Language of document :

Ricorso proposto il 17 febbraio 2010 - Regno di Spagna / Commissione

(Causa T-67/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: avv. M. Muñoz Pérez)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 10 dicembre 2009, C(2009)9827 def., relativa all'applicazione di rettifiche finanziarie alla parte della sezione orientamento del FEAOG, corrispondente al Programma Operativo CCI 2000.ES.16.1.PO.007 (Spagna, Castiglia e León), in relazione alla misura di miglioramento della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e

condannare l'Istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno di Spagna sostiene che la decisione dev'essere annullata per due motivi:

Il primo motivo si basa sulla violazione causata dall'indebita applicazione dell'art. 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 1, in quanto le irregolarità addotte a motivazione della rettifica finanziaria decisa dalla Commissione non esistevano, avendo le autorità spagnole sistematicamente eseguito i dovuti controlli del soddisfacimento dei requisiti di sovvenzionabilità previsti negli artt. 26 e 28 del regolamento (CE) n. 1257/1999 2, previamente alla concessione delle sovvenzioni. Inoltre, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione nella decisione impugnata, il piano di controllo adottato dalle autorità spagnole successivamente alla visita ispettiva non mirava a sanare a posteriori la mancata esecuzione dei controlli, ma esclusivamente a verificare l'efficacia degli stessi.

Il secondo motivo è relativo alla violazione del principio di proporzionalità stabilito nello stesso art. 39, n. 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999, in relazione agli Orientamenti che definiscono i principi, i criteri e le percentuali indicative applicabili dai servizi della Commissione per la determinazione delle rettifiche finanziarie di cui all'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 3, poiché le irregolarità rilevate dalla Commissione, se esistite, cosa che lo Stato ricorrente nega, potrebbero soltanto giustificare l'imposizione di una rettifica finanziaria forfettaria per un importo equivalente al pregiudizio che ha potuto essere arrecato ai fondi dell'Unione e, pertanto, inferiore al 5% dell'importo concesso.

____________

1 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1257, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

3 - Documento C(2001) 476, del 2 marzo 2001.