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Ricorso proposto il 21 dicembre 2017 – Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-715/17)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Stobiecka-Kuik, G. Wils, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente:

dichiarare che, non avendo indicato, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, il numero di richiedenti che è in grado di ricollocare rapidamente nel proprio territorio a partire dal 16 marzo 2016, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio e dell’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio e, di conseguenza, agli altri obblighi derivanti dalla ricollocazione, previsti dall’articolo 5, paragrafi da 4 a 11, di entrambe le summenzionate decisioni del Consiglio;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Un sistema temporaneo di ricollocazione in situazioni d’emergenza è stato istituito con due decisioni del Consiglio adottate nel settembre 2015, ossia la decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio 1 e la decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio 2 , in base alle quali gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare dall’Italia e dalla Grecia le persone bisognose di protezione internazionale.

Le decisioni del Consiglio impongono agli Stati membri di offrire, ogni tre mesi, i posti ai fini della ricollocazione, per garantire una procedura di ricollocazione rapida in modo ordinato. Benché quasi tutti gli altri Stati membri abbiano adottato misure per adempiere ai loro obblighi in tale materia, compresa la ricollocazione, la Polonia non avrebbe effettuato alcuna ricollocazione e dal dicembre 2015 non avrebbe offerto alcun posto per la ricollocazione.

Il 16 giugno 2017 la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione contro la Polonia.

Non ritenendosi soddisfatta della risposta fornita da tale Stato membro, la Commissione ha deciso di passare alla fase successiva della procedura d’infrazione, inviando alla Repubblica di Polonia, in data 26 luglio 2017, un parere motivato.

Non soddisfatta nemmeno della risposta al parere motivato, la Commissione europea ha deciso di deferire la Repubblica di Polonia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per il mancato rispetto da parte di tale Stato membro degli obblighi giuridici in materia di ricollocazione.

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1 Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU L 239, pag. 146).

2 Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248, pag. 80).