Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

17 ottobre 2007

Causa F‑115/06

Carlos Sanchez Ferriz e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi – Esercizio di promozione 2005 – Punti di priorità – Merito – Anzianità – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Sanchez Ferriz e altri nove funzionari della Commissione chiedono, in via principale, l’annullamento dell’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2005, nella misura in cui tale elenco non riporta i loro nomi, e, in subordine, l’annullamento delle decisioni di attribuzione dei punti di priorità che li riguardano per il detto esercizio.

Decisione: Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Proposta di un comitato di promozione ai fini dell’attribuzione dei punti di priorità – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45, 90 e 91)

2.      Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione

(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45 e 90, n. 2)

1.      Non costituisce un atto che arreca pregiudizio una proposta formulata da un comitato di promozione ai fini dell’attribuzione di punti di priorità di diverse categorie previsti da un sistema di promozione istituito da una normativa interna della Commissione. I comitati di promozione non sono infatti competenti a prendere decisioni relativamente all’attribuzione di punti di priorità. Di conseguenza, se, in forza dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione a carico dell’interessato dev’essere motivata, lo stesso non vale per quanto riguarda una siffatta proposta di un comitato di promozione nei confronti di un funzionario non promosso.

(v. punto 54)

2.      Nell’ambito di una procedura di promozione, l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare una decisione di promozione né nei confronti del suo destinatario, né nei confronti dei candidati non promossi. La detta autorità ha tuttavia l’obbligo di motivare la sua decisione recante rigetto di un reclamo presentato, in forza dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, da un candidato non promosso.

(v. punto 55)

Riferimento:

Corte: 7 febbraio 1990, causa C‑343/87, Culin/Commissione (Racc. pag. I‑225, punto 13)

Tribunale di primo grado: 3 febbraio 2005, causa T‑172/03, Heurtaux/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑63, punto 42)