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Sentenza del Tribunale del 10 aprile 2019 – Deutsche Post / Commissione

(Causa T-388/11) 1

(«Aiuti di Stato – Settore postale – Finanziamento dei sovracosti salariali e sociali per quanto riguarda una parte del personale della Deutsche Post attraverso sovvenzioni e ricavi provenienti dalla remunerazione dei servizi a tariffa regolamentata – Decisione di estendere il procedimento di indagine formale – Decisione che constata l’esistenza di aiuti nuovi al termine della fase di esame preliminare – Ricorso di annullamento – Atto impugnabile – Interesse ad agire – Ricevibilità – Conseguenze dell’annullamento della decisione finale – Obbligo di motivazione»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: UPS Europe SPRL/BVBA, già UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio); e United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG, già UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: inizialmente T. Ottervanger e E. Henny, successivamente T. Ottervanger e infine R. Wojtek, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione C(2011) 3081 definitivo, del 10 maggio 2011, di estendere il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda l’aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07) concesso dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post, della quale è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2011, C 263, pag. 4).

Dispositivo

L’eccezione di irricevibilità è respinta.

La decisione della Commissione europea C(2011) 3081 definitivo, del 10 maggio 2011, di estendere il procedimento di indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per quanto riguarda l’aiuto di Stato C 36/07 (ex NN 25/07) concesso dalla Repubblica federale di Germania in favore della Deutsche Post è annullata.

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post AG.

La UPS Europe SPRL/BVBA e la United Parcel Service Deutschland Sàrl & Co. OHG sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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1 GU C 282 del 24.9.2011.