Language of document : ECLI:EU:T:2023:232

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

3 maggio 2023 (*)

«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio figurativo dell’Unione europea Vitis pharma Dicofarm group – Marchio nazionale figurativo anteriore viti DREN – Causa di nullità relativa – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Tenue somiglianza tra i prodotti e i servizi – Assenza di rischio di confusione»

Nella causa T‑303/22,

Dicofarm SpA, con sede in Roma (Italia), rappresentata da F. Ferrari, L. Goglia e G. Rapaccini, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da M. Capostagno e R. Raponi, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:

Marco Viti Farmaceutici SpA, con sede in Vicenza (Italia), rappresentata da F. Celluprica, F. Fischetti e F. De Bono, avvocati,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da F. Schalin, presidente, I. Nõmm (relatore) e D. Kukovec, giudici,

cancelliere: R. Ūkelytė, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza del 15 febbraio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la Dicofarm SpA, ricorrente, chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 marzo 2022 (procedimento R 1050/2021-2) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Fatti

2        Il 28 marzo 2018 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il seguente segno figurativo:

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3        In data 29 giugno 2018 la domanda di registrazione del marchio in causa è stata pubblicata dall’EUIPO e la registrazione è stata concessa il 20 febbraio 2019.

4        I prodotti e servizi contrassegnati da tale marchio rientravano nelle classi 3, 5, 29, 30, 40 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondevano, per ciascuna di tali classi, alla descrizione di seguito esposta:

–        classe 3: «Pomate, creme, unguenti, lozioni, gel e altre preparazioni tutte ad uso cosmetico; preparazioni detergenti per l’uso personale; fragranze profumate per ambienti; deodoranti per la cura del corpo; cosmetici non medicinali, tranne collutori; preparati per la toilette; profumeria, olii essenziali»;

–        classe 5: «Preparazioni medicali (cosiddetti dispositivi medici) in base al regolamento (UE) 2017/745; preparazioni mediche; erbe medicinali; miscele d’erbe medicinali; miscele di erbe medicinali e sostanze naturali; miscele di complessi molecolari a base di fibre, monosaccaridi, polisaccaridi, peptidi e proteine per uso medico e dietetico; pappa reale per uso medico; infusi e tisane a base d’erbe per uso medico; integratori alimentari minerali, dietetici, vitaminici, nutrizionali; latte di mandorle per uso farmaceutico; latte e latte in polvere per neonati; latte maltato per uso medico; lattosio per uso farmaceutico; propoli per uso medicamentoso o terapeutico; polline d’ape da utilizzare come integratore alimentare dietetico e ad uso medicinale; alimenti destinati a fini medici speciali; deodoranti per ambienti; prodotti farmaceutici e preparati medici, tranne prodotti per uso orale e dentario; prodotti veterinari; prodotti igienici per scopi medici, tranne prodotti per uso orale e dentario; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; integratori alimentari per consumo umano e animale; impiastri, materiale per fasciature; disinfettanti»;

–        classe 29: «Polline preparato per l’alimentazione; semi commestibili trattati; carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova; latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi per alimenti»;

–        classe 30: «Miele; propoli; propoli per l’alimentazione umana [prodotto d’apicoltura]; pappa reale per l’alimentazione umana, non per uso medico; infusi d’erbe non medicinali; tisane non per uso medicinale; infusioni non medicinali; estratti di tè; erbe lavorate; caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali; pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele; lievito, polvere per fare lievitare»;

–        classe 40: «Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; fabbricazione personalizzata di prodotti biofarmaceutici; trattamento di materiali biofarmaceutici; tutti i suddetti servizi con l’esclusione di servizi orali e dentistici»;

–        classe 42: «Ricerche scientifiche; servizi di consulenza in materia di ricerca scientifica; fornitura di informazioni scientifiche; ricerche biologiche; ricerche e analisi chimiche; ricerche e analisi genetiche; ricerche in cosmetologia; ricerca in campo alimentare; ricerche in materia di alimentazione; ricerca in campo farmaceutico, con l’esclusione di ricerca orale e dentaria; ricerca e sviluppo nel settore della biotecnologia; ricerca e sviluppo di prodotti con l’esclusione di ricerca e sviluppo orali e dentari; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software».

5        Il 17 settembre 2019 l’interveniente, Marco Viti Farmaceutici SpA, ha presentato all’EUIPO una domanda di dichiarazione di nullità del marchio in causa basandosi su quattro marchi anteriori, tra cui un marchio italiano figurativo, registrato il 26 novembre 2015 (in prosieguo: il «marchio anteriore»), concernente i seguenti prodotti rientranti nella classe 5: «Prodotti farmaceutici e veterinari; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; complementi alimentari per umani ed animali; antiossidanti (pillole); bevande dietetiche per uso medico; evacuatori; fibre vegetali alimentari dietetiche; rimedi contro la costipazione».

6        Il marchio anteriore è costituito dal seguente segno figurativo:

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7        I motivi invocati dall’interveniente a sostegno della domanda di dichiarazione di nullità erano quelli previsti, da un lato, all’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1), letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), di detto regolamento, e, dall’altro, all’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

8        Il 19 aprile 2021 la divisione di annullamento ha parzialmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità sulla base dell’articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, relativamente ai prodotti e servizi di seguito indicati:

–        classe 3: «Pomate, creme, unguenti, lozioni, gel e altre preparazioni tutte ad uso cosmetico; preparazioni detergenti per l’uso personale; deodoranti per la cura del corpo; cosmetici non medicinali, tranne collutori; preparati per la toilette; profumeria, olii essenziali»;

–        classe 5: «Preparazioni medicali (cosiddetti dispositivi medici) in base al regolamento (UE) 2017/745; preparazioni mediche; erbe medicinali; miscele d’erbe medicinali; miscele di erbe medicinali e sostanze naturali; miscele di complessi molecolari a base di fibre, monosaccaridi, polisaccaridi, peptidi e proteine per uso medico e dietetico; pappa reale per uso medico; infusi e tisane a base d’erbe per uso medico; integratori alimentari minerali, dietetici, vitaminici, nutrizionali; latte di mandorle per uso farmaceutico; latte e latte in polvere per neonati; latte maltato per uso medico; lattosio per uso farmaceutico; propoli per uso medicamentoso o terapeutico; polline d’ape da utilizzare come integratore alimentare dietetico e ad uso medicinale; alimenti destinati a fini medici speciali; deodoranti per ambienti; prodotti farmaceutici e preparati medici, tranne prodotti per uso orale e dentario; prodotti veterinari; prodotti igienici per scopi medici, tranne prodotti per uso orale e dentario; alimenti e sostanze dietetiche per uso medico o veterinario, alimenti per neonati; integratori alimentari per consumo umano e animale; impiastri, materiale per fasciature; disinfettanti»;

–        classe 29: «Polline preparato per l’alimentazione»;

–        classe 30: «Miele; propoli; propoli per l’alimentazione umana [prodotto d’apicoltura]; pappa reale per l’alimentazione umana, non per uso medico; infusi d’erbe non medicinali; tisane non per uso medicinale; infusioni non medicinali; estratti di tè; tè; miele»;

–        classe 40: «Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; fabbricazione personalizzata di prodotti biofarmaceutici; trattamento di materiali biofarmaceutici; tutti i suddetti servizi con l’esclusione di servizi orali e dentistici»;

–        classe 42: «Ricerche scientifiche; servizi di consulenza in materia di ricerca scientifica; fornitura di informazioni scientifiche; ricerche biologiche; ricerche e analisi chimiche; ricerche e analisi genetiche; ricerche in cosmetologia; ricerca in campo alimentare; ricerche in materia di alimentazione; ricerca in campo farmaceutico, con l’esclusione di ricerca orale e dentaria; ricerca e sviluppo nel settore della biotecnologia; ricerca e sviluppo di prodotti con l’esclusione di ricerca e sviluppo orali e dentari; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software».

9        Il 14 giugno 2021 la ricorrente ha presentato dinanzi all’EUIPO un ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento, chiedendone l’annullamento parziale nei limiti in cui essa aveva parzialmente accolto la domanda di dichiarazione di nullità.

10      Con la decisione impugnata, la commissione di ricorso ha respinto il ricorso. In primo luogo, essa ha ritenuto che i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio anteriore e dal marchio contestato, citati rispettivamente ai punti 5 e 8 supra, presentassero un grado di somiglianza variabile da tenue a identico.

11      In secondo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che il territorio di riferimento era l’Italia e che i prodotti e servizi in argomento erano diretti al grande pubblico e al pubblico specializzato, il cui livello di attenzione variava da medio a elevato.

12      In terzo luogo, la commissione di ricorso ha considerato che gli elementi denominativi «viti» e «dren» erano co-dominanti, e che il primo di essi rappresentava l’elemento maggiormente distintivo del marchio anteriore. Per quanto riguarda il marchio contestato, essa ha indicato che gli elementi denominativi «vitis» e «pharma» erano co-dominanti, e che solo il primo di essi aveva un carattere distintivo. Essa ha poi constatato che sussistevano tra i segni in questione un grado di somiglianza visiva inferiore alla media e una somiglianza fonetica media, e che la comparazione concettuale non era di particolare rilievo nel caso di specie.

13      Alla luce di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha concluso che sussisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

 Conclusioni delle parti

14      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’EUIPO alle spese processuali.

15      L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese sostenute dall’EUIPO in caso di convocazione a un’udienza.

16      L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese, incluse quelle delle fasi precedenti del procedimento.

 In diritto

 Sullammissibilità di prove nuove rispetto al procedimento precontenzioso

 Sull’ammissibilità degli allegati A 11 e A 12

17      L’EUIPO rileva che gli elementi di prova prodotti nell’allegato A 12 all’atto di ricorso sono inammissibili in quanto sono stati depositati per la prima volta dinanzi al Tribunale. Per la stessa ragione, l’interveniente contesta l’ammissibilità dell’allegato A 11.

18      Un ricorso proposto dinanzi al Tribunale ai sensi dell’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 ha ad oggetto il sindacato di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso. Nell’ambito di detto regolamento, in applicazione del suo articolo 95, tale controllo deve effettuarsi in base all’ambito fattuale e giuridico della lite quale è stato presentato dinanzi alla commissione di ricorso [v. sentenza del 1° febbraio 2005, SPAG/UAMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il Tribunale non può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso per motivi insorgenti dopo la sua pronuncia (sentenze dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, punto 55, e del 13 marzo 2007, UAMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, punto 53).

19      Pertanto, la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove presentate per la prima volta dinanzi ad esso. Infatti, l’ammissione di tali prove contrasta con l’articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale, secondo il quale le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso. Pertanto, le prove presentate per la prima volta dinanzi al Tribunale devono essere dichiarate inammissibili, senza che occorra procedere al loro esame [v. sentenza del 14 maggio 2009, Fiorucci/UAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

20      Gli allegati A 11 e A 12 all’atto di ricorso comprendono un elenco di marchi includenti l’elemento «viti» recante la data del 20 maggio 2022 nonché taluni estratti del sito Internet dell’interveniente alla data del 23 maggio 2022. Pertanto, tali allegati, successivi alla decisione impugnata, non sono stati prodotti dalla ricorrente nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO e sono, di conseguenza, inammissibili.

 Sull’ammissibilità della lettera della ricorrente del 25 gennaio 2023

21      Con lettera del 25 gennaio 2023, la ricorrente ha depositato dinanzi al Tribunale una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio italiano Brevetti e Marchi del 26 maggio 2022.

22      Nel corso dell’udienza, l’interveniente ha sostenuto che la suddetta lettera era inammissibile in quanto era stata prodotta tardivamente e non sussistevano circostanze eccezionali idonee a giustificare il deposito tardivo della stessa ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

23      In primo luogo, come risulta dalla lettera della ricorrente del 25 gennaio 2023, la decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio italiano Brevetti e Marchi è stata adottata il 26 maggio 2022, vale a dire tre giorni dopo il deposito dell’atto di ricorso dinanzi al Tribunale. Pertanto, la ricorrente non avrebbe potuto illustrare la suddetta decisione nell’atto di ricorso, giustificandone il deposito tardivo.

24      In secondo luogo, si deve constatare che la suddetta decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio italiano Brevetti e Marchi non è una vera e propria prova, ma riguarda la prassi decisionale delle autorità nazionali, alla quale una parte ha il diritto di fare riferimento, ancorché essa sia successiva al procedimento dinanzi all’EUIPO [v., per analogia, sentenza del 22 settembre 2021, Moviescreens Rental/EUIPO — the airscreen company (AIRSCREEN), T‑250/20, non pubblicata, EU:T:2021:602, punto 20 e giurisprudenza ivi citata].

25      Infatti, non si può impedire né alle parti né allo stesso Tribunale di ispirarsi, nell’interpretazione del diritto dell’Unione, ad elementi derivati dalla giurisprudenza nazionale, internazionale o del giudice dell’Unione. Una siffatta possibilità di riferirsi a pronunce nazionali ed internazionali non ricade nell’ambito della giurisprudenza secondo la quale il ricorso di cui il Tribunale è investito ha ad oggetto il sindacato di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso alla luce degli elementi presentati dalle parti dinanzi a queste ultime, giacché non si tratta di contestare alle commissioni di ricorso di non aver tenuto conto degli elementi di fatto contenuti in una specifica sentenza nazionale, internazionale o del giudice dell’Unione, bensì di richiamare pronunce a sostegno di un motivo vertente sulla violazione da parte delle commissioni di ricorso di una disposizione del regolamento 2017/1001 (v. sentenza del 22 settembre 2021, AIRSCREEN, T‑250/20, non pubblicata, EU:T:2021:602, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

26      Alla luce di tali circostanze, la lettera della ricorrente del 25 gennaio 2023 è ammissibile.

 Sul motivo unico, vertente sulla violazione dellarticolo 60 del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con larticolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento

27      La ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso, quando ha ritenuto che la registrazione del marchio contestato fosse all’origine di un rischio di confusione per il pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, ha violato l’articolo 60 di detto regolamento.

28      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

29      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, in forza dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2017/1001, rientrano tra i marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio dell’Unione europea.

30      Costituisce un rischio di confusione il fatto che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro. Il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi contrassegnati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

31      Quando la protezione del marchio anteriore si estende a tutta l’Unione, occorre prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore dei prodotti e servizi di cui è causa in tale territorio. Si deve tuttavia ricordare che, per rifiutare la registrazione di un marchio dell’Unione europea, è sufficiente che sussista un impedimento alla registrazione relativo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, in una parte dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 76 e giurisprudenza ivi citata].

32      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se a giusto titolo la commissione di ricorso abbia concluso che sussisteva un rischio di confusione per il pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 60 di tale regolamento.

 Sul pubblico di riferimento

33      Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

34      Nel caso di specie, la tutela del marchio anteriore si estende all’Italia, che è quindi il territorio di riferimento all’interno del quale deve essere presa in considerazione la percezione dei marchi in conflitto da parte del consumatore medio. Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato che i prodotti rientranti nelle classi 3, 29 e 30 si rivolgevano al grande pubblico con un livello di attenzione medio, i prodotti rientranti nella classe 5 si rivolgevano tanto al consumatore finale quanto ai professionisti del settore medico, entrambi aventi un livello di attenzione relativamente elevato, e i servizi rientranti nelle classi 40 e 42 erano diretti sia al grande pubblico sia al pubblico professionale specializzato, entrambi aventi un livello di attenzione elevato. Non vi è motivo di rimettere in discussione tali valutazioni, del resto non contestate dalla ricorrente.

 Sulla comparazione dei prodotti e servizi

35      Secondo una giurisprudenza costante, ai fini della valutazione della somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui è causa, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto fra questi ultimi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Anche altri fattori possono essere esaminati, come i canali di distribuzione dei prodotti in questione [v. sentenza del 14 maggio 2013, Sanco/UAMI – Marsalman (Rappresentazione di un pollo), T‑249/11, EU:T:2013:238, punto 21 e giurisprudenza ivi citata].

36      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato i prodotti e servizi contrassegnati dai marchi in conflitto come: identici o simili per la classe 5, aventi un grado di somiglianza ridotto relativamente alla classe 3, con affinità ridotta per la classe 29, con un grado di somiglianza ridotto per la classe 30, simili «almeno in misura ridotta» per la classe 40 e con un’affinità per lo meno lieve per quanto riguarda la classe 42.

37      La ricorrente non nega la somiglianza dei prodotti rientranti nella classe 5 contrassegnati dal marchio contestato con i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore. Tuttavia, essa rimette in discussione l’esistenza della somiglianza tra gli altri prodotti e servizi contrassegnati dal marchio contestato e i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio anteriore. Essa sostiene che i prodotti rientranti nella classe 3 si differenziano per le loro funzioni, per le normative cui sono assoggettati nonché per i loro canali di distribuzione. Essa deduce, riguardo ai prodotti rientranti nelle classi 29 e 30, differenze di uso e, relativamente ai servizi contraddistinti dal marchio contestato rientranti nelle classi 40 e 42, differenze di destinatari. Pertanto, essa ritiene che l’assenza di somiglianza tra i prodotti e servizi avrebbe dovuto escludere qualsiasi rischio di confusione da parte del pubblico avente un livello di attenzione da medio a elevato.

38      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

39      Per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 3 contrassegnati dal marchio contestato, al punto 29 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha a buon diritto rilevato che essi presentavano un grado di somiglianza ridotto con i prodotti farmaceutici contrassegnati dal marchio anteriore. Invero, i «prodotti farmaceutici» rientranti nella classe 5 presentano un grado di somiglianza ridotto con i «cosmetici» rientranti nella classe 3, in quanto, da un lato, la finalità di alcuni prodotti farmaceutici, come i preparati per la cura della pelle o dei capelli con proprietà mediche, i dentifrici medicati e i saponi medicati, coincide con la finalità di creme o lozioni cosmetiche, dentifrici e saponi non per uso medico e, dall’altro, entrambi questi tipi di prodotti sono venduti in farmacia [v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2022, Creaticon/EUIPO – Paul Hartmann (SK SKINTEGRA THE RARE MOLECULE), T‑93/21, non pubblicata, EU:T:2022:280, punto 48 e giurisprudenza ivi citata].

40      Per quanto riguarda i prodotti rientranti nelle classi 29 e 30 citati al punto 8 supra, va anzitutto precisato, come ha fatto l’EUIPO, che occorre comparare i prodotti contrassegnati dal marchio contestato con quelli contrassegnati dal marchio anteriore denominati «alimenti e sostanze dietetiche per uso medico, complementi alimentari per umani, bevande dietetiche per uso medico», e non con gli «alimenti per neonati», come erroneamente indicato al punto 30 dell’atto di ricorso.

41      A questo proposito, la ricorrente ritiene che vi sia una totale diversità fra i prodotti contrassegnati dal marchio contestato e quelli contrassegnati dal marchio anteriore, in quanto i primi sono «non per uso medicinale», «non medicinali» o «non per uso medico», mentre i secondi sono «per uso medico o veterinario». Sotto tale profilo, sebbene la dimensione farmaceutica dei prodotti contrassegnati dal marchio anteriore costituisca un elemento di differenziazione quanto alla loro natura, resta il fatto che è difficile individuare una chiara linea di demarcazione tra i prodotti per uso medico e per uso non medico, dato che, spesso, le loro finalità si sovrappongono e vengono attuate parallelamente. Del resto, i prodotti delle classi 29 e 30 contrassegnati dal marchio contestato potrebbero avere – analogamente ai prodotti per uso medico contrassegnati dal marchio anteriore – un effetto benefico sulla salute umana. Oltre a ciò, taluni prodotti potrebbero avere gli stessi canali di distribuzione, lo stesso pubblico di riferimento nonché la stessa modalità di utilizzo [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 20 novembre 2019, Werner/EUIPO – Merck (fLORAMED), T‑695/18, non pubblicata, EU:T:2019:794, punti da 32 a 35]. Pertanto, esiste una somiglianza di livello ridotto fra tali prodotti.

42      Per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 40, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso a torto ha ritenuto che i servizi contrassegnati dal marchio contestato fossero simili ai prodotti contrassegnati dal marchio anteriore, poiché essi sono rivolti a destinatari diversi. Tuttavia, i suddetti servizi potrebbero includere la fabbricazione dei prodotti farmaceutici contrassegnati dal marchio anteriore [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 giugno 2010, Procaps/UAMI – Biofarma (PROCAPS), T‑35/09, non pubblicata, EU:T:2010:220, punti da 42 a 45]. Essi presentano quindi caratteristiche di complementarità nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possono supporre che la produzione di entrambi i prodotti o la prestazione di entrambi i servizi sia riconducibile a una stessa impresa [v. sentenza del 14 settembre 2022, Gioioso/EUIPO – Maxi Di (MARE GIOIOSO di Sebastiano IMPORT EXPORT), T‑423/21, non pubblicata, EU:T:2022:562, punto 52 e giurisprudenza ivi citata]. Inoltre, tali servizi e prodotti possono avere gli stessi canali di distribuzione e rivolgersi allo stesso consumatore finale, vale a dire i professionisti del settore medico e i pazienti. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha giustamente concluso, al punto 32 della decisione impugnata, che tali prodotti e servizi erano simili «almeno in misura ridotta».

43      Per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 42, alla luce del fatto che le aziende farmaceutiche si impegnano spesso nella ricerca e sviluppo scientifico al fine di migliorare i prodotti farmaceutici, esiste una somiglianza tra i servizi di ricerca rientranti nella classe 42 e i prodotti farmaceutici, veterinari, prodotti igienici, sostanze dietetiche per uso medico rientranti nella classe 5, a causa della loro stretta correlazione [v., in tal senso, sentenza del 14 giugno 2018, Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE), T‑165/17, non pubblicata, EU:T:2018:346, punti da 49 a 51 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, è esente da errori la valutazione della commissione di ricorso di cui al punto 33 della decisione impugnata, secondo la quale i prodotti rientranti nella classe 42, citati al punto 8 supra, presentano un’affinità, per lo meno lieve, con i prodotti farmaceutici oggetto del marchio anteriore.

44      Alla luce di quanto precede, si deve constatare che i prodotti e i servizi contrassegnati dal marchio contestato rientranti nelle classi 3, 29, 30, 40 e 42 presentano un grado di somiglianza ridotto, e che i prodotti rientranti nella classe 5 presentano un grado di somiglianza elevato con i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore.

 Sulla comparazione dei segni

45      La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

46      Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha constatato che esistevano tra i segni in causa un grado di somiglianza visiva inferiore alla media e un grado medio di somiglianza fonetica e che la loro comparazione concettuale non era di particolare rilievo.

47      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha effettuato un’erronea comparazione dei segni in questione, determinando in modo erroneo i loro elementi distintivi e dominanti.

48      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

49      Nel caso di specie, prima di affrontare la questione della somiglianza dei segni di cui trattasi sotto i profili visivo, fonetico e concettuale, occorre esaminare la valutazione degli elementi distintivi e dominanti di detti segni effettuata dalla commissione di ricorso.

–       Sugli elementi distintivi e dominanti dei segni di cui è causa

50      La commissione di ricorso ha ritenuto, in relazione al marchio anteriore, che gli elementi denominativi «viti» e «dren» fossero co-dominanti e che «viti» fosse l’elemento maggiormente distintivo. Per quanto concerne il marchio contestato, essa ha ritenuto che gli elementi denominativi «vitis» e «pharma» fossero co-dominanti e che solo l’elemento «vitis» avesse un carattere distintivo. Pur riconoscendo il carattere distintivo del termine «dicofarm» all’interno di quest’ultimo marchio, essa ha ritenuto che l’elemento denominativo «dicofarm group» fosse di secondaria importanza. Tenuto conto della piccola dimensione dell’elemento ornamentale sulla lettera «v», essa non ha attribuito neppure a detto elemento un’importanza determinante.

51      Secondo una giurisprudenza costante, per valutare il carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle delle altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso [v. sentenza del 19 gennaio 2022, Construcciones Electromecánicas Sabero/EUIPO – Magdalenas de las Heras (Heras Bareche), T‑99/21, non pubblicata, EU:T:2022:14, punto 86 e giurisprudenza ivi citata].

52      Il fatto che uno dei termini che compongono un marchio denominativo sia descrittivo non consente, di per sé solo, di concludere che tale elemento sia trascurabile nell’impressione complessiva prodotta da detto marchio [sentenza dell’11 dicembre 2014, Oracle America/UAMI – Aava Mobile (AAVA CORE), T‑618/13, non pubblicata, EU:T:2014:1053, punto 33].

53      Quando un marchio è composto di elementi denominativi e figurativi, i primi sono, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi, poiché il consumatore medio farà più facilmente riferimento al prodotto in questione citando il nome che non descrivendo l’elemento figurativo del marchio [sentenza del 14 luglio 2005, Wassen International/UAMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, punto 37].

54      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare la valutazione degli elementi distintivi e dominanti dei marchi in conflitto.

55      La ricorrente sostiene che la valutazione di somiglianza tra i segni in questione non avrebbe dovuto incentrarsi sugli elementi «viti» e «vitis», bensì sugli elementi di tali segni nel loro complesso nonché sulle rispettive caratteristiche stilistiche, grafiche e cromatiche. Per quanto riguarda il marchio anteriore, la ricorrente sostiene che, tenuto conto del suo carattere distintivo visivo e concettuale, nonché del basso carattere distintivo della parola «viti», l’elemento maggiormente dominante di detto marchio è la parola «dren». Pertanto, essa ritiene che la commissione di ricorso avrebbe dovuto confrontare il marchio contestato con il marchio anteriore nel suo complesso o quantomeno con le componenti denominative «viti» e «dren».

56      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

57      Per quanto riguarda gli elementi distintivi e dominanti del marchio anteriore, la ricorrente deduce che l’elemento «viti» ha solo un basso carattere distintivo, tenuto conto del fatto che il mercato è sovraffollato di marchi contenenti detto elemento. A sostegno della sua affermazione, essa apporta talune registrazioni di marchi contenenti tale elemento. A tal riguardo, occorre tuttavia ricordare che il fattore pertinente al fine di contestare il carattere distintivo di un elemento consiste nella sua presenza effettiva sul mercato e non in qualche registro o banca dati [v. sentenza del 5 ottobre 2022, Les Bordes Golf International/EUIPO – Mast-Jägermeister (LES BORDES), T‑696/21, non pubblicata, EU:T:2022:602, punto 68 e giurisprudenza ivi citata]. Quindi, di per sé, l’esistenza di registrazioni di marchi contenenti l’elemento «viti» non può rimettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso in merito al carattere distintivo di quest’ultimo. Ne consegue dunque che detta affermazione, peraltro fondata su elementi di prova inammissibili, deve essere respinta.

58      Inoltre, nel corso dell’udienza, la ricorrente ha sostenuto che l’elemento «viti» del marchio anteriore era descrittivo di uno dei potenziali ingredienti – la vite – di alcuni prodotti contrassegnati da tale marchio. Occorre constatare che tale argomento resta ampiamente ipotetico, in quanto, da un lato, la vite non è un ingrediente insito nei suddetti prodotti e, dall’altro, nel caso di specie, tale elemento potrebbe altresì rinviare al cognome del titolare di detto marchio.

59      Alla luce di tali circostanze, si deve dichiarare che, nel caso di specie, l’elemento «viti» del marchio anteriore ha un carattere distintivo medio.

60      Per quanto riguarda l’elemento «dren» del marchio anteriore, la commissione di ricorso ha osservato, in ciò sostenuta dall’interveniente, che esso presentava solo un basso carattere distintivo. Essa ha considerato che una parte non trascurabile del pubblico di riferimento avrebbe associato tale elemento al concetto di «drenaggio», dato che i prodotti farmaceutici e dietetici per uso medico rivendicati da detto marchio erano tutti suscettibili di possedere proprietà in grado di favorire il drenaggio dei liquidi corporei in eccesso. Tuttavia, poiché il drenaggio non è una proprietà insita nei prodotti e servizi in questione, non si può concludere, in mancanza di ulteriori elementi, che una parte non trascurabile del suddetto pubblico assocerà la parola «dren» al concetto di «drenaggio». Quindi, detta parola, peraltro inesistente nella lingua italiana, è una parola di fantasia che possiede anch’essa un carattere distintivo medio.

61      Alla luce di queste considerazioni, gli elementi «viti» e «dren» del marchio anteriore hanno entrambi un carattere distintivo medio.

62      In ogni caso, anche volendo supporre che l’elemento «dren» del marchio anteriore abbia solo un debole carattere distintivo, non è detto che quest’ultimo non possa costituire un elemento dominante ove, in particolare per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare impresso nella sua memoria [v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2006, Inex/UAMI – Wiseman (Rappresentazione di una pelle bovina), T‑153/03, EU:T:2006:157, paragrafo 32]. Tenuto conto della sua dimensione maggiore di quella dell’elemento «viti», del suo carattere tipografico maiuscolo e del suo colore rosso, l’elemento «dren» è senza dubbio l’elemento maggiormente dominante sul piano visivo.

63      Per quanto riguarda il carattere dominante dell’elemento «viti» del marchio anteriore, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, i consumatori prestano generalmente una maggiore attenzione all’inizio di un marchio che non alla sua fine e che la parte iniziale di un marchio è normalmente idonea ad avere un effetto più forte della sua parte finale [v. sentenza del 28 settembre 2022, Copal Tree Brands/EIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non pubblicata, EU:T:2022:594, punto 33 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, tenuto conto della sua posizione iniziale e della sua sovrapposizione parziale con l’elemento «dren», l’elemento «viti» deve essere considerato come co-dominante nell’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva impressa nella memoria.

64      Alla luce di queste considerazioni, gli elementi «viti» e «dren» del marchio anteriore possiedono un carattere distintivo nonché dominante. Pertanto, tali elementi devono essere trattati su un piano di parità nell’ambito della valutazione della somiglianza dei segni di cui trattasi.

65      Per quanto riguarda gli elementi distintivi e dominanti del marchio contestato, le parti ammettono che gli elementi «vitis» e «pharma» sono co-dominanti e che l’elemento «vitis» presenta carattere distintivo. Tuttavia, la ricorrente sostiene che anche gli altri elementi «pharma» e «dicofarm group» presentano un carattere distintivo.

66      L’EUIPO e l’interveniente fanno valere, dal canto loro, che il termine «pharma» del marchio contestato è privo di carattere distintivo, mentre l’interveniente aggiunge che anche l’elemento «dicofarm group» di detto marchio manca di carattere distintivo nel suo insieme, cosicché la comparazione dei segni in causa avrebbe dovuto essere incentrata sugli elementi «viti» e «vitis».

67      Innanzitutto, si deve confermare che l’elemento «vitis» del marchio contestato possiede un carattere distintivo medio.

68      Per quanto riguarda l’elemento «pharma» del marchio contestato, il termine «pharma» non può che essere descrittivo dei prodotti e servizi delle classi 5, 10, 35 e 42, ossia i prodotti farmaceutici ed i parafarmaci, gli apparecchi chirurgici nonché i servizi di ricerca in campo farmaceutico [v., in tal senso, sentenza dell’11 aprile 2019, Pharmadom/EUIPO – Objectif Pharma (WS wellpharma shop), T‑403/18, non pubblicata, EU:T:2019:248, punti 3 e 39]. Quindi, essendo tutti i prodotti e servizi contrassegnati da detto marchio collegati ai prodotti farmaceutici o alla ricerca farmaceutica, tale elemento è descrittivo di questi prodotti e servizi e, di conseguenza, privo del carattere distintivo.

69      Si deve dichiarare, come ha fatto la commissione di ricorso, che, all’interno dell’elemento denominativo «dicofarm group» del marchio contestato, il termine «dicofarm» ha un carattere distintivo e che la parola «group» ha solo un carattere distintivo intrinsecamente debole, a motivo del suo significato generalmente riconosciuto come facente riferimento a un «conglomerato di imprese» oppure a un «gruppo di imprese» [v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2011, Ergo Versicherungsgruppe/UAMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO Group), T‑221/09, non pubblicata, EU:T:2011:393, punto 29, e del 31 gennaio 2012, Spar/UAMI – Spa Group Europe (SPA GROUP), T‑378/09, non pubblicata, EU:T:2012:34, punti 32 e 33].

70      Alla luce di tali considerazioni, gli elementi «vitis» e «dicofarm group» del marchio contestato sono i soli elementi distintivi all’interno di detto marchio.

71      Inoltre, per quanto riguarda gli elementi dominanti del marchio contestato, occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso, che non è stata rimessa in discussione dalla ricorrente, secondo la quale gli elementi «vitis» e «pharma» sono co-dominanti. Stanti le piccole dimensioni dell’elemento «dicofarm group», esso non possiede in effetti un carattere dominante. Nondimeno, quest’ultimo elemento non è trascurabile, poiché, in quanto elemento secondario, sarà preso in considerazione nella valutazione globale.

72      Pertanto, nel marchio contestato, gli elementi distintivi sono gli elementi «vitis» e «dicofarm» e gli elementi dominanti sono gli elementi «vitis» e «pharma».

–       Sulla somiglianza visiva

73      La commissione di ricorso ha ritenuto che tra i segni in causa sussistesse un grado di somiglianza visiva inferiore alla media, incentrando il confronto sugli elementi «viti» e «vitis».

74      La ricorrente sostiene che, tenuto conto delle differenze manifeste tra gli elementi denominativi in termini di lunghezza, carattere tipografico, dimensioni ed elementi decorativi, i segni di cui trattasi sono molto diversi sul piano visivo.

75      L’EUIPO e l’interveniente respingono gli argomenti della ricorrente.

76      Si deve osservare, come ha fatto la ricorrente, che i segni, inclusi i loro elementi dominanti e distintivi, presentano differenze in termini di dimensioni, di carattere tipografico, di colori, di numero di sillabe nonché di posizionamento degli elementi denominativi e figurativi.

77      Inoltre, occorre ricordare che, per quanto riguarda il marchio anteriore, l’elemento «dren» è quello maggiormente dominante, tenuto conto delle sue dimensioni, del suo carattere tipografico in maiuscolo e del suo colore rosso. Orbene, neppure il termine «viti» è trascurabile, stante la sua posizione iniziale nel segno e la sovrapposizione parziale con l’elemento «dren».

78      Per quanto riguarda il marchio contestato, benché solo l’elemento «vitis» sia distintivo, da un punto di vista visivo, gli elementi «vitis» e «pharma» sono co-dominanti, viste le loro dimensioni, il loro carattere tipografico e il loro colore. Data la sua dimensione ridotta, l’elemento «dicofarm group» è secondario.

79      Pertanto, benché esista una sovrapposizione delle lettere «v», «i», «t» e «i» nei segni di cui trattasi, questi ultimi differiscono per carattere tipografico, dimensioni ed elementi figurativi. A tal riguardo, occorre rilevare che, anche se esiste una sovrapposizione parziale tra i suddetti segni, nulla impedisce di concludere che tali segni presentano solo una debole somiglianza visiva, tenuto conto degli altri elementi dominanti sul piano visivo [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 17 settembre 2019, Pharmadom/EUIPO – IRF (MediWell), T‑502/18, non pubblicata, EU:T:2019:614, punto 40]. Nel caso di specie, gli altri elementi dominanti sono manifestamente diversi per dimensioni, carattere tipografico, posizione, colore e lunghezza. Alla luce di tali considerazioni, i segni di cui trattasi presentano solo una debole somiglianza visiva.

–       Sulla somiglianza fonetica

80      Al punto 53 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso che, tenuto conto della sovrapposizione delle parti iniziali dei segni di cui trattasi, esisteva una somiglianza media tra detti segni.

81      La ricorrente sostiene che gli elementi denominativi «vitis» e «pharma», da un lato, e «viti» e «dren», dall’altro, sono diversi sotto il profilo fonetico, poiché i segni in questione differiscono per il numero di sillabe ed altresì per il fatto che l’elemento «viti» è seguito dalla lettera «s» nel marchio impugnato.

82      L’EUIPO e l’interveniente contestano l’argomentazione della ricorrente.

83      È vero che i segni in questione coincidono a motivo della presenza delle lettere «v», «i», «t» ed «i». Nondimeno, essi sono distinguibili grazie agli elementi aggiuntivi «dren» e «pharma». Inoltre, il fatto che l’elemento «pharma» del marchio contestato sia descrittivo dei prodotti e servizi in questione non attenua la sua importanza nella pronuncia globale di detto segno. Infatti, all’atto della comparazione fonetica, i segni devono essere analizzati in quanto tali, senza tenere conto del carattere descrittivo o distintivo degli elementi che li costituiscono (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2019, MediWell, T‑502/18, non pubblicata, EU:T:2019:614, punto 44). Occorre, dunque, confrontare i segni di cui trattasi tenendo conto degli elementi «dren» e «pharma», i quali non presentano somiglianze.

84      Tuttavia, dato che le parti iniziali dei segni in questione sono – malgrado la presenza della lettera «s» nel marchio contestato – foneticamente quasi identiche, detti segni presentano una somiglianza media sul piano fonetico.

–       Sulla somiglianza concettuale dei segni

85      Al punto 54 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato che le differenze concettuali non erano particolarmente rilevanti, in quanto solo gli elementi con un carattere distintivo debole erano significativi.

86      La ricorrente ritiene che, oltre agli elementi «dren» e «pharma», gli elementi «viti» e «vitis» evocavano anch’essi concetti distanti, il primo corrispondente al cognome del titolare dell’impresa Marco Viti Farmaceutici e il secondo, di origine latina, avente il significato di «pianta della vite» oppure di «vita umana».

87      L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

88      Occorre ricordare che, qualora nessuno dei segni in questione, considerato nel suo complesso, abbia un significato, è necessario constatare che non è possibile una comparazione sotto il profilo concettuale [v., in tal senso, sentenze del 21 settembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zymara), T‑214/15, non pubblicata, EU:T:2017:637, punto 149, e del 5 ottobre 2017, Forest Pharma/EUIPO – Ipsen Pharma (COLINEB), T‑36/17, non pubblicata, EU:T:2017:690, punto 96].

89      Alla luce della giurisprudenza citata al punto 88 supra, anche se taluni elementi dei segni di cui trattasi possiedono un significato proprio, la comparazione sotto il profilo concettuale è comunque impossibile se uno dei segni non dispone di un significato chiaro nel suo insieme. Per quanto riguarda il marchio anteriore, anche supponendo, come adduce la ricorrente, che l’elemento «viti» faccia riferimento al cognome del titolare dell’impresa Marco Viti Farmaceutici, in presenza del termine di fantasia «dren» il segno sarà percepito come una combinazione di termini di fantasia priva di un significato particolare [v., in tal senso, sentenza dell’8 luglio 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/UAMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑548/12, EU:T:2015:478, punto 69]. Pertanto, poiché il marchio anteriore non ha un significato chiaro nel suo insieme, la comparazione dei segni sotto il profilo concettuale non è possibile.

90      Alla luce di quanto precede, occorre dichiarare che tra i segni in questione sussistono una somiglianza debole sul piano visivo e una somiglianza media sul piano fonetico, mentre il confronto sul piano concettuale non è possibile.

 Sulla valutazione globale del rischio di confusione

91      La commissione di ricorso ha considerato che esisteva un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 a motivo della somiglianza visiva inferiore alla media e della somiglianza fonetica media. Inoltre, essa ha rilevato che il pubblico faceva affidamento su un ricordo imperfetto di tali marchi, giacché le loro somiglianze non erano controbilanciate da differenze concettuali.

92      La ricorrente deduce che, in assenza di somiglianza tra i prodotti e servizi di cui trattasi nonché in assenza di somiglianza tra i segni in causa, avrebbe dovuto essere escluso qualsiasi rischio di confusione per il pubblico il cui livello di attenzione va da medio a elevato. Inoltre, essa adduce che il marchio anteriore e il marchio contestato sarebbero assoggettati a diverse modalità d’uso, essendo il primo utilizzato come un vero e proprio marchio di prodotto riconducibile all’azienda Marco Viti Farmaceutici, mentre il secondo come indicazione dell’azienda produttrice dei prodotti e non come indicazione dei prodotti stessi.

93      L’EUIPO e l’interveniente contestano l’argomentazione della ricorrente.

94      In via preliminare, occorre ricordare che, poiché le peculiari modalità di commercializzazione dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi possono variare nel tempo e secondo la volontà dei titolari dei marchi stessi, l’analisi prospettica del rischio di confusione tra due marchi non può dipendere dalle intenzioni commerciali, realizzate o meno, e per loro natura soggettive, dei titolari dei marchi [sentenze del 15 marzo 2007, T.I.M.E. ART/UAMI, C‑171/06 P, non pubblicata, EU:C:2007:171, punto 59, e del 9 settembre 2008, Honda Motor Europe/UAMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, punto 63]. Pertanto, l’uso che la ricorrente intende fare del marchio contestato è irrilevante in questo contesto, così come lo è l’uso fatto del marchio anteriore.

95      Due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti. La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva da essi prodotta, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi [v. sentenza del 22 febbraio 2018, International Gaming Projects/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE TURBO), T‑210/17, non pubblicata, EU:T:2018:91, punto 22 e giurisprudenza ivi citata].

96      Inoltre, la valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi contrassegnati. Pertanto, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi contrassegnati può essere compensato da un grado elevato di somiglianza tra i marchi, e viceversa (sentenze del 29 settembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, punto 17, e del 14 dicembre 2006, VENADO con riquadro e a., T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, EU:T:2006:397, punto 74).

97      Nel caso di specie, dall’esame effettuato ai punti da 74 a 84 supra risulta che esistono una debole somiglianza visiva e una somiglianza fonetica media tra i segni di cui trattasi. Inoltre, come accertato ai punti da 39 a 44 supra, i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio contestato rientranti nelle classi 3, 29, 30, 40 e 42 presentano una debole somiglianza con i prodotti e servizi contrassegnati dal marchio anteriore. Per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 5, questi ultimi presentano un elevato grado di somiglianza.

98      Per quanto riguarda i prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 29, 30, 40 e 42 contrassegnati dal marchio contestato e i prodotti rientranti nella classe 5 contrassegnati dal marchio anteriore, si deve rilevare che né tali prodotti e servizi né i segni in questione presentano un elevato grado di somiglianza. Pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 96 supra, il tenue grado di somiglianza tra i suddetti prodotti e servizi non è tale da compensare la somiglianza da debole a media tra i segni o viceversa.

99      Inoltre, per quanto riguarda i servizi e i prodotti rientranti nelle classi 40 e 42, il pubblico di riferimento dispone di un livello di attenzione elevato idoneo a ridurre ulteriormente il rischio di confusione.

100    Occorre, altresì, rilevare che il marchio anteriore possiede un carattere distintivo intrinseco medio, come risulta implicitamente dalla decisione impugnata, la quale non rimette in discussione la conclusione della divisione di opposizione su tale punto.

101    Pertanto, tenuto conto della debole somiglianza dei prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 29, 39, 49 e 42, della somiglianza da debole a media dei segni di cui è causa, del fatto che il consumatore medio dispone di un grado di attenzione medio o elevato e del carattere distintivo medio del marchio anteriore, la commissione di ricorso avrebbe dovuto escludere qualsiasi rischio di confusione tra i marchi in conflitto per quanto riguarda i prodotti e servizi rientranti nelle classi 3, 29, 30, 40 e 42 contrassegnati dal marchio contestato e i prodotti e servizi rientranti nella classe 5 contrassegnati dal marchio anteriore. Ne consegue che non sussiste alcun rischio di confusione tra i predetti marchi ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 per quanto riguarda i prodotti e servizi sopra menzionati.

102    Invece, per quanto concerne i prodotti rientranti nella classe 5 contrassegnati dal marchio contestato e i prodotti rientranti nella classe 5 intitolati «Prodotti farmaceutici e veterinari» contrassegnati dal marchio anteriore che presentano una somiglianza elevata tra loro, il loro grado di somiglianza potrebbe compensare la somiglianza da debole a media tra i segni in questione. Pertanto, a causa dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e la somiglianza dei prodotti contrassegnati, esiste un’uguaglianza parziale tra i marchi in conflitto per quanto riguarda i prodotti summenzionati, il che genererebbe un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.

103    In considerazione di tutto quanto precede, si deve accogliere il motivo unico della ricorrente riguardo alla parte in cui la commissione di ricorso ha constatato l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto per i prodotti e servizi indicati al punto 102 supra.

104    Per quanto riguarda il resto, occorre respingere il ricorso.

 Sulle spese

105    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

106    Nel caso di specie, poiché il ricorso è stato accolto solo per una parte dei prodotti e servizi di cui è causa, occorre decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 16 marzo 2022 (procedimento R 1050/2021-2) è annullata nella parte in cui essa riguarda:

–        classe 3: «Pomate, creme, unguenti, lozioni, gel e altre preparazioni tutte ad uso cosmetico; preparazioni detergenti per l’uso personale; deodoranti per la cura del corpo; cosmetici non medicinali, tranne collutori; preparati per la toilette; profumeria, olii essenziali»;

–        classe 29: «Polline preparato per l’alimentazione»;

–        classe 30: «Miele; propoli; propoli per l’alimentazione umana [prodotto d’apicoltura]; pappa reale per l’alimentazione umana, non per uso medico; infusi d’erbe non medicinali; tisane non per uso medicinale; infusioni non medicinali; estratti di tè; tè; miele»;

–        classe 40: «Fabbricazione personalizzata di prodotti farmaceutici; fabbricazione personalizzata di prodotti biofarmaceutici; trattamento di materiali biofarmaceutici; tutti i suddetti servizi con l’esclusione di servizi orali e dentistici»;

–        classe 42: «Ricerche scientifiche; servizi di consulenza in materia di ricerca scientifica; fornitura di informazioni scientifiche; ricerche biologiche; ricerche e analisi chimiche; ricerche e analisi genetiche; ricerche in cosmetologia; ricerca in campo alimentare; ricerche in materia di alimentazione; ricerca in campo farmaceutico, con l’esclusione di ricerca orale e dentaria; ricerca e sviluppo nel settore della biotecnologia; ricerca e sviluppo di prodotti con l’esclusione di ricerca e sviluppo orali e dentari; servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi; servizi di analisi e di ricerche industriali; progettazione e sviluppo di hardware e software».

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Dicofarm SpA, l’EUIPO e la Marco Viti Farmaceutici SpA sopporteranno, ciascuno, le proprie spese.

Schalin

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Kukovec

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 maggio 2023.

Il cancelliere facente funzione

 

Il presidente

T. Henze

 

S. Papasavvas


*      Lingua processuale: l’italiano.