Language of document : ECLI:EU:C:2017:861

Causa C‑122/16 P

British Airways plc

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci – Decisione della Commissione riguardante accordi e pratiche concertate su diversi elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci – Vizio di motivazione – Motivo di ordine pubblico rilevato d’ufficio dal giudice dell’Unione europea – Divieto di statuire ultra petita – Conclusioni dell’atto introduttivo del ricorso in primo grado dirette al parziale annullamento della decisione controversa – Divieto, per il Tribunale dell’Unione europea, di pronunciare un annullamento totale della decisione controversa – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2017

1.        Impugnazione – Requisiti di forma – Indicazione della decisione impugnata del Tribunale – Obbligo di allegare la decisione impugnata – Insussistenza

[Regolamento di procedura della Corte, art. 168, § 1, b)]

2.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Conclusioni dirette a ottenere il parziale annullamento del dispositivo della sentenza del Tribunale – Ricevibilità

(Regolamento di procedura della Corte, art. 169, § 1)

3.        Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Divieto di statuire ultra petita – Esame d’ufficio da parte del giudice dei motivi di ordine pubblico – Ammissibilità – Possibilità per il giudice dell’Unione di pronunciare un annullamento che eccede quanto richiesto – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

4.        Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Controllo giurisdizionale delle decisioni adottate dalla Commissione in materia di concorrenza – Divieto di statuire ultra petita – Violazione del principio della tutela giurisdizionale – Insussistenza

(Art. 263, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31)

1.      Per quanto concerne la ricevibilità di un’impugnazione avverso una decisione del Tribunale, l’articolo 168, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di procedura della Corte del 25 settembre 2012 prevede che il ricorso di impugnazione contenga l’indicazione della decisione impugnata del Tribunale, senza che sia richiesto che detta decisione sia allegata all’atto di impugnazione. Infatti, a partire dall’entrata in vigore, il 1° novembre 2012, di tale regolamento di procedura, non è più richiesto di allegare all’atto introduttivo dell’impugnazione la decisione impugnata del Tribunale, essendo necessaria la sola indicazione di detta decisione.

(v. punti 46‑48)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50‑53)

3.      Nel sistema del contenzioso di legittimità dinanzi al giudice dell’Unione, sono le parti che hanno l’iniziativa del processo e che circoscrivono l’oggetto della controversia, in particolare, individuando nelle loro conclusioni l’atto, o la parte dell’atto, che intendono sottoporre a tale controllo giurisdizionale. Posto che il giudice di legittimità non può statuire ultra petita, l’annullamento che esso pronuncia non può essere più ampio di quello chiesto dal ricorrente.

Certamente, il giudice dell’Unione deve rilevare d’ufficio motivi di ordine pubblico. Tuttavia, la competenza del giudice della legittimità di rilevare d’ufficio un motivo di ordine pubblico non implica affatto una competenza di modificare d’ufficio le conclusioni formulate da un ricorrente. Infatti, se è pur vero che i motivi costituiscono il necessario sostegno delle conclusioni contenute in un atto introduttivo, tuttavia essi si distinguono necessariamente da queste ultime, le quali definiscono i limiti della controversia deferita al giudice dell’Unione.

Di conseguenza, se, rilevando d’ufficio un motivo di ordine pubblico che, per definizione, non è stato dedotto dalle parti, il giudice dell’Unione non esula dall’ambito della controversia della quale è investito e non viola in alcun modo le norme procedurali relative all’esposizione dell’oggetto della controversia e dei motivi nell’atto di ricorso, altra cosa sarebbe se, in seguito all’esame nel merito dell’atto deferito alla sua censura, tale giudice pronunciasse, sulla base di un motivo rilevato d’ufficio, un annullamento che eccedesse quanto chiesto nelle conclusioni regolarmente sottoposte al suo esame, con la motivazione che un siffatto annullamento sarebbe necessario al fine di correggere l’illegittimità constatata d’ufficio nell’ambito di detta analisi.

(v. punti 81, 87‑90)

4.      Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale sulle decisioni della Commissione che infliggono un’ammenda per violazione delle norme in materia di concorrenza, il controllo di legittimità previsto dall’articolo 263 TFUE, completato dalla competenza estesa al merito per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, prevista dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003, implica che il giudice dell’Unione eserciti un controllo tanto in diritto quanto in fatto e che esso disponga del potere di valutare le prove, di annullare la decisione impugnata e di modificare l’importo dell’ammenda.

In questo contesto, non è contrario al principio della tutela giurisdizionale effettiva il fatto che il controllo di legittimità esercitato dal giudice dell’Unione sia limitato dalle domande delle parti quali formulate nelle conclusioni delle loro memorie, dal momento che tale principio non richiede affatto che detto giudice debba estendere il suo controllo agli elementi di una decisione che non rientrano nell’ambito della controversia di cui viene investito.

(v. punti 104, 105)