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Ricorso proposto il 24 luglio 2009 - Omnicare / UAMI - Astellas Pharma (già Yamanouchi Pharma) (OMNICARE)

(Causa T-290/09)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Omnicare, Inc. (Covington, Stati Uniti) (rappresentante: M. Edenborough, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Astellas Pharma GmbH (già Yamanouchi Pharma GmbH) (Heidelberg, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 maggio 2009, procedimento R 402/2008-4;

condannare alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "OMNICARE", per servizi della classe 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione tedesca del marchio "OMNICARE", per servizi delle classi 35, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che: a) i marchi in questione fossero simili; b) vi fosse un uso effettivo del marchio su cui si fonda l'opposizione; c) i servizi con riguardo ai quali era stato affermato l'uso effettivo fossero simili; d) conseguentemente, sussistesse rischio di confusione tra i marchi in questione.

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