Language of document : ECLI:EU:T:2010:272

Cause riunite T‑568/08 e T‑573/08

Métropole télévision (M6) e Télévision française 1 SA (TF1)

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Servizio pubblico della radiodiffusione — Aiuto previsto dalla Repubblica francese a favore di France Télévisions — Conferimento di capitale di EUR 150 milioni — Decisione di non sollevare obiezioni — Servizio di interesse economico generale — Criterio di proporzionalità — Assenza di gravi difficoltà»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Fase preliminare e fase contraddittoria — Compatibilità di un aiuto con il mercato comune — Difficoltà di valutazione — Obbligo della Commissione di avviare il procedimento in contraddittorio

(Art. 88, nn. 2 e 3, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Nozione — Misure dirette a compensare il costo delle missioni di servizio pubblico assunte da un’impresa

(Artt. 86, n. 2, CE e 87, n. 1, CE)

3.      Concorrenza — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Assoggettamento alle norme del Trattato — Criteri di valutazione della compatibilità del finanziamento statale con il mercato comune — Insussistenza di un presupposto di efficienza economica dell’operatore incaricato del servizio

(Art. 86, n. 2, CE)

4.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato

(Art. 253 CE)

1.      Il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE per decidere a favore di un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il Trattato. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE.

La nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze d’adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti contestati con il mercato comune. Ne discende che il controllo di legalità effettuato dal Tribunale sull’esistenza di gravi difficoltà, per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione.

(v. punti 60‑61)

2.      Le quattro condizioni definite al punto 95 della sentenza 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark, hanno come solo e unico obiettivo la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato, per la determinazione dell’esistenza di un obbligo di notifica di tale misura alla Commissione, nell’ipotesi di un nuovo aiuto, o di cooperazione con tale istituzione nel caso di un aiuto esistente.

Infatti, il criterio Altmark, inteso a stabilire l’esistenza di un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, non va confuso con il criterio dell’art. 86, n. 2, CE, che consente di stabilire se una misura costitutiva di un aiuto possa essere considerata compatibile con il mercato comune.

(v. punti 129, 131)

3.      Per valutare la compatibilità di un finanziamento statale di un servizio pubblico con il mercato comune alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, la questione se un’impresa incaricata di un servizio di interesse economico generale («SIEG») possa adempiere i propri obblighi di servizio pubblico a un costo minore è irrilevante. L’art. 86, n. 2, CE non contempla una condizione di efficienza economica dell’operatore incaricato del servizio pubblico nella fornitura di detto servizio. Infatti, ciò che l’art. 86, n. 2, CE intende evitare, con la valutazione della proporzionalità dell’aiuto, è che l’impresa preposta al SIEG benefici di un finanziamento che ecceda i costi netti del servizio pubblico.

Ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, le imprese incaricate della gestione di SIEG sono sottoposte alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata, purché lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Nel consentire, a talune condizioni, deroghe alle norme generali del Trattato, l’art. 86, n. 2, CE mira a contemperare l’interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, come strumento di politica economica o sociale, con l’interesse della Comunità all’osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato comune.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, non è necessario che l’equilibrio finanziario o la redditività economica dell’impresa incaricata della gestione di un SIEG risultino minacciati. È sufficiente che, in mancanza dei diritti controversi, possa risultare compromesso l’adempimento delle specifiche funzioni assegnate all’impresa, quali precisate dagli obblighi e dai vincoli impostile, o che il mantenimento dei diritti di cui trattasi sia necessario per consentire al loro titolare di adempiere le funzioni di interesse economico generale affidategli in condizioni economicamente accettabili.

Inoltre, in assenza di una normativa comunitaria armonizzata in materia, la Commissione non è legittimata a pronunciarsi sui contenuti delle missioni di servizio pubblico incombenti all’esercente pubblico, vale a dire sul livello dei costi connessi a tale servizio, né sull’opportunità delle scelte politiche effettuate al riguardo dalle autorità nazionali, né sull’efficienza economica di tale esercente.

(v. punti 136‑141)

4.      L’obbligo di motivazione di cui all’art. 253 CE dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

(v. punto 163)