Language of document : ECLI:EU:C:2017:503

Causa C‑579/15

Daniel Adam Popławski

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank Amsterdam)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4, punto 6 – Impegno dello Stato membro di esecuzione di eseguire la pena conformemente al suo diritto interno – Attuazione – Obbligo di interpretazione conforme»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 29 giugno 2017

1.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato d’arresto rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà – Non esecuzione subordinata al possesso, da parte del cittadino di un altro Stato membro, di un permesso di soggiorno di durata indeterminata – Assenza di effettiva presa a carico dell’esecuzione della pena – Inammissibilità

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6)

2.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisioni quadro dirette al ravvicinamento delle legislazioni nazionali – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale – Limiti – Osservanza dei principi generali del diritto – Interpretazione contra legem del diritto nazionale – Inammissibilità

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584)

3.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Assenza di effetto diretto – Obbligo dei giudici nazionali di interpretare le disposizioni nazionali alla luce dello spirito e della lettera della decisione quadro – Mandato d’arresto rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà – Non esecuzione subordinata al possesso, da parte del cittadino di un altro Stato membro, di un permesso di soggiorno di durata indeterminata – Obbligo, per le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione, di garantire l’esecuzione effettiva della pena di cui trattasi

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6)

4.        Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo – Mandato d’arresto rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà – Non esecuzione subordinata al possesso, da parte del cittadino di un altro Stato membro, di un permesso di soggiorno di durata indeterminata – Non esecuzione motivata dal rischio che sia avviata nei confronti della persona interessata nello Stato emittente un’azione penale riguardante i medesimi fatti per i quali è stata pronunciata la condanna alla base del mandato d’arresto – Inammissibilità

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6)

1.      L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla legislazione di uno Stato membro che dà esecuzione a tale disposizione che, nel caso in cui la consegna di un cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno di durata illimitata nel territorio di tale Stato membro, sia richiesta da un altro Stato membro ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà inflitta a tale cittadino con una sentenza divenuta definitiva, da una parte, non autorizza una siffatta consegna e, dall’altra parte, si limita a stabilire l’obbligo, per le autorità giudiziarie del primo Stato membro, di comunicare alle autorità giudiziarie del secondo Stato membro che sono disposti a farsi carico dell’esecuzione di tale sentenza senza che, alla data del rifiuto della consegna, sia assicurata l’effettiva presa a carico dell’esecuzione e senza che, inoltre, nell’ipotesi in cui tale presa a carico si riveli successivamente impossibile, un tale rifiuto possa essere rimesso in discussione.

(v. punto 24, dispositivo 1)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 30‑35)

3.      Le disposizioni della decisione quadro 2002/584 non hanno efficacia diretta. Tuttavia, il giudice nazionale competente, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, è tenuto a interpretare le disposizioni nazionali di cui trattasi nel procedimento principale, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro, il che implica, nella fattispecie, che, in caso di rifiuto di eseguire un mandato di arresto europeo emesso per la consegna di una persona oggetto di sentenza definitiva di condanna ad una pena privativa della libertà nello Stato membro emittente, le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno l’obbligo di garantire loro stesse l’esecuzione effettiva della pena pronunciata nei confronti di tale persona.

(v. punto 43, dispositivo 2)

4.      L’articolo 4, punto 6 della decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretato nel senso che esso non autorizza uno Stato membro a rifiutarsi di eseguire un mandato di arresto europeo emesso per la consegna di una persona la quale sia oggetto di una sentenza definitiva di condanna ad un pena privativa della libertà, per il solo motivo che detto Stato membro intende avviare nel confronti di tale persona azioni penali riguardanti i medesimi fatti per i quali siffatta condanna è stata pronunciata.

(v. punto 48, dispositivo 3)