Language of document : ECLI:EU:T:2014:986

Causa T‑384/11

Safa Nicu Sepahan Co.

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran con l’obiettivo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Domanda di risarcimento danni»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 novembre 2014

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

2.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale

(Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2010/413/PESC)

3.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegalità – Danno – Nesso causale – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

4.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Margine di discrezionalità dell’istituzione dell’Unione ridotto o inesistente nell’adottare l’atto – Necessità di prendere in considerazione elementi contestuali

(Art. 340, comma 2, TFUE)

5.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione – Condizioni relative all’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Inclusione

(Art. 340, comma 2, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010 e n. 267/2012)

6.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Onere della prova

(Art. 340, comma 2, TFUE)

7.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso causale – Nozione – Onere della prova

(Art. 340, comma 2, TFUE)

8.      Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Danno non patrimoniale causato dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di misure restrittive che sminuiscono la reputazione dell’entità interessata da tali misure – Inclusione

(Art. 340, comma 2, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010 e n. 267/2012)

9.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Danno non patrimoniale causato dall’adozione e dal mantenimento di misure restrittive – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno non patrimoniale

(Art. 340, comma 2, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 961/2010 e n. 267/2012)

10.    Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Nozione – Interruzione dei rapporti con fornitori – Esclusione

(Art. 340, comma 2, TFUE)

11.    Responsabilità extracontrattuale – Danno – Risarcimento – Interessi moratori – Modalità di calcolo

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

2.      I giudici dell’Unione europea devono, in conformità alle competenze di cui sono investiti in forza del Trattato FUE, garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione con riferimento ai diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Nel novero di tali diritti fondamentali figura, in particolare, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

L’effettività del controllo giurisdizionale, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, postula parimenti che il giudice dell’Unione si assicuri che l’atto in questione, che riveste portata individuale per la persona o l’entità interessata, sia fondato su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti addotti nell’esposizione della motivazione sottesa a tale atto, cosicché il controllo giurisdizionale non si limiti alla valutazione dell’astratta verosimiglianza della motivazione dedotta, ma consista invece nell’accertamento se la motivazione, o per lo meno uno dei suoi elementi considerato di per sé sufficiente a suffragare l’atto medesimo, siano fondati.

A tal fine, spetta al giudice dell’Unione procedere a detto esame, chiedendo, se necessario, all’autorità competente dell’Unione di produrre informazioni o elementi probatori, riservati o meno, pertinenti per un siffatto esame. Infatti, in caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi.

(v. punti 32‑36)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47, 48)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50‑55)

5.      Benché i regolamenti n. 961/2010 e n. 267/2012, concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran, mirino essenzialmente a consentire al Consiglio di imporre talune restrizioni ai diritti dei singoli, al fine di impedire la proliferazione nucleare ed il suo finanziamento, le disposizioni che enunciano, in termini tassativi, le condizioni nelle quali sono consentite siffatte restrizioni mirano essenzialmente, a contrario, a tutelare gli interessi individuali dei singoli interessati, limitando le ipotesi di applicazione, la portata o l’intensità delle misure restrittive cui questi ultimi possono essere legittimamente sottoposti.

Disposizioni del genere garantiscono in tal modo la tutela degli interessi individuali delle persone e delle entità eventualmente coinvolte e sono pertanto da considerarsi come norme giuridiche preordinate a conferire diritti ai singoli. Qualora non ricorrano le condizioni sostanziali in questione, la persona o l’entità interessata ha infatti il diritto di non vedersi applicare le misure in questione. Un tale diritto implica necessariamente che la persona o l’entità cui siano applicate misure restrittive a condizioni non previste dalle disposizioni in questione possa chiedere il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli delle misure stesse, quando la loro applicazione si riveli fondata su una violazione sufficientemente qualificata delle norme sostanziali applicate dal Consiglio.

(v. punti 56‑58)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 70)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 71)

8.      Quando una entità costituisce l’oggetto di misure restrittive in ragione dell’appoggio che si afferma abbia fornito alla proliferazione nucleare, essa viene pubblicamente associata ad un comportamento considerato come una minaccia grave alla pace ed alla sicurezza internazionali, con la conseguenza di suscitare disdegno e diffidenza nei suoi confronti, compromettendo in tal modo la sua reputazione ed arrecandole, pertanto, un danno non patrimoniale.

Infatti, da un lato, il disdegno e la diffidenza suscitati da misure restrittive non riguardano le capacità economiche e commerciali dell’entità interessata, bensì la sua volontà ad essere implicata in attività considerate riprovevoli dalla comunità internazionale. L’entità interessata viene quindi coinvolta oltre la sfera dei suoi abituali interessi commerciali. Dall’altro lato, il pregiudizio alla reputazione dell’entità in questione è tanto più grave in quanto risulta non tanto dall’espressione di una opinione personale, quanto da una presa di posizione ufficiale da parte di una istituzione dell’Unione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e accompagnata da conseguenze giuridiche obbligatorie.

A tale riguardo, la pubblicazione delle misure restrittive costituisce parte integrante del loro processo di adozione, in particolare perché essa ne condiziona l’entrata in vigore nei confronti dei terzi. In tali circostanze, la pubblicazione di dette misure nella Gazzetta ufficiale non costituisce una circostanza idonea ad interrompere il nesso di causalità tra, da un lato, l’adozione ed il mantenimento delle misure restrittive e, dall’altro, il pregiudizio alla reputazione dell’entità interessata.

(v. punti 80, 82‑84)

9.      L’annullamento dell’inserimento di una entità nell’elenco delle entità che concorrono alla proliferazione nucleare costituisce una forma di riparazione del danno non patrimoniale sofferto da tale entità, dal momento che la sentenza di annullamento constata che la sua associazione al fenomeno della proliferazione nucleare è ingiustificata e, pertanto, illegittima.

Tuttavia, nel caso in cui l’affermazione del coinvolgimento di detta entità nella proliferazione nucleare abbia condizionato il comportamento nei suoi confronti delle entità terze, ubicate nella maggior parte dei casi al di fuori dell’Unione, l’annullamento dell’inserimento di tale entità è idoneo a ridurre l’ammontare del risarcimento che deve essere concesso, ma non a costituire una riparazione integrale del danno sofferto. Orbene, tali effetti non possono essere controbilanciati completamente dalla constatazione a posteriori dell’illegittimità di detto inserimento, tenuto conto del fatto che l’adozione di misure restrittive nei confronti di una entità tende ad attirare maggiore attenzione ed a suscitare un numero maggiore di reazioni, soprattutto fuori dall’Europa, rispetto al loro successivo annullamento.

Inoltre, quanto affermato dal Consiglio nei confronti dell’entità interessata è particolarmente grave, in quanto associa quest’ultima alla proliferazione nucleare iraniana, ovvero ad una attività che costituisce, secondo il Consiglio, un pericolo per la pace e la sicurezza internazionali.

(v. punti 86‑89)

10.    In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il rifiuto di fornire prodotti non costituisce, in quanto tale, un danno. Quest’ultimo, infatti, sorge unicamente se il rifiuto si ripercuote sui risultati economici della società interessata. Ciò si verifica, in particolare, quando la società si vede obbligata ad acquistare gli stessi prodotti a condizioni meno favorevoli presso altri fornitori, oppure quando la negata consegna provoca un ritardo nell’esecuzione dei contratti stipulati con i clienti, esponendo in tal modo la società a sanzioni pecuniarie. Allo stesso modo, nel caso in cui non possa essere trovato un fornitore alternativo, alcuni contratti esistenti possono essere risolti ed alla società in questione può essere impedito di partecipare a gare d’appalto in corso.

(v. punto 110)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punto 151)