Language of document : ECLI:EU:T:2011:518





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 22 settembre 2011 – Spagna / Commissione

(causa T‑67/10)

«FEAOG – Sezione “Orientamento” – Riduzione di un contributo finanziario – Contributo finanziario concesso ad un programma operativo finalizzato al miglioramento della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli – Efficacia dei controlli – Proporzionalità»

1.                     Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento comunitario – Obbligo degli Stati membri di predisporre sistemi di gestione e di controllo – Gravi carenze che possono comportare irregolarità di carattere sistematico – Conseguenze – Sospensione dei pagamenti intermedi [Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38, n. 1, e 39, nn. 2, lett. c), e 3; regolamento della Commissione n. 438/2001, artt. 3, 4 e 7) (v. punti 23‑25]

2.                     Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento comunitario – Decisione di riduzione di un contributo finanziario a causa di irregolarità – Conseguenze economiche non determinabili – Rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 39, n. 3) (v. punti 36‑38)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 10 dicembre 2009, C(2009)9827 def., relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie alla parte del FEAOG, sezione «Orientamento», concessa al Programma Operativo CCI 2000.ES.16.1.PO.007 (Spagna, Castiglia e León), in relazione alla misura di miglioramento della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.