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Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 – Safa Nicu Sepahan / Consiglio

(Causa T-384/11) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran con l’obiettivo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Domanda di risarcimento danni»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Safa Nicu Sepahan Co. (Isfahan, Iran) (rappresentante: A. Bahrami, avocat)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente A. Vitro e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, successivamente R. Liudvinaviciute-Cordeiro e I. Gurov, agenti)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento parziale del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro, la domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

Sono annullati, nei limiti in cui riguardano la Safa Nicu Sepahan Co.:

–    il punto 19 della parte I, lettera B, dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran;

–    il punto 61 della parte I, lettera B, dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato a versare alla Safa Nicu Sepahan la somma di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da quest’ultima subito.

Il risarcimento versato alla Safa Nicu Sepahan sarà maggiorato degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza fino al completo pagamento di detto risarcimento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Consiglio sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale ed al procedimento sommario, nonché la metà delle spese sostenute dalla Safa Nicu Sepahan negli stessi procedimenti. La Safa Nicu Sepahan sopporterà la metà delle proprie spese relative al procedimento principale ed al procedimento sommario.

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1 GU C 282 del 24.9.2011.