Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013 – Makhlouf / Consiglio
(causa T-383/11) 1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritti fondamentali»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eyad Makhlouf (Damas, Siria) (rappresentanti: inizialmente P. Grollet e G. Karouni, successivamente G. Karouni e C. Rygaert, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, in qualità di agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2011/302/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 136, pag. 91), della decisione 2011/782/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273/PESC (GU L 319, pag. 56), e della decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782/PESC (GU L 330, pag. 21), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) Il sig. Eyad Makhlouf è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.
3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
____________1 GU C 282 del 24.9.2011.