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Ricorso proposto il 10 febbraio 2010 - Jurašinović / Consiglio

(Causa T-63/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentante: avv. N. Amara-Lebret)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione del 7 dicembre 2009 con cui è stato rifiutato al ricorrente l'accesso ai documenti seguenti:

decisioni del Consiglio relative alla trasmissione al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia dei documenti la cui comunicazione era richiesta dal Tribunale nell'ambito del processo Gotovina;

integralità della corrispondenza intrattenuta in tale contesto dalle istituzioni dell'Unione europea col Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (+ eventuali allegati) e segnatamente le domande iniziali emananti tanto dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, che dagli avvocati del sig. GOTOVINA;

condannare il Consiglio dell'Unione europea - Segreteria generale a autorizzare l'accesso, in forma elettronica, alla totalità dei documenti richiesti;

condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare al ricorrente una somma di EUR 2 000 senza le spese processuali, cioè EUR 2 392 spese processuali incluse, maggiorate degli interessi al tasso BCE del giorno di registrazione del ricorso.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso il ricorrente chiede l'annullamento della decisione del Consiglio del 7 dicembre 2009 che gli nega l'accesso alle decisioni del Consiglio relative alla trasmissione al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (TPIY) dei documenti la cui comunicazione era richiesta nell'ambito del processo Gotovina e l'integralità della corrispondenza intrattenuta in tale contesto dalla istituzioni dell'Unione europea col Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (+ eventuali allegati), segnatamente le domande iniziali emananti tanto dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia che dagli avvocati del sig. Gotovina.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere quattro motivi fondati:

-    su un errore di diritto, dato che il Consiglio avrebbe negato l'accesso ai documenti sul fondamento dell'art. 70B del regolamento di procedura e di prova del TPIY, mentre tale testo sarebbe inapplicabile;

-    sull'assenza di pregiudizio arrecato alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale ai sensi dell'art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 1 poiché tale eccezione riguarderebbe la tutela delle procedure giurisdizionali dell'Unione europea e degli Stati membri e non invece una procedura giurisdizionale dinanzi al Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia che si troverebbe al di fuori della giurisdizione dell'Unione europea;

-    sull'assenza di pregiudizio arrecato alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali a norma dell'art. 4, n. 1, lett. a), terzo trattino, dello stesso regolamento;

-    sull'esistenza di un interesse pubblico superiore ex art. 4, n. 2, terzo trattino, del suddetto regolamento 1049/2001 poiché il ricorrente richiederebbe la comunicazione dei documenti di cui trattasi in modo da far valere i suoi diritti dell'ambito della causa T-469/09. Tale domanda atterrebbe all'accesso alla giustizia ed al diritto ad un processo equo dinanzi al giudice europeo. Peraltro il conflitto cui si riferiscono tali documenti sarebbe cessato dal 1995.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).