Language of document : ECLI:EU:T:2013:93





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 febbraio 2013 – Spagna / Commissione

(Cause riunite T‑65/10, T‑113/10 e T‑138/10)

«FESR – Riduzione di un sostegno finanziario – Programmi operativi relativi all’obiettivo n.°1 (1994‑1999) “Andalusia” e “Comunità di Valencia” – Programma operativo relativo all’obiettivo n.°2 (1997‑1999) “Paesi baschi” – Estrapolazione»

1.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Atti delle istituzioni – Proporzionalità (v. punto 39)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Atti delle istituzioni – Certezza del diritto (v. punto 41)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Durata del procedimento dinanzi al Tribunale – Termine ragionevole – Criteri di valutazione – Conseguenze (v. punti 42‑44, 52, 54, 55)

4.                     Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Autorità di cosa giudicata – Limiti (v. punti 60‑64)

5.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego di imputazione al Fondo di spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, artt. 23 e 24) (v. punti 94, 95, 97, 98, 101, 102)

6.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego definitivo di imputazione al Fondo di talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio (v. punti 96, 110)

7.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Potere di controllo della Commissione in ordine alla regolarità delle spese – Apparizione di un ragionevole dubbio –Onere della prova a carico dello Stato membro (v. punto 100)

8.                     Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamenti comunitari concessi per azioni nazionali – Principi – Decisione di sospensione, di riduzione o di soppressione, a causa di irregolarità, di un contributo inizialmente concesso – Considerazione di irregolarità non aventi un impatto finanziario preciso – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24, § 2) (v. punto 106)

9.                     Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale (Art. 258 TFUE) (v. punto 108)

10.                     Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamenti comunitari concessi per azioni nazionali – Finanziamenti subordinati al rispetto dei regolamenti e delle politiche comunitarie – Sospensione o riduzione di un contributo finanziario concesso ad un’azione nazionale – Procedura distinta e indipendente da quella del ricorso per inadempimento (Art. 258 TFUE; regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24, § 2) (v. punto 109)

11.                     Ricorso per inadempimento – Oggetto – Constatazione dell’inadempimento – Rinuncia al procedimento da parte della Commissione – Procedimento di liquidazione dei conti del FEAOG – Oggetto – Ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri e la Comunità – Potere discrezionale della Commissione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24, § 2) (v. punto 110)

12.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Valutazione di situazioni di fatto e contabili complesse – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 24, § 2) (v. punto 127)

Oggetto

Domanda di annullamento proposta avverso le decisioni della Commissione C (2009) 9270, del 30 novembre 2009, C (2009) 10678, del 23 dicembre 2009, e C (2010) 337, del 28 gennaio 2010, con cui si riduce l’aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso riguardo, rispettivamente, al programma operativo «Andalusia» relativo all’obiettivo n.°1 (1994‑1999) in applicazione della decisione C (94) 3456 della Commissione, del 9 dicembre 1994, al programma operativo «Paesi baschi» relativo all’obiettivo n. 2 (1997-1999) in applicazione della decisione C (1998) 121 della Commissione, del 5 febbraio 1998, e al programma operativo «Comunità di Valencia» relativo all’obiettivo n. 1 (1994 1999) in applicazione della decisione C (1994) 3043/6 della Commissione, del 25 novembre 1994.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Regno di Spagna è condannato alle spese.