnato, che ha modificato la regolamentazione applicabile riguardo alla sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune, nella misura in cui, fra le modifiche intervenute si ritrova quella applicabile al prodotto codice NC ex 8108 20 00, TARIC 20, la cui descrizione è stata sostituita dalla seguente: "Lingotti grezzi ricavati dalla fusione di titanio e leghe di titanio, il diametro non superiore a 380 mm".

A seguito di tale modifica, i lingotti di diametro superiore a 380 mm, fino a quel momento essenti da dazi in virtù della regolamentazione anteriore, sono assoggettati, a partire del 1 luglio 2010, al pagamento della tariffa doganale comune. Per contro, i lingotti di diametro inferiore a 380 mm continueranno a beneficiare dell'esenzione dai dazi fino al 31 dicembre 2013.

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente invoca quattro motivi:

1.    Difetto o insufficienza di motivazione della decisione. Si afferma a questo riguardo che il Regolamento impugnato è privo di adeguata motivazione che giustifichi la modifica della descrizione per il prodotto corrispondente al Codice NC 8108 20 00, TARIC 20, limitandosi ad osservare che tale modifica è necessaria "al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato". A dispetto di quanto richiesto dalla giurisprudenza, tale formulazione non consente alla parte ricorrente di conoscere le giustificazioni del provvedimento al fine di difendere i propri diritti e non permette al giudice dell'Unione di esercitare il proprio sindacato.

2.    Violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento della parte ricorrente. Secondo la ricorrente, il Regolamento impugnato, nella parte in cui concerne la descrizione del prodotto in questione, non risulta conforme al principio di certezza del diritto, in quanto le conferenti previsioni non appaiono prevedibili alla luce della prassi precedente e delle indicazioni di cui alla Comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GUCE C 128 del 25.4.1998). Ciò comporta altresì la violazione del principio del legittimo affidamento della parte ricorrente, che aveva in buona fede confidato i) nella precedente descrizione e scadenza della sospensione tariffaria relativa ai prodotti in questione di cui alla regolamentazione anteriore alla modifica, e ii) nei criteri enucleati nella prassi precedente e nella predetta Comunicazione quale fondamento per eventuali modifiche alla descrizione o soppressione anticipata della predetta sospensione tariffaria.

3.    Violazione del principio di uguaglianza. Per la ricorrente, il Regolamento impugnato introduce, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, una differenza di trattamento tra gli importatori di lingotti in lega di titanio di diametro inferiore a 380 mm (che beneficiano della sospensione tariffaria) e quelli che importano lingotti di titanio di dimensioni maggiori.

4.    Violazione del principio di proporzionalità. La ricorrente sostiene su di questo punto che, per quanto riguarda il prodotto in questione, il Regolamento impugnato appare sproporzionato rispetto alla dichiarata esigenza di "tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato" in quanto: i) non si sono verificati mutamenti economici e tecnici apprezzabili nel settore dei lingotti in lega di titanio tali da rendere necessaria la modifica al regime di importazione introdotta dal regolamento e ii) la natura drastica e repentina di tali modifiche, non corredate da alcun periodo transitorio, risulta incongrua rispetto alla finalità perseguita dal Regolamento.

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