Language of document : ECLI:EU:T:2013:238

Causa T‑249/11

Sanco, SA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo che rappresenta un pollo – Marchio nazionale figurativo anteriore che rappresenta un pollo – Impedimento relativo alla registrazione – Somiglianza dei prodotti e dei servizi – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 maggio 2013

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Carattere complementare dei prodotti o dei servizi – Percezione, da parte del pubblico di riferimento, dell’importanza, per l’uso di un prodotto o servizio, di un altro prodotto o servizio

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Determinazione del pubblico di riferimento

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Ingiunzione rivolta all’Ufficio – Esclusione

(Art. 266 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 6)

5.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 16-18, 24)

2.      Secondo costante giurisprudenza, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione.

Sono complementari quei prodotti o servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possono supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di questi servizi sia riconducibile a una stessa impresa. In tal senso, ai fini della valutazione del carattere complementare di prodotti e servizi, occorre, in ultima analisi, prendere in considerazione la percezione, da parte del pubblico di riferimento, dell’importanza, per l’uso di un prodotto o servizio, di un altro prodotto o servizio.

Pertanto, la complementarietà tra prodotti e servizi nel contesto di un rischio di confusione non si valuta sulla base dell’esistenza, per il suddetto pubblico, di un nesso tra i prodotti e i servizi in questione dal punto di vista della loro natura, della loro utilizzazione e dei loro canali di distribuzione, ma sulla base dell’esistenza di una stretta correlazione tra gli stessi prodotti e servizi, vale a dire del carattere indispensabile o rilevante dell’uno per l’uso dell’altro, sicché detto pubblico potrebbe ritenere che la responsabilità della fabbricazione di detti prodotti o la fornitura di detti servizi sia riconducibile alla stessa impresa.

La circostanza che l’utilizzazione di un prodotto o servizio non sia correlata con l’utilizzazione di un altro prodotto o servizio non implica in ogni caso che l’uso dell’uno non sia importante o indispensabile ai fini dell’uso dell’altro.

(v. punti 21, 22, 36, 38)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 25)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 65)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 67, 68)