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Ricorso proposto il 22 luglio 2009 - Intel / Commissione

(Causa T-286/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corp. (Wilmington, USA) (rappresentata da: N. Green, I. Forrester QC, M. Hoskins, K. Bacon, S. Singla, Barristers, A. Parr e R. MacKenzie, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Domanda della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare in tutto o in parte la decisione della Commissione C(2009) 3726 Def., del 13.V.2009 nel caso COMP/C-3/37.990 - Intel;

in subordine: annullare o ridurre sostanzialmente l'ammontare dell'ammenda imposta;

condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalla Intel.

Motivi e principali argomenti

Con la presente domanda la ricorrente chiede, a norma dell'art. 230 CE, l'annullamento della decisione della Commissione C(2009) 3726 Def. del 13.V.2009 relativo al caso COMP/C-3/37990. Intel, secondo la quale avrebbe commesso una unica violazione continuata degli artt. 82 CE e 54 dell'accordo SEE, dall'ottobre 2002 fino al dicembre 2007 ponendo in essere una strategia intesa a escludere la concorrenza dal mercato delle "x86 unità centrali di trattamento" (x86 central processing units, in prosieguo "CPUs"). La ricorrente chiede inoltre l'annullamento o la riduzione dell'ammenda inflittale.

A sostegno della sua domanda la ricorrente deduce i seguenti motivi:

In primo luogo considera che la Commissione incorra in errore di diritto,

nel ritenere che gli sconti sotto condizione che la Intel ha concesso ai suoi clienti erano di per sé abusivi, per il fatto stesso che essi erano sotto condizione senza accertare se fossero effettivamente idonei a escludere la concorrenza;

facendo riferimento a una forma di comportamento abusivo inteso a escludere le così definite "naked restrictions - nude restrizioni", senza procedere ad alcuna analisi dell'effetto di esclusione della concorrenza (cioè dell'idoneità o dell'effetto equivalente a una esclusione) nei loro confronti

omettendo di esaminare se gli accordi di sconti della Intel con i suoi clienti erano posti in essere nel territorio della Comunità europea e/o se avessero effetti immediati, sostanziali, diretti e percepibili nella Comunità europea.

In secondo luogo la ricorrente deduce che la Commissione ha omesso di osservare gli standard necessari nella sua valutazione delle prove. La Commissione non ha così dimostrato che gli accordi di sconti della Intel erano condizionati all'acquisto presso la Intel da parte dei suoi clienti di tutto o quantomeno di tutto il loro fabbisogno di x86 CPU. Inoltre la Commissione, laddove fa uso del criterio di prova dell'"effettivo concorrente" (as efficient competitor "AEC") per accertare se gli sconti della Intel erano idonei a limitare la concorrenza, ricorre in numerosi errori di analisi e valutazione delle prove circa l'applicazione del detto criterio di prova. La Commissione inoltre non ha preso in esame altri criteri di prova ai fini degli sconti della Intel. In particolare la Commissione non ha:

preso in esame la prova che dimostra che durante il periodo dell'asserita violazione, uno dei concorrenti della Intel ha sostanzialmente aumentato la sua quota di mercato, e la sua redditività, ma che il suo insuccesso in taluni segmenti del mercato e con taluni produttori di attrezzature artigianali (original equipment manufacturers "OEM") si è risolto nel suo insoddisfacente risultato;

di dimostrare un nesso causale tra ciò che considera essere uno sconto sotto condizione e le decisioni dei clienti della Intel di non acquistare dal detto concorrente;

di analizzare la prova dell'impatto degli sconti della Intel sui consumatori.

In terzo luogo, la ricorrente deduce che la Commissione ha omesso di dimostrare che la Intel ha intrapreso una strategia a lungo termine per escludere i concorrenti. Siffatta affermazione non è suffragata da prova ed è impossibile conciliarla con la frammentaria natura delle affermazioni della Commissione (sia con quelle relative ai prodotti coperti, come quelle relative al periodo di tempo) in relazione a ciascun cliente Intel.

La ricorrente deduce altresì che tutto o parte della decisione deve essere annullata sulla base della circostanza che la Commissione, nel corso della fase amministrativa, ha violato requisiti di procedura essenziali, quindi i diritti di difesa della Intel. In particolare la Commissione ha omesso:

di garantire alla Intel una audizione orale in relazione alla constatazione di censure supplementari e alla comunicazione degli addebiti, anche se ivi vengono affrontati argomenti completamente nuovi e viene fatto riferimento a nuove prove, la cui determinazione avviene prevalentemente nella impugnata decisione;

di procurare taluni documenti interni dal concorrente per la documentazione del fascicolo, sebbene in tal senso sollecitata dal ricorrente nonostante il fatto che, secondo il parere della ricorrente, i documenti:

i) fossero di diretta rilevanza per gli addebiti della Commissione nei confronti della Intel,

ii) fossero a totale discarico degli addebiti mossi alla Intel

iii) siano stati identificati dalla Intel con precisione.

prendere più correttamente nota dei suoi incontri con un testimone chiave di uno dei clienti della Intel, che con molta probabilità avrebbe fornito prove a carico.

Conformemente all'art. 229 CE, la ricorrente contesta altresì l'ammontare dell'ammenda imposta, a suo avviso sulla base di tre principali argomenti:

1) In primo luogo, deduce che l'ammenda di EUR 1 060 000 000 (la più elevata mai imposta su una singola società dalla Commissione) è manifestamente sproporzionata, dato che la Commissione ha omesso di dimostrare un qualsiasi pregiudizio o esclusione dei concorrenti.

2) In secondo luogo, la ricorrente deduce che non ha violato l'art. 82 CE intenzionalmente o per negligenza: l'analisi secondo il criterio "AEC" sviluppato dalla Commissione è basato su un'informazione che non poteva conoscere all'epoca in cui aveva concesso sconti ai suoi clienti.

3) In terzo luogo, la ricorrente deduce che nell'imporre l'ammenda la Commissione ha omesso di applicare i suoi orientamenti per l'imposizione delle ammende del 2006, e ha tenuto conto di considerazioni irrilevanti o inappropriate.

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