Language of document : ECLI:EU:T:2021:153

Causa T769/16

Maxime Picard

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 24 marzo 2021

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Riforma dello Statuto del 2014 – Misure transitorie relative a talune modalità di calcolo dei diritti a pensione – Cambiamento di regime a seguito della firma di un nuovo contratto di agente contrattuale – Nozione di “impiegati”»

Funzionari – Pensioni – Modalità di calcolo dei diritti a pensione – Disposizioni transitorie del regolamento n. 1023/2013 – Applicazione per analogia agli agenti impiegati al 31 dicembre 2013 – Nozione di «impiegati» – Firma da parte di un agente contrattuale di un nuovo contratto, dopo tale data, che comporta una modifica sostanziale delle sue funzioni – Esclusione

(Statuto dei funzionari, allegato XIII, artt. 21 e 22, come modificato dal regolamento n. 1023/2013; Regime applicabile agli altri agenti, allegato, artt. 1, n. 1, e 3 bis; regolamento del Consiglio n. 723/2004, considerando 36)

(v. punti 65-83, 90, 93)

Sintesi

Il ricorrente, sig. Maxime Picard, lavora come agente contrattuale presso l’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea dal 2008. Egli è stato inizialmente assunto in qualità di agente contrattuale nel primo gruppo di funzioni, in forza di un contratto sottoscritto nel 2008 (in prosieguo: il «contratto del 2008»), rinnovato a tre riprese a tempo determinato e, successivamente, nel 2011, a tempo indeterminato.

Il 16 maggio 2014 il ricorrente ha firmato un nuovo contratto di agente contrattuale a tempo indeterminato con inquadramento nel secondo gruppo di funzioni, dopo aver dimostrato di aver svolto mansioni rientranti in quest’ultimo gruppo di funzioni. Tale contratto è entrato in vigore il 1º giugno 2014 (in prosieguo: il «contratto del 2014»).

Nel frattempo, la riforma dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e del Regime applicabile agli altri agenti, intervenuta nel 2014 (1), da un lato ha introdotto un nuovo coefficiente annuo di maturazione dei diritti a pensione dell’1,8%, meno favorevole rispetto al coefficiente precedente dell’1,9%, e dall’altro ha fissato l’età pensionabile a 66 anni, rispetto ai 63 anni fissati in precedenza (2). Tuttavia, secondo il regime transitorio previsto dalla riforma, il funzionario «entrato in servizio nel periodo compreso tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013» continua a maturare diritti a pensione al coefficiente annuo di maturazione dell’1,9% (3). Inoltre, «[p]er il funzionario di età pari (...) a 35 anni al 1° maggio 2014 ed entrato in servizio anteriormente al 1° gennaio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all’età [di] 64 anni [e] 8 mesi» (4). Tali disposizioni transitorie si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013 (5).

Avendo firmato il suo nuovo contratto dopo l’entrata in vigore della riforma statutaria, il ricorrente ha chiesto spiegazioni al responsabile del settore «Pensioni» del PMO riguardo alle ripercussioni di quest’ultima sulla sua situazione. Con la sua risposta, il gestore ha confermato che, a causa del cambiamento di contratto, il ricorrente non avrebbe beneficiato, a partire dal 1º giugno 2014, delle disposizioni transitorie riguardanti il coefficiente di maturazione dei diritti a pensione e l’età pensionabile.

In seguito al rigetto del reclamo presentato dal ricorrente avverso tale risposta, quest’ultimo ha adito il Tribunale con un ricorso diretto all’annullamento della risposta del suddetto responsabile e della decisione di rigetto del suo reclamo. A sostegno del proprio ricorso il ricorrente ha fatto valere che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni transitorie di cui trattasi, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare come data di entrata in servizio il 1º luglio 2008, data in cui egli è stato inizialmente assunto in qualità di agente contrattuale del primo gruppo di funzioni, e non la data di inizio del nuovo contratto del 2014.

Tale ricorso è stato tuttavia respinto dalla Prima Sezione ampliata del Tribunale. Nella sua sentenza, il Tribunale si pronuncia sull’applicazione delle disposizioni transitorie riguardanti il coefficiente di maturazione dei diritti a pensione e l’età pensionabile, introdotte dalla riforma statutaria, agli agenti contrattuali che hanno sottoscritto un nuovo contratto dopo detta riforma (6).

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale procede all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti, secondo il quale le disposizioni transitorie riguardanti il coefficiente di maturazione dei diritti a pensione e l’età pensionabile, introdotte con la riforma statutaria a favore dei funzionari, «si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013» (7). Il Tribunale rammenta, innanzitutto, che le disposizioni transitorie sono oggetto di un’interpretazione restrittiva e che la loro applicazione per analogia agli altri agenti presuppone che si tenga conto delle caratteristiche proprie delle categorie dei funzionari e degli agenti. Al riguardo, la differenza tra queste due categorie di personale risiede, segnatamente, nella natura dei compiti svolti e nel rapporto giuridico esistente tra il funzionario o agente e l’amministrazione dell’Unione. Più precisamente, il funzionario entra e rimane al servizio dell’amministrazione dell’Unione in base a un rapporto statutario, mentre un agente contrattuale entra e rimane impiegato in forza di un rapporto contrattuale (8). Pertanto, per beneficiare delle disposizioni transitorie, gli altri agenti devono essere «impiegati al 31 dicembre 2013», vale a dire avere un rapporto contrattuale con l’amministrazione dell’Unione a tale data.

In secondo luogo, il Tribunale precisa la nozione di «impiegati al 31 dicembre 2013». Secondo il Tribunale, tale situazione può essere accertata solo nel caso in cui l’agente non firmi un nuovo contratto che comporti l’inizio di un nuovo rapporto di lavoro con l’amministrazione dell’Unione, vale a dire, nel caso in cui detto contratto non comporti una modifica sostanziale delle sue funzioni, tale da rimettere in discussione la continuità funzionale di detto rapporto di lavoro. Ne consegue che le disposizioni transitorie si applicano per analogia agli altri agenti impiegati al 31 dicembre 2013 e che continuino ad esserlo, dopo tale data, in virtù di un contratto che non crea discontinuità nel rapporto di lavoro. Siffatta interpretazione tiene conto del valore giuridico della firma di un nuovo contratto pur preservando i diritti acquisiti e le legittime aspettative del personale.

Nella fattispecie, il Tribunale constata che il nuovo contratto firmato dal ricorrente gli ha consentito di accedere a un gruppo di funzioni superiore, circostanza che ha rimesso in discussione la continuità funzionale del rapporto di lavoro intercorrente con l’amministrazione dell’Unione in forza del contratto del 2008. Di conseguenza, anche se il ricorrente era impiegato al 31 dicembre 2013 in forza del contratto iniziale del 2008, il nuovo contratto del 2014 ha causato la cessazione di tale rapporto di lavoro e l’inizio di un rapporto di lavoro nuovo, cosicché il ricorrente non può beneficiare delle disposizioni transitorie riguardanti il coefficiente di maturazione dei diritti a pensione e l’età pensionabile.


1      Il regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (GU 2013, L 287, pag. 15) è entrato in vigore il 1º novembre 2013 ed è applicabile, per quanto riguarda le disposizioni pertinenti nella presente causa, a partire dal 1º gennaio 2014.


2      Articolo 77, secondo e quinto comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), come modificato dal regolamento n. 1023/2013.


3      Articolo 21, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto.


4      Articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato XIII dello Statuto.


5      Articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti.


6      Per quanto riguarda i funzionari, nella sentenza del 14 dicembre 2018, Torné/Commissione (T‑128/17, EU:T:2018:969), il Tribunale ha interpretato la nozione di «entrata in servizio» ai sensi delle disposizioni transitorie riguardanti il coefficiente di maturazione dei diritti a pensione e l’età pensionabile previste agli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII dello Statuto.


7      Articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, quale modificato dal regolamento n. 1023/2013.


8      Articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea.