Language of document : ECLI:EU:C:2019:625

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 luglio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Società dell’informazione – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi – Articolo 5, paragrafo 3 – Eccezioni e limitazioni – Portata – Articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d) – Resoconti di avvenimenti attuali – Citazioni – Utilizzo di collegamenti ipertestuali – Opera messa legalmente a disposizione del pubblico – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 11 – Libertà di espressione e di informazione»

Nella causa C‑516/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 27 luglio 2017, pervenuta in cancelleria il 25 agosto 2017, nel procedimento

Spiegel Online GmbH

contro

Volker Beck,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen e C. Lycourgos, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič (relatore), L. Bay Larsen e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 luglio 2018,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Spiegel Online GmbH, da T. Feldmann, Rechtsanwalt;

–        per V. Beck, da G. Toussaint, Rechtsanwalt;

–        per il governo tedesco, da M. Hellmann e J. Techert, in qualità di agenti;

–        per il governo francese, da E. de Moustier e D. Segoin, in qualità di agenti;

–        per il governo portoghese, da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e T. Rendas, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, da Z. Lavery e D. Robertson, in qualità di agenti, assistiti da N. Saunders, barrister;

–        per la Commissione europea, da H. Krämer, T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 gennaio 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Spiegel Online, che gestisce l’omonimo portale di informazioni su Internet, e il sig. Volker Beck, che era membro del Bundestag (Parlamento federale, Germania) al momento in cui il giudice del rinvio ha deciso di rivolgersi alla Corte, in merito alla pubblicazione, da parte della Spiegel Online, sul proprio sito Internet, di un manoscritto del sig. Beck e di un articolo che questi ha pubblicato in una raccolta.

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

3        I considerando 1, 3, 6, 7, 9, 31 e 32 della direttiva 2001/29 sono del seguente tenore:

«(1)      Il trattato [CE] prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi.

(…)

(3)      L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale.

(…)

(6)      Senza un’armonizzazione a livello comunitario, la produzione legislativa già avviata a livello nazionale in una serie di Stati membri per rispondere alle sfide tecnologiche può generare differenze significative in materia di protezione e, di conseguenza, restrizioni alla libera circolazione dei servizi e prodotti che contengono proprietà intellettuale o su di essa si basano, determinando una nuova frammentazione del mercato interno nonché un’incoerenza normativa. L’impatto di tali differenze ed incertezze normative diverrà più significativo con l’ulteriore sviluppo della società dell’informazione che ha già incrementato notevolmente lo sfruttamento transfrontaliero della proprietà intellettuale. (…)

(7)      Anche il quadro giuridico comunitario relativo alla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe, di conseguenza, essere adattato e completato per il buon funzionamento del mercato interno. (…) [N]on è necessario eliminare o prevenire le differenze che non incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno.

(…)

(9)      Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(…)

(31)      Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. (…) Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(32)      La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. (…) Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni (…)».

4        Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, «[l]a presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione».

5        L’articolo 2 di tale direttiva, intitolato «Diritto di riproduzione», è così formulato:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a)      agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(…)».

6        L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 1 così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

7        L’articolo 5 della medesima direttiva, rubricato «Eccezioni e limitazioni», prevede, al paragrafo 3, lettere c) e d), e al paragrafo 5, quanto segue:

«3.      Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(…)

c)      nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;

d)      quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

(…)

5.      Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

 Diritto tedesco

8        Il Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte – Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore e sui diritti connessi), del 9 settembre 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 1273; in prosieguo: l’«UrhG»), al suo articolo 50, rubricato «Resoconto di un avvenimento attuale», dispone quanto segue:

«Al fine di dare conto di avvenimenti attuali mediante radiodiffusione o analoghi strumenti tecnici, in giornali, periodici e altre pubblicazioni o su qualsiasi altro supporto, che riportano principalmente gli avvenimenti del giorno, nonché in un film, è lecito riprodurre, distribuire e comunicare al pubblico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo da raggiungere, le opere che possono essere viste e udite durante gli avvenimenti riferiti».

9        L’articolo 51 dell’UrhG, intitolato «Citazioni», è del seguente tenore:

«La riproduzione, la distribuzione e la comunicazione al pubblico, a fini di citazione, di un’opera già pubblicata sono lecite nella misura in cui l’entità dell’utilizzo è giustificata dallo scopo specifico da raggiungere. In particolare è lecito:

1.      integrare opere individuali, successivamente alla loro pubblicazione, in un’opera scientifica autonoma al fine di esplicitare il suo contenuto;

2.      citare passi di un’opera, successivamente alla sua pubblicazione, in un’opera letteraria autonoma;

3.      citare, in un’opera musicale autonoma, puntuali passaggi di un’opera musicale già pubblicata».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il sig. Beck era, al momento in cui il giudice del rinvio ha deciso di rivolgersi alla Corte, membro del Bundestag (Parlamento federale, Germania) dal 1994. Egli è l’autore di un manoscritto relativo alla politica penale in materia di reati sessuali nei confronti dei minori. Tale manoscritto è stato pubblicato, sotto pseudonimo, come articolo in una raccolta pubblicata nel 1988. In sede di pubblicazione, l’editore ha modificato il titolo del manoscritto e una frase del medesimo è stata abbreviata. Con lettera del 5 maggio 1988, l’autore se ne è lamentato presso l’editore, intimandogli, senza successo, di menzionare espressamente tale circostanza al momento della distribuzione di detta raccolta. Nel corso degli anni successivi, il sig. Beck, che ha ricevuto critiche per le affermazioni espresse in tale articolo, ha risposto ripetutamente che il senso del suo manoscritto era stato alterato dall’editore di detta raccolta. Il sig. Beck ha preso le distanze dal contenuto di tale articolo almeno dal 1993.

11      Nel 2013 il manoscritto del sig. Beck è stato scoperto nel corso di ricerche in archivi e gli è stato presentato il 17 settembre 2013, quando egli era candidato alle elezioni legislative in Germania. Il giorno seguente, il sig. Beck ha messo tale manoscritto a disposizione di diverse redazioni giornalistiche, per dimostrare che esso era stato modificato dall’editore ai fini della pubblicazione dell’articolo in questione. Tuttavia, egli non ha acconsentito alla pubblicazione del manoscritto e dell’articolo in parola da parte di tali redazioni. Egli li ha, invece, pubblicati personalmente sul proprio sito Internet, facendo comparire, in ciascuna pagina, la seguente dicitura: «Mi distanzio dal presente articolo. Volker Beck». Nelle pagine dell’articolo pubblicato nella raccolta compariva inoltre la seguente scritta: «[La pubblicazione del] presente testo non è stata autorizzat[a] e quest’ultimo è stato alterato dall’editore mediante libera redazione di sottotitoli e di parti del testo».

12      La Spiegel Online gestisce, su Internet, il portale di informazioni Spiegel Online. Il 20 settembre 2013 essa ha pubblicato un articolo in cui si afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Beck, il messaggio centrale contenuto nel suo manoscritto non era stato alterato dall’editore e che egli aveva quindi ingannato il pubblico per anni. Oltre al citato articolo, erano disponibili per il download, mediante collegamenti ipertestuali, le versioni originali del manoscritto e dell’articolo pubblicato nella raccolta in questione.

13      Il sig. Beck ha contestato, dinanzi al Landgericht (Tribunale del Land, Germania) la messa a disposizione dei testi integrali di detti manoscritto e articolo sul sito Internet della Spiegel Online, a suo avviso costitutivi di una lesione del suo diritto d’autore. Detto giudice ha accolto le conclusioni del sig. Beck. La Spiegel Online, il cui appello è stato respinto, ha proposto ricorso per Revision (cassazione) dinanzi al giudice del rinvio.

14      Detto giudice ritiene che l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29, letto alla luce dei diritti fondamentali, in particolare della libertà di informazione e della libertà di stampa, non sia evidente. Esso si chiede, in particolare, se tale disposizione lasci margini di discrezionalità per il suo recepimento nel diritto nazionale. Esso rileva, a tale riguardo, che, secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania), le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono una direttiva dell’Unione europea devono essere valutate, in linea di principio, non alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (Legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania), del 23 maggio 1949, (BGBl 1949 I, pag. 1), ma unicamente alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, qualora tale direttiva non lasci agli Stati membri alcun margine di discrezionalità per il suo recepimento.

15      In tali circostanze, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di eccezioni o limitazioni a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 previste con riferimento [al diritto d’autore] lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.

2)      In che modo si debba tener conto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel determinare la portata delle eccezioni o delle limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 al diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29).

3)      Se i diritti fondamentali della libertà d’informazione (articolo 11, paragrafo 1, secondo periodo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) o della libertà di stampa (articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) possano giustificare ulteriori eccezioni o limitazioni del diritto esclusivo di riproduzione [articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29] e di comunicazione al pubblico riconosciuto agli autori per quanto riguarda le loro opere, compresa la loro messa a disposizione del pubblico (articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29), rispetto a quelle previste dall’articolo 5, paragrafo 3, della medesima direttiva.

4)      Se la messa a disposizione del pubblico di opere tutelate dal diritto d’autore sul sito Internet di un’impresa del settore della stampa non possa essere considerata come resoconto di un avvenimento attuale a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda alternativa, della direttiva 2001/29, non soggetto ad autorizzazione, già per il solo fatto che per l’impresa succitata era possibile e ragionevole ottenere l’autorizzazione dell’autore prima di mettere a disposizione del pubblico le sue opere.

5)      Se una pubblicazione a fini di citazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, manchi quando le opere letterarie citate o parte di esse non sono inserite in modo inscindibile all’interno del nuovo testo, ad esempio, mediante rientranze o sotto forma di note a piè di pagina, ma sono rese accessibili al pubblico in Internet sotto forma di file [Portable Document Format (PDF)] consultabili autonomamente, accanto al nuovo testo, attraverso un collegamento ipertestuale.

6)      Se, nello stabilire quando un’opera ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 è stata già messa legalmente a disposizione del pubblico, occorra tener conto del fatto se tale opera, nella sua specifica forma, sia stata già pubblicata in precedenza con l’autorizzazione dell’autore».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

16      In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dal punto 14 della presente sentenza, la prima questione si inserisce nell’ambito dell’applicazione da parte del giudice del rinvio, ai fini della soluzione della controversia principale, delle norme relative ai resoconti di avvenimenti attuali e alle citazioni, previste rispettivamente agli articoli 50 e 51 dell’UrhG, che recepiscono l’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29.

17      In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se tale disposizione del diritto dell’Unione lasci agli Stati membri un margine di discrezionalità per il suo recepimento, dal momento che, secondo la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale), le disposizioni del diritto nazionale che recepiscono una direttiva dell’Unione devono essere valutate, in linea di principio, non alla luce dei diritti fondamentali garantiti dalla Legge fondamentale per la Repubblica federale di Germania, ma unicamente alla luce dei diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, qualora tale direttiva non lasci agli Stati membri alcun margine di discrezionalità per il suo recepimento.

18      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede quindi, in sostanza, se le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29 debbano essere interpretate nel senso che esse costituiscono misure di armonizzazione completa.

19      A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza del principio del primato del diritto dell’Unione, che costituisce una caratteristica essenziale dell’ordinamento giuridico dell’Unione, il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand’anche di rango costituzionale, non può sminuire l’efficacia del diritto dell’Unione nel territorio di tale Stato (sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 59).

20      Si deve rilevare su questo punto che, poiché il recepimento di una direttiva da parte degli Stati membri rientra ad ogni modo nella situazione, prevista dall’articolo 51 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in cui gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione, in sede di recepimento deve essere raggiunto il livello di protezione dei diritti fondamentali previsto dalla Carta, indipendentemente dal margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongono in occasione del recepimento.

21      Ciò posto, qualora, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto dell’Unione, una disposizione o un provvedimento nazionale attui tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, resta consentito alle autorità e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione (sentenze del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 60, e del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 29).

22      Pertanto, è conforme al diritto dell’Unione che i giudici e le autorità nazionali facciano dipendere tale applicazione dalla circostanza, evidenziata dal giudice del rinvio, che le disposizioni di una direttiva «lascino margini discrezionali per il loro recepimento nel diritto nazionale», a patto che detta circostanza sia intesa nel senso che essa riguarda il grado di armonizzazione operato da tali disposizioni, dato che una simile applicazione è ipotizzabile solo laddove le disposizioni in parola non operino un’armonizzazione completa.

23      Nel caso di specie, occorre rilevare che la direttiva 2001/29 ha lo scopo di armonizzare soltanto taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi, e che molte delle sue disposizioni rivelano inoltre l’intenzione del legislatore dell’Unione di riconoscere un margine discrezionale agli Stati membri in occasione della sua attuazione (v., in tal senso, sentenza del 5 marzo 2015, Copydan Båndkopi, C‑463/12, EU:C:2015:144, punto 57).

24      Come risulta dal considerando 32 della direttiva 2001/29, l’articolo 5 di tale direttiva prevede, ai paragrafi 2 e 3, un elenco di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico.

25      A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la portata del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri per il recepimento nel diritto nazionale di un’eccezione o di una limitazione particolare prevista dall’articolo 5, paragrafi 2 o 3, della direttiva 2001/29 deve essere valutata caso per caso, in funzione, in particolare, del tenore letterale di detta disposizione [v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 36; del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 16, nonché del 22 settembre 2016, Microsoft Mobile Sales International e a., C‑110/15, EU:C:2016:717, punto 27; parere 3/15 (Trattato di Marrakech sull’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 116]; il grado di armonizzazione delle eccezioni e delle limitazioni previsto dal legislatore dell’Unione dipende infatti dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno, come ricordato al considerando 31 della direttiva 2001/29.

26      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29, le eccezioni o limitazioni ivi previste riguardano rispettivamente l’«utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore» e le «citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico».

27      Come emerge dal suo contenuto, tale disposizione non armonizza in modo completo la portata delle eccezioni o delle limitazioni da essa previste.

28      Da un lato, risulta infatti dall’impiego, nell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29, rispettivamente dei termini «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo» e «siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico», che gli Stati membri dispongono, nel recepimento di tale disposizione e nell’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale che le danno attuazione, di un margine di discrezionalità significativo, che consente loro di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco. Dall’altro lato, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva prevede, per quanto riguarda i casi in cui una citazione può essere effettuata, solo un elenco esemplificativo di detti casi, come attestato dall’utilizzo dei termini «per esempio a fini di critica o di rassegna».

29      Tale margine di discrezionalità è confermato dai lavori legislativi che hanno preceduto l’adozione della direttiva 2001/29. In tal senso, dalla motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, del 10 dicembre 1997 [COM(97) 628 def.], relativa alle limitazioni che sono ora previste, in sostanza, all’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29, risulta che, tenuto conto della loro importanza economica limitata, tali limitazioni non dovevano essere oggetto di un trattamento dettagliato in detta proposta, essendo formulate solo condizioni minime ai fini della loro applicazione, e che la definizione dettagliata delle condizioni di applicazione di tali eccezioni o limitazioni doveva spettare agli Stati membri, nel rispetto della cornice fissata da detta disposizione.

30      Nonostante le considerazioni che precedono, il margine di discrezionalità degli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29 è circoscritto sotto diversi aspetti.

31      In primo luogo, la Corte ha ripetutamente dichiarato che il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri nell’attuazione delle suddette eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell’Unione, il che implica che gli Stati membri non sono liberi, in ogni caso, di determinare in modo non armonizzato l’insieme dei parametri di tali eccezioni e limitazioni [v., in tal senso, sentenze del 6 febbraio 2003, SENA, C‑245/00, EU:C:2003:68, punto 34; del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 104, e del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 16; parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 122].

32      La Corte ha così sottolineato che la facoltà per gli Stati membri di attuare un’eccezione o una limitazione alle norme armonizzate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29 è fortemente inquadrata dalle esigenze del diritto dell’Unione [v., in tal senso, parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 126].

33      In particolare, gli Stati membri possono prevedere, nella loro normativa, un’eccezione o una limitazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 soltanto a patto che essi rispettino tutte le condizioni enunciate da tale disposizione [v., in tal senso, parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 123 e giurisprudenza ivi citata].

34      Gli Stati membri sono altresì tenuti, in tale contesto, a rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, tra i quali rientra il principio di proporzionalità, da cui discende che le misure adottate devono essere idonee a realizzare lo scopo perseguito e non andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo (sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punti 105 e 106).

35      In secondo luogo, la Corte ha ricordato che il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per attuare le eccezioni e le limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 non può essere utilizzato in modo da compromettere gli obiettivi di tale direttiva, relativi, come risulta dai suoi considerando 1 e 9, all’introduzione di un alto elevato di protezione a favore degli autori e al corretto funzionamento del mercato interno [v., in tal senso, sentenze del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 107, e del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 34; parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 124 e giurisprudenza ivi citata].

36      Ciò premesso, spetta parimenti agli Stati membri, nell’ambito di tale attuazione, salvaguardare l’effetto utile delle eccezioni e delle limitazioni così stabilite e rispettarne la finalità (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 163, nonché del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 23), e ciò al fine di mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti, come enunciato dal considerando 31 di tale direttiva.

37      In terzo luogo, il margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri per attuare le eccezioni e limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29 è limitato anche dall’articolo 5, paragrafo 5, della suddetta direttiva, che subordina simili eccezioni o limitazioni a una triplice condizione, ossia che tali eccezioni o limitazioni siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali, che esse non siano in contrasto che lo sfruttamento normale dell’opera e che non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto d’autore [v. parere 3/15 (Trattato di Marrakech relativo all’accesso alle opere pubblicate), del 14 febbraio 2017, EU:C:2017:114, punto 125 e giurisprudenza ivi citata].

38      Infine, in quarto luogo, come ricordato al punto 20 della presente sentenza, i principi sanciti dalla Carta si applicano agli Stati membri quando essi attuano il diritto dell’Unione. Spetta pertanto agli Stati membri, in sede di recepimento delle eccezioni e delle limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenze del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 46, e del 18 ottobre 2018, Bastei Lübbe, C‑149/17, EU:C:2018:841, punto 45 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, per analogia, sentenza del 26 settembre 2013, IBV & Cie, C‑195/12, EU:C:2013:598, punti 48 e 49 e giurisprudenza ivi citata).

39      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell’articolo 5 di tale direttiva devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste.

 Sulla terza questione

40      Con la sua terza questione, che è opportuno esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta, possano giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, previsti rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

41      Anzitutto, occorre rilevare che, come risulta tanto dalla motivazione della proposta COM(97) 628 def. quanto dal considerando 32 della direttiva 2001/29, l’elenco delle eccezioni e delle limitazioni contenute all’articolo 5 di tale direttiva ha carattere esaustivo, aspetto che la Corte ha anch’essa sottolineato più volte (sentenze del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punto 34, e del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 16).

42      Come emerge dai considerando 3 e 31 della direttiva 2001/29, l’armonizzazione compiuta da tale direttiva mira a garantire, segnatamente nell’ambiente elettronico, un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantita dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, in particolare della loro libertà di espressione e di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, nonché dell’interesse generale (v., in tal senso, sentenza del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 41).

43      Orbene, i meccanismi che consentono di trovare un giusto equilibrio tra questi diversi diritti e interessi sono contenuti nella direttiva 2001/29 stessa, in quanto essa prevede segnatamente, da un lato, agli articoli da 2 a 4, i diritti esclusivi dei titolari di diritti e, dall’altro, all’articolo 5, le eccezioni e limitazioni a detti diritti che possono, o addirittura devono, essere recepite dagli Stati membri; tali meccanismi devono comunque trovare concretizzazione in misure nazionali di recepimento di detta direttiva nonché nell’applicazione di queste ultime da parte delle autorità nazionali (v., in tal senso, sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).

44      La Corte ha più volte dichiarato che i diritti fondamentali ora sanciti dalla Carta si ispirano alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alle indicazioni fornite dagli atti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell’uomo cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio, C‑540/03, EU:C:2006:429, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

45      Per quanto riguarda le eccezioni e le limitazioni previste all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29, sulle quali si interroga il giudice del rinvio, occorre sottolineare che esse mirano specificamente a privilegiare l’esercizio del diritto alla libertà di espressione degli utenti di materiali protetti e alla libertà di stampa – il quale riveste un’importanza particolare allorché è tutelato in ambito di diritti fondamentali – rispetto all’interesse dell’autore a potersi opporre all’uso della sua opera, garantendo al contempo a tale autore il diritto di veder menzionato, in linea di principio, il suo nome (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 135).

46      Contribuisce altresì al giusto equilibrio, richiamato ai punti 36 e 42 della presente sentenza, l’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, il quale, come sottolineato al punto 37 della presente sentenza, richiede che le eccezioni e limitazioni previste ai paragrafi da 1 a 4 dell’articolo 5 di tale direttiva siano applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

47      In tale contesto, consentire, nonostante la volontà espressa dal legislatore dell’Unione, ricordata al punto 41 della presente sentenza, a ciascuno Stato membro di introdurre deroghe ai diritti esclusivi dell’autore, di cui agli articoli da 2 a 4 della direttiva 2001/29, al di fuori delle eccezioni e delle limitazioni esaustivamente previste all’articolo 5 di tale direttiva minaccerebbe l’effettività dell’armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi realizzata da detta direttiva nonché l’obiettivo di certezza del diritto perseguito da quest’ultima (sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a., C‑466/12, EU:C:2014:76, punti 34 e 35). Infatti, dal considerando 31 della medesima direttiva risulta espressamente che le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti avevano effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi, e che l’elenco delle eccezioni e delle limitazioni di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/29 mirava quindi a garantire tale funzionamento.

48      Inoltre, come emerge dal considerando 32 della medesima direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni. Orbene, l’esigenza di coerenza nell’attuazione di tali eccezioni e limitazioni non potrebbe essere garantita se gli Stati membri fossero liberi di introdurre eccezioni e limitazioni del genere al di fuori di quelle espressamente previste dalla direttiva 2001/29 (v., in tal senso, sentenza del 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C‑572/13, EU:C:2015:750, punti 38 e 39); la Corte, del resto, ha già sottolineato che nessuna disposizione della direttiva 2001/29 contempla la possibilità per gli Stati membri di ampliare la portata di dette eccezioni o limitazioni (v., in tal senso sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 27).

49      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che la libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

 Sulla seconda questione

50      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della direttiva 2001/29, dall’altro, possa discostarsi da un’interpretazione restrittiva di queste ultime disposizioni a vantaggio di un’interpretazione delle stesse che tenga pienamente conto della necessità di rispettare la libertà di espressione e di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta.

51      Come ricordato al punto 38 della presente sentenza, spetta agli Stati membri, in sede di recepimento delle eccezioni e delle limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, avere cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

52      Successivamente, in sede di attuazione delle misure di recepimento di detta direttiva, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva medesima, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione della stessa che entri in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione, come ripetutamente dichiarato dalla Corte (v., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae, C‑275/06, EU:C:2008:54, punto 70; del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 46, e del 16 luglio 2015, Coty Germany, C‑580/13, EU:C:2015:485, punto 34).

53      È vero che, come rilevato dal giudice del rinvio, una deroga a una regola generale deve, in linea di principio, essere interpretata restrittivamente.

54      Tuttavia, sebbene l’articolo 5 della direttiva 2001/29 sia intitolato «Eccezioni e limitazioni», occorre rilevare che siffatte eccezioni o limitazioni comportano a loro volta diritti a vantaggio degli utenti di opere o di altri materiali protetti (v., in tal senso, sentenza dell’11 settembre 2014, Eugen Ulmer, C‑117/13, EU:C:2014:2196, punto 43). Inoltre, tale articolo ha specificamente lo scopo, come ricordato al punto 36 della presente sentenza, di assicurare un giusto equilibrio tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, che sono a loro volta oggetto di un’interpretazione ampia (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C‑301/15, EU:C:2016:878, punti 30 e 31 e giurisprudenza ivi citata) e, dall’altro, i diritti e gli interessi degli utenti di opere o di altri materiali protetti.

55      Ne consegue che l’interpretazione delle eccezioni e delle limitazioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 deve consentire, come è stato ricordato al punto 36 della presente sentenza, di salvaguardare il loro effetto utile e di rispettarne la finalità, esigenza che riveste particolare importanza quando tali eccezioni e limitazioni mirino, al pari di quelle previste all’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29, a garantire il rispetto di libertà fondamentali.

56      In tale contesto, è necessario, da un lato, aggiungere che la tutela del diritto di proprietà intellettuale è certamente sancita all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta. Ciò detto, non risulta in alcun modo né da questa disposizione né dalla giurisprudenza della Corte che un simile diritto sia intangibile e che la sua tutela debba essere garantita in modo assoluto (sentenze del 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C‑70/10, EU:C:2011:771, punto 43; del 16 febbraio 2012, SABAM, C‑360/10, EU:C:2012:85, punto 41, e del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punto 61).

57      Dall’altro lato, è stato ricordato al punto 45 della presente sentenza che l’articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d), della direttiva 2001/29 mira a privilegiare l’esercizio del diritto alla libertà di espressione degli utenti di materiali protetti e alla libertà di stampa, garantito dall’articolo 11 della Carta. A tale riguardo, occorre rilevare che, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta è inteso ad assicurare la necessaria coerenza tra i diritti contenuti nella Carta e i corrispondenti diritti garantiti dalla CEDU, senza che ciò pregiudichi l’autonomia del diritto dell’Unione e della Corte di giustizia dell’Unione europea [v., per analogia, sentenze del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 47, e del 26 settembre 2018, Staatssecretaris van Veiligheid en justitie (Effetto sospensivo dell’appello), C‑180/17, EU:C:2018:775, punto 31 e giurisprudenza citata]. L’articolo 11 della Carta contiene diritti corrispondenti a quelli garantiti dall’articolo 10, paragrafo 1, della CEDU (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2019, Buivids, C‑345/17, EU:C:2019:122, punto 65 e giurisprudenza ivi citata).

58      Orbene, come emerge dalla giurisprudenza della Corte EDU, al fine di effettuare il bilanciamento tra il diritto d’autore e il diritto alla libertà di espressione, detto organo giurisdizionale ha sottolineato, tra l’altro, la necessità di tener conto della circostanza che il tipo di «discorso» o di informazione di cui trattasi rivesta un’importanza particolare, segnatamente nell’ambito del dibattito politico o di un dibattito che tocca l’interesse generale (v., in tal senso, Corte EDU, 10 gennaio 2013, Ashby Donald e altri c. Francia, CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39).

59      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

 Sulla quarta questione

60      Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che restringe l’applicazione dell’eccezione o della limitazione prevista in tale disposizione ai casi in cui non sia ragionevolmente possibile una previa domanda di autorizzazione all’utilizzo di un’opera protetta a fini di resoconto di un avvenimento attuale.

61      Come ricordato al punto 26 della presente sentenza, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 dispone che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore.

62      Come emerge da giurisprudenza costante, dai doveri derivanti tanto dall’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto dal principio d’uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che, come l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata, devono normalmente dar luogo, nell’intera Unione, a un’interpretazione autonoma ed uniforme (sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

63      Anzitutto, occorre rilevare che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 non prevede, nella sua formulazione, alcun requisito relativo al conseguimento, prima della riproduzione o della comunicazione al pubblico di un’opera protetta, del consenso del titolare dei diritti.

64      Infatti, a patto che sia indicata la fonte e che l’utilizzo di tale opera sia effettuato nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo, l’eccezione o la limitazione ivi prevista richiede unicamente che detto utilizzo avvenga «in occasione del resoconto di un avvenimento attuale».

65      In mancanza di qualsiasi definizione di tali termini nella direttiva 2001/29, essi devono essere interpretati sulla base del loro senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto allo stesso tempo del contesto in cui sono utilizzati e degli scopi perseguiti dalla normativa in cui sono inseriti (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 19 nonché giurisprudenza ivi citata).

66      Per quanto riguarda, in primo luogo, la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29, si deve rilevare, anzitutto, che per azione di «resoconto», di cui a tale disposizione, deve intendersi quella consistente nel fornire informazioni su un avvenimento attuale. Sebbene il semplice annuncio di un avvenimento siffatto non ne costituisca un resoconto, il termine «resoconto», nel suo senso abituale, non impone tuttavia che l’utente proceda a un’analisi dettagliata di un tale avvenimento.

67      Inoltre, il resoconto deve riguardare un «avvenimento attuale». A tale riguardo, come rilevato dal giudice del rinvio, si deve ritenere che un avvenimento attuale sia un avvenimento che, al momento in cui se ne fa un resoconto, presenta un interesse informativo per il pubblico.

68      Infine, l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 richiede che sia indicato, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore dell’opera protetta, e che l’utilizzo in questione sia effettuato solamente «nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo» e, pertanto, sia conforme al principio di proporzionalità. Ne consegue che l’utilizzo dell’opera protetta non deve eccedere i limiti di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo informativo perseguito.

69      Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare se la pubblicazione delle versioni originali del manoscritto e dell’articolo pubblicato nella raccolta in questione, nella loro integralità e senza le indicazioni di dissociazione del sig. Beck rispetto al contenuto di tali documenti, fosse necessaria per raggiungere l’obiettivo informativo perseguito.

70      In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2001/29, occorre sottolineare che tale disposizione si inscrive nell’ambito della diffusione di informazioni da parte dei mezzi di informazione al fine di soddisfare l’interesse informativo del pubblico quanto agli avvenimenti attuali, il che emerge in particolare, da un lato, dai termini utilizzati da tale disposizione, la cui prima ipotesi enunciata si riferisce specificamente a riproduzioni a mezzo stampa nonché alla pubblicazione di articoli riguardanti argomenti di attualità, e, dall’altro, dai limiti fissati dal legislatore dell’Unione all’utilizzo dell’opera o del materiale protetto di cui trattasi, che deve essere effettuato nei soli «limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo».

71      Orbene, il verificarsi di un avvenimento attuale richiede, come regola generale, e particolarmente nell’ambito della società dell’informazione, che l’informazione ad esso relativa possa essere comunicata rapidamente, il che mal si concilia con il requisito del previo conseguimento del consenso dell’autore, requisito che potrebbe rendere eccessivamente difficile, se non addirittura impedire, la fornitura al pubblico di informazioni pertinenti in tempo utile.

72      In terzo luogo, per quanto riguarda la tutela dell’effetto utile dell’eccezione o della limitazione prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29, occorre ricordare che la finalità di quest’ultima è di contribuire all’esercizio della libertà di informazione e della libertà di stampa, garantite dall’articolo 11 della Carta; la Corte ha già ricordato che la missione della stampa, in una società democratica e in uno Stato di diritto, giustifica che questa possa informare il pubblico senza restrizioni che non siano quelle strettamente necessarie (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 113).

73      Orbene, esigere dall’utente di un’opera protetta che egli chieda l’autorizzazione del titolare di diritti quando ciò sia ragionevolmente possibile equivarrebbe a ignorare che l’eccezione o la limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 deve consentire, se le condizioni per la sua applicazione sono soddisfatte, l’utilizzo di un’opera protetta in assenza di qualsiasi autorizzazione del titolare di diritti.

74      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che restringe l’applicazione dell’eccezione o della limitazione prevista in tale disposizione ai casi in cui non sia ragionevolmente possibile una previa domanda di autorizzazione all’utilizzo di un’opera protetta a fini di resoconto di un avvenimento attuale.

 Sulla quinta questione

75      Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, comprende il rinvio, mediante un collegamento ipertestuale, a un file consultabile autonomamente.

76      Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico di cui agli articoli 2 e 3 di tale direttiva, quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, e che siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico.

77      In assenza di qualsivoglia definizione, all’interno della direttiva 2001/29, del termine «citazione», la determinazione del significato e della portata di tale termine dev’essere effettuata, conformemente alla costante giurisprudenza richiamata al punto 65 della presente sentenza, sulla base del senso abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto allo stesso tempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito.

78      Per quanto riguarda il senso abituale del termine «citazione» nel linguaggio corrente, occorre rilevare che la citazione si caratterizza essenzialmente per l’utilizzo, da parte di un utente che non ne sia l’autore, di un’opera o, più in generale, di un estratto di un’opera al fine di illustrare un’affermazione, di difendere un’opinione o, ancora, di permettere un confronto intellettuale tra tale opera e le affermazioni del suddetto utente. A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che non è pertinente sapere se la citazione sia fatta nell’ambito di un’opera protetta dal diritto d’autore o, al contrario, di materiale non protetto da un siffatto diritto (sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 136).

79      Come in sostanza sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, l’utente di un’opera protetta che intenda avvalersi dell’eccezione relativa alla citazione deve pertanto necessariamente dimostrare un nesso diretto e stretto tra l’opera citata e le proprie riflessioni e, in tal modo, consentire un confronto intellettuale siffatto con l’opera altrui; l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 precisa a tal riguardo che la citazione deve in particolare avere lo scopo di consentire la critica o la rassegna. Ne consegue altresì che l’utilizzo dell’opera citata deve presentare carattere accessorio rispetto alle affermazioni del suddetto utente; la citazione di un’opera protetta, del resto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29, non può essere di portata tale da essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e da arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare.

80      Ciò premesso, né la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 né la nozione di «citazione», come descritta ai punti 78 e 79 della presente sentenza, richiedono che l’opera citata sia inclusa inscindibilmente, ad esempio attraverso rientri tipografici o riproduzioni in note a piè di pagina, nel materiale che la cita, dato che tale citazione può risultare dall’inserimento di un collegamento ipertestuale verso quest’ultima.

81      Una simile possibilità è conforme al contesto in cui si inserisce tale disposizione, poiché la direttiva 2001/29 riguarda specificamente la tutela giuridica del diritto d’autore nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento, come ricorda il suo articolo 1, paragrafo 1, alla società dell’informazione. Orbene, come più volte sottolineato dalla Corte, i collegamenti ipertestuali contribuiscono al buon funzionamento di Internet, che riveste un’importanza particolare per la libertà di espressione e di informazione, garantita dall’articolo 11 della Carta, nonché allo scambio di opinioni e di informazioni in tale rete, caratterizzata dalla disponibilità di innumerevoli quantità di informazioni (sentenze dell’8 settembre 2016, GS Media, C‑160/15, EU:C:2016:644, punto 45, e del 7 agosto 2018, Renckhoff, C‑161/17, EU:C:2018:634, punto 40).

82      Un’interpretazione del genere non è peraltro inficiata dall’obiettivo perseguito dall’eccezione per citazione, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, la quale, come già dichiarato dalla Corte, mira a realizzare un giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione degli utenti di un’opera o di altri materiali protetti e il diritto di riproduzione riconosciuto agli autori nonché a impedire che il diritto di riproduzione esclusivo conferito agli autori osti a che, mediante la citazione, possano essere pubblicati e accompagnati da commenti o critiche gli estratti di un’opera già disponibile al pubblico (sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punti 120 e 134).

83      Nonostante tali considerazioni, e poiché, nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che il manoscritto e l’articolo del sig. Beck sono stati messi a disposizione del pubblico su Internet, mediante collegamenti ipertestuali, quali file consultabili autonomamente, occorre sottolineare che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 richiede, per la sua applicazione, come ricordato al punto 76 della presente sentenza, che l’utilizzo in questione sia fatto «conformemente ai buoni usi e si limit[i] a quanto giustificato dallo scopo specifico», di modo che l’utilizzo di tale manoscritto e di tale articolo a fini di citazione non deve eccedere i limiti di quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito dalla citazione di cui trattasi.

84      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, comprende il rinvio, mediante un collegamento ipertestuale, a un file consultabile autonomamente.

 Sulla sesta questione

85      Con la sua sesta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che un’opera è già stata messa legalmente a disposizione del pubblico qualora detta opera, così come essa si presenta in maniera concreta, sia stata pubblicata precedentemente con il consenso dell’autore.

86      Come risulta dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, l’eccezione per citazione si applica solo a condizione che la citazione in questione verta su un’opera che è stata messa legalmente a disposizione del pubblico.

87      A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che con l’espressione «mise à la disposition du public d’une œuvre», nella versione francese dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, si intende il fatto di rendere tale opera accessibile al pubblico, interpretazione, questa, confermata non solo dall’espressione «made available to the public», ma anche dall’espressione «der Öffentlichkeit zugänglich gemacht», utilizzate indistintamente nelle versioni inglese e tedesca di detto articolo (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 128).

88      Per quanto riguarda la questione se un’opera sia già stata messa a disposizione del pubblico in modo «legale», la Corte ha sottolineato che sono lecite, purché siano soddisfatte le altre condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, le sole citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico (v., in tal senso, sentenza del 1o dicembre 2011, Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 127).

89      Si deve quindi ritenere che un’opera, o parte di un’opera, sia già stata messa legalmente a disposizione del pubblico se essa è stata resa accessibile al pubblico con l’autorizzazione del titolare del diritto o in base a una licenza non volontaria o, ancora, in forza di un’autorizzazione di legge.

90      Nel caso di specie, il giudice del rinvio si chiede se l’opera del sig. Beck possa considerarsi già messa legalmente a disposizione del pubblico in occasione della pubblicazione del suo manoscritto, nel 1988, come articolo in una raccolta, alla luce della circostanza che tale manoscritto sarebbe stato oggetto, prima della sua pubblicazione, di modifiche di minima entità da parte dell’editore di tale raccolta. Esso si chiede se una siffatta messa legale a disposizione del pubblico sia avvenuta con la pubblicazione, da parte del sig. Beck, di tali documenti, accompagnata da indicazioni di dissociazione, sul suo sito Internet.

91      Si deve ricordare, a tal riguardo, che spetta al giudice nazionale decidere se un’opera sia stata messa legalmente a disposizione del pubblico, alla luce del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 28).

92      In particolare, spetta al giudice del rinvio, nel procedimento principale, verificare se, in occasione della pubblicazione iniziale del manoscritto del sig. Beck come articolo in una raccolta, l’editore disponesse, per via contrattuale o altro, del diritto di procedere alle modifiche editoriali di cui trattasi. In caso negativo, occorrerebbe ritenere che, in assenza di consenso del titolare del diritto, l’opera, quale è stata pubblicata nella suddetta raccolta, non sia stata messa a disposizione del pubblico in modo lecito.

93      Ciò premesso, risulta che il manoscritto e l’articolo del sig. Beck sono stati successivamente oggetto di pubblicazione da parte del titolare del diritto d’autore stesso, sul suo sito Internet. Il giudice del rinvio spiega, tuttavia, che la pubblicazione di tali documenti sul sito Internet del sig. Beck era accompagnata, mediante una dicitura contenuta in ogni pagina di detti documenti, da una dissociazione di quest’ultimo rispetto al contenuto dei documenti medesimi. Pertanto, in occasione di tale pubblicazione, questi stessi documenti sono stati messi legalmente a disposizione del pubblico solo nei limiti in cui essi erano accompagnati da dette indicazioni di dissociazione.

94      In ogni caso, alla luce delle considerazioni già ricordate al punto 83 della presente sentenza, ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29, spetta al giudice del rinvio verificare se la pubblicazione delle versioni originali del manoscritto e dell’articolo pubblicato nella raccolta in questione, senza le indicazioni di dissociazione del sig. Beck rispetto al contenuto di tali documenti, fosse conforme ai buoni usi e giustificata dall’obiettivo perseguito dalla citazione di cui trattasi.

95      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’opera è già stata messa legalmente a disposizione del pubblico qualora essa, così come si presenta in concreto, sia stata previamente resa accessibile al pubblico con l’autorizzazione del titolare del diritto o in base a una licenza non volontaria o, ancora, in forza di un’autorizzazione di legge.

 Sulle spese

96      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste.

2)      La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

3)      Il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4)      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale che restringe l’applicazione dell’eccezione o della limitazione prevista in tale disposizione ai casi in cui non sia ragionevolmente possibile una previa domanda di autorizzazione all’utilizzo di un’opera protetta a fini di resoconto di un avvenimento attuale.

5)      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «citazioni», di cui a tale disposizione, comprende il rinvio, mediante un collegamento ipertestuale, a un file consultabile autonomamente.

6)      L’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che un’opera è già stata messa legalmente a disposizione del pubblico qualora essa, così come si presenta in concreto, sia stata previamente resa accessibile al pubblico con l’autorizzazione del titolare del diritto o in base a una licenza non volontaria o, ancora, in forza di un’autorizzazione di legge.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.