Language of document : ECLI:EU:T:2018:471

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

13 luglio 2018 (*)

«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale degli enti creditizi – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 – Calcolo del coefficiente di leva finanziaria – Rifiuto della BCE di autorizzare la ricorrente ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni che soddisfano talune condizioni – Articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 – Potere discrezionale della BCE – Errori di diritto – Errore manifesto di valutazione»

Nella causa T‑768/16,

BNP Paribas, con sede a Parigi (Francia), rappresentata da A. Champsaur e A. Delors, avvocati,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da K. Lackhoff, R. Bax, G. Bassani e C. Olivier, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica di Finlandia, rappresentata da S. Hartikainen, in qualità di agente,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione ECB/SSM/2016‑R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 della BCE, del 24 agosto 2016, adottata in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), e dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da M. Prek (relatore), presidente, E. Buttigieg, F. Schalin, B. Berke e M.J. Costeira, giudici,

cancelliere: M. Marescaux, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 aprile 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La BNP Paribas, ricorrente, è una società per azioni di diritto francese riconosciuta come ente creditizio. Essa, in quanto entità significativa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), rientra nella vigilanza prudenziale diretta della Banca centrale europea (BCE).

2        In data 1o dicembre 2015 la ricorrente ha chiesto alla BCE l’autorizzazione, in applicazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU 2013, L 176, pag. 1, rettifiche in GU 2013, L 208, pag. 68, e GU 2013, L 321, pag. 6), ad escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria le esposizioni costituite dagli importi che rientrano in prodotti regolamentati sottoscritti presso di essa, ma che era tenuta a trasferire alla Caisse des dépôts et consignations (CDC), ente pubblico francese.

3        I prodotti interessati sono il livret A (libretto A), disciplinato dagli articoli da L.221-1 a L.221-9 del codice monetario e finanziario francese (in prosieguo: il «CMF»), il livret d’épargne populaire (libretto di risparmio popolare, LEP), disciplinato dagli articoli da L.221-13 a L.221-17-2 del CMF, nonché il livret de développement durable et solidaire (libretto di sviluppo sostenibile e solidale, LDD), disciplinato dall’articolo L.221-27 del CMF. Ai sensi dell’articolo L.221-5 del CMF una quota del totale dei depositi raccolti a titolo del livret A e del LDD è centralizzata in un fondo di risparmio gestito dalla CDC. Lo stesso vale con riferimento al LEP, in conformità con l’articolo R.221-58 del CMF.

4        In data 8 giugno 2016 la BCE ha comunicato alla ricorrente un progetto di decisione che negava la concessione del beneficio della deroga richiesta.

5        Il 7 luglio 2016 si è svolta, su domanda della ricorrente, una teleconferenza con i rappresentanti della BCE.

6        In data 24 agosto 2016 la BCE ha adottato la decisione ECB/SSM/2016‑R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136, emessa in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), e dell’articolo 10 del regolamento n. 1024/2013 nonché dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

7        In tale decisione la BCE ha rifiutato di escludere dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria della ricorrente le esposizioni verso la CDC costituite dalla parte degli importi depositati a titolo del livret A, del LDD e del LEP che essa era tenuta a trasmetterle.

8        In primo luogo, la BCE ha riconosciuto che le condizioni di cui all’articolo 429, paragrafo 14, lettere da a) a c), del regolamento n. 575/2013 erano soddisfatte, sulla base della motivazione che, anzitutto, la CDC doveva essere considerata un organismo del settore pubblico, poi, che le esposizioni verso la CDC erano trattate, a fini prudenziali, conformemente all’articolo 116, paragrafo 4, del medesimo regolamento e, infine, che la ricorrente era tenuta a trasferire una quota del risparmio depositato a titolo del livret A, del LDD e del LEP alla CDC a fini di finanziamento di investimenti d’interesse generale. La BCE, in sostanza, ha parimenti sottolineato che tali condizioni non erano soddisfatte rispetto alla parte del risparmio regolamentato per la quale non sussiste alcun obbligo di trasferimento alla CDC, indipendentemente dalle finalità del suo utilizzo.

9        In secondo luogo, la BCE ha considerato che dalla lettera dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 emergeva che essa disponeva di un potere discrezionale che le consentiva di escludere o meno dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria esposizioni che soddisfano le condizioni indicate da tale disposizione. In sostanza, essa ha ritenuto che, anche quando le condizioni siano soddisfatte, possano sussistere ragioni prudenziali che giustifichino il rigetto di una domanda di deroga ai sensi di tale disposizione. A tale riguardo, essa ha fatto riferimento alla finalità dell’introduzione del coefficiente di leva finanziaria, che consiste nel fornire una visione semplice e trasparente del livello di esposizione di un ente creditizio che non sia ponderata in funzione del rischio che presentano le diverse componenti delle sue esposizioni, al fine di evitare un aumento eccessivo di dette esposizioni rispetto ai fondi propri.

10      In terzo luogo, la BCE ha ritenuto che gli importi trasferiti dalla ricorrente alla CDC rimanessero esposizioni rilevanti ai fini del calcolo del suo coefficiente di leva finanziaria. Essa si è basata su tre punti della motivazione. Il primo punto della motivazione, che essa ha qualificato come «prima indicazione», si fonda sul trattamento contabile del risparmio raccolto. Dalla circostanza secondo cui il risparmio regolamentato figurava nel passivo del bilancio della ricorrente, mentre le somme trasferite alla CDC figuravano nell’attivo del suo bilancio, la BCE ha dedotto che essa restava responsabile dell’esposizione costituita dal risparmio raccolto, incluse le somme trasferite alla CDC. Essa ha aggiunto che la ricorrente era tenuta ad assicurare la gestione dei rischi operativi connessi al risparmio regolamentato. Il secondo punto della motivazione consiste nell’obbligo contrattuale della ricorrente di rimborsare i depositi dei clienti, indipendentemente dalla restituzione ad essa dei fondi trasferiti alla CDC. Il terzo punto della motivazione riposa sulla circostanza che tra gli adeguamenti delle posizioni della ricorrente e quelle della CDC a fini di riequilibrio intercorre un periodo di tempo. La BCE ha considerato che, durante tale arco temporale, la ricorrente potrebbe essere indotta a ricorrere a dismissioni a prezzi molto bassi di attività nell’attesa dei trasferimenti di fondi provenienti dalla CDC. In conclusione, la BCE ha dedotto da tali punti che della motivazione il meccanismo di trasferimento dalla CDC verso la ricorrente aveva una natura imperfetta e destava preoccupazioni da un punto di vista prudenziale che giustificavano il rigetto della domanda.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 1o marzo 2017, la Repubblica di Finlandia ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della BCE. Con ordinanza del 2 maggio 2017, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso la Repubblica di Finlandia ad intervenire a sostegno delle conclusioni della BCE e ha accolto la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nei confronti dell’interveniente.

13      Il 15 giugno 2017 la Repubblica di Finlandia ha presentato la propria memoria di intervento. La ricorrente ha depositato le proprie osservazioni sulla stessa entro il termine impartito. La BCE non ha depositato osservazioni.

14      Su proposta della Seconda Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale, di rimettere la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

15      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

16      Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 24 aprile 2018.

17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la BCE alle spese.

18      La BCE e la Repubblica di Finlandia chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

19      Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1024/2013, alla BCE è stato conferito il compito di «assicurare il rispetto degli atti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, che impongono agli enti creditizi requisiti prudenziali relativamente a requisiti in materia di fondi propri, cartolarizzazione, limiti ai grandi rischi, liquidità, leva finanziaria, segnalazione e informativa al pubblico delle informazioni su tali aspetti». Inoltre, poiché la ricorrente è un’entità significativa ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento n. 1024/2013, l’attuazione di tale compito rientra direttamente nelle attività della BCE e non delle autorità nazionali nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (sentenza del 16 maggio 2017, Landeskreditbank Baden‑Württemberg/BCE, T‑122/15, con impugnazione pendente, EU:T:2017:337, punto 63).

20      Secondo l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1024/2013 «[a]i fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal presente regolamento e allo scopo di assicurare standard elevati di vigilanza, la BCE applica tutto il pertinente diritto dell’Unione». In tale diritto pertinente rientra il regolamento n. 575/2013.

21      Secondo l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, «[l]’autorità competente può autorizzare l’ente a escludere dalla misura dell’esposizione le esposizioni che soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti: a) sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico; b) sono trattate conformemente all’articolo 116, paragrafo 4; c) derivano da depositi che l’ente è tenuto per legge a trasferire all’organismo del settore pubblico di cui alla lettera a) a fini di finanziamento di investimenti d’interesse generale».

22      Come ricordato ai precedenti punti da 8 a 10, con la decisione impugnata, la BCE ha respinto la domanda della ricorrente volta ad ottenere, in applicazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, l’esclusione dal calcolo del suo coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni verso la CDC che consistono nella parte dei depositi ricevuti a titolo del risparmio regolamentato che essa è tenuta a trasferirle. Pur riconoscendo che le condizioni enunciate da tale disposizione erano soddisfatte, la BCE ha sottolineato che le esposizioni verso la CDC rimanevano esposizioni rilevanti ai fini del calcolo del suo coefficiente di leva finanziaria in quanto il risparmio regolamentato si fondava su un meccanismo di trasferimento imperfetto in cui il rischio connesso al coefficiente di leva finanziaria ricadeva sulla ricorrente. Per giungere a tale conclusione, la BCE si è basata sui tre punti della motivazione esposti al precedente punto 10.

23      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi vertenti, il primo, su un errore di diritto nell’interpretazione del regolamento n. 575/2013, il secondo, su errori manifesti nella valutazione del rischio prudenziale connesso al risparmio regolamentato e nella valutazione del rischio di leva finanziaria ad esso relativo e, il terzo, su una violazione del principio di proporzionalità.

24      Il Tribunale ritiene opportuno esaminare congiuntamente i primi due motivi della ricorrente.

25      Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che l’interpretazione del regolamento n. 575/2013 seguita dalla BCE è viziata da errori di diritto. In tale contesto, essa fa valere, in particolare, che detta interpretazione priva di ogni effetto utile l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013.

26      Con il secondo motivo, la ricorrente contesta alla BCE di aver commesso errori manifesti di valutazione nel valutare il rischio prudenziale connesso al risparmio regolamentato e di essere venuta meno al suo obbligo di esaminare tutte le circostanze rilevanti del caso di specie. Più in particolare, nell’ambito della seconda parte del proprio motivo, essa sostiene che il punto della motivazione della decisione impugnata relativo all’esistenza di un periodo di tempo fra il ritiro dei depositi e la loro copertura da parte della CDC non riguarda il rischio di leva finanziaria, ma soltanto il rischio di liquidità. Per la ricorrente, l’unico rischio a cui sarebbe esposto l’ente creditizio sarebbe quello di mettere a disposizione dei propri clienti le liquidità corrispondenti all’importo dei depositi ritirati per alcuni giorni che intercorrono fino alla loro copertura effettiva da parte della CDC. Essa aggiunge che la presa in considerazione di tutte le esposizioni verso la CDC nel calcolo della leva finanziaria, sebbene il periodo di cui trattasi riguardi soltanto le variazioni nette del risparmio regolamentato in essere, riveste un carattere manifestamente erroneo. La ricorrente ricorda altresì che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha concluso, in una relazione del 15 dicembre 2015, che il risparmio regolamentato presentava un rischio di liquidità trascurabile.

27      La BCE, sostenuta dalla Repubblica di Finlandia, fa valere l’infondatezza di tali due motivi. Essa ricorda i limiti del controllo che il Tribunale può esercitare sull’attuazione di un potere discrezionale e aggiunge che l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, in quanto eccezione, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Essa ne deduce, in sostanza, che ad essere pertinenti ai fini dell’interpretazione di tale disposizione sono gli scopi generali di tale regolamento relativi al coefficiente di leva finanziaria e non già gli obiettivi propri dell’articolo 429, paragrafo 14, di detto regolamento. Essa sottolinea, a tale proposito, che lo scopo del coefficiente di leva finanziaria esige che esso sia determinato indipendentemente da qualsiasi ponderazione del rischio.

28      In risposta al primo motivo, la BCE sostiene, in particolare, di non aver privato di effetto utile la deroga prevista all’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, nella misura in cui è rimasta entro i limiti del proprio potere discrezionale. Peraltro, la BCE ricorda che l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 è redatto in modo astratto e non è destinato ad applicarsi soltanto al risparmio regolamentato francese. Essa aggiunge che, con l’introduzione di tale disposizione, il legislatore non mirava ad un risultato preciso, vale a dire l’esclusione automatica di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Inoltre, dal considerando 95 del regolamento n. 575/2013 emergerebbe l’intenzione del legislatore di prestare un’attenzione particolare alle banche che hanno un modello aziendale specifico e non già quella di escludere taluni prodotti.

29      In risposta al secondo motivo, la BCE sostiene, segnatamente, che il periodo che separa il prelievo dei depositi presso la ricorrente e la loro copertura da parte della CDC comporta un rischio di leva finanziaria supplementare. Essa sottolinea che, poiché la ricorrente durante tale arco temporale non può rivolgersi alla CDC, a fronte di ritiri massicci sul risparmio regolamentato, essa potrebbe essere indotta a ridurre la propria leva finanziaria tramite dismissioni forzate, fonti per essa di significative perdite, determinando in tal modo uno scenario costituito da un effetto di leva finanziaria eccessiva come quello definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 94, del regolamento n. 575/2013. In sostanza, essa considera che, se è vero che tale rischio di leva finanziaria eccessiva ha inizio con una carenza di liquidità, esso se ne differenzia in quanto si basa sull’importanza relativa delle esposizioni finanziate con l’indebitamento rispetto ai fondi propri di un ente creditizio. Non vi sarebbe, pertanto, alcuna confusione nella decisione impugnata fra rischio di liquidità e rischio di leva finanziaria eccessiva. Essa aggiunge che il coefficiente di leva finanziaria mira ad evitare che le fonti di finanziamento di un ente creditizio siano eccessivamente orientate verso l’indebitamento e costituisce «l’ultima rete di sicurezza prudenziale».

30      Nei limiti in cui la BCE dispone di un potere discrezionale e, di conseguenza, di un ampio potere di valutazione nella scelta se concedere o meno il beneficio di cui all’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, circostanza che non viene contestata dalla ricorrente, il controllo giurisdizionale che il Tribunale deve esercitare sulla fondatezza della motivazione della decisione impugnata non deve condurlo a sostituire la propria valutazione a quella della BCE, bensì mira a verificare se la decisione impugnata non si basi su fatti materialmente inesatti e non sia viziata da alcun errore di diritto né da alcun errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 6 febbraio 2014, CEEES e Asociación de Gestores de Estaciones de Servicio/Commissione, T‑342/11, EU:T:2014:60, punto 70 e giurisprudenza citata).

31      Tuttavia, da una costante giurisprudenza risulta che, quando le istituzioni dispongono di un siffatto potere discrezionale, il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione è di importanza ancora più fondamentale. Tra tali garanzie offerte dall’ordinamento giuridico dell’Unione nei procedimenti amministrativi figura in particolare il principio di buona amministrazione, al quale si ricollega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenze del 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, EU:C:1991:438, punto 14, nonché del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, EU:C:2012:179, punto 95).

32      Nei limiti in cui, nella decisione impugnata, la BCE si è fondata su tre punti della motivazione, occorre esaminare la legittimità di ciascuno di essi.

 Sulla legittimità dei punti della motivazione di cui al punto 2.3.3, i) e ii), della decisione impugnata

33      Al punto 2.3.3, i), della decisione impugnata, la BCE ha giustificato la propria scelta di negare la deroga richiesta con la motivazione che il trattamento contabile del risparmio regolamentato costituisce una prima indicazione del fatto che le esposizioni verso la CDC continuano ad essere sostenute dalla ricorrente. A tale riguardo, essa ha sottolineato che il risparmio regolamentato figura nel passivo del bilancio della ricorrente e che le esposizioni verso la CDC figurano nell’attivo di tale bilancio. Essa ha inoltre osservato che la ricorrente era responsabile della gestione dei rischi operativi connessi alla raccolta del risparmio regolamentato.

34      Nelle sue memorie, la BCE fa presente che il trattamento contabile del risparmio regolamentato è stato fatto valere nella decisione impugnata solo in quanto «prima indicazione» del fatto che le esposizioni verso la CDC continuano ad essere sostenute dalla ricorrente e fa valere di non essersi fondata su tale circostanza per negare la deroga richiesta. Dall’economia della decisione impugnata emerge tuttavia che le considerazioni di cui al punto 2.3.3, i), di detta decisione costituiscono uno dei punti della motivazione su cui la BCE si è basata per concludere che le somme trasferite dalla ricorrente alla CDC rimanevano esposizioni rilevanti ai fini del calcolo del suo coefficiente di leva finanziaria. Occorre, pertanto, esaminare la legittimità di detto punto della motivazione.

35      Al punto 2.3.3, ii), della decisione impugnata, la BCE ha sottolineato che la ricorrente era soggetta all’obbligo contrattuale di rimborsare i depositi dei clienti, indipendentemente dalla restituzione ad essa dei fondi trasferiti alla CDC e che siffatto obbligo valeva altresì in caso di insolvenza della CDC e dello Stato francese. Essa ha aggiunto che sia il volume delle esposizioni verso la CDC sia la circostanza che di tali esposizioni possa non tenersi conto con riferimento ad altre esigenze prudenziali giustificavano la loro inclusione nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria.

36      Sulla base di tale motivazione, la BCE ha quindi ritenuto che le esposizioni verso la CDC fossero rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria della ricorrente, giacché quest’ultima è soggetta all’obbligo di rimborsare ai risparmiatori le somme che è stata tenuta a trasferire alla CDC anche nell’ipotesi in cui la CDC non sia in grado di restituire dette somme alla ricorrente.

37      Si deve necessariamente constatare che l’unica illustrazione di una situazione in cui la CDC non sarebbe in grado di restituire dette somme che viene evidenziata nella decisione impugnata è quella dell’insolvenza dello Stato francese. Interpellata in udienza, la BCE ha confermato che ciò era l’unico caso da essa ipotizzato.

38      Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente contesta alla BCE di aver commesso un errore di diritto, in quanto ha privato di effetto utile l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013.

39      A tale riguardo, occorre rilevare che, se è vero che, nell’ambito dell’attuazione del potere discrezionale che le riconosce l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, la BCE è libera di concedere o meno la deroga prevista da tale disposizione, detta libertà si esercita però a condizione di non violare gli obiettivi perseguiti da tale deroga e di non privare la stessa del suo effetto utile (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 dicembre 2016, Nemec, C‑256/15, EU:C:2016:954, punti 48 e 49 e giurisprudenza citata).

40      Al fine di esaminare la legittimità dei punti della motivazione menzionati ai precedenti punti 33 e 35 e di rispondere al primo motivo della ricorrente, è necessario identificare, anzitutto, gli obiettivi perseguiti dall’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013. Nei limiti in cui esso riguarda l’eventualità di un’esclusione di talune esposizioni dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria degli enti creditizi, sono pertinenti sia gli obiettivi perseguiti dall’introduzione di un coefficiente di leva finanziaria sia quelli a cui risponde in modo specifico l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013.

41      Per quanto riguarda, in primo luogo, gli obiettivi perseguiti dall’introduzione di un coefficiente di leva finanziaria, con l’obbligo per gli enti creditizi di pubblicare il proprio coefficiente di leva finanziaria ed, eventualmente, a termine, di rispettare taluni livelli di coefficiente di leva finanziaria, dal considerando 90 del regolamento n. 575/2013 emerge che l’intenzione del legislatore è stata di scoraggiare la costituzione da parte degli enti creditizi di leve finanziarie eccessive. Da tale considerando nonché dalle definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punti 93 e 94, del medesimo regolamento risulta che la leva finanziaria eccessiva riguarda la situazione in cui un ente creditizio finanzia una parte troppo rilevante dei propri investimenti mediante l’indebitamento anziché mediante i suoi fondi propri. Il rischio è quindi che l’ente creditizio non disponga di fondi propri sufficienti per far fronte alle richieste di rimborso dei propri debiti e debba provvedere alla dismissione immediata di talune sue attività. Le conseguenze negative di tale riduzione immediata del livello di leva finanziaria durante la crisi finanziaria sono state esplicitate al considerando 90 del regolamento n. 575/2013 come segue: «[c]iò ha accentuato la pressione al ribasso sui prezzi delle attività, con conseguenti ulteriori perdite per gli enti che hanno a loro volta comportato un ulteriore calo dei loro fondi propri[; q]uesta spirale negativa ha determinato in ultima analisi una riduzione delle disponibilità del credito per l’economia reale ed una crisi più profonda e più lunga».

42      In tale contesto, il coefficiente di leva finanziaria mira a fornire una valutazione del livello dei fondi propri di un ente creditizio rispetto alle sue esposizioni, indipendentemente dalla presa in considerazione del livello di rischio che comporta ognuna di tali esposizioni. Ciò emerge dal considerando 91 del regolamento n. 575/2013, il quale sottolinea che i «requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio (…) non sono sufficienti per evitare che gli enti assumano un rischio di leva finanziaria eccessivo e non sostenibile», nonché dai lavori del Comitato di Basilea ai fanno riferimento i considerando 92 e 93 del regolamento n. 575/2013. Nella pubblicazione del Comitato di Basilea sugli accordi di Basilea III, prodotta in allegato al controricorso, infatti, il coefficiente di leva finanziaria è configurato come un «indice semplice, trasparente e non basato sul rischio, volto a costituire una misura supplementare credibile rispetto ai requisiti patrimoniali basati sul rischio». Tale assenza di ponderazione in funzione del rischio del coefficiente di leva finanziaria si ritrova nella descrizione della sua metodologia di calcolo, così come contenuta nell’articolo 429, paragrafo 2, del regolamento n. 575/2013. In esso è precisato che il coefficiente di leva finanziaria è calcolato «come la misura del capitale dell’ente divisa per la misura dell’esposizione complessiva dell’ente ed è espresso in percentuale». Non si fa riferimento ad alcun fattore di ponderazione secondo il livello di rischio delle esposizioni.

43      Tuttavia, occorre necessariamente constatare che tale obiettivo non riveste un carattere assoluto, poiché il regolamento n. 575/2013 prevede la possibilità che il profilo di rischio particolarmente basso di talune esposizioni si rifletta nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria degli enti creditizi interessati.

44      Ciò si evince, da un lato, dal considerando 95 del regolamento n. 575/2013, il quale precisa che, «[n]el quadro del riesame dell’impatto del coefficiente di leva finanziaria su diversi modelli aziendali è opportuno prestare particolare attenzione a modelli aziendali considerati a basso rischio, quali prestiti ipotecari e finanziamenti specializzati ad amministrazioni regionali, autorità locali o enti pubblici». Tale intento trova la propria trascrizione nell’articolo 511 del medesimo regolamento, rubricato «Leva finanziaria», dal quale risulta, in sostanza, che la relazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) deve trasmettere alla Commissione affinché quest’ultima decida, se del caso, di proporre al legislatore di rendere obbligatori taluni livelli appropriati di coefficiente di leva finanziaria deve includere «l’individuazione di modelli aziendali che riflettono i profili di rischio complessivi degli enti e l’introduzione di livelli differenziati di coefficiente di leva finanziaria per tali modelli aziendali».

45      Ciò si evince, dall’altro lato, dall’inserimento da parte del regolamento delegato 2015/62, adottato in virtù dell’articolo 456, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 575/2013, nel medesimo regolamento, dell’articolo 429, paragrafo 14, il quale prevede la possibilità che talune esposizioni vengano escluse dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria.

46      Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli scopi perseguiti dall’inserimento dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 in detto regolamento, occorre rilevare che, ai sensi del considerando 12 del regolamento delegato 2015/62, le modifiche che tale regolamento introduce «dovrebbero determinare una migliore comparabilità dei coefficienti di leva finanziaria pubblicati dagli enti e dovrebbero contribuire a non indurre in errore gli operatori di mercato circa il reale livello di leva finanziaria di ciascun ente».

47      Dalla lettera dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, richiamato al precedente punto 19, emerge che tale disposizione può applicarsi solo se tre condizioni sono soddisfatte. Anzitutto, le esposizioni che possono essere escluse dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria devono essere verso un organismo del settore pubblico. Inoltre, esse devono essere trattate conformemente all’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013. Infine, dette esposizioni devono derivare da depositi che l’ente è tenuto per legge a trasferire all’organismo del settore pubblico di cui trattasi al fine di finanziare investimenti d’interesse generale.

48      Occorre necessariamente constatare che, con tale deroga, la Commissione, con l’avallo del legislatore, ha previsto la possibilità che esposizioni di un ente creditizio verso organismi del settore pubblico che, a motivo di una garanzia dello Stato, presentano lo stesso basso livello di rischio delle esposizioni verso tale Stato e che non corrispondono ad una scelta di investimento da parte sua – in quanto l’ente creditizio è soggetto a un obbligo di trasferire le somme di cui trattasi – non siano rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria e possano, quindi, esserne escluse.

49      L’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento n. 575/2013 prevede, infatti, che, «[i]n circostanze eccezionali le esposizioni verso organismi del settore pubblico possono essere trattate come esposizioni verso l’amministrazione centrale, l’amministrazione regionale o l’autorità locale di rispettiva appartenenza quando, a giudizio delle autorità competenti, non vi è alcuna differenza di rischio tra tali esposizioni, in ragione dell’esistenza di una garanzia adeguata da parte dell’amministrazione centrale, dell’amministrazione regionale o dell’autorità locale». Tale disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’articolo 114, paragrafo 4, del medesimo regolamento, il quale precisa che «[a]lle esposizioni verso le amministrazioni centrali e le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di dette amministrazione centrale e banca centrale si attribuisce un fattore di ponderazione del rischio dello 0%». L’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 riguarda, pertanto, solo esposizioni che, nell’attuazione del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti minimi in materia di fondi propri, beneficerebbero di un fattore di ponderazione del rischio dello 0%.

50      Di conseguenza, l’attuazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 implica la conciliazione di due obiettivi: da un lato, rispettare la logica del coefficiente di leva finanziaria che esige che il calcolo di tale coefficiente includa la misura dell’esposizione complessiva di un ente creditizio, senza ponderazione in funzione del rischio e, dall’altro, tenere conto dell’obiettivo della Commissione, avallato dal legislatore, secondo cui, eventualmente, talune esposizioni che presentano un profilo di rischio particolarmente basso e che non derivano da una scelta di investimento dell’ente creditizio non siano rilevanti ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria e possano esservene escluse.

51      A tale riguardo, occorre rilevare che il riconoscimento in capo alle autorità competenti di un potere discrezionale in sede di attuazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 consente loro di operare un contemperamento fra tali due obiettivi tenendo conto delle specificità di ciascun caso di specie.

52      Ne consegue necessariamente che la BCE non può fondarsi su una motivazione che, nella pratica, rende quasi inapplicabile la possibilità offerta dall’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, senza privare tale disposizione di effetto utile e violare gli obiettivi per cui essa è stata introdotta (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2008, Stichting Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing, C‑407/07, EU:C:2008:713, punto 30 e giurisprudenza citata).

53      Per quanto riguarda il punto della motivazione di cui al punto 2.3.3, i), della decisione impugnata, occorre constatare che, con esso, la BCE esclude dal beneficio dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 le esposizioni della ricorrente verso la CDC sulla base di considerazioni che sono inerenti alle esposizioni interessate da tale disposizione.

54      Ciò vale, in primo luogo, per la considerazione secondo cui le esposizioni della ricorrente verso la CDC figurano nell’attivo del suo bilancio contabile.

55      Un’esposizione è definita all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 575/2013 come «un elemento dell’attivo o un elemento fuori bilancio». Pertanto, tale definizione include necessariamente gli elementi che figurano nell’attivo del bilancio di un ente creditizio. Inoltre, poiché l’articolo 429, paragrafo 14, lettera c), del regolamento n. 575/2013 riguarda esposizioni che derivano da depositi che l’ente è tenuto per legge a trasferire ad un organismo del settore pubblico a fini di finanziamento di investimenti d’interesse generale, sono interessate esposizioni che, per loro natura, sono destinate più a figurare nel bilancio di un ente creditizio che a costituire elementi fuori bilancio.

56      Pertanto, poiché le esposizioni rispetto alle quali l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 prevede la possibilità che di esse non si tenga conto nell’ambito del calcolo del coefficiente di leva finanziaria di un ente creditizio sono, per loro natura, destinate a figurare nell’attivo del bilancio di detto ente, la considerazione relativa al fatto che le esposizioni verso la CDC figurano nell’attivo del bilancio della ricorrente non può validamente giustificare il diniego della concessione della deroga richiesta.

57      Lo stesso vale, in secondo luogo e per analoghi motivi, per la considerazione relativa al fatto che dette esposizioni costituiscono una parte delle somme depositate presso la ricorrente a titolo di risparmio regolamentato, che resta nel passivo del suo bilancio. A tale riguardo, è sufficiente sottolineare che, alla luce dei termini utilizzati dall’articolo 429, paragrafo 14, lettera c), del regolamento n. 575/2013, tale circostanza, lungi dall’ostare all’applicazione di detta disposizione, costituisce una condizione della sua attuazione.

58      La medesima conclusione si applica, in terzo luogo, al risalto che la BCE ha dato al fatto che la ricorrente sopporta il rischio operativo connesso al risparmio regolamentato. Quest’ultimo è definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 52, del regolamento n. 575/2013 come «il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio giuridico». Nei limiti in cui l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 riguarda esposizioni che costituiscono una parte di depositi effettuati presso l’ente creditizio di cui trattasi, il fatto che la ricorrente sopporti il rischio operativo relativo al risparmio di cui trattasi è inerente alla logica di tale disposizione.

59      Per quanto riguarda il punto della motivazione di cui al punto 2.3.3, ii), della decisione impugnata, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 14, lettere a) e b), del regolamento n. 575/2013, «[l]’autorità competente può autorizzare l’ente a escludere dalla misura dell’esposizione le esposizioni che soddisfano ciascuna delle condizioni seguenti: a) sono esposizioni verso un organismo del settore pubblico; b) sono trattate conformemente all’articolo 116, paragrafo 4 (…)».

60      Come emerge dai precedenti punti da 47 a 49, il rinvio operato dall’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 all’articolo 116, paragrafo 4, del regolamento medesimo, in combinato disposto con l’articolo 114, paragrafo 4, di detto regolamento, manifesta la volontà del legislatore che esposizioni verso organismi del settore pubblico che, a motivo di una garanzia dello Stato, presentano lo stesso livello di rischio delle esposizioni verso tale Stato, possano, eventualmente, non essere prese in considerazione nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria.

61      Poiché l’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 riguarda solo esposizioni relative ad organismi del settore pubblico che dispongono della garanzia di uno Stato, un diniego motivato dalla considerazione di principio secondo cui uno Stato può essere insolvente, senza un esame della plausibilità di una siffatta eventualità rispetto allo Stato interessato, equivarrebbe a rendere quasi inapplicabile nella pratica la possibilità prevista dall’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013.

62      Orbene, occorre necessariamente constatare che, per giungere alla conclusione che la ricorrente potrebbe essere costretta a rimborsare ai risparmiatori le somme trasferite alla CDC, senza che le stesse siano restituite da quest’ultima, dalla decisione impugnata emerge che la BCE si è limitata ad evidenziare la sola eventualità di un’insolvenza dello Stato francese, senza esaminarne la plausibilità.

63      Inoltre e di conseguenza, nei limiti in cui la BCE non ha esaminato la plausibilità di un’insolvenza dello Stato francese, neppure il risalto dato al punto 2.3.3, ii), della decisione impugnata al volume delle esposizioni della ricorrente verso la CDC può, di per sé, giustificare la presa in considerazione di dette esposizioni nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria. Detto volume potrebbe, infatti, essere rilevante solo nel caso in cui, a causa di un’insolvenza dello Stato francese, la ricorrente non potesse ottenere dalla CDC le somme trasferite a titolo di risparmio regolamentato e dovesse ricorrere a dismissioni forzate di attività.

64      Alla luce di quanto precede, occorre constatare che i punti della motivazione di cui al punto 2.3.3, i) e ii), della decisione impugnata finiscono per privare di effetto utile la deroga contenuta nell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, giacché ne escludono l’applicazione sulla base di elementi che sono inerenti alle esposizioni previste da detto articolo.

65      Tale conclusione non è inficiata dall’argomentazione della BCE e, segnatamente, dal risalto dato al fatto che le esposizioni verso la CDC non sarebbero fondamentalmente diverse dalle esposizioni che generano una leva finanziaria, in quanto tali attività sono finanziate da un debito nei confronti dei risparmiatori che la ricorrente è tenuta a rimborsare su loro richiesta. A tale riguardo, è sufficiente sottolineare che, contrariamente ad altre esposizioni, il legislatore ha previsto, a favore delle esposizioni che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 la possibilità che esse non siano incluse nel calcolo del coefficiente di leva finanziaria, possibilità che la BCE non può escludere a priori.

66      Lo stesso vale per l’indicazione secondo cui la garanzia dello Stato associata alle esposizioni verso la CDC non le priva di rilevanza riguardo al calcolo del coefficiente di leva finanziaria della ricorrente, in quanto quest’ultimo è destinato a fornire una valutazione non fondata sul livello di rischio connesso a ciascuna delle esposizioni della ricorrente e in quanto, inoltre, gli Stati possono essere esposti a rischi di solvibilità. Infatti, poiché il legislatore ha voluto che di talune esposizioni verso organismi di diritto pubblico che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 si possa, eventualmente, non tenere conto ai fini del calcolo del coefficiente di leva finanziaria, spetta alla BCE conciliare, in sede di attuazione del suo potere discrezionale, gli obiettivi per cui è stato introdotto il coefficiente di leva finanziaria e quelli dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013. Orbene per le ragioni esposte ai precedenti punti da 60 a 62, ciò non è avvenuto, in quanto la BCE non si è fondata su una valutazione della plausibilità di un rischio di insolvenza dello Stato francese, ma ha adottato un ragionamento che esclude, di fatto, qualsiasi possibilità che una domanda ai sensi dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013 possa essere accolta.

67      Da quanto precede risulta che i punti della motivazione di cui al punto 2.3.3, i) e ii), della decisione impugnata sono viziati da un errore di diritto.

 Sulla legittimità del punto della motivazione di cui al punto 2.3.3, iii), della decisione impugnata

68      Al punto 2.3.3, iii), della decisione impugnata, la BCE ha fatto riferimento al periodo che intercorre fra gli adeguamenti delle posizioni rispettive della ricorrente e della CDC. La BCE ne ha dedotto, in sostanza, che la ricorrente potrebbe essere portata a ricorrere a dismissioni a prezzi molto bassi di attività in attesa dei trasferimenti di fondi provenienti dalla CDC.

69      Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che tale punto della motivazione riveste un carattere manifestamente erroneo. Inoltre, nell’ambito di tale motivo, essa contesta alla BCE di aver omesso di prendere in considerazione le specificità del risparmio regolamentato.

70      Occorre sottolineare che, secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 94, del regolamento n. 575/2013, un rischio di leva finanziaria eccessiva si riferisce al «rischio risultante dalla vulnerabilità di un ente dovuta alla leva finanziaria, attuale o potenziale, che può richiedere misure correttive non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con conseguenti perdite o aggiustamenti della valutazione delle restanti attività».

71      Ne consegue che i rischi previsti in relazione ad una leva finanziaria eccessiva si realizzano in una situazione di carenza di liquidità. Infatti, al fine di ottenere liquidità un ente creditizio può essere portato ad adottare misure non previste del suo piano di impresa, tra cui la dismissione immediata di attività, con le conseguenze esposte all’articolo 4, paragrafo 1, punto 94 del regolamento n. 575/2013, come ricordato dal considerando 90 del regolamento medesimo.

72      Poiché le conseguenze negative di una leva finanziaria eccessiva si manifestano in caso di carenza di liquidità, la circostanza messa in rilievo dalla ricorrente secondo cui il periodo di adeguamento delle sue posizioni con quelle della CDC riguarda il rischio di liquidità non priva di rilevanza detto periodo in sede di valutazione del rischio connesso al suo coefficiente di leva finanziaria.

73      Tuttavia, occorre rilevare che la BCE stessa riconosce che tale periodo di adeguamento non è all’origine di un rischio di liquidità a titolo della valutazione dei requisiti in materia di copertura delle liquidità figuranti all’articolo 412 del regolamento n. 575/2013 e nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU 2015, L 11, pag. 1). A tale riguardo, nelle proprie memorie essa menziona l’autorizzazione da essa concessa a taluni enti creditizi francesi che hanno richiesto l’applicazione dell’articolo 26 del regolamento delegato 2015/61, che permesso loro, pertanto, di operare una compensazione tra le entrate e le uscite associate al risparmio regolamentato nell’ambito del calcolo del coefficiente di liquidità.

74      Occorre sottolineare che il regolamento delegato 2015/61 è stato adottato al fine di integrare il regolamento n. 575/2013, il quale, all’articolo 412, paragrafo 1, precisa che «[g]li enti detengono attività liquide, la somma del cui valore copre i deflussi di liquidità meno gli afflussi di liquidità in condizioni di stress, al fine di assicurare che gli enti mantengano livelli di riserve di liquidità adeguati per far fronte a eventuali squilibri tra gli afflussi e i deflussi in condizioni di forte stress per un periodo di trenta giorni [e che n]ei periodi di stress gli enti possono usare le attività liquide per coprire i deflussi netti di liquidità».

75      Ai sensi dell’articolo 26 del regolamento delegato 2015/61, rubricato «Deflussi con afflussi correlati», «[p]revia approvazione dell’autorità competente, l’ente creditizio può calcolare il deflusso di liquidità al netto dell’afflusso correlato che soddisfa ciascuna delle condizioni seguenti: a) è collegato direttamente al deflusso e non è computato nel calcolo degli afflussi di liquidità nel capo 3; b) è imposto da un impegno giuridico, regolamentare o contrattuale; c) soddisfa una delle condizioni seguenti: i) sorge obbligatoriamente prima del deflusso; ii) è ricevuto entro 10 giorni ed è garantito dall’amministrazione centrale di uno Stato membro».

76      Occorre necessariamente constatare che tale disposizione consente alle autorità competenti – e, di conseguenza, alla BCE nell’ambito del compito di vigilanza prudenziale che le è stato attribuito dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1024/2013 – di compensare gli afflussi e i deflussi di liquidità correlati laddove, a motivo dell’esistenza di una garanzia dell’amministrazione centrale di uno Stato membro e della brevità del periodo che li separa, essa ritenga che detto periodo non sia all’origine di un rischio di liquidità.

77      Ne consegue logicamente che la concessione del beneficio dell’articolo 26 del regolamento delegato 2015/61 da parte della BCE agli afflussi e deflussi di liquidità connessi alle esposizioni verso la CDC equivale ad un riconoscimento, da parte della BCE, del fatto che il periodo che li può separare non determina un rischio di liquidità.

78      Tale conclusione circa l’assenza di rischio di liquidità determinato da un siffatto periodo di adeguamento è, inoltre, suffragata dalla relazione dell’ABE, del 15 dicembre 2015, sui requisiti in materia di finanziamento stabile netto ai sensi dell’articolo 510 del regolamento n. 575/2013 al quale la ricorrente fa riferimento nel proprio atto introduttivo. In tale relazione, l’ABE sostiene che, qualora le banche abbiano l’obbligo di trasferire una parte predeterminata dei depositi regolamentati ad un apposito fondo controllato dallo Stato che eroga prestiti per operazioni di interesse generale, gli afflussi e i deflussi siano compensati con cadenza quanto meno mensile e il fondo pubblico sia tenuto per legge a rimborsare la banca in caso di calo dell’importo dei depositi regolamentati a causa di ritiri accertati, non sussiste alcun rischio di liquidità.

79      Nei limiti in cui, per le ragioni esposte al precedente punto 70, i rischi associati ad una situazione di leva finanziaria eccessiva si realizzano in caso di carenza di liquidità, la posizione di principio della BCE secondo cui il periodo di adeguamento di cui trattasi potrebbe favorire l’emergere di rischi associati ad una leva finanziaria eccessiva pur non costituendo un rischio di liquidità deve essere considerata, in ragione del suo carattere generico, come manifestamente erronea.

80      Il periodo di adeguamento di cui trattasi potrebbe, infatti, essere pertinente per il rischio di leva finanziaria, pur non essendolo in relazione al rischio di liquidità, solo nell’ipotesi in cui i ritiri di depositi connessi al risparmio regolamentato fossero di un’ampiezza tale da determinare il superamento da parte di quest’ultimo del «forte stress» previsto nell’ambito del calcolo del coefficiente di liquidità ai sensi dell’articolo 412, paragrafo 1, del regolamento n. 575/2013.

81      Orbene, la presa in considerazione di una siffatta eventualità al fine di respingere la richiesta della ricorrente non poteva avvenire senza un esame approfondito da parte della BCE delle caratteristiche del risparmio regolamentato. Tale esame avrebbe dovuto, in particolare, condurre la BCE ad esaminare se, alla luce delle sue caratteristiche – e segnatamente della garanzia dello Stato associata al risparmio regolamentato –, fosse prevedibile che ritiri di risparmio regolamentato presentino un volume e una rapidità tali da portare la ricorrente ad avvalersi delle misure previste all’articolo 4, paragrafo 1, punto 94, del regolamento n. 575/2013 senza poter attendere i trasferimenti di fondi provenienti dalla CDC a titolo di adeguamento delle posizioni.

82      Infatti, per le ragioni esposte ai precedenti punti 50 e 51, è in considerazione delle specificità di ciascun caso di specie che la BCE, in sede di attuazione dell’articolo 429, paragrafo 14, del regolamento n. 575/2013, era tenuta ad operare un contemperamento tra gli obiettivi del coefficiente di leva finanziaria e l’eventualità che talune esposizioni che soddisfano le condizioni di cui a tale disposizione potessero essere escluse dal calcolo di detto coefficiente. Tale obbligo di esaminare le specificità del risparmio regolamentato risultava altresì dalla giurisprudenza menzionata al precedente punto 31.

83      Orbene, occorre necessariamente constatare che, nella decisione impugnata, la BCE non ha effettuato un esame dettagliato delle caratteristiche del risparmio regolamentato, limitandosi ad evidenziare in modo astratto i rischi connessi al periodo di adeguamento fra le posizioni della ricorrente e quelle della CDC.

84      Pertanto, così facendo, la BCE è venuta meno all’obbligo di cui alla giurisprudenza citata al precedente punto 31 di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della fattispecie.

85      Tale conclusione non è inficiata dall’argomentazione della BCE secondo cui il coefficiente di leva finanziaria è un requisito prudenziale che non si basa sul rischio e i mercati possono improvvisamente perdere fiducia in investimenti solitamente considerati molto sicuri. Una siffatta affermazione, infatti, fondata soltanto sugli obiettivi perseguiti dall’introduzione del coefficiente di leva finanziaria da parte del regolamento n. 575/2013, non prende in considerazione gli obiettivi alla base dell’inserimento, nel regolamento medesimo, dell’articolo 429, paragrafo 14.

86      Da quanto precede risulta che tutti i punti della motivazione rilevati dalla BCE al fine di concludere per l’esistenza di un meccanismo di trasferimento imperfetto in cui il rischio connesso al coefficiente di leva finanziaria ricade sulla ricorrente e, pertanto, per il rigetto della sua domanda volta ad ottenere l’esclusione dal calcolo del suo coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni verso la CDC costituite dalle somme che essa è tenuta a trasmetterle sono affetti da illegittimità.

87      Occorre, pertanto, accogliere i motivi primo e secondo della ricorrente e annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare il terzo motivo.

 Sulle spese

88      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la BCE è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.

89      In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Da ciò discende che la Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione ECB/SSM/2016-R0MUWSFPU8MPRO8K5P83/136 della Banca centrale europea (BCE), del 24 agosto 2016, è annullata.

2)      La BCE è condannata alle spese.

3)      La Repubblica di Finlandia sopporterà le proprie spese.

PrekButtigiegSchalin

BerkeCosteira

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 luglio 2018.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.