Language of document : ECLI:EU:T:2011:269

Causa T‑68/10

Sphere Time

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato che riproduce un orologio attaccato a un laccio — Disegno o modello anteriore — Divulgazione del disegno o modello anteriore — Carattere individuale — Sviamento di potere — Artt. 4, 6, 7 e 61‑63 del regolamento (CE) n. 6/2002»

Massime della sentenza

1.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Divulgazione da parte del creatore o del suo avente diritto

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 7, n. 2)

2.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Utilizzatore informato — Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 6, n. 1)

3.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 6, n. 1)

4.      Disegni e modelli comunitari — Cause di nullità — Assenza di carattere individuale — Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione complessiva di tutti gli elementi che il disegno o il modello anteriore presenta

(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, art. 6, n. 1)

1.      Il fine dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari è quello di offrire al creatore o al suo avente diritto la possibilità di presentare un disegno o un modello sul mercato, per un periodo di dodici mesi, prima di dover procedere alle formalità di deposito.

Infatti, durante tale periodo il creatore o il suo avente diritto può sincerarsi del successo commerciale del disegno o modello di cui trattasi prima di impegnarsi a sostenere le spese della registrazione, senza timore che la divulgazione che avviene in tale occasione possa essere fatta valere con successo in caso di un procedimento di dichiarazione di nullità intentato dopo l’eventuale registrazione del disegno o modello di cui trattasi.

Pertanto, affinché detto articolo sia applicabile nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, il titolare del disegno o modello oggetto della domanda di dichiarazione di nullità deve dimostrare di essere il creatore del disegno o modello rivendicato per fondare detta domanda, o l’avente diritto di tale creatore.

(v. punti 24-26)

2.      La qualità di «utilizzatore», ai sensi dell’art. 6, n. 1, del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari implica che la persona interessata utilizzi il prodotto nel quale è incorporato il disegno o modello in conformità con la finalità alla quale lo stesso prodotto è destinato. L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un progettista o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza.

Per quanto riguarda gli articoli promozionali, la nozione di utilizzatore informato include, da un lato, il professionista che li acquista per distribuirli agli utilizzatori finali e, dall’altro, questi stessi ultimi utilizzatori. Il fatto che uno dei due gruppi di utilizzatori informati percepisca che i disegni o modelli di cui trattasi suscitano la stessa impressione generale è sufficiente a far dichiarare che il disegno o modello contestato è sprovvisto di carattere individuale.

(v. punti 51, 53, 56)

3.      È sprovvisto di carattere individuale, ai sensi dell’art. 6 del regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, il disegno o modello raffigurante un laccio le cui stringhe si riuniscono a una delle estremità e poi si sovrappongono formando un anello all’altra estremità, con un orologio rotondo attaccato al laccio nel punto in cui le due stringhe del laccio si discostano l’una dall’altra e con due anelli concentrici situati intorno al bordo dell’orologio, l’anello esterno con una fessura orientata verso l’alto in cui è posizionato un pulsante per la regolazione dell’ora.

Suscitano la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato detto disegno o modello e il modello SYMBICORT, il quale raffigura anch’esso un laccio più o meno delle stesse misure, al quale è attaccato, nello stesso punto, un orologio analogico rotondo con il bordo contornato da due anelli concentrici, di cui l’anello esterno è interrotto da una fessura orientata verso lo stesso lato, nella quale è sistemato un pulsante per la regolazione dell’ora.

Infatti, non si può ravvisare alcuna differenza significativa per quanto riguarda la lunghezza e la larghezza relative dei lacci dei disegni o modelli interessati.

Poi, il fatto che il laccio del modello SYMBICORT sia riprodotto in nero è inconsistente, dato che non è stato rivendicato alcun colore per il disegno o modello contestato. Del pari, poiché quest’ultimo disegno o modello riproduce un articolo promozionale, è giustificato considerare che, quando verrà usato, avrà un marchio. Di conseguenza, neanche la presenza del marchio SYMBICORT nel modello SYMBICORT costituisce una differenza significativa.

Infine, i dettagli relativi al modo in cui sono sistemate le casse degli orologi dei due disegni o modelli e dei loro quadranti non sono sufficientemente marcati da influire sull’impressione generale suscitata da detti disegni o modelli. Ciò è ancor più vero per il fatto che le lancette dell’orologio e l’elemento rettangolare posto sul quadrante dell’orologio non fanno parte degli elementi protetti dal disegno o modello contestato.

(v. punti 70, 79, 81-84)

4.      In sede di valutazione dei disegni o modelli anteriori, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, non occorre esaminare isolatamente ed esclusivamente le loro riproduzioni grafiche, ma piuttosto valutare complessivamente l’insieme degli elementi presentati che consentono di determinare, in modo sufficientemente preciso e certo, l’impressione generale suscitata dal disegno o modello di cui trattasi. Infatti, quanto, in particolare, ai disegni o modelli che sono stati utilizzati nel commercio direttamente, senza essere registrati, non si può escludere che non ne esista una riproduzione grafica che mostra tutti i loro dettagli pertinenti, paragonabile alla riproduzione che figura in una domanda di registrazione. Date tali circostanze, sarebbe eccessivo pretendere che il richiedente la dichiarazione di nullità presenti una simile riproduzione in tutti i casi.

(v. punti 73-74)