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Ricorso proposto il 18 giugno 2010 - Olive Line International / UAMI - O. International (O·LIVE)

(Causa T-273/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Olive Line International, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: O. International, S.r.l. (Spoleto).

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2010, nel procedimento R 4/2009-4:

condannare il convenuto alle spese del procedimento, e

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento in caso di suo intervento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo "O·LIVE", per beni e servizi delle classi 3 e 44 - Domanda di marchio comunitario n. 5715008.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio figurativo comunitario "Olive Line", registrazione n. 5086657, per beni delle classi 3, 29 e 30; marchio figurativo spagnolo "Olive Line", registrazione n. 2741533, per beni delle classi 3, 29 e 30; marchio denominativo spagnolo "Olive Line", registrazione n. 2525564, per beni della classe 3.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente stabilito che non vi fosse rischio di confusione tra i marchi interessati.

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