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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della ditta SGL Carbon AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 febbraio 2004

(Causa T-68/04)

Lingua processuale: il tedesco

Il 20 febbraio 2004, la ditta SGL Carbon AG, Wiesbaden (Germania), rappresentata dai sig.ri Martin Klusmann e Andreas von Bonin, Rechtsanwälte, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare l'impugnata decisione della Commissione 3 dicembre 2003, C(2003) 4457 def., nella parte riguardante essa ricorrente;

-    in subordine, ridurre congruamente l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione impugnata;

-    condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 23 640 000, in quanto essa, partecipando ad una serie di accordi e pratiche concordate nel settore dei prodotti elettronici e meccanici a base di carbonio e di grafite, avrebbe violato l'art. 81, n.1, CE e l'art. 53, n. 1, dell'Accordo SEE.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere, anzitutto, che nella fissazione dell'importo base dell'ammenda sarebbe stato commesso un errore in suo danno. Inoltre, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe violato il limite massimo del 10% previsto per l'ammenda dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/621, per effetto dell'inflizione di diverse singole ammende di importo complessivo superiore al 10% del fatturato di gruppo. La ricorrente risulterebbe altresì penalizzata per effetto dell'ingiustificata applicazione del limite massimo del 10% a favore di un'altra impresa inserita in un rapporto societario di gruppo con un'impresa terza. Sempre ad avviso della ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente valutato anche la cooperazione da essa fornita, riducendo così l'ammenda in misura troppo esigua, ed avrebbe tenuto conto in modo erroneo dell'esigenza di un'effettiva deterrenza nella fissazione dell'ammenda. La ricorrente fa valere altresì che la Commissione si sarebbe ingiustamente rifiutata di tener conto, nella commisurazione dell'ammenda, del suo stato di insolvenza. Infine, la ricorrente contesta anche la fissazione degli interessi moratori e degli interessi connessi alla pendenza della lite, così come effettuata nella decisione impugnata.

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1 - CEE Consiglio: Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli [81] e [82] del trattato (GU 1962, n. P 013, pag. 204).