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Ricorso proposto il 21 luglio 2011 - BP Products North America / Consiglio

(Causa T-385/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BP Products North America, Inc. (Naperville, Stati Uniti) (rappresentanti: H.-J. Prieß e B. Sachs, lawyer, e C. Farrar, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

Annullare l'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 443 1, nella parte in cui riguarda la ricorrente;

Annullare l'art. 2 del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 444 2, nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

Condannare il convenuto alle spese ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

1.    Il primo motivo verte sulla violazione dei regolamenti di base in materia di antidumping e di dazi compensativi, in quanto i regolamenti (CE) del Consiglio nn. 598/2009 e 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America 3 sono stati estesi a prodotti biodiesel non originariamente coperti dai regolamenti in materia di antidumping e di dazi compensativi, invece di effettuare un'indagine "de novo", nonostante le miscele attualmente soggette al regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 fossero specificamente escluse dall'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) del Consiglio nn. 598/2009 e 599/2009.

2.    Con il secondo motivo la ricorrente lamenta manifesti errori di valutazione per quanto riguarda la valutazione di fatti, in particolare alla luce della circostanza che i prodotti di biodiesel meno miscelati (e non soggetti a dazio) non possono essere riconvertiti in miscele superiori (soggette a dazio), di modo che l'elusione in realtà non è possibile, nonché errori di valutazione per quanto riguarda una presunta elusione della ricorrente in quanto sarebbero state manifestamente misconosciute le giustificazioni economiche dell'esportazione da parte della ricorrente.

3.    Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione di un requisito procedurale fondamentale, in quanto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 444/2011 non sarebbe stata fornita una motivazione adeguata per l'estensione dei dazi definitivi sui prodotti di biodiesel con miscela del 20% o meno.

4.    Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione di principi fondamentali del diritto dell'Unione europea, ossia il principio del divieto di discriminazione e il principio della buona amministrazione, in quanto non sarebbe stato concesso alla ricorrente il livello di dazi applicabile alle "società che collaborano", sebbene la ricorrente abbia pienamente collaborato.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 443, che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, a prescindere dal fatto che venga dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 598/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU 2011 L 122, pag. 1).

2 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 5 maggio 2011, n. 444, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America alle importazioni di biodiesel spedito dal Canada, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato originario del Canada o no, e che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 599/2009 alle importazioni di biodiesel in miscela contenente in peso il 20 % o meno di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America, e chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite da Singapore (GU 2011 L 122, pag. 12).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 2009, n. 598, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179, pag. 1) e regolamento (CE) del Consiglio 7 luglio 2009, n. 599, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America (GU L 179, pag. 26).