Language of document : ECLI:EU:T:2018:320

Causa T‑770/16

Janusz Korwin-Mikke

contro

Parlamento europeo

«Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Regolamento interno del Parlamento – Comportamento che lede la dignità del Parlamento e il corretto svolgimento dei lavori parlamentari – Sanzioni disciplinari di perdita del diritto all’indennità di soggiorno e di sospensione temporanea della partecipazione a tutte le attività del Parlamento – Libertà di espressione – Obbligo di motivazione – Errore di diritto»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 31 maggio 2018

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso / d’impugnazione – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Art. 263 TFUE)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata e limiti

(Art. 296 TFUE)

3.      Diritti fondamentali – Libertà d’espressione – Riconoscimento agli articoli 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo – Significato e portata identici

(Art. 6, § 1, comma 3, e 3, TUE; Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, artt. 11 e 52, §§ 3 e 7)

4.      Diritti fondamentali – Libertà d’espressione – Limitazioni – Presupposti – Limitazioni che corrispondono a quelle tollerate nell’ambito dell’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo

(Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, artt. 11 e 52, § 1)

5.      Parlamento europeo – Membri – Diritti – Libertà d’espressione – Limiti

(Carta dei diritti fondamentali dellUnione europea, art. 11)

6.      Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenze fra le varie versioni linguistiche – Contesto e finalità della normativa in causa quale base di riferimento

7.      Parlamento europeo – Membri – Regime disciplinare – Sanzioni – Dichiarazioni che ledono la dignità del Parlamento e il corretto svolgimento dei lavori parlamentari – Necessità di una grave infrazione all’ordine della seduta o di una turbativa grave dell’attività del Parlamento

(Regolamento interno del Parlamento europeo, artt. 11 e 166)

8.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 23)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 24)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 38)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 41‑45)

5.      Alla libertà di espressione dei parlamentari deve conferirsi una tutela rafforzata alla luce dell’importanza fondamentale che il Parlamento ricopre in una società democratica. Tuttavia, pur essendo vero che qualsiasi intervento in sede parlamentare richiede un alto grado di tutela, visto lo stretto legame esistente tra il carattere autenticamente democratico di un sistema politico e il funzionamento del Parlamento, l’esercizio della libertà di espressione all’interno del Parlamento deve talvolta cedere il passo ai legittimi interessi costituiti dalla tutela del corretto svolgimento delle attività parlamentari e dalla protezione dei diritti dei parlamentari.

Ne consegue che, da un lato, un regolamento interno del Parlamento potrebbe prevedere la possibilità di sanzionare le dichiarazioni dei parlamentari solo nell’ipotesi in cui queste pregiudichino il regolare funzionamento del Parlamento o rappresentino un grave pericolo per la società come gli inviti alla violenza o all’odio razziale. Dall’altro, il potere riconosciuto ai parlamenti di infliggere sanzioni disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento delle loro attività o la tutela di determinati diritti, principi o libertà fondamentali dovrebbe conciliarsi con la necessità di garantire il rispetto della libertà di espressione dei parlamentari.

(v. punti 46, 47, 49, 50)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 55)

7.      Tenuto conto della particolare importanza che riveste la libertà di espressione dei parlamentari e dei rigorosi limiti secondo cui possono esserle apportate restrizioni, gli articoli 11 e 166 del regolamento interno del Parlamento devono essere interpretati nel senso che non consentono di sanzionare un deputato a causa di dichiarazioni espresse nell’ambito delle sue funzioni parlamentari in assenza di grave infrazione all’ordine o turbativa dell’attività del Parlamento. Oltretutto, sia l’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, del regolamento interno, sia l’articolo 166, paragrafo 2, di detto regolamento riguardano il «comportamento» dei deputati, il quale deve rispettare determinati obblighi e non compromettere il regolare svolgimento dei lavori né la quiete in tutti gli edifici del Parlamento. Per contro, le dichiarazioni, le parole o i discorsi non vengono citati e non possono, pertanto, come tali, costituire oggetto di una misura sanzionatoria. Infine, una violazione dei principi di cui all’articolo 11 del regolamento interno, ai quali rinvia l’articolo 166 dello stesso, quand’anche fosse dimostrata, non può, di per sé, essere sanzionata in quanto tale, ma solo se accompagnata da una turbativa dei lavori del Parlamento con modalità gravi. Ne consegue che anche supponendo che le dichiarazioni espresse nell’ambito delle funzioni parlamentari possano essere assimilate a un comportamento e che tali dichiarazioni abbiano potuto, in quanto tali, costituire una violazione dei principi e dei valori di cui all’articolo 11, del regolamento interno, non possono essere oggetto di una sanzione in assenza di una constatazione di infrazioni all’ordine o di turbativa delle attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi.

(v. punti 63, 65, 66, 68)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 77)