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Ricorso proposto il 3 ottobre 2013 – Lituania / Commissione

(Causa T-533/13)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė e A. Karbauskas)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione di esecuzione C(2013) 4487 def. della Commissione, del 19 luglio 2013, che autorizza la concessione in Lituania di un aiuto nazionale transitorio per il 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»);

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 39 TFUE, in combinato disposto con il primo comma dell’articolo 40, paragrafo 2, TFUE, e del principio di non discriminazione

Adottando l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in una violazione dell’articolo 39 TFUE, in combinato disposto con il primo comma dell’articolo 40, paragrafo 2, TFUE, giacché non si sarebbe attenuta né agli obiettivi né ai criteri della politica agricola comune definiti nel Trattato FUE [segnatamente all’articolo 39, paragrafo 1, lettera b), TFUE] e avrebbe inoltre infranto il principio di non discriminazione.

Secondo motivo, vertente su una violazione del regolamento n. 73/2009

Adottando l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata senza un fondamento giuridico, la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 73/20091 per errata applicazione del suo articolo 10 bis, paragrafo 4.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto della Commissione

Adottando l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di valutazione, perché non avrebbe correttamente valutato i livelli dei pagamenti diretti dei vecchi e dei nuovi Stati membri per l’anno 2012 e avrebbe basato su tale stima errata il calcolo dell’aiuto nazionale transitorio concesso.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione

Adottando l’articolo 1, paragrafo 4, della decisione impugnata, la Commissione sarebbe incorsa in una violazione del principio di buona amministrazione, in quanto non si sarebbe conformata all’obbligo di basarsi sulle nuove informazioni fornite dalla Repubblica di Lituania circa i livelli di pagamento diretti negli Stati membri e non avrebbe valutato l’effettiva importanza dei pagamenti diretti per le aziende agricole lituane.

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1 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16), come rettificato (GU 2010 L 43, pag. 7).