Language of document : ECLI:EU:F:2008:55

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

8 maggio 2008

Causa F‑6/07

Risto Suvikas

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Incidente di procedura – Documenti riservati – Documenti ottenuti in maniera illecita – Ritiro di documenti – Assunzione – Posto vacante – Rigetto illegittimo di una candidatura – Annullamento – Ricorso per risarcimento danni – Perdita di una possibilità di essere assunto – Valutazione ex aequo et bono»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Suvikas chiede in particolare, da una parte, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti del Consiglio 20 febbraio 2006, recante rifiuto della sua iscrizione nell’elenco dei migliori candidati in esito al procedimento di selezione di agenti temporanei Consiglio/B/024, e, dall’altra, il risarcimento dei danni materiali e morali che afferma di aver subito.

Decisione: I documenti prodotti dal ricorrente come allegati da A 14 ad A 16 del ricorso sono ritirati dal fascicolo di causa. La decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti 20 febbraio 2006 di non inserire il ricorrente nell’elenco dei migliori candidati in esito alla selezione di agenti temporanei Consiglio/B/024 è annullata. Il Consiglio è condannato a versare al ricorrente la somma di EUR 20 000 in risarcimento del danno materiale subito da quest’ultimo. Per il resto, il ricorso è respinto. Il Consiglio è condannato alle spese.

Massime

1.      Procedura – Ricevibilità degli atti processuali – Valutazione al momento della presentazione dell’atto – Domanda di provvedere su un incidente processuale – Ricevibilità in ogni fase del procedimento

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 114; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 78)

2.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Segretezza dei lavori – Portata

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 6)

3.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Procedura – Potere discrezionale di un comitato consultivo di selezione – Limiti – Rispetto dei requisiti stabiliti dall’avviso di posto vacante

4.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Procedura – Valutazione dei meriti

5.      Funzionari – Agenti temporanei – Assunzione – Procedura – Potere discrezionale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Limiti – Rispetto dei requisiti stabiliti dal bando di assunzione e delle norme di procedura adottate per l’esercizio del potere discrezionale

6.      Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti

(Statuto dei funzionari, art. 91)

7.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Possibilità di condannare d’ufficio l’istituzione convenuta al risarcimento

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

8.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Risarcimento del danno materiale connesso alla perdita di un’opportunità derivante dall’illegittimo rigetto di una candidatura

[Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1; regime applicabile agli altri agenti, art. 47, lett. b), sub ii)]

9.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Annullamento dell’atto illecito impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale

(Statuto dei funzionari, art. 91)

1.      Pur se è vero che la norma sancita dall’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, ai sensi della quale il Tribunale, investito di una domanda di statuire su un incidente processuale, può provvedere su quest’ultima con ordinanza motivata o rinviarla al merito, è una norma di procedura che si applica sin dalla data della sua entrata in vigore a tutte le controversie pendenti dinanzi al Tribunale, non si può affermare altrettanto riguardo alle norme sulla base delle quali il Tribunale può, in applicazione di tale articolo, pronunciarsi sulla ricevibilità di tale incidente e che, determinando la ricevibilità della domanda di statuire sull’incidente, sono necessariamente quelle vigenti alla data di presentazione della detta domanda.

Per quanto riguarda una domanda di provvedere su un incidente presentata prima della data di entrata in vigore del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, le norme che stabiliscono le condizioni di ricevibilità dell’incidente applicabili sono quelle alle quali rinviava l’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale. Infatti, il detto art. 114 è la disposizione che, nel regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, corrisponde all’art. 78 del regolamento di procedura. Di conseguenza, occorre applicare, in un caso del genere, da una parte, la norma di procedura di cui all’art. 78 del regolamento di procedura e, dall’altra, le regole di ricevibilità alle quali rinviava l’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Poiché un incidente processuale, che va distinto da un’eccezione di irricevibilità del ricorso, può intervenire in ogni fase del procedimento, una domanda diretta ad ottenere una pronuncia su un siffatto incidente deve poter essere formulata in ogni fase del procedimento stesso.

(v. punti 49-51 e 54)

2.      Il principio della segretezza dei lavori delle commissioni giudicatrici di concorso è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici di concorso e l’obiettività dei loro lavori e mira altresì a tutelare gli interessi legittimi dei candidati a che valutazioni relative alle loro competenze e alle loro qualità non siano rese pubbliche. Il rispetto di tale principio osta, pertanto, alla divulgazione delle posizioni assunte dai membri delle commissioni giudicatrici e alla rivelazione di elementi attinenti a valutazioni d’indole personale o comparativa riguardanti i candidati espresse dalla commissione giudicatrice.

Tuttavia, se le valutazioni d’indole comparativa di un comitato di selezione o di alcuni dei suoi membri sono, in linea di principio, coperte dalla segretezza cui sono soggetti i lavori del detto comitato, diversa è la situazione in ordine a documenti redatti collateralmente al procedimento di selezione che non fanno parte, in senso proprio, dei lavori del comitato consultivo di selezione nel suo complesso, ma sono il frutto dell’iniziativa personale di uno dei membri del comitato. Questi ultimi non beneficiano necessariamente del medesimo grado di riservatezza che inerisce alle valutazioni comparative del comitato di selezione e che vieta la loro produzione dinanzi al Tribunale. La liceità o l’illiceità dell’ottenimento di tali documenti è, di conseguenza, un elemento da prendere in considerazione.

Al riguardo, si devono ritirare dal fascicolo di una causa i documenti elaborati da un membro del comitato collateralmente al procedimento di selezione e che una parte aveva ricevuto da un terzo, che li aveva a sua volta ottenuti senza autorizzazione.

(v. punti 57, 58, 60, 61, 64-66 e 71)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punto 46); 5 aprile 2005, causa T‑336/02, Christensen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑75 e II‑341, punti 23, 24 e 26)

3.      Un comitato consultivo di selezione per l’assunzione di agenti temporanei costituito dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dispone di un certo margine discrezionale per l’organizzazione dei suoi lavori, a condizione tuttavia che esso rimanga nell’ambito fissato dall’avviso di posto vacante. A questo proposito, nulla impedisce al comitato di procedere per tappe, eliminando i candidati in maniera progressiva, sulla base di criteri fissati nell’avviso di posto vacante. Pertanto, il semplice fatto che un comitato di selezione abbia esaminato le prestazioni dei candidati nel corso dei colloqui alla luce dei criteri fissati dall’avviso di posto vacante in due tappe successive non può, di per sé, viziare il procedimento di selezione.

(v. punti 88-90)

4.      Nell’ambito di un concorso, la commissione giudicatrice è chiamata a valutare elementi noti ai candidati, che si tratti dei titoli da essi presentati, delle prove da essi sostenute o dei rapporti informativi che essi hanno avuto modo di conoscere e commentare. Ciò costituisce una garanzia della regolarità del procedimento di concorso e una tutela contro ogni arbitrio, in quanto i candidati conoscono tutti gli elementi sui quali la commissione giudicatrice ha basato la propria valutazione e sono, pertanto, senz’altro in grado di contestare quest’ultima, se ritengono che non sia corretta. Per contro, quando la commissione giudicatrice si basi, almeno in parte, su elementi quali le informazioni e le opinioni dei superiori gerarchici, che sono sottratti alla conoscenza dei candidati interessati, questi ultimi non dispongono di alcuna difesa contro affermazioni provenienti da un terzo che, anche se possono essere perfettamente corrette, potrebbero altrettanto essere inesatte per un qualunque motivo. L’impossibilità, per i candidati, di prendere posizione sui pareri espressi nei loro confronti dai superiori gerarchici e presi in considerazione dalla commissione giudicatrice costituisce una violazione di un principio che regola la procedura di concorso, tale da giustificare l’annullamento delle decisioni di non ammissione prese nei loro confronti.

Analogamente ad una commissione giudicatrice, e per le stesse ragioni, un comitato consultivo di selezione costituito dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione non può fondare la sua valutazione, neppure in parte, su elementi quali le informazioni e le opinioni dei superiori gerarchici, che sono sottratti alla conoscenza dei candidati interessati e sui quali questi ultimi non hanno potuto prendere posizione. La consultazione dei superiori gerarchici, anche da parte di uno solo dei membri del comitato operante a titolo personale, può viziare di illiceità gli atti del detto comitato nel suo insieme.

(v. punti 93, 94 e 97)

Riferimento:

Corte: 11 marzo 1986, causa 293/84, Sorani e a./Commissione (Racc. pag. 967, punti 17‑20); causa 294/84, Adams e a./Commissione (Racc. pag. 977, punti 22‑25)

5.      L’esercizio dell’ampio potere discrezionale di cui dispone l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione presuppone, quanto meno, il più completo rispetto di tutte le normative pertinenti, vale a dire non soltanto dell’avviso di assunzione, ma anche di eventuali norme di procedura di cui l’autorità si sia dotata per l’esercizio del suo potere discrezionale.

D’altro canto, il fatto che tale autorità disponga di un ampio potere discrezionale non può avere la conseguenza di sanare un illecito commesso nel corso del procedimento preparatorio della sua decisione. Pertanto, la detta autorità, adottando la propria decisione in esito ad una procedura preparatoria illegittima, vizia di illiceità tale decisione se omette di prendere provvedimenti tali da ovviare all’illecito accertato nel corso del detto procedimento preparatorio.

(v. punti 101-103)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 18 settembre 2003, causa T‑73/01, Pappas/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑1011, punti 53)

6.      In caso di annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di non inserire il nominativo di un candidato nell’elenco dei migliori candidati in un procedimento di selezione di agenti temporanei viziato da illiceità, l’annullamento, come conseguenza, dell’elenco stesso dei candidati, nonché delle decisioni di assumere per i posti da coprire i candidati che vi erano iscritti, costituirebbe una sanzione eccessiva dell’illecito commesso dall’istituzione interessata. Sarebbe infatti contrario ai principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, nonché all’interesse del servizio, privare i candidati prescelti, divenuti agenti temporanei, del beneficio della loro nomina per il solo motivo che il procedimento di assunzione è stato viziato da illiceità.

(v. punti 109, 111 e 122)

7.      Qualora dalla ponderazione degli interessi in gioco risulti che l’interesse del servizio e l’interesse dei terzi ostano all’annullamento, come conseguenza, di decisioni susseguenti a una decisione annullata, il giudice comunitario, al fine di garantire, nell’interesse della parte ricorrente, un effetto utile alla sentenza di annullamento, può far uso della competenza anche di merito attribuitagli nelle controversie a carattere pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione convenuta al pagamento di un risarcimento. Esso può altresì invitare la detta istituzione a tutelare adeguatamente i diritti della parte ricorrente ricercando una soluzione equa al caso.

(v. punto 127)

Riferimento:

Corte: 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Racc. pag. 1743, punto 14); 6 luglio 1993, causa C‑242/90 P, Commissione/Albani e a. (Racc. pag. I‑3839, punto 13)

Tribunale di primo grado: 23 febbraio 1994, cause riunite T‑18/92 e T‑68/92, Coussios/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑47 e II‑171, punto 107)

8.      Investito di una controversia di natura pecuniaria ai sensi dell’art. 91, n. 1, seconda frase, dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica dispone di una competenza a conoscere della legittimità e del merito, nell’ambito della quale può, se necessario, condannare d’ufficio la parte convenuta a risarcire il danno causato dal suo illecito e, in tal caso, tenuto conto di tutte le circostanze, può valutare equitativamente il danno. Inoltre, allorché il Tribunale ha accertato l’esistenza di un danno, esso è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e l’entità del risarcimento di tale danno, a condizione che, affinché il giudice dell’impugnazione possa esercitare il suo sindacato giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale, queste ultime siano sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione di un danno, espongano i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare concesso.

A questo proposito, al fine di fissare l’equa compensazione da concedere ad un candidato ad un procedimento di selezione viziato da illecito che abbia perso una possibilità di essere assunto, occorre, in primo luogo, definire la perdita di retribuzione subita dal detto candidato, stabilendo la differenza tra la retribuzione che egli avrebbe percepito se fosse stato assunto e la retribuzione da lui effettivamente percepita successivamente all’illecito commesso, indi, in secondo luogo, valutare, sotto forma di percentuale, le possibilità di assunzione dell’interessato al fine di ponderare la perdita di retribuzione così calcolata.

Tuttavia, qualora, a seguito di circostanze particolari quali il grado di incertezza relativo all’impatto dell’illecito accertato sul rigetto della candidatura del detto candidato, il Tribunale sia nell’impossibilità di fissare un coefficiente matematico che rispecchi la perdita di possibilità subita, si deve concedere all’interessato una somma forfettaria in risarcimento della perdita di possibilità subita.

Nella valutazione dell’ammontare del detto risarcimento, non può essere dato per scontato che, se fosse risultato vincitore del procedimento di selezione, il ricorrente avrebbe beneficiato di un contratto di agente temporaneo per una durata di sei anni. Infatti, in forza dell’art. 47, lett. b) sub ii), del Regime applicabile agli altri agenti, l’istituzione dispone della facoltà di risolvere un contratto di agente temporaneo a tempo determinato, fatto salvo il rispetto di un preavviso fissato conformemente alla detta disposizione. Inoltre, se fosse stato assunto, il ricorrente non avrebbe avuto alcun diritto al rinnovo del suo contratto per un periodo di due anni, al termine del periodo iniziale di quattro anni.

(v. punti 133-135 e 142-145)

Riferimento:

Corte: 21 febbraio 2008, causa C‑348/06 P, Commissione/Girardot (Racc. pag. I‑833, punti 45 e giurisprudenza ivi citata, nonché 58 e giurisprudenza ivi citata)

Tribunale di primo grado: 6 giugno 2006, causa T‑10/02, Girardot/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑129 e II‑A‑2‑609)

9.      L’annullamento di un atto dell’amministrazione impugnato da un funzionario costituisce, di per sé, una riparazione adeguata e, in via di principio, vale a dire in mancanza in detto atto di qualsiasi valutazione espressamente negativa delle capacità del ricorrente che possa nuocergli, sufficiente di qualsiasi danno morale che questi possa aver subito a causa dell’atto annullato.

(v. punto 151)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 26 gennaio 1995, causa T‑60/94, Pierrat/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑23 e II‑77, punto 62); 19 marzo 1997, causa T‑21/96, Giannini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑211, punto 35)