Language of document : ECLI:EU:T:2019:173

Causa T766/16

Hércules Club de Fútbol, SAD

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 20 marzo 2019

«Aiuti di Stato – Aiuti concessi dalla Spagna a favore di alcune società calcistiche professionistiche – Garanzia – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Vantaggio – Obbligo di motivazione»

1.      Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Potere discrezionale del giudice dell’Unione – Obblighi del richiedente – Rigetto della domanda in mancanza della dimostrazione di un interesse – Violazione dei diritti della difesa – Insussistenza

[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 88, § 1 e 89, § 3, d)]

(v. punti 27‑34)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Orientamenti adottati dalla Commissione e accettati dagli Stati membri – Effetto vincolante – Limiti – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

[Artt. 107 e 108 TFUE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, § 10, a), e 11]

(v. punti 40, 41)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno – Aiuti per il salvataggio di un’impresa in difficoltà – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Impresa in difficoltà – Nozione

[Art. 107, § 3, c), TFUE; comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, § 9]

(v. punti 45‑52)

4.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato interno – Obbligo di motivazione – Portata – Individuazione di un vantaggio – Garanzia di Stato per un prestito bancario – Comunicazione relativa agli aiuti di Stato sotto forma di garanzie – Esame da parte della Commissione dell’incidenza di una controgaranzia sull’accertamento dell’esistenza di un aiuto – Insussistenza – Inosservanza dell’obbligo di motivazione

[Artt. 107, 108 e 296 TFUE; comunicazione della Commissione 2008/C 155/02, punti 3.2, d), e 4.2]

(v. punti 61‑77)


Sintesi

Con la sentenza Hércules Club de Fútbol/Commissione (T‑766/16), pronunciata il 20 marzo 2019, la Quarta Sezione del Tribunale annulla, per difetto di motivazione, la decisione (1) con cui la Commissione ha, da una parte, dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno un aiuto concesso dal Regno di Spagna a favore di tre società calcistiche professionistiche, tra cui la ricorrente, e, dall’altra, ingiunto a detto Stato membro di recuperare l’aiuto in questione presso la ricorrente.

La ricorrente, l’Hércules Club de Fútbol, è una società calcistica professionistica spagnola. La Fundación Hércules è una fondazione senza scopo di lucro collegata alle attività di detta società calcistica che, il 26 luglio 2010, ha ottenuto dall’Instituto Valenciano de finanzas (in prosieguo: l’«IVF»), istituzione finanziaria del governo regionale di Valencia, una garanzia per un prestito bancario di EUR 18 milioni concesso dalla Caja de Ahorros del Mediterráneo per l’acquisizione di azioni emesse dalla ricorrente nell’ambito di un aumento di capitale. A titolo di controgaranzia, l’IVF doveva ricevere in pegno le azioni acquisite dalla Fundación Hércules e, in attesa di detto pegno, una garanzia emessa dal proprietario dello stadio José Rico Pérez, Aligestión Integral SA (in prosieguo: l’«Aligestión»), oltre al diritto di pegno sulle azioni della ricorrente detenute dall’Aligestión.

Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che la garanzia concessa dall’IVF alla Fundación Hércules mobilitasse risorse di Stato e fosse imputabile al Regno di Spagna, che il beneficiario di detto aiuto fosse la ricorrente, agendo la Fundación Hércules solo come veicolo finanziario, e che la situazione finanziaria della ricorrente al momento della concessione della misura in questione fosse quella di un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2). Alla luce dei criteri definiti dalla comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (3) e tenuto conto della situazione finanziaria della ricorrente nonché delle condizioni della garanzia di Stato di cui la medesima aveva beneficiato, la Commissione ha riconosciuto l’esistenza di un aiuto incompatibile.

In primo luogo, dopo aver sottolineato che la Commissione è vincolata dalle comunicazioni e dalle discipline dalla stessa emanate, nei limiti in cui queste non derogano al Trattato e sono accettate dagli Stati membri, e che i suddetti testi non possono essere interpretati in modo tale da restringere la portata degli articoli 107 e 108 TFUE o contravvenire agli obiettivi da essi contemplati, il Tribunale respinge il motivo dedotto dalla ricorrente concernente l’errore che la Commissione avrebbe commesso qualificandola come impresa in difficoltà. A tale riguardo, esso osserva, in particolare, che la manifestazione puntuale di comportamenti estranei a una logica di mercato, al pari delle azioni di sponsorizzazione, non è sufficiente a mettere in discussione la natura economica dell’attività in questione, che la giurisprudenza ha già riconosciuto in relazione all’attività calcistica da parte delle società professionistiche (4), e che la nozione di impresa in difficoltà, quale definita dagli orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione, è una nozione obiettiva che deve essere valutata unicamente alla luce di indizi concreti concernenti la situazione finanziaria ed economica dell’impresa in esame, il che esclude che essa si basi su un raffronto tra la situazione finanziaria della ricorrente e la media delle altre società calcistiche spagnole ed europee.

In secondo luogo, il Tribunale constata che la decisione impugnata non contiene alcuna analisi dell’incidenza della controgaranzia offerta all’IVF dall’Aligéstion e che, pertanto, spetta ad esso esaminare d’ufficio detto difetto di motivazione, integrante una violazione di forme sostanziali. Esso rileva, a tal riguardo, che la motivazione della decisione impugnata è circoscritta all’accertamento del carattere provvisorio della controgaranzia offerta dall’Aligestión, fino alla costituzione del pegno sulle azioni della ricorrente da parte della Fundación Hércules, senza precisare se tale circostanza giustifichi, da sola, che non si tenga conto di essa al fine di stabilire l’esistenza di un aiuto, né spiegarne le ragioni. Orbene, dalla comunicazione relativa alle garanzie risulta che le garanzie costituite in occasione dell’adozione della garanzia o dell’operazione di prestito [sottostante] costituiscono un fattore rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza di un aiuto di Stato. Il Tribunale ha concluso che, alla luce delle norme giuridiche che disciplinano la materia degli aiuti di Stato, gli interessati, da un lato, e il giudice, dall’altro, potevano aspettarsi che la decisione impugnata esponesse il ragionamento della Commissione relativamente all’incidenza della controgaranzia offerta dall’Aligestión sull’accertamento dell’esistenza di un aiuto nonché, eventualmente, sul suo importo. Il Tribunale aggiunge che detto elemento di motivazione rivestiva un’importanza essenziale nel contesto della decisione impugnata, tenuto conto degli accertamenti della Commissione sul valore della sola garanzia esaminata e della situazione finanziaria della ricorrente. Di conseguenza, esso annulla la decisione impugnata per difetto di motivazione.


1      Decisione (UE) 2017/365, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.36387 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2013/CP) al quale la Spagna ha dato esecuzione a favore del Valencia Club de Fútbol, SAD, dell’Hércules Club de Fútbol, SAD, e dell’Elche Club de Fútbol, SAD (GU 2017, L 55, pag. 12) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).


2      GU 2004, C‑244, pag. 2 (in prosieguo: gli «orientamenti sul salvataggio e sulla ristrutturazione»).


3      GU 2008, C‑155, pag. 10 (in prosieguo: la «comunicazione relativa alle garanzie»).


4      Sentenza del 26 gennaio 2005, Piau/Commissione, T‑193/02, EU:T:2005:22, punto 69.