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Ricorso proposto il 9 luglio 2010 - Internationaler Hilfsfonds / Commissione

(Causa T-300/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (Rosbach, Germania) (rappresentante: avv. H. Kaltenecker)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 29 aprile 2010, nella parte in cui nega alla ricorrente l'accesso a documenti non divulgati o divulgati solo in parte;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 29 aprile 2010, che respinge parzialmente la sua seconda richiesta di accesso a documenti riguardanti il contratto LIEN 97-2001 e a cui non è stato dato alcun accesso.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma sostanzialmente che la Commissione non poteva legittimamente negarle l'accesso ai documenti richiesti invocando le eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, riguardanti la tutela del processo decisionale nonché la tutela della la vita privata e dell'integrità dell'individuo 1. A questo proposito viene altresì sostenuto che esisterebbe un interesse pubblico superiore alla divulgazione dei documenti non ancora resi pubblici.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).