Language of document : ECLI:EU:C:2016:282

Causa C‑366/13

Profit Investment SIM SpA

contro

Stefano Ossi e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione)

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Nozione di “decisioni incompatibili” – Ricorsi non aventi lo stesso oggetto, diretti contro una pluralità di convenuti domiciliati in diversi Stati membri – Condizioni della proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Nozione di “materia contrattuale” – Verifica dell’assenza di vincolo contrattuale valido»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 aprile 2016

1.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento nº44/2001 – Proroga di competenza – Requisito della forma scritta – Clausola attributiva di competenza figurante in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari – Necessità che il contratto firmato dalle parti al momento dell’emissione dei titoli sul mercato primario menzioni l’accettazione di tale clausola o contenga un rinvio espresso a tale prospetto – Opponibilità di tale clausola al terzo che ha acquistato titoli presso un intermediario finanziario – Presupposti

[Regolamento del Consiglio nº44/2001, art. 23, § 1, a)]

2.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento nº44/2001 – Proroga di competenza – Clausola attributiva di competenza – Requisiti di forma – Accordo concluso in una forma ammessa dagli usi nel commercio internazionale – Nozione – Clausola attributiva di competenza figurante in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari – Inclusione – Presupposti

[Regolamento del Consiglio nº44/2001, art. 23, § 1, c)]

3.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento nº44/2001 – Competenze speciali – Competenza in materia contrattuale – Nozione – Azioni dirette a ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione delle somme versate sul fondamento di quest’ultimo – Inclusione

[Regolamento del Consiglio nº44/2001, art. 5, punto 1, a)]

4.        Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento nº44/2001 – Pluralità di convenuti – Competenza del foro di uno dei convenuti – Presupposto – Rapporto di connessione – Esistenza di un rischio di decisioni incompatibili – Portata – Domande aventi oggetto e titolo diversi e tra le quali non intercorra una relazione di subordinazione o d’incompatibilità – Potenziale influenza dell’esito della prima domanda su quello della seconda – Conseguenza insufficiente per constatare un’incompatibilità delle decisioni

(Regolamento del Consiglio nº44/2001, art. 6, punto 1)

1.        L’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, il requisito della forma scritta stabilito da tale disposizione risulta soddisfatto soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell’emissione dei titoli sul mercato primario menziona l’accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto.

L’effettività del consenso degli interessati rappresenta infatti uno degli scopi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 e quest’ultimo vincola il giudice adito a verificare se la clausola in questione abbia effettivamente costituito oggetto del consenso delle parti, consenso che deve manifestarsi in maniera chiara e precisa.

Inoltre, l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che una clausola attributiva di competenza contenuta in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, redatta dall’emittente di detti titoli, può essere opposta al terzo che ha acquistato tali titoli presso un intermediario finanziario laddove sia dimostrato, anzitutto, che tale clausola è valida nel rapporto tra l’emittente e tale intermediario finanziario, poi, che il suddetto terzo, sottoscrivendo sul mercato secondario i titoli in questione, è subentrato a detto intermediario nei diritti e negli obblighi discendenti da questi stessi titoli ai sensi del diritto nazionale applicabile e, infine, che il terzo in questione ha avuto la possibilità di conoscere il prospetto contenente detta clausola. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni sono soddisfatte.

(v. punti 27, 29, 36, 37, 51, dispositivo 1)

2.        L’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l’inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale che permette di presumere il consenso di colui al quale tale clausola viene opposta, purché sia in particolare dimostrato, da un lato, che un siffatto comportamento viene generalmente e regolarmente seguito dagli operatori nel settore considerato al momento della conclusione di contratti di questo tipo e, dall’altro, che i contraenti intrattenevano, in precedenza, rapporti commerciali regolari tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato oppure che il comportamento in questione è sufficientemente noto per poter essere considerato come una prassi consolidata. Spetta al giudice del rinvio verificare se tali condizioni sono soddisfatte.

A tale proposito, gli elementi di cui il giudice del rinvio deve tener conto consistono segnatamente nella circostanza che detto prospetto sia stato previamente approvato dalla Borsa nazionale del paese di emissione dei titoli obbligazionari e messo a disposizione del pubblico sul sito Internet di quest’ultima. Inoltre, il giudice del rinvio deve tener conto del fatto che il terzo, che ha acquistato tali titoli presso un intermediario finanziario al quale la clausola attributiva di competenza viene opposta, è un’impresa operante nel settore degli investimenti finanziari nonché degli eventuali rapporti commerciali che essa avrebbe stretto in passato con le altre parti in causa. Il giudice nazionale deve altresì verificare se l’emissione di titoli obbligazionari sul mercato sia, in tale settore di attività, generalmente e regolarmente accompagnata da un prospetto contenente una clausola attributiva di competenza e se una tale prassi sia sufficientemente nota per poter essere ritenuta «consolidata».

(v. punti 49‑51, dispositivo 1)

3.        L’articolo 5, punto 1, lettera a), del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che le azioni dirette a ottenere l’annullamento di un contratto e la restituzione delle somme indebitamente versate sul fondamento di detto contratto rientrano nella materia contrattuale, ai sensi di tale disposizione.

Infatti, da un lato, la competenza del giudice nazionale a decidere delle questioni concernenti un contratto include quella a valutare l’esistenza degli elementi costitutivi del contratto stesso, essendo tale valutazione indispensabile al giudice nazionale adito per verificare la propria competenza ai sensi del regolamento n. 44/2001. Pertanto, l’osservanza degli scopi e dello spirito di tale regolamento esige che l’articolo 5 di quest’ultimo venga interpretato in modo da consentire al giudice che deve dirimere una lite derivante da un contratto di verificare, anche d’ufficio, i presupposti essenziali della propria competenza, in base a elementi concludenti e pertinenti forniti dalla parte interessata, che provino l’esistenza o l’inesistenza del contratto.

Dall’altro lato, quanto al nesso tra un’azione di nullità e la restituzione dell’indebito, se non esiste alcun vincolo contrattuale liberamente assunto tra le parti, l’obbligazione non sarà eseguita e non vi sarà diritto alla restituzione. Tale nesso causale tra il diritto alla restituzione e il vincolo contrattuale è sufficiente a far rientrare l’azione di restituzione nella sfera contrattuale.

(v. punti 54, 55, 58, dispositivo 2)

4.        L’articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi di due ricorsi proposti contro una pluralità di convenuti, aventi oggetto e titolo diversi e tra i quali non intercorra una relazione di subordinazione o d’incompatibilità, non è sufficiente che l’eventuale accoglimento di uno di essi sia potenzialmente idoneo a riflettersi sull’entità dell’interesse a tutela del quale l’altra domanda è stata proposta affinché vi sia un rischio di decisioni incompatibili ai sensi di tale disposizione.

Per quanto riguarda, più in particolare, una domanda di dichiarazione di nullità e di restituzione dell’indebito, da un lato, e una domanda di responsabilità, dall’altro, la sola circostanza che l’esito di uno di tali procedimenti possa avere un’influenza su quello dell’altro, in particolare, l’incidenza potenziale dell’importo da restituire nell’ambito della prima domanda sulla valutazione dell’eventuale pregiudizio nell’ambito della seconda, non è sufficiente per considerare incompatibili le decisioni da adottare nel contesto di questi due procedimenti ai sensi di detto articolo. Tale regola di competenza speciale, infatti, poiché deroga alla competenza generale del foro del domicilio del convenuto di cui all’articolo 2 del regolamento n. 44/2001, deve essere oggetto di interpretazione restrittiva e non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal citato regolamento.

(v. punti 63, 66, 67, dispositivo 3)