Language of document : ECLI:EU:F:2011:188

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

29 novembre 2011

Causa F‑119/10

Roberto Di Tullio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agenti temporanei – Congedo per servizio nazionale – Art. 18 del Regime applicabile agli altri agenti – Militare di carriera – Compimento di un periodo di comando territoriale – Diniego»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale il sig. Di Tullio chiede principalmente l’annullamento della decisione con la quale la Commissione gli ha negato il collocamento in congedo per servizio nazionale.

Decisione:      Il ricorso del ricorrente è respinto. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

Funzionari – Agenti temporanei – Congedo per servizio nazionale – Servizio militare – Nozione

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 18, primo comma)

In forza dell’art. 18, prima comma, prima frase, del Regime applicabile agli altri agenti, l’agente temporaneo incorporato in una formazione militare per compiere il servizio di leva o un servizio sostitutivo, un periodo di istruzione militare o di richiamo alle armi viene collocato nella posizione di congedo per servizio nazionale.

È chiaro che la situazione considerata dall’art. 18, primo comma, del detto Regime riguarda solo il caso in cui un agente temporaneo sia tenuto, nell’ambito della legge nazionale sul servizio militare, a compiere nello Stato membro di cui è cittadino un periodo limitato di istruzione militare, ad esempio in quanto ufficiale della riserva. Per contro, tali disposizioni non possono riguardare la fattispecie in cui un dipendente pubblico nazionale, al termine di un periodo di distacco presso le istituzioni europee in forza di un contratto di agente temporaneo, debba fare ritorno alla sua amministrazione per soddisfare ad obblighi connessi con lo svolgimento della sua carriera, quand’anche tale dipendente pubblico appartenga ad un corpo i cui membri sono soggetti alle regole e alla disciplina militari.

D’altro canto, un agente temporaneo può essere considerato come «richiamato alle armi» ai sensi dell’art. 18, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti solo nel caso in cui una o più classi di leva siano richiamate a causa, per esempio, di una minaccia di conflitto armato.

(v. punti 35, 38 e 40)