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Ricorso proposto il 20 agosto 2013 – Fard e Sarkandi / Consiglio

(Causa T-439/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Mohammad Moghaddami Fard (Teheran, Iran) e Ahmad Sarkandi (Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: M. Taher, solicitor, M. Lester, barrister, e S. Kentridge, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione 2013/270/PESC del Consiglio, del 6 giugno 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 10) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 522/2013 del Consiglio, del 6 giugno 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 156, pag. 3);

condannare il Consiglio alle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha manifestamente errato nel ritenere che i criteri per l’iscrizione negli elenchi fossero soddisfatti per quanto riguarda i ricorrenti e sul fatto che non vi sarebbe un fondamento giuridico valido per la loro iscrizione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio ha inteso imporre un divieto di viaggio in capo ai ricorrenti in assenza di un adeguato fondamento giuridico.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente per l’inclusione dei ricorrenti nei provvedimenti controversi.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Consiglio non ha rispettato i diritti della difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva dei ricorrenti.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la decisione del Consiglio di designare i ricorrenti ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali dei ricorrenti, incluso il loro diritto alla tutela della loro proprietà, della loro vita familiare, della loro attività economica e della loro reputazione.